Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
TITOLO 1DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ESPROPRIAZIONI
PER
PUBBLICA UTILITA’
Art. 1(Finalità della
legge) 1. La presente legge
regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni
contenute nel titolo V della parte II^ della Costituzione, le norme regionali in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e
fondamentali dell’ordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e
successive modifiche.
Art. 2(Ambito di
applicazione) 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano per
l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti
relativi a immobili necessari per l’esecuzione, nell’ambito del territorio
regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla
competenza delle amministrazioni
statali.
2. Salva diversa disciplina
recata dallo statuto regionale o dalle leggi regionali attuative, nonché dai
regolamenti statutari degli enti locali, i beni
appartenenti ai relativi patrimoni indisponibili e i beni appartenenti ai patrimoni indisponibili
di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un
interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione, da accertarsi d’intesa con
gli enti interessati. In caso di mancata intesa decide la Regione,
valutando gli interessi in conflitto tra
gli enti interessati.
3. Per quanto non disposto
dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni del d.p.r. 327/2001.
4. I procedimenti
espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le
relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale,
di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall’articolo 52
quinquies del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto
dei principi generali e fondamentali
dell’ordinamento giuridico, ivi compresi
quelli desumibili dal medesimo d.p.r. 27/2001, nonché nel rispetto delle norme
recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti
procedimenti.
Art. 3(Competenze in materia
di espropriazioni) 1. L’autorità competente alla
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente
all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano
necessari, fatte salve le possibilità di delega e
conferimento di cui ai commi
successivi.
2. Costituiscono autorità
espropriante la Regione, le Province, le
Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico competente alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
3. Possono, altresì,
esercitare le funzioni di autorità espropriante, ai sensi della presente
legge, le società costituite e
partecipate dagli enti di cui al comma
2, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega con apposito
provvedimento.
4. Nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 8, del d.p.r..327/2001 e successive modifiche, la potestà
espropriativi eventualmente delegata ai concessionari o ai contraenti generali di opere pubbliche o
di pubblica utilità è esercitata nelle forme e nei limiti espressamente stabiliti in apposito
disciplinare, anche aggiuntivo all’atto di concessione o di affidamento. Il
disciplinare dispone l’esplicita riserva, in
capo al concedente o all’affidante, delle funzioni di indirizzo e di
controllo delle potestà delegate, nonché
della potestà sostitutiva nei modi dallo stesso fissati, nei casi di persistente
inerzia o di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia
espropriativa.
5. Nel caso di realizzazione
di opere private si considera autorità espropriante l’ente pubblico che emette
il provvedimento con il quale è disposta la
dichiarazione di pubblica utilità.
6. In attuazione delle
disposizioni legislative in materia di organizzazione delle strutture regionali,
recate dal titolo III dell’articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e
bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), la Giunta regionale provvede all’istituzione dell’ufficio per le
espropriazioni, presso il settore lavori pubblici, o di apposita struttura
autonoma. Tale ufficio o struttura svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e
regionale attribuisce all’autorità
espropriante, nonchè alle Regioni in materia di espropriazioni per
pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo
di governo, per il cui esercizio propone alla Giunta regionale gli atti da
adottare.
7. Gli altri enti di cui al
comma 2 provvedono a istituire un ufficio o ad attribuire le funzioni a un
ufficio già esistente per le espropriazioni. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la
legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità
espropriante.
8. Gli oneri amministrativi
di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall’ufficio per le espropriazioni,
sono a carico del promotore, pubblico o
privato, del procedimento di espropriazione.
9. I Comuni, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per
le espropriazioni, ovvero costituirsi in consorzio o in altra forma associativa
prevista dalla normativa statale o
regionale.
10. Gli enti di cui al comma
7, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono
avvalersi, tramite convenzione, dell’ufficio
per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti
pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
11. Per ciascun
procedimento, il titolare dell’ufficio
per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti
gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati.
Il promotore dell’espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante,
designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza, comunicandone
il nominativo all’autorità espropriante e agli
interessati.
Art. 4(Attività di indirizzo
e coordinamento della Regione) 1. La Regione svolge funzioni
di indirizzo e coordinamento dell’esercizio delle funzioni espropriative al fine
di una gestione omogenea e unitaria della materia.
2. La Regione in
particolare:
a) favorisce e incentiva la
costituzione di uffici intercomunali per
la gestione delle funzioni in materia, verificandone l’economicità e l’efficacia
in riferimento alla capacità di servizio
all’utenza;
b) adotta direttive e atti
di indirizzo, nonché svolge attività di consulenza, con l’obiettivo di rendere
omogenea l’azione amministrativa in materia;
c) emana il decreto previsto
dal comma 2 dell’articolo 14 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche e definisce
un’attività
di monitoraggio e di
osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito
regionale;
d) definisce la natura e le
modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito
informatico della Regione.
