Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1(Spesa a carattere
pluriennale) 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella tabella di cui allallegato A.
Art. 2(Acquisto di beni e
servizi) 1. Al fine di realizzare il conseguimento di risparmi di
spesa in materia di acquisto di beni e servizi restano confermate per il 2005
le disposizioni di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Art. 3(Utilizzo dei mutui concessi
agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale) 1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e di dare piena attuazione alla
previsione legislativa di cui al comma 16 dellarticolo 49 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
autorizza lutilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti per lavori di competenza delle Province e dei Comuni, assistiti da
contribuzione ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in
materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e
aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici).
2. Alle Province e ai Comuni è consentito lutilizzo parziale delle economie
accertate sul mutuo originario ovvero mediante accorpamento di più economie su
mutui diversi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per ulteriori lavori
afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo investimento con finalità
diverse, dotato di progettazione esecutiva, a condizione che si tratti di
investimenti finanziabili ai sensi dellarticolo 1 del decreto del Ministro del
tesoro del 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed
erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti), e finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere
previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Lutilizzo delle economie sui mutui concessi, di cui al comma 2, da parte
delle Province e dei Comuni è subordinato alla trasmissione al competente
Settore regionale ai lavori pubblici, qualora non ancora effettuata, degli atti
di contabilità finale dei lavori originariamente assentiti unitamente allatto
di collaudo, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 24 della legge regionale
11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici),
e a condizione che i medesimi enti provvedano alla rinegoziazione con la Cassa
depositi e prestiti dei tassi dinteresse applicati agli originari mutui.
4.
Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta
automaticamente confermato sino alla naturale scadenza degli stessi, fatti
salvi gli effetti derivanti dalla rinegoziazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui in corso di
ammortamento.
6. Lutilizzo delle economie di cui al comma 2 non è consentito per i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali non risulta disposta, alla
data del 31 dicembre 2004, alcuna erogazione per stati davanzamento lavori.
Detti mutui sono revocati e le relative disponibilità finanziarie acquisite al
bilancio regionale.
Art. 4(Fondo di garanzia per
lartigianato della Regione Puglia) 1. Il fondo di garanzia per lartigianato della Regione
Puglia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e
modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti
per lo sviluppo delleconomia e lincremento delloccupazione), ha lo scopo di
coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e
lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per
interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di
garanzia.
2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero e a
prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di
controgaranzia.
3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle
disponibilità del fondo.
4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità
operative degli interventi agevolati a valere sul fondo sono disciplinati con
regolamento regionale.
Art. 5(Artigiancredito Puglia) 1. LArtigiancredito Puglia, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui allarticolo 13, comma
31, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede
ad adeguare il proprio Statuto allo svolgimento dellattività bancaria, che,
dopo lautorizzazione di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), deve
essere esercitata prevalentemente mediante erogazione di prestazioni di
garanzia collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, può conferire
allArtigiancredito Puglia la dotazione patrimoniale necessaria per lo
svolgimento dellattività di cui al comma 1 e che concorre alla dotazione di
capitale sociale.
Art. 6(Integrazione allarticolo
42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17) 1. Dopo il comma 2 dell articolo 42 della legge regionale
25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in
Puglia), è inserito il seguente:
2 bis. Linosservanza dellobbligo di indicare
nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi
discrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dellarticolo 32
della presente legge, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa di
euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o
la revoca dellautorizzazione al funzionamento..
Art. 7(Anticipazioni al
Cassiere centrale) 1. A partire dallesercizio finanziario 2005 le
anticipazioni al Cassiere centrale di cui allarticolo 85 della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive
modificazioni e integrazioni, saranno disposte unicamente per le seguenti
tipologie di spesa:
a) spese di
missione anche a carattere continuativo e rimborso spese di viaggio, vitto e
alloggio sia in Italia che allestero del Presidente, degli Assessori, dei
delegati del Presidente, del personale regionale, nonché gettoni di presenza a
componenti di Commissioni e Comitati; b) servizio mensa, se in gestione
diretta, per il personale regionale, compreso il personale dirigenziale; c) spese per il vestiario al personale
non ricompreso nelle gare pluriennali per le forniture; d) spese per piccola manutenzione e
riparazione ordinaria di immobili regionali e/o condotti in locazione; e) spese condominiali e di
riscaldamento per i locali adibiti a uffici regionali, nonché spese di pulizia,
limitatamente agli uffici sedi UAZ e CRSEC; f) minute spese dacquisto, macchine
dufficio varie, supporti informatici per il miglioramento di servizi
regionali; g) spese varie dufficio, cancelleria,
bolli, stampe, ecc. per necessità urgenti se non soddisfatte con le scorte di
magazzino; h) spese postali e telegrafiche; i) spese per acquisto di libri, riviste
e giornali e associazione anche via on-line alla raccolta ufficiale delle
leggi, alla Gazzetta ufficiale e a banche dati di natura
giuridico-amministrativa; j) spese contrattuali a carico della
Regione; k) spese per la manutenzione di
autovetture di proprietà regionale compresa lassicurazione delle stesse,
nonché lacquisto di carburante anche per le autovetture in noleggio e rimborso
pedaggi autostradali agli autisti regionali; l) spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana di avvisi di gara, informazioni ai
cittadini e concorsi.
Art. 8(Modifiche e integrazioni
allarticolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n.14) 1. Allarticolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004,
n. 14 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2004), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 le parole: totale
delle retribuzioni lorde sono sostituite dalle seguenti: costo
lordo delle retribuzioni; b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
2/bis In caso di mancata transazione con il
lavoratore, per indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce
allente gestore limporto di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni
di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la
documentazione prevista al comma 5 con unulteriore dichiarazione, per i
lavoratori interessati, a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi
di legge, di rinuncia irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in
qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli
stessi per i periodi di cui al comma 1.;
c) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
6. La liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima
rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di
apposita fidejussione;
b) una seconda rata, a saldo, ad
avvenuta verifica del rendiconto..
2. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti disposti dai commi 7 e 8
dellarticolo 62 della l.r. 14/2004, un contributo non superiore al 75 per
cento del totale del costo lordo delle retribuzioni non corrisposte dallente
di provenienza agli operatori già iscritti nellalbo e nellelenco di cui al
soppresso articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione
professionale), provenienti da organismi non più affidatari di attività di formazione
professionale che non abbiano provveduto a richiedere quanto previsto
dallarticolo 62 della l.r. 14/2004.
3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, attraverso gli enti gestori
presso i quali i predetti operatori risultano ricollocati, a stralcio e
tacitazione mediante apposita transazione, di qualsiasi pretesa, relativamente
ai periodi indicati al comma 1 dellarticolo 62 della l.r. 14/2004, nei
confronti dellente di provenienza e dellente presso il quale risultano
ricollocati. La liquidazione del contributo da parte della Regione in favore
dellente è disposta con le stesse modalità di cui al comma 6 dellarticolo 62
della l.r. 14/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui allarticolo 2 della legge regionale 16 novembre
2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), e
le misure di sostegno in esse contenute, così come individuate dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001 (Ristrutturazione
degli enti di formazione), pubblicato sulla g.u. 12 giugno 2001, n. 134, sono
finanziate, esclusivamente, con le risorse assegnate alla Regione Puglia con lo
stesso decreto, nonché con eventuali risorse aggiuntive provenienti dallo Stato
per le medesime finalità.
5. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire, con apposito provvedimento, i
termini di cui ai commi 3 e 5 dell articolo 1 della l.r. 27/2001. I relativi
oneri trovano copertura con le disponibilità finanziarie residue rivenienti dal
decreto ministeriale di cui al comma 4 e da eventuali risorse aggiuntive
assegnate dallo Stato per le medesime finalità e, per euro 500 mila, con
assegnazione sul capitolo 961090 del bilancio regionale 2005.
Art. 9(Assistenza tecnica in
materia di formazione e orientamento professionale) 1. Per la realizzazione delle attività di
assistenza tecnica e di accompagnamento in materia di formazione e orientamento
professionale, la Regione Puglia si avvale del supporto metodologico e
organizzativo dellIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, utilizzando a tale scopo i fondi ministeriali o comunitari
agli specifici obiettivi destinati.
Art. 10(Modifica allarticolo 21
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20) 1. Il comma 4 dellarticolo 21 della legge regionale 9
dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:
4. Al pagamento del saldo dellimporto riconosciuto
in sede di riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della
somma necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di
riserva per la definizione delle passività pregresse..
Art. 11(Integrazione
allarticolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31) 1. Il rimborso dei costi sostenuti dallAutomobile
club dItalia per lespletamento delle attività di cui allarticolo 5 della
legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1998), attualmente disciplinato dal
decreto ministeriale del 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita
convenzione fra il citato ente e la Regione Puglia, previa verifica di
uneffettiva riduzione dei costi predetti.
Art. 12(Deroga allarticolo 45
della l.r. 17/2003) 1. In deroga allarticolo 45 della l.r. 17/2003, per
lesercizio finanziario 2005 lo stanziamento di euro 12 milioni relativo a
Trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (AUSL) e per il
finanziamento delle spese per il servizio dintegrazione scolastica per
handicappati è iscritto al cap. 921010 dellunità previsionale di base
6.1.1 Pubblica istruzione.
Art. 13(Modifica allarticolo 9
della l.r. 13/2001) 1. Il comma 2 bis dellarticolo 9 della l.r. 13/2001,
così come inserito dallarticolo 34, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2004, è
sostituito dal seguente:
2 bis. In presenza di eventi straordinari ed
eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne
fanno richiesta finanziamenti per lesecuzione degli interventi di somma
urgenza, di cui allarticolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica
italiana 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modificazioni), nonché per quelli già rendicontati a partire dallanno
2002..
Art. 14(Eventi sismici provincia di Foggia anno
2002) 1. Per fronteggiare le spese di investimento per
ulteriori interventi di ripristino e/o ricostruzione delle opere pubbliche
danneggiate dagli eventi tellurici verificatisi nella provincia di Foggia in
data 31 ottobre 2002 si provvede, con apposita deliberazione di Giunta
regionale, mediante lutilizzazione dei residui di stanziamento del capitolo
491034 rivenienti dallesercizio 2001 e confluiti, alla chiusura dellesercizio
finanziario 2004, nellapposito fondo delle economie vincolate, fino al limite
massimo di euro 3 milioni.
Art. 15(Attribuzione fondi allAutorità di bacino della Pugliae integrazione allarticolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19) 1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), articolo 142, relativo al Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, sono attribuiti e trasferiti, per una quota pari al 10 per cento, allAutorità di bacino della Puglia per lo svolgimento delle attività di studi e ricerche finalizzate allindividuazione delle aree a rischio e alle relative misure di salvaguardia.
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.19 (Istituzione dellAutorità di bacino della Puglia), è inserito il seguente: 2 bis. Il trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento dellAutorità di bacino della Puglia è disposto con determina del Dirigente del Settore ragioneria della Giunta regionale come segue:
a) per il 60 per cento dello stanziamento di bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione; b) per il restante 40 per cento o per il minore importo fino a concorrenza del totale delle spese di funzionamento iscritte nel bilancio di previsione dellAutorità di bacino, entro il 31 luglio dellesercizio in corso..
TITOLO II NORME SETTORIALI DI
RILIEVO FINANZIARIO
Capo I Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 16(Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8) 1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) il primo periodo del comma 2
dellarticolo 6 è sostituito dal seguente: Nessuna struttura di ricovero
per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto,
fatta eccezione per le strutture monospecialistiche della disciplina di
psichiatria.; b) dopo il comma 1 dellarticolo 7 è
inserito il seguente: 1 bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina
dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad
autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla
realizzazione relativa alle strutture di cui allarticolo 5, comma 1, lettera
a), numero 1, è unificato a quello relativo allautorizzazione allesercizio
rilasciata dalla Regione.; c) dopo il comma 1 dellarticolo 10 è
inserito il seguente: 1 bis Limitatamente alle strutture che erogano
prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso
di trasferimento della titolarità di società, continuare lesercizio
dellattività fino al rilascio e/o conferma dellautorizzazione.; d) allarticolo 17 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: 2 bis E istituito presso il Comune di appartenenza
lapposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei
titolari abilitati allesercizio.; e) il comma 5 dellarticolo 19 è sostituito dal seguente: 5. Le strutture private già autorizzate ai sensi
della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono
presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), domanda di conferma dellautorizzazione
con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma
3.; f) al comma 3 dellarticolo 21 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: Laccreditamento può essere
rilasciato in maniera graduale per unità o disciplina o settori al
completamento della relativa fase istruttoria.; g) lultimo periodo del comma 7
dellarticolo 24 è sostituito dal seguente: Laccreditamento è revocato
in conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la
qualità dei risultati.; h) al comma 11, lettera a), numero 1,
dellarticolo 24 le parole: dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono sostituite dalle seguenti: dalla data di
pubblicazione del regolamento di cui allarticolo 3, lettera a), numeri 1), 2)
e 3); i) il primo periodo del comma 5
dellarticolo 29 è sostituito dal seguente: In caso di necessità connesse
alla realizzazione di interventi strutturali per ladeguamento ai requisiti
prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7
(Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e
diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il
fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o
al trasferimento definitivo, nellambito del distretto ove è ubicata la
struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e
organizzativi da parte dellAzienda USL competente per territorio.; j) dopo il comma 5 dellarticolo 29 è
inserito il seguente: 5 bis. Le strutture di cui al r.r. 7/2002 che hanno
operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla
scorta di atti autorizzativi di questultime, in conformità alla programmazione
definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti
gli effetti, autorizzate allesercizio delle attività..
2. Il personale ausiliario in servizio alla data di entrata in vigore della
l.r. 8/2004 presso le strutture riabilitative psichiatriche di cui al r.r.
7/2002 può essere confermato in servizio sino allespletamento dei corsi per
operatore socio sanitario attivati dalla Regione Puglia ai quali avranno titolo
alla partecipazione e, comunque, sino al 31 dicembre 2005.
Art. 17(Norme in materia di
spesa sanitaria) 1. Al comma 7 dellarticolo 21 della legge regionale 7
gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: Il risultato economico positivo utilizzabile è
determinato dopo lapplicazione del comma 35 dellarticolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica)..
2. Allarticolo 21 della l.r. 1/ 2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
7 bis Per lanno 2004, nel caso di superamento del
valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale,
in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 1, comma 35, della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo
risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna
azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative
finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica..
