Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 9 D.G.R. n° 957 del 29/6/2004 ad oggetto: "Trasferimento all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Consorziale Policlinico" di Bari dello Stabilimento Giovanni XXIII di Bari.Integrazione DD.G.R. n° 1087/02 e n° 1429/02"
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE - Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1986 del 23/dicembre/2004 di
attuazione del Regolamento suddetto.
Art. 1
- A far data dal 1/1/2005 la gestione, i beni immobili, mobili , le pertinenze, le attrezzature nonché la dotazione organica ed il relativo personale dello stabilimento Giovanni 23° dellAUSL BA/4 di Bari sono trasferiti allAzienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.
Art. 2(1) 1. Le unità operative dello stabilimento Giovanni XXIII° di
Bari sono le seguenti:
UU.OO. con posti letto |
UU. OO. senza posti letto
|
1) Ortopedia e Traumatologia |
10 p.l. |
Direzione Medica |
2) Pediatria
daccettazione e urgenza |
29 p.l.
|
Medicina e Chirurgia
|
3) Cardiologia |
10 p.l. |
Patologia Clinica |
4) Neurologia |
10 p.l. |
Radiodiagnostica |
5) Cardiochirurgia |
14 p.l. |
Farmacia Ospedaliera |
6) Urologia |
10 p.l. |
Malattie metaboliche e diabetologia |
7) Chirurgia Pediatrica |
30 p.l. |
Psicologia |
8) Endocrinologia |
20 p.l. |
|
9) Malattie Infettive |
30 p.l. |
|
10) Anestesia e Rianimazione |
4 p.l. |
|
11) Lungodegenza |
8 p.l. |
|
Posti rene letti tecnici |
10 |
|
per un totale di p.l. pari a n. |
175. |
|
2. La qualificazione delle Unità Operative, quali strutture
semplici o complesse, dovrà essere individuata nel rispetto delle norme di cui
al PSR e Piano di Riordino della Rete Ospedaliera.
(1) Articolo così riformulato dall’art. 1
del reg.
reg. 6 aprile 2005, n. 17
Art. 3
3.1 La dotazione organica dello Stabilimento Giovanni 23° dellAUSL BA/4 di Bari è quella individuata dallAzienda U.S.L. BA/4 di Bari con atto n. 2921 del 15/12/2003 , approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 396 del 30/3/2004 ;
3.2 Il personale in servizio alla data del 31/12/2004 presso le UU.OO. ed i Servizi dello stabilimento Giovanni 23° passa nei ruoli dellAzienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 3.3 Detto personale può, a domanda , rimanere in carico allAUSL BA/4 di Bari, qualora nella dotazione organica della stessa vi sia il relativo posto vacante;
Art. 4
- Nel Documento Economico Funzionale anno 2005 il tetto massimo di remunerazione dellAzienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari è incrementato in base ai costi dello stabilimento Giovanni 23° di Bari determinati al 31/12/2004, sulla base della contabilità analitica per centri di responsabilità ;
Art. 5
- I contratti di beni e servizi in essere alla data dello scorporo per lo stabilimento Giovanni 23° restano in capo alla AUSL BA/4 fino alla loro naturale scadenza; gli oneri relativi ai suddetti contratti saranno rimborsati da parte dellAz. Ospedaliera Policlinico di Bari dalla data di effettivo scorporo dello stabilimento fino alla scadenza dei contratti
Art. 6 - I Direttori Generali dellAUSL BA/4 di Bari e dellAzienda Ospedaliero UniversitariaConsorziale Policlinico di Bari, sono incaricati di provvedere, di concerto, allattuazione del trasferimento nei termini stabiliti dal presente regolamento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 44
comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
|