Art. 5(Deleghe per opere di
competenza regionale) 1. La Regione può delegare
agli enti pubblici, previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità
espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere
private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione
stessa.
2. La potestà di delega agli
enti pubblici, prevista dal comma 1, può
esercitarsi :
a) nei confronti di un
Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio
comunale;
b) nei confronti di un
soggetto pubblico, quando le opere si
realizzano nell’ambito territoriale di competenza dello stesso soggetto pubblico
e vi sia un suo interesse alla loro
realizzazione;
c) nei confronti delle
singole Comunità montane, quando le opere si realizzano nell’ambito di più
comuni ricadenti nel territorio comunitario;
d) nei confronti delle
singole Province, quando le opere si realizzano nell’ambito di più comuni ricadenti nel
territorio provinciale;
e) nei confronti della
Provincia prevalentemente interessata,
quando le opere si realizzano nel
territorio di più province.
3. I provvedimenti adottati
nell’esercizio della delega sono trasmessi alla Regione per l’aggiornamento
degli elenchi relativi e per la pubblicazione
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).
4. Gli enti pubblici
esercitano le funzioni delegate
attraverso l’ufficio per le espropriazioni di cui all’articolo 3, comma
7.
5. In caso di persistente
inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti,
nell’esercizio delle funzioni delegate, la Regione assegna al soggetto un termine, comunque non
inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta
regionale può provvedere alla revoca
della delega in parola e ad assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative,
anche a cura del competente ufficio o struttura regionale per le espropriazioni.
Art. 6(Vincoli derivanti da
piani urbanistici) 1. Un bene è sottoposto al
vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione
del piano urbanistico generale, ovvero
di una sua variante, con il quale il bene
stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità.
2. Il vincolo preordinato
all’esproprio ha la durata di cinque
anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione della pubblica
utilità dell’opera.
3. Se entro il termine di cui
al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità, il vincolo preordinato
all’esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione
urbanistica. In assenza di normativa regionale, si applica la vigente normativa
statale disciplinante l’assenza di pianificazione urbanistica.
4. Il vincolo preordinato
all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con i
procedimenti di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento
degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla
legge regionale o statale.
5. La reiterazione dei
vincoli preordinati all’esproprio scaduti per decorrenza del relativo termine di
durata, disposta dal Consiglio comunale in sede
di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera prevista
dal piano urbanistico generale, non
necessita di approvazione regionale.
6. Nel corso della durata del
vincolo preordinato all’esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente
disporre o autorizzare che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da
quelle previste dallo strumento
urbanistico comunale, senza necessità di
variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento
minimo degli standard urbanistici
previsto dalla legislazione regionale vigente.
7. Salvo quanto previsto ai
comma precedenti, nulla è innovato in ordine alla normativa regionale
sull’adozione e approvazione di strumenti urbanistici.
Art. 7(Vincoli derivanti da
atti diversi dai piani urbanistici generali) 1. Il vincolo
preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o
di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su
iniziativa dell’amministrazione competente ad approvare il progetto o del
soggetto interessato, mediante conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente costituiscono variante al piano urbanistico
comunale.
Art. 8(Opere realizzabili
senza apposizione preventiva del
vincolo) 1. All’interno delle zone
funzionali omogenee previste dagli strumenti
urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza
preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa
del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete e di
urbanizzazione primaria che non pregiudicano l’attuazione della destinazione
prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture
esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime. In tali
casi il provvedimento di approvazione del progetto costituisce apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e viene trasmesso al Comune interessato per le
conseguenti annotazioni.
2. Fuori dai casi previsti
dal comma 1, l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale del
comune territorialmente competente costituisce variante allo strumento
urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza la
necessità di approvazione regionale.
Art. 9(Partecipazione degli
interessati) 1. Ai fini della
partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul
quale s’intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, si rispettano le
forme previste dalla legge regionale per l’approvazione degli strumenti
urbanistici e delle relative varianti, ovvero quelle previste dall’articolo 11
del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, se più agevoli per la tempestiva
conclusione del procedimento stesso.
Art. 10(Atti che comportano la
dichiarazione di pubblica utilità) 1. La dichiarazione di
pubblica utilità s’intende disposta:
a) quando l’autorità
competente approva il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica
utilità;
b) quando l’approvazione di
piani esecutivi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e
regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi
previste;
c) quando la definizione di
una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero
il rilascio di una concessione, di un’autorizzazione o di ogni atto avente
effetti equivalenti comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.