3. In attuazione del protocollo dintesa tra Presidenza del Consiglio dei
ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della
sofferenza di S. Giovanni Rotondo, lonere a carico della Regione, pari a euro
35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui allarticolo 25 della l.r.
14/2004, è coperto con le risorse del fondo sanitario regionale non ancora
liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, allinterno dei tetti di spesa
fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.
4. Allarticolo 6, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24
(Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese - ARES), come modificato
dallarticolo 14 della l.r. 20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata
al 75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.
5. Il finanziamento dellattività dellARES, a decorrere dallanno 2005, è
fissato nellambito del documento annuale dindirizzo economico e funzionale.
Fino allapprovazione del documento dindirizzo economico e funzionale lARES è
autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo economico la somma riconosciuta
per lanno 2004 incrementata dell8 per cento. LARES è autorizzata a
utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche per il finanziamento
degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione ed educazione
sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si provvede mediante
contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 741090.
6. Il trattamento economico annuo base dei direttori sanitari e amministrativi
aziendali delle aziende sanitarie, definito ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319 (Modificazioni e integrazioni
al dpcm 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo
delle aziende sanitarie), in misura non inferiore a quello previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali e, comunque, in
misura non superiore all80 per cento di quello del direttore generale, è
calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative, compreso
la tredicesima mensilità, con esclusione della retribuzione di risultato e di
eventuali assegni ad personam.
7. Il trattamento economico di cui al comma 6 è determinato con riferimento
alla media delle retribuzioni corrisposte in ambito regionale e non al livello
massimo contrattualmente riconoscibile ai direttori di dipartimento, fermo
restando il limite massimo dell80 per cento del trattamento del direttore
generale.
8. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, a decorrere dal 1°
gennaio 2004 il trattamento economico annuo spettante ai direttori sanitari e
amministrativi delle aziende sanitarie è fissato in euro 123.949,00. Ai direttori
generali delle aziende sanitarie il trattamento è fissato nella misura annua di
euro 154.937,00.
9. In conseguenza dellimplementazione dei servizi di emergenza-urgenza
previsti dal piano sanitario regionale, agli enti ecclesiastici C. Panico di Tricase
e Miulli di Acquaviva delle Fonti è riconosciuta, ai sensi dellarticolo 20,
comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2000), la remunerazione, per i costi
standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
10. Per lente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte di prestazioni rese
e in conseguenza dellequiparazione delle tariffe alle aziende ospedaliere, il
tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500 mila per ciascuno
degli anni 2002 e 2003. Per lente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle
Fonti il tetto di spesa fissato con il documento dindirizzo economico e
funzionale per lanno 2004 è elevato di euro 3 milioni.
11. Per lente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere Don Uva di Bisceglie
e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento dindirizzo economico e
funzionale per lanno 2004 è elevato a euro 67.861.002,00. Contestualmente
allattivazione delle U.O. complesse per acuti in attuazione di quanto previsto
con il piano di riordino ospedaliero, lattività riabilitativa connessa deve
essere considerata ai fini della remunerazione di livello ospedaliero.
Art. 18(Modifica alla legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25) 1. Le tariffe di rimborso di cui al comma 2 dellarticolo
1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute
per interventi di trapianto), così come sostituito dallarticolo 69 della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono così modificate:
a) per le spese di soggiorno: massimo
euro 150,00 giornalieri;
b) per i pasti: massimo euro 80,00
giornalieri.
Art. 19(Disposizioni in materia
di gestioni liquidatorie ex USL) 1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede allindividuazione, previa verifica istruttoria
degli uffici regionali competenti, delle gestioni liquidatorie risultanti dalla
soppressione delle USL, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
dellarticolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), che non si trovano in condizioni di
grave dissesto finanziario ovvero non risultano gravemente deficitarie ed emana
il relativo provvedimento di chiusura e di cessazione degli effetti delle
procedure di liquidazione coatta delle medesime gestioni liquidatorie.
2. Gli eventuali saldi attivi delle gestioni liquidatorie così individuati, al
netto degli accantonamenti necessari per pagare i creditori, restano assegnati
alle aziende sanitarie di riferimento a copertura dei disavanzi in essere.
Art. 20(Prestazioni sanitarie) 1. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui allarticolo
29, comma 4, della l.r. 1/2004 è prorogato in relazione allattuazione delle
procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. Per
ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce
gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.
2. La Regione effettua una ricognizione dei costi sostenuti nel triennio
2002-2004 per lassistenza indiretta. Tali costi, in relazione allapplicazione
del comma 1, concorrono proporzionalmente allincremento del limite di spesa
per lattività in regime di ricovero delle case di cura private accreditate. I
contratti di cui allarticolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti
ulteriori elementi:
a) il fabbisogno di posti letto per le
case di cura private è individuato, ai sensi dellarticolo 9 della legge
regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2003), tenendo conto dellaccreditamento
in eccesso mentre il volume di attività da porre a carico del Servizio
sanitario regionale deve fare riferimento ai posti letto rientranti nel tetto
di 5 per mille abitanti di cui alle della Giunta regionale 2 agosto 2002, n.
1087 e 30 settembre 2002, n. 1429 (II rimodulazione del piano di riordino della
rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi strutturali di
piano di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1087/2002 a seguito
delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate) e
successive integrazioni;
b) a norma dellarticolo 8 quater,
comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la
qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.
3. Lequiparazione ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della
libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della
determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni
tariffarie, tiene conto della tipologia e complessità delle strutture nonché
dellandamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione
fra settore pubblico e privato.
Art. 21(Integrazione
allarticolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36) 1. Alla prima elencazione del comma 4 dellarticolo 15
della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino
del Servizio sanitario regionale in attuazione del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni, così come sostituito dalla lettera A del comma 1
dellarticolo 30 della l.r. 1/2004 e integrato dallarticolo 30 della l.r.
14/2004, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla
data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive
regionali emanate con della Giunta regionale 23 luglio 1996, n. 3227 e 16
maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari
(CPA)..
Art. 22(Mobilità del personale
del servizio emergenza territoriale) 1. Lassegnazione della sede, a seguito di conferimento
degli incarichi a tempo indeterminato, di cui allarticolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione
dellaccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale), è effettuata previa mobilità, a domanda, del personale
medico cui è stato conferito incarico a tempo indeterminato ai sensi
dellarticolo 12 della l.r. 14/2004.
Art. 23(Presidenti dei collegi
sindacali delle aziende sanitarie) 1. I Presidenti dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.
Art. 24(Educatori professionali) 1. Il personale con qualifica di educatore
professionale in servizio presso i servizi di riabilitazione delle AUSL, in
possesso di diploma di laurea, già alla data di assunzione è equiparato alla
figura professionale di collaboratore professionale esperto.
Art. 25(Rinnovo convenzioni) 1. Le convenzioni stipulate con il personale
trasferito alle AUSL in esecuzione dellarticolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a
norma dellarticolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), relativamente ai
settori della prevenzione e della tossicodipendenza e del decreto dei Ministri
della salute e della Giustizia del 10 aprile 2002 (Individuazione del personale
operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e
dellassistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti), con incarico
non inferiore a quaranta ore mensili al 30 giugno 2003 sono rinnovate a tempo
indeterminato.
Art. 26(Integrazione al disposto
dellarticolo 18, comma 2, della l.r. 14/2004) 1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, a
integrazione di quanto previsto al comma 2 dellarticolo 18 della l.r. 14/2004,
i direttori generali delle aziende sanitarie, in deroga al 50 per cento del
turnover previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003),
sono autorizzati a ricoprire, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti di
autista di autoambulanza che risultano vacanti nelle dotazioni organiche
approvate.
Art. 27(Modifica allarticolo 20
della l.r. 1/2004) 1. Allarticolo 20 della l.r. 1/2004 le parole:
possono essere sono sostituite dalle seguenti: devono
essere.
Art. 28(Norma interpretativa dellarticolo 32 della l.r. 14/2004) 1. La disposizione di cui allarticolo 32 della l.r.
14/2004, con la quale è stato elevato il contributo giornaliero riconosciuto
dalla Regione ai gestori di case protette dal regolamento regionale 2 aprile
1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile
1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per lassistenza a rilievo
sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti
ospitate nelle strutture residenziali protette), è da intendersi riferita
allassistenza assicurata ai non autosufficienti nelle case protette della
tipologia A), il cui contributo era quantificato in lire 55 mila (euro 28,41).
Art. 29(Riqualificazione
dellassistenza sanitaria in regime libero-professionale) 1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in
regime di ricovero ordinario o diurno, di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dellarticolo 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, la
Regione partecipa alla spesa nella misura del 70 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Le tariffe aziendali, costruite sulla base dei costi complessivi delle
prestazioni concernenti lattività libero-professionale intramuraria, devono
essere rese pubbliche e assicurare il pareggio della specifica e separata
contabilità.
3. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria, il cittadino è tenuto al pagamento della tariffa aziendale
decurtata della partecipazione alla spesa di cui al comma 1.
Art. 30(Registro provvisorio
delle strutture autorizzate) 1. Per listituzione di un registro provvisorio delle
strutture autorizzate, nelle more dellattuazione dellarticolo 17 della l.r.
8/2004, i Sindaci trasmettono allAUSL territorialmente competente lelenco
delle strutture che hanno presentato domanda di conferma dellautorizzazione ai
sensi del comma 5 dellarticolo 19 della l.r. 8/2004.
2. I soggetti di cui al comma 2 dellarticolo 19 della l.r. 8/2004 devono
inoltrare allAUSL territorialmente competente richiesta dinserimento nel
registro provvisorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La mancata presentazione della richiesta dinserimento nel registro
provvisorio comporta la decadenza dellautorizzazione provvisoria concessa ai
sensi del comma 2 dellarticolo 19 della l.r. 8/2004.
Art. 31(Compensi ai componenti e
al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36) 1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti ligiene
e sanità pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto, a decorrere dal
primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza pari
a euro 40,00. Al segretario, per ogni seduta, è corrisposto il gettone di
presenza pari a euro 20,00.
2. Ai componenti delle commissioni e al segretario spettano, inoltre,
rispettivamente euro 4,00 ed euro 2,00 per ogni caso definito.
Art. 32(Tutela delle acque
destinate a uso umano) 1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
nellaccordo del 12 dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano
regionale di tutela delle acque, le AUSL, tramite il Servizio digiene,
alimenti e nutrizione (SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali
territorialmente competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
provvedono a effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive
presso gli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per
verificare la salubrità dellacqua distribuita e la conformità delle opere di
captazione alla normativa vigente.
2. Qualora allatto del sopralluogo si accerti la mancanza del giudizio di
qualità e didoneità duso dellimpianto di captazione e/o pregiudizio
per la salute pubblica, deve essere inoltrata richiesta per la chiusura
dellimpianto al Sindaco territorialmente competente e al Presidente della
Giunta regionale in caso in cui limpianto sia al servizio di più Comuni. Se
esiste il giudizio di qualità e didoneità duso e non sussistono pericoli per
la salute pubblica o rischio dinquinamento delle acque correlato alla
definizione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, così come
previste dallarticolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole a seguito
delle disposizioni correttive e integrative di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258) e successive modificazioni, il SIAN dellAUSL competente
territorialmente segnala eventuali inosservanze per la zona di tutela assoluta
sia in riferimento al criterio geometrico sia in riferimento alla
canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche sia in riferimento
allopportuna recinzione al Sindaco del territorio dove ha sede limpianto e al
Presidente della Giunta regionale nel caso in cui limpianto sia al servizio di
più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a
un anno, entro il quale adeguare limpianto di captazione alla normativa
vigente.
Art. 33(Norme in materia di
personale) 1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri
dotati di due o più stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di
struttura complessa di presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la
figura di dirigente di struttura semplice per ciascun stabilimento.
2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, con una dotazione
complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista una seconda
struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.
3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale
di assistenza diretta di cui allarticolo 8, comma 5, lettera c), della l.r.
19/2003.
4. Al primo periodo del comma 1 dellarticolo 10 della l.r. 14/2004 le parole:
da almeno cinque anni sono soppresse.
5. La percentuale del 2 per cento prevista per lazienda Ospedali riuniti di
Foggia dallarticolo 8, comma 2, della l.r. 19/2003 è elevata al 3 per cento.
6. Nelle AUSL è consentita listituzione nella dotazione organica di una
posizione dirigenziale - direttore di struttura complessa - con funzione di
coordinamento delle attività dei singoli distretti.
7. Nellambito dei dipartimenti di prevenzione deve essere individuato il
coordinatore dei servizi veterinari.
8. Nellanno 2005 le graduatorie ancora valide di pubblici espletati dalle
aziende sanitarie sono utilizzabili per la copertura dei posti vacanti nelle
dotazioni organiche approvate dalla Regione, fermi restando i limiti alle
assunzioni di cui alle disposizioni di leggi regionali.
9. Ai fini dellattivazione delle unità operative, previste dal piano di
riordino della rete ospedaliera, riguardanti discipline di nuova istituzione,
non presenti nellambito di ciascun presidio ospedaliero e diverse dalle
discipline di base, i direttori generali delle aziende sanitarie sono
autorizzati a procedere alle assunzioni delle unità di personale del ruolo
sanitario strettamente necessarie ai fini della predetta attivazione, previste
nella dotazione organica approvata dalla Regione.
10. Al comma 6 dellarticolo 11 della l.r. 14/2004 le parole: 30 aprile
2003 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2003.
Art. 34(Associazioni di
volontariato) 1. Allarticolo 3, comma 3, della legge regionale
18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina trasfusionale), le
parole: almeno mille donazioni possono sono sostituite dalle
seguenti: almeno cinquecento donazioni possono.
Art. 35(Assistenza domiciliare ai
pazienti oncologici in fase terminale) 1. La Regione Puglia garantisce lassistenza ai malati
oncologici terminali anche attraverso specifiche convenzioni tra associazioni
di volontariato onlus, di verificata esperienza sul territorio pugliese che
perseguono esclusivamente tali finalità, e le aziende sanitarie locali con
interventi finanziari a valere sul fondo sanitario regionale e con lutilizzo
delle risorse vincolate per obiettivi di piano ex articolo 1, comma 34 bis,
della l. 662/1996.
2. Fino allavvio dei progetti ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996,
le AUSL, a decorrere dal 1° gennaio 2005, possono avviare i rapporti
convenzionali di cui al comma 1 con risorse del proprio bilancio.