Art. 11(Disposizioni
sull’approvazione del progetto preliminare per opere conformi
allo
strumento urbanistico) 1. Le disposizioni previste
dagli articoli 16 e 17 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono
applicare anche nei casi in cui s’intenda dichiarare la pubblica utilità con il
provvedimento che approva il progetto preliminare. A tal fine gli atti del
progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le
motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di
espropriazione prima dell’approvazione del progetto
definitivo;
b) piano particellare con
l’individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie
catastali;
c) determinazione del valore
da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi
applicabili.
2. Il provvedimento di
approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria
delle indennità dei beni da espropriare.
Art. 12(Disposizioni
sull’approvazione del progetto preliminare e definitivo
per
opere non
conformi allo strumento urbanistico) 1. Le disposizioni previste
dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono
applicare anche nei casi in cui s’intenda dichiarare la pubblica utilità con il
provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del
progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale
e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le
motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento
urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dell’approvazione
del progetto definitivo;
b) piano particellare con
l’individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie
catastali;
c) determinazione del valore
da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi
applicabili.
2. Il provvedimento di
approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria
delle indennità dei beni da espropriare.
3. Nei casi previsti dal
comma 1 del presente articolo e dall’articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e
successiveo definitivo, deliberata dal competente Consiglio comunale previa
valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati,
costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione
regionale.
4. E’ fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2001,
n. 13 (Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici).
Art. 13(Disposizioni sulla
redazione del progetto) 1. Per le operazioni
previste dall’articolo 15, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche,
allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal successivo
comma 2 sia superiore a 50, si applicano le forme di cui all’articolo 11, comma
2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 14(Disposizioni sul
procedimento di emanazione del decreto di esproprio) 1. Ferma restando la disciplina
procedurale
recata dal capo
IV del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le
notifiche in esso previste
possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l’obbligo della
notifica, al proprietario, del decreto
di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
2. Nei casi di comunicazioni
o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario
risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione
dell’effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati
mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio
del comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico
della Regione. Se il sito non è stato istituito, l’avviso è pubblicato su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 16, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche.
3. Le comunicazioni relative
a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani,
costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica
all’Amministratore nominato dallo stesso condominio.
4. Il promotore
dell’espropriazione è tenuto a rimborsare all’autorità espropriante le spese
sostenute per l’istruzione della procedura relativa.
5. Per le opere di cui
all’articolo 2, comma 1, della presente legge, le competenze del Prefetto,
previste dall’articolo 25, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche,
sono esercitate direttamente dall’ente competente ad approvare il
progetto.
Art. 15(Espropriazione o occupazione
anticipata, con determinazione urgente
dell’indennità
provvisoria) 1. Qualora l’avvio dei lavori
rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla
particolare natura delle opere, l’autorità espropriante può disporre
l’espropriazione o l’occupazione anticipata di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente
dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 o
dall’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche.
2. Il decreto di esproprio o
di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari
indagini e formalità nei seguenti casi:
a) interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle
attività produttive);
b) realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di
regimazione delle acque pubbliche;
c) realizzazione di opere
afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni,
acque, energia e lavori stradali.
3. Il pagamento
dell’indennità di esproprio urgentemente determinata ai sensi dell’articolo 22
del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche, ove condivisa, è subordinato
anche all’acquisizione della dichiarazione d’inesistenza di diritti di terzi sul
bene espropriato, attestata dal proprietario.
Art. 16(Disposizioni
sull’insediamento e funzionamento del collegio tecnico) 1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 21, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche, in ordine alle modalità di designazione e nomina dei due tecnici
facenti parte del collegio tecnico, l’autorità espropriante e il proprietario
interessato possono, d’intesa tra loro, provvedere alla nomina del terzo
tecnico, in luogo del presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione
si trova il bene da stimare. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica
la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Per i tecnici nominati
dall’autorità espropriante, nonché per il terzo tecnico eventualmente nominato
d’intesa con il proprietario interessato, è obbligatoria l’abilitazione
all’esercizio della professione.
Art. 17(Commissioni
provinciali espropri) 1. In applicazione della
normativa prevista all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, è
istituita, in ogni provincia, la Commissione competente alla determinazione
dell’indennità definitiva di esproprio.
2. Le Commissioni, istituite
con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sono
composte:
a) dal Presidente della
Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’Ingegnere capo della
competente Agenzia del territorio, o suo delegato;
c) dal Dirigente della
struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo
delegato;
d) dal Presidente dell’
Istituto autonomo case popolari (IACP), o suo delegato;
e) da due esperti in materia
urbanistica ed edilizia;
f) da tre esperti in materia
di agricoltura e foreste.