Art. 36(Strutture riabilitative
psichiatriche private. R.r. 7/ 2002) 1. Il personale laureato, in servizio presso le
strutture riabilitative psichiatriche private nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario, alla data di entrata in vigore del r.r.
7/2002, può essere confermato in servizio.
Art. 37(Termine di deliberazione
dei bilanci di previsione) 1. In deroga allarticolo 17 della legge regionale
30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile,
gestionale e di controllo delle USL in attuazione del d.lgs. 502/1992), il
bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per lanno
2005 sono deliberati dal direttore generale entro il 21 gennaio e trasmessi
entro dieci giorni allARES per lesercizio delle funzioni di controllo di cui allarticolo
12 della l.r. 20/2002.
Art. 38(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16) 1. Allarticolo 46 della l.r. 17/2003, recante
disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali dintegrazione
scolastica dei portatori di handicap, di cui alla legge regionale 9 giugno
1987, n. 16 (Norme organiche per lintegrazione scolastica degli handicappati),
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le
parole: LANCI delega allUSL sono sostituite dalle seguenti:
Il Presidente dellassociazione dei Comuni facenti parte del distretto,
di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il
Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega
allUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni,;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
4 bis In attesa della definizione delle procedure
di cui ai commi 1 e 2, con decorrenza dallapplicazione del presente articolo,
le aziende sono delegate a stipulare contratti di lavoro subordinato, full
time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, con il personale di
cui ai commi 1 e 3 secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) degli enti locali, sostenendo a titolo di anticipazione i
relativi costi che saranno oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione,
utilizzando i fondi regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale
che saranno accreditati direttamente in favore delle AUSL..
Art. 39(Modifica allarticolo 6
della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e successive modificazioni) 1. Il comma 1 dellarticolo 6 della legge regionale 10
agosto 2001, n. 21 (Istituzione di una Commissione consiliare dindagine sulla
gestione amministrativa e contabile dellAzienda sanitaria TA/1 e dellAzienda
ospedaliera SS. Annunziata di Taranto), così come modificato con le
leggi regionali 25 giugno 2002, n. 9 e 20 dicembre 2002, n. 21, è sostituito
dal seguente: 1. La Commissione termina i suoi lavori entro il 31
gennaio 2005.
Capo II Disposizioni in materia
di assistenza sociale
Art. 40(Modifica allarticolo 45
della l.r. 17/2003) 1. Al comma 1 dellarticolo 45 della l.r. 17/2003
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: previa ripartizione delle
somme dovute ai Comuni ai sensi dellarticolo 11, comma 3, della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della
legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14)..
Art. 41(Accompagnamento dal cane
guida per persone prive di vista) 1. La persona priva di vista ha diritto a farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto
pubblico senza dover pagare per lanimale alcun biglietto o sovrapprezzo.
2. Alla persona priva di vista è riconosciuto, altresì,
il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane
guida.
3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano lesercizio dei diritti di cui ai
commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pari a euro 500,00.
4. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con il presente
articolo è abrogata.
Art. 42(Proroga dei termini di
presentazione dei rendiconti in materia di servizi sociali) 1. I termini di cui allarticolo 111 della l.r.
28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle amministrazioni
pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di assistenza
sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al 30 giugno
2005.
Art. 43(Modifica all articolo 1
della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2) 1. Larticolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.
2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi),
così come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n.
11, è sostituito dal seguente:
Art. 1
1 Allo scopo di favorire lattività di rappresentanza e tutela delle
associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono
concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento
annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate
associazioni riconosciute:
a) Unione italiana ciechi 23 % b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 % c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12 % d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 3 % e) Unione nazionale mutilati per servizio 12 % f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15 % g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13 % h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3 % i) Associazione italiana stomizzati 4 % j) Federazione associazione nazionale disabili 2 % k) Associazione italiana ciechi di guerra 4 %..
Capo III Disposizioni in materia
di agricoltura
Art. 44(Modifiche dellarticolo
44 della l.r. 1/2004) 1. Allarticolo 44 della l.r. 1/ 2004 sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura
completano listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve
da vino irregolarmente impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le
disposizioni dettate dal comma 2 dellarticolo 64 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e invitando gli aventi diritto a versare limporto di euro 50,00 per
ettaro a titolo di spese amministrative.;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3 bis. Gli Ispettorati provinciali
dellagricoltura, tenuto conto delle indicazioni della Commissione europea,
completano, altresì, listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti
di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993,
invitando gli aventi diritto a versare limporto di euro 50,00 per ettaro a
titolo di sanzione amministrativa.;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I conduttori di vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione
possono presentarla agli Ispettorati provinciali dellagricoltura entro il 31
marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura completano listruttoria
delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati entro il 31 luglio 2005..
Art. 45(Studi e sperimentazione
tracciabilità prodotti agricoli) 1. Al fine di approfondire gli aspetti per lattivazione
di un sistema di rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari
relativamente ai prodotti di qualità a denominazione di origine controllata, a
denominazione di origine geografica controllata, a denominazione di origine
protetta, la Regione può concorrere al finanziamento di studi e sperimentazioni
e attività in materia predisposti dai consorzi di tutela e valorizzazione
riconosciuti in attuazione della vigente normativa.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante listituzione nel bilancio
regionale, nellunità previsionale di base 4.3.5, di un capitolo avente la
seguente declaratoria Spesa per il finanziamento ai Consorzi di tutela e
valorizzazione di studi e sperimentazioni sui sistemi di rintracciabilità dei
prodotti di qualità DOC, IGT, DOGC, DOP e IGP.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 46(Oneri per lattuazione
del piano di sviluppo rurale) 1. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal
documento di programmazione regionale relativo al piano di sviluppo rurale,
approvato con decisione della Comunità europea n. C (2001) 479 del 2 marzo 2001
(Correttivo applicabile alla restituzione per i cereali), è concesso alle organizzazioni
professionali agricole pugliesi, rappresentate nellambito del Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), il contributo per il servizio di
assistenza alle imprese agricole e per la formulazione del fascicolo aziendale
relativo alle domande per la concessione degli aiuti previsti dal regolamento
(CE) n.1257/99 del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG) e successive
modificazioni e dal piano di sviluppo rurale richiamato.
2. Le somme sono iscritte nel bilancio di previsione al capitolo di nuova
istituzione 111145 epigrafato Spese per riconoscere alle organizzazioni
professionali agricole il contributo per i servizi resi in attuazione del piano
di sviluppo rurale Puglia 2000-2006. Decisione CE n. C(2001) 479 del 2 marzo
2001.
Art. 47(Sospensione temporanea
dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica) 1. Fino allapprovazione della nuova legge regionale di
riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 30
giugno 2005, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui
allarticolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia
di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale), sono sospesi.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei
delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo,
Gargano e Ugento Li Foggi.
Capo IV Disposizioni in materia
di patrimonio
Art. 48(Modifica allarticolo 20
della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20) 1. Al comma 1 dell articolo 20 delle legge regionale 30
giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di
riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
27 bis. immobile Colonia collinare ex
GI sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei
Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma..
Capo V Disposizioni varie
Art. 49(Interventi per il piano
di gestione UNESCO per Castel del Monte -Riqualificazione zona monumentale di
Alberobello ) 1. Al fine di valorizzare i beni individuati dallUNESCO quale patrimonio
dellUmanità, siti nel territorio regionale, sono stanziati appositi contributi
da prelevarsi dai fondi di cui all articolo 3 della l.r. 14/2004 e da erogarsi
previo apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
Art. 50(Integrazione
dellarticolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23) 1. Dopo il comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale
11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), è
inserito il seguente:
1 bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì
riconosciuto, per lattività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese
annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente
della Regione..
Art. 51(Disposizioni in materia
di trasporti) 1. Ai fini del concorso regionale nei maggiori oneri del
personale riveniente dalla legge 25 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative) e dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, n. 578, limitatamente al
personale addetto ai servizi automobilistici, è autorizzato lo stanziamento di
euro 5 milioni 500 mila al capitolo 552050.
Art. 52(Modifiche alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18) 1. Al comma 2 dellarticolo 13 della legge regionale 31
ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale), così come modificato dallarticolo 2 della legge regionale 2 marzo
2004, n. 2 e dallarticolo 60 della l.r. 14/2004, le parole: entro il 31
dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 dicembre
2005.
2. Alla lettera d) del comma 2 dellarticolo 20 della l.r. 18/2002, così come
modificata dallarticolo 3 della l.r. 2/2004 e dallarticolo 60, comma 2, della
l.r. 14/2004, le parole: entro il 31 dicembre 2004 sono sostituite
dalle seguenti: entro il 30 dicembre 2005.
3. Al comma 3 dellarticolo 30 della l.r. 18/2002 le parole: sugli
autoservizi sono sostituite dalle seguenti: sui servizi.
4. Al comma 1 dellarticolo 35 della l.r. 18/2002, così come sostituito
dallarticolo 9 della l.r. 2/2004, le parole: 31 dicembre 2004 sono
sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2005.
Art. 53(Istituzione dei servizi
di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale) 1. Nellambito dellobiettivo di concorrere alla
salvaguardia ambientale con particolare riferimento agli agglomerati urbani
disposto dallarticolo 1 della l.r. 18/2002, la Regione promuove listituzione
dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto
ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può classificare
servizi minimi, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, della l.r.
18/2002, i servizi marittimi proposti dagli enti locali o dalle imprese di
trasporto pubblico sulla base di un progetto tecnico corredato di un piano
finanziario, delegandone la competenza amministrativa allente locale
competente ai sensi dellarticolo 16, comma 7, della l.r. 18/2002.
3. Gli oneri relativi saranno progressivamente ricompresi nellambito degli
stanziamenti previsti per i servizi minimi.
Art. 54(Integrazione
allarticolo 45 della l.r. 20/2002) 1. Allarticolo 45 della l.r. 20/2002 dopo le parole:
A decorrere dallanno finanziario 2002 sono inserite le seguenti:
e per gli esercizi 2003 e 2004.
Art. 55(Trattamento provvisorio
del personale dellAgenzia regionale per il lavoro) 1. I contratti individuali di lavoro di natura
privatistica, stipulati, a norma dellarticolo 14 della legge regionale 5
maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei
servizi allimpiego), con il personale in servizio presso lex Agenzia per
limpiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 e con il Direttore generale
dellAgenzia sono prorogati fino alla completa attuazione delle procedure di
cui al comma 2 del medesimo articolo 14 della l.r. 19/1999.
2. Anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e fino allattuazione
delle suddette procedure i compensi del personale esperto saranno rivalutati
annualmente mediante applicazione di specifico istituto contrattuale, secondo
gli indici ISTAT.
3. A far data dal 1° gennaio 2005 e fino alla completa attuazione delle
procedure di cui al comma 2 dellarticolo 14 della l.r. 19/1999, il trattamento
economico del personale amministrativo è adeguato a quello previsto per i
dipendenti regionali dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e dal
vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo(CCDI) del personale regionale.
Per ciascuna unità la categoria di riferimento è individuata sulla base della
tabella di equiparazione definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Trasferimenti del personale delle
Amministrazioni statali in attuazione del conferimento delle funzioni agli Enti
locali), pubblicato sulla g.u. n. 43 del 21 febbraio 2001 - Serie generale. I
relativi oneri restano a carico del bilancio regionale e gravano sul capitolo
953040.
Art. 56(Procedure per
lassunzione e linquadramento del personale dellAgenzia regionale per il
lavoro) 1. La dotazione organica dellAgenzia regionale per il
lavoro è fissata in complessive n. 28 unità, così articolate: Categoria A: n..
4 unità; Categoria B: n. 2 unità; Categoria B3: n. 6 unità; Categoria C: n. 3
unità; Categoria D: n. 12 unità; Categoria dirigenziale: n. 1 unità, il
Direttore generale.
2. Le unità in possesso di laurea, già in servizio nelle categorie
amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano i
posti vacanti nella categoria D.
3. In fase di prima attuazione, laccesso ai posti previsti nella dotazione
organica avviene mediante prove selettive didoneità riservate al personale di
cui allarticolo 14 della l.r. 19/1999 nonché allunità di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1484.
4. Le prove selettive didoneità sono indette dal dirigente del Settore
personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al personale dellAgenzia si applica il CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie locali e il CCDI del personale regionale.
6. Il collocamento nella categoria e nella posizione di sviluppo avviene sulla
base della retribuzione in godimento alla data dinquadramento nel ruolo. Eventuali
differenze economiche sono conservate dagli interessati quale assegno ad
personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
7. Ai fini dellistituzione delle posizioni organizzative previste
dallarticolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dallarticolo 4 del CCDI del 17
dicembre 2003, il Direttore generale dellAgenzia trasmette alla Giunta
regionale la propria proposta, elaborata secondo i principi di cui allarticolo
4, comma 3, del CCDI del 17 dicembre 2003. Con provvedimento di Giunta
regionale è determinata la retribuzione di posizione del Direttore generale.
Art. 57(Disposizioni relative
allIPRES) 1. La Regione Puglia si avvale dellIstituto pugliese di
ricerche economiche e sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della
pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.
2. Alla spesa derivante dallapplicazione del presente articolo si fa fronte,
per lesercizio finanziario 2005, mediante lo stanziamento di euro 470.820,00
sul capitolo di spesa di nuova istituzione, riferito allunità previsionale di
base 1.2.1, epigrafato IPRES - Quota associativa annuale e spese per
studi e ricerche. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede al
relativo stanziamento con lapprovazione della legge di bilancio.
Art. 58(Disposizioni in materia
di urbanistica) 1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR), costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2004, n.1, ai sensi della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale), è prorogato alla data del 30 giugno 2005.
2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per lattività ricettiva, di
cui allarticolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione
e delle associazioni senza scopo di lucro), secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni comunali possono
motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare alle disposizioni
dellarticolo 51, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).
Art. 59(Modifiche alla legge
regionale 11 settembre 1986, n. 19) 1. Al fine della corretta applicazione della legge
regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione
delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni,
indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi
di ancoraggi.
2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r.
19/1986 la parola: costruzione è sostituita dalla seguente:
realizzazione.