3. Le Commissioni deliberano
validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
4. La Giunta
regionale:
a) individua le sedi e gli
uffici di segreteria delle Commissioni;
b) determina i casi
d’integrazione dei componenti, in relazione alle esigenze rappresentative, in
seno alle Commissioni, di ulteriori categorie professionali, produttive e
sociali presenti sul territorio;
c) determina i casi e le
modalità per l’eventuale formazione di sottocommissioni;
d) definisce eventuali
variazioni dell’ambito territoriale delle singole regioni
agrarie.
Inoltre, con apposito
regolamento:
a) definisce le modalità di
convocazione e di
funzionamento
delle Commissioni;
b) regola ogni altro aspetto
legato all’organizzazione interna delle stesse, ivi comprese le modalità di
determinazione e di corresponsione delle spese di funzionamento e dei compensi
spettanti ai relativi componenti.
c) definisce le modalità di
introito, nelle casse regionali, degli oneri finanziari dovuti dai soggetti
individuati dal comma 7, lettere b) e c).
5. Nell’ambito delle
disposizioni recate dalla normativa statale e regionale in materia, le
Commissioni:
a) determinano, entro il 31
gennaio di ogni anno e per singola regione agraria, il valore agricolo medio,
nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti
agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi
dell’articolo 41, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche;
b) esprimono pareri in ordine
alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di
asservimento, se richiesti dall’autorità espropriante nell’esercizio della
facoltà prevista dall’articolo 20, comma 3, del d.p.r.
327/2001;
c) determinano l’indennità
definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità
provvisoria non accettata e qualora il proprietario dell’immobile da espropriare
non si avvalga del collegio tecnico di cui all’articolo 21 del d.p.r..
327/2001;
d) determinano, in caso di
mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità
spettante al proprietario per l’occupazione temporanea di aree, dandogliene
comunicazione nelle forme previste dall’articolo 50 del d.p.r.
327/2001;
e) determinano, in caso di
mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, il
corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene,
nelle forme previste dall’articolo 48 del d.p.r. 327/2001.
6. Le Commissioni, per
quanto non definito nei commi precedenti, assumono le proprie determinazioni
conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di
funzionamento di organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo
e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell’articolo
4.
7. Gli oneri finanziari
relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a
carico:
a) della Regione, per
l’espletamento dell’attività di cui al comma 5, lettera a), limitatamente
all’attività dei cinque esperti, di cui al comma 2, se esterni alla pubblica
amministrazione;
b) delle autorità
esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere b) e
c);
c) degli istanti, per
l’espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere d) ed
e).
Art. 18(Disposizioni sulla
determinazione dell’indennità di aree edificabili) 1. Per la
determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di aree
edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui ai
successivi articoli 19 e 20 relative all’edificabilità legale e di fatto, si
applicano le norme recate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 del d.p.r. 327/2001 e
successive modifiche.
Art. 19(Disposizioni sul
riconoscimento dell’edificabilità legale) 1. Il requisito di
edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai
criteri di cui all’articolo 32, comma 1, e all’articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6,
del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.
2. Sono da considerarsi,
comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro
continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui
al decreto
interministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a
standard a esse riferite.
3. La Regione può specificare
ulteriori criteri per la definizione del requisito di edificabilità legale, in
rapporto alla vigente normativa urbanistica.
Art. 20(Disposizioni sul
riconoscimento dell’edificabilità di fatto) 1. Fatta salva la diversa
definizione dei criteri e dei requisiti valutativi recata dal regolamento
previsto dall’articolo 37, comma 5, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche,
un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito
territoriale in cui insiste, sono già presenti, o comunque in fase di
realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica
regionale.
2. Il riconoscimento del
requisito di edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume, in
ogni caso, un carattere complementare al requisito dell’edificabilità legale, di
per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e
avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell’indennità da
riconoscere al proprietario.
Art. 21(Permuta di terreni in
esproprio con diritti volumetrici) 1. I Comuni,
all’interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata,
esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei
diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica
territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano.
Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione
volontaria stipulato ai sensi dell’articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità, in
luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione.
Art. 22(Disposizioni sulla
determinazione dell’indennità di aree non edificabili) 1. Nei casi di
esproprio di area non edificabile, per la determinazione delle relative
indennità si applicano le norme recate dall’articolo 40 del d.p.r. 327/2001 e
successive modifiche.
Art. 23(Disposizioni in
materia di servitù) 2. L’autorità
espropriante, valutati gli interessi in conflitto, può applicare, in quanto
compatibili, le disposizioni recate dall’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, regolante le utilizzazioni senza titolo
di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l’eventuale acquisizione del
diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse
pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri
a carico dei soggetti beneficiari.