3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purchè:
a) la superficie coperta non superi il
75 per cento dellarea disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri
4 mila;
b) l altezza, misurata al colmo delle
coperture, non superi i 10 metri;
c) le distanze minime delle serre da
fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;
d) le distanze dalle strade e dai
confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;
e) i muri di sostegno e di
contenimento non superino laltezza di 3 metri;
f) sia prevista nel progetto la
realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e lincanalamento delle
acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dallesercizio dellimpianto.
Art. 60(Regolarizzazione
rapporto locativo alloggio di ERP) 1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di
edilizia residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la
regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il
godimento dellalloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria
definitiva pubblicata.
2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti
dallarticolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per
lassegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), e dovrà essere richiesta entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorsi inutilmente i novanta giorni, vengono avviate ovvero proseguite, nei
confronti di coloro che non hanno adempiuto alla regolarizzazione, le procedure
legali per il rilascio degli alloggi per occupazione illegittima.
4. In deroga a quanto stabilito dallarticolo 12 della l.r. 54/1984 e
dallarticolo 11, comma 1 bis, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), ogni
regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti
autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma
pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sullalloggio,
risultante dal conto locativo dellente gestore.
5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il 50 per cento, in
ununica soluzione, allatto della regolarizzazione e per il restante 50 per
cento in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo a quello della
regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.
6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa
decadere i benefici previsti dal presente articolo e per loccupatore vengono
avviate le procedure legali previste al comma 3 per il rilascio dellalloggio.
Art. 61(Cofinanziamento sostegno
allaccesso alle abitazioni in locazione) 1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo
491036 dellesercizio finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni
sono utilizzati per cofinanziare il sostegno allaccesso alle abitazioni in
locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) - art. 11, a integrazione
delle assegnazioni statali relative allanno 2004.
Art. 62(Disposizione finanziaria
all IACP di Taranto) 1. In attuazione dellAccordo di programma tra il
Ministero dei lavori pubblici e la Regione Puglia, per il trasferimento delle
competenze di cui allarticolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
lIACP di Taranto è autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63,
giacente sul conto corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, a titolo di rientro di cui allarticolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la
riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel
settore delledilizia residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità
dellarticolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per
laccelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma
straordinario e canone minimo delledilizia residenziale pubblica), ai fini
della riduzione del disavanzo pregresso dellEnte con specifica destinazione
allestinzione del debito verso lIstituto di credito fondiario che ha
finanziato il programma di edilizia agevolata denominato Torri
Ania.
2. Limporto di cui al comma 1 sarà trasferito allIACP di Taranto, presso la
Banca dItalia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Taranto - Contabilità
speciale - 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63(Modifica allarticolo 22
della l.r. 13/2001) 1. Il comma 3 dellarticolo 22 della l.r. 13/2001 è
sostituito dal seguente:
3. Costituiscono requisito abilitante allo
svolgimento dellincarico di collaudo tecnico-amministrativo e quindi
alliscrizione allalbo le lauree in ingegneria e architettura e, limitatamente
a un solo componente della Commissione, le lauree di geologia, scienze agrarie
e forestali, il diploma di geometra secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
labilitazione allesercizio della professione nonché, a esclusione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, liscrizione da almeno cinque anni
nel rispettivo albo professionale..
Art. 64(Realizzazione e gestione
reti fognarie) 1. La realizzazione e gestione delle reti fognarie
e relativi impianti di depurazione a servizio degli insediamenti
turistico-costieri dei comuni della Regione Puglia è consentita mediante il
sistema della finanza di progetto, nel rispetto dellarticolo 26 della l.r.
13/2001.
Art. 65(Modifica allarticolo 29
della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37)
1. Lundicesimo comma dell articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985,
n.37 (Norme per la disciplina dellattività delle cave), è sostituito dal
seguente:
Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari
regionali in servizio, compete lindennità di euro 78,00 per ogni effettiva
partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto,
il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge,
per la partecipazione alle sedute del Comitato..
2. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del comma 1
graveranno sugli stanziamenti del bilancio allunità previsionale di base
2.2.1, capitolo 2020.
Art. 66(Modifiche all articolo
12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12) 1. Il comma 1 dellarticolo 12 della legge regionale 5
luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal
seguente:
1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai
componenti del Consiglio di amministrazione dellEnte regionale per il diritto
allo studio universitario (EDISU) e al Presidente e ai componenti del Collegio
dei revisori dei conti spetta unindennità di carica pari al 50 per cento di
quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, allAssessore
delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del
comune sede dellEDISU.
2. Il comma 2 dellarticolo 12 della l.r. 12/1996 è abrogato.
Art. 67(Modifica allarticolo 30
della l.r. 18/2002) 1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al
comma 4 dellarticolo 30 della l.r. 18/2002, è elevato al 3,5 per mille.
Art. 68(Modifica allarticolo 16
della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18) 1. Al comma 3 dellarticolo 16 della legge regionale 30
novembre 2000, n.18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi),
è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e bis) delle associazioni di assistenza, anche di
supporto alla Protezione civile, purchè enti morali federati al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI)..
Art. 69(Modifica allarticolo 7
della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32) 1. La lettera c) del primo comma dell articolo 7 della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio
sociale regionale per lattività motoria e sportiva - Abrogazione legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32), è sostituita dalla seguente:
c) società e associazioni sportive, anche se prive
di personalità giuridica, purchè regolarmente iscritte alle relative
Federazioni nazionali o, comunque, costituite con atto pubblico o scrittura
privata autenticata;.
Art. 70(Adempimenti di cui
allarticolo 40 dello Statuto della Regione) 1. Il trattamento economico di cui allarticolo 40 dello
Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale
con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita
dallUfficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne
determina le misure mensili e stabilisce lentità delle ritenute da operare per
ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi alluopo
individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:
a) lindennità di mandato consiliare e
la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari, spettanti in misura
rispettivamente di otto decimi e quattro decimi dellindennità parlamentare
lorda mensile;
b) il rimborso spese per il rapporto
con gli elettori le cui misure, tra loro non cumulabili, variano a seconda
delle funzioni svolte da ciascuno dei Consiglieri fino al massimo di dieci decimi
della diaria;
c) il rimborso spese per le missioni
svolte fuori regione e il rimborso spese di trasferimento dal comune di
residenza pugliese alla sede del Consiglio, da corrispondere al Consigliere che
non dispone di auto di servizio, in misura rapportata ai chilometri percorsi
fino al massimo di un terzo della diaria.
3. Lindennità di mandato può aumentare a nove decimi purchè sia ridotta, con
medesima decorrenza, di un decimo limporto della diaria; ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura,
rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituiscono larticolo 1 della
legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia),
cui sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dellarticolo 6 dopo le
parole: sullindennità di mandato sono inserite le seguenti:
in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo;
b) al comma 2 dellarticolo 9 il
numero: 80 è sostituito dal seguente: 90;
c) allarticolo 9 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
5 bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della
tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto
sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della
tabella di cui al comma 2.;
d) allarticolo 14 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
5 bis. Lassicurazione può essere estesa agli ex
Consiglieri regionali.
5. Allarticolo 56 della l.r. 1/2004 sono soppresse le parole: e di
reversibilità.
6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 8/2003 e il comma 2 ter dellarticolo 57
della l.r. 1/2004, così come inserito dallarticolo 51 della l.r. 14/2004, sono
abrogati.
Art. 71(Trattamento economico di
quiescenza dei dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali) 1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri
regionali nella legislatura in corso e che nel corrispondente periodo siano
stati collocati in quiescenza o abbiano esercitato il diritto allesodo
volontario, ai fini del calcolo del trattamento incentivante, del trattamento
di fine rapporto e del trattamento economico di quiescenza sono equiparati ai
dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale.
Art. 72(Equiparazione
trattamento di fine servizio per i dipendenti regionali) 1. I dipendenti regionali transitati nei ruoli regionali
ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1979, n. 76 (Disciplina centri
servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione
culturale sul territorio), 30 agosto 1979, n. 60 (Modifica alla legge regionale
28 maggio 1975, n. 45 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in
servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo), 5 novembre 1982, n. 31
(Scioglimento dellAssociazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione
diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia) e 19
novembre 1982, n. 33 (Modifica alla legge regionale n. 31/1982), hanno facoltà
di richiedere, a domanda e in analogia a quanto previsto dallarticolo 7 della
legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del
personale regionale), per il personale regionale, di rifondere a favore della
Regione Puglia lindennità di fine rapporto maturata presso lente di
provenienza.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono riconosciuti unicamente i periodi già
valutati per il riequilibrio di anzianità, di cui allarticolo 37 della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento
giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 -
Accordo nazionale del 29 aprile 1983), ovvero il periodo successivo alla
delibera CIPE del 12 dicembre 1972, sulla base della documentazione in possesso
dellAmministrazione. In carenza di documentazione i dipendenti potranno, sotto
la loro responsabilità, integrare la documentazione stessa anche tramite
autocertificazione.
3. La rifusione di cui al comma 1 può essere effettuata anche mediante
rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso
è applicata una maggiorazione dinteresse annuo corrispondente allinteresse
legale in vigore al momento della presentazione della domanda, che decorre dal
primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di
rateizzazione.
4. I dipendenti in servizio che presenteranno la domanda di cui al comma 1
otterranno, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo del servizio
prestato presso lente di provenienza, nei limiti di cui al comma 2.
Art. 73(Integrazione
allarticolo 59 della l.r. 14/2004) 1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui
allarticolo 59 della l.r. 14/2004 sono inquadrati nella relativa qualifica
funzionale sia i dipendenti regionali che, sulla base dellordinanza del
Consiglio di Stato n. 75/1999 - R.G. 10287/1998, hanno sostenuto e superato le
prove desame e sono stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come
da determinazione del Dirigente del Settore risorse umane n. 1018 del 25
settembre 2000, sia i dipendenti che, sulla base delle ordinanze del Consiglio
di Stato n. 4287/2000 - R.G., n. 6960/2000 e n. 4248/2000 - R.G. 6959/2000,
hanno sostenuto e superato le prove di esame e sono stati utilmente inseriti
nella relativa graduatoria, come da determinazione del Dirigente del Settore
risorse umane n. 1353 del 1° dicembre 2000.
2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale della nuova
dotazione organica i posti resisi vacanti sono messi a concorso pubblico per le
ex qualifiche funzionali dalla III allVIII
Art. 74(Integrazione
allarticolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive
modificazioni) 1. Dopo il comma 4 dellarticolo 28 della legge regionale
21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002 e
bilancio pluriennale 2002-2004), già modificato dallarticolo 63 della l.r.
1/2004, è inserito il seguente:
4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma
si applicano al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha
disposto la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello
indicato nella relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora,
cessate le esigenze di servizio poste alla base della proroga per trasferimento
ad altro settore o per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti
pubblici, linteressato produca istanza di anticipazione del termine di
cessazione rispetto alla data del 1° settembre 2005..
Art. 75(Modifiche allarticolo
51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4) 1. Al comma 1 dellarticolo 51 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), le
parole: pari a ventidue centesimi di euro per chilometro sono
sostituite dalle seguenti: pari a venticinque centesimi di euro per
chilometro e le parole: un rimborso forfettario giornaliero,
sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 15,00 sono sostituite
dalle seguenti: un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei
buoni pasto, rapportato a euro 20,00.
Art. 76(Modifica allarticolo 59
della l.r. 1/2004) 1. Al comma 4 dellarticolo 59 della l.r. 1/2004 la
parola: qualifica è sostituita dalla seguente:
categoria.
Art. 77(Contributo straordinario
agli enti fieristici) 1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui
allarticolo 39 della legge regionale 22 giugno 2004, n. 22 (Norme per
lesercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli
enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio
regionale, limitatamente allesercizio 2005, allunità previsionale di base
4.8.2 Enti fieristici regionali, capitolo 352026, un contributo
straordinario per le spese di funzionamento di euro 465 mila come di seguito
articolato:
a)
euro 413 mila per lEnte Fiera di Foggia;
b)
euro 52 mila per lEnte Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 78(Personale Agenzia
regionale per la protezione ambientale - ARPA) 1. La Giunta regionale può autorizzare lARPA
Puglia a confermare a tempo indeterminato il personale laureato e tecnico, in
regime di rapporto convenzionale o con contratto a tempo determinato e con
esclusione dei rapporti di consulenza, in attività al 30 agosto 2004, nonché il
personale laureato a rapporto convenzionale in attività dal 18 ottobre 2003 al
31 dicembre 2004.
Art. 79(Norme urgenti per
lattività estrattiva) 1. Tutte le autorizzazioni in vigore saranno
riesaminate dal Comitato tecnico regionale attività estrattive (CTRAE) di cui
allarticolo 29 della l.r. 37/1985, così come modificato dallarticolo 3 della
legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività
estrattiva), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per laccertamento della compatibilità alle norme statali e comunitarie
in materia di tutela ambientale, con ladozione dei provvedimenti di revoca nei
casi in cui risultino non conformi alla legislazione statale e comunitaria.
Art. 80(Autorizzazioni relative
agli impianti di carburanti di metano e Gpl) 1. Si ritengono valide tutte le autorizzazioni
rilasciate dai Comuni entro la data del 30 giugno 2004 relative agli impianti
di carburanti di metano e Gpl purchè gli stessi impianti siano a quella data
ultimati, in esercizio e dotati delle certificazioni di legge.
Art. 81(Procedure ed effetti
amministrativi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23) 1. Le procedure previste dalla legge regionale 13
dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti), e gli effetti amministrativi rivenienti dalla
stessa sintendono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle
materie per le quali non si rinvia esplicitamente allemanazione dei
regolamenti.
Art. 82(Indirizzi programmatici
di cui alle della Giunta regionale 19
febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11) 1. Fino allemanazione dei regolamenti restano in
vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con 19
febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11, esclusivamente per quelle
materie da regolamentare esplicitamente individuate allarticolo 2 della l.r.
23/2004.
Art. 83(Proroga termini) 1. Le disposizioni dellarticolo 64 della l.r.
1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2005.
Art. 84(Abrogazione di leggi
regionali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le
seguenti leggi regionali:
a) 17 luglio 1981, n. 39 (Indennità,
rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato
tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane);
b) 25 gennaio 1974, n. 6 (Provvidenze
a favore delle Cooperative artigiane di garanzia) e 29 dicembre 1976, n. 32
(Modifica alla l.r. 6/1974);
c) 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento,
ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il
ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore).
ALLEGATO "A" Allegato A (rif. Art. 1)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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