Art. 24(Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni
procedimentali recate dal d.p.r. 327/2001 e successive modifiche non si
applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la realizzazione di
progetti di opere per le quali, alla data di entrata in vigore del
d.p.r. medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e agli
immobili da espropriare o da asservire in attuazione di piani urbanistici
esecutivi, interessati da progetti di opere approvati prima della data
richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la normativa statale e regionale
vigente alla predetta data.
2. Sono in ogni caso
applicabili, anche per le opere di cui al comma 1, i criteri indennizzativi
stabiliti nel d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.
3. Per le infrastrutture
lineari energetiche non facenti parte delle reti nazionali, da realizzare nel
territorio regionale, per le quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta
la dichiarazione di pubblica utilità, i soggetti beneficiari dell’espropriazione
o i soggetti proponenti le opere possono optare per la normativa recata dalla
presente legge, ai fini dell’espletamento del procedimento espropriativi o dei
singoli subprocedimenti espropriativi non ancora conclusi.
Art. 25(Abrogazione di norme
regionali) 1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative
e regolamentari regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
contrastanti con le disposizioni normative dalla stessa
recate.
Art. 26(Disapplicazione di
norme statali) 1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’attuazione dei procedimenti
espropriativi strumentali alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 2,
comma 1, cessano di avere applicazione sul territorio regionale, se non
richiamate dalla stessa legge ovvero se in contrasto con le norme da essa
recate, tutte le disposizioni regolamentari e legislative contenute nel d.p.r.
327/2001 e successive modifiche dalle quali non si desumano principi generali e
fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Art. 27(Modifiche all’articolo
5 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20) 1. All’articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 5, della legge regionale
30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e
trasporti), dopo le parole: “elettrificazione rurale” sono aggiunte le seguenti:
“nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole
utenze”.
Art. 28(Modifiche e
integrazioni all’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005,
n. 1) 1. All’articolo 32 della
legge regionale 12
gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
“1 bis. Per gli impianti di
acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in
vigore dell’accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio
d’igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell’Azienda unitaria sanitaria locale
(AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del “giudizio di
qualità e d’idoneità d’uso”, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso potabile e qualora accerti
inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala
al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della
Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni,
prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno,
entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui
il SIAN accerti che la qualità
delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso
potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto
non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente
competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione
sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta,
sentita l’Autorità d’ambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di
qualità dei servizi forniti all’utenza interessata, dispone la sostituzione
della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non
superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo
del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi
all’utenza, ne dispone la chiusura.”.
b) Il comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. Per gli impianti di
acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il
comma precedente, il SIAN dell’AUSL competente territorialmente, ai fini del
rilascio del “giudizio di qualità e d’idoneità d’uso”, accerta che la qualità
delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso
potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto
alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela
assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha
sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la
captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di
tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla
normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione.”.
c) Dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
“2 bis Il SIAN ove accerti,
nei casi previsti ai commi 1 bis e 2, la non ottemperanza del titolare della
concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura
al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della
Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più
Comuni.
2 ter A seguito
dell’ordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la
relativa concessione a derivare.
2 quater I provvedimenti di
revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente
normativa s’intendono annullati.”.
Art. 29(Norme
finanziarie) 1. All’onere finanziario
derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte come
segue:
a) l’onere complessivo
derivante dall’applicazione dell’articolo 4, valutabile nella presumibile somma
di euro 40 mila, graverà in termini di competenza e cassa all’unità previsionale
di base 8.4.4, capitolo di nuova istituzione “Spesa per attività di
monitoraggio, osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza e promozione
uffici intercomunali, in materia di espropriazione per pubblica utilità”, con
prelievo di pari importo dal capitolo 513020 “Spese per l’attivazione del
catasto delle opere pubbliche, articolo 7 l.r. 13/2001” – unità previsionale di
base 8.4.4;
b) l’onere complessivo
derivante dall’applicazione dell’articolo 17, valutabile in euro 75 mila,
graverà in termini di competenza e cassa all’unità previsionale di base 2.2.1,
capitolo di spesa 2020 “Spesa per il funzionamento di consigli, comitati
e commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai
componenti estranei all’Amministrazione regionale leggi regionali 29/1974,
27/1975, 15/1978 - art. 11, 68/1980, 45/1981, 7/1982, legge 203/1982 e l.r.
03/05 s.o”.
3. Per gli anni successivi,
agli oneri necessari si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti
bilanci di previsione.
TITOLO 2VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE
PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
Art. 30(Erogazione contributo
straordinario, a titolo di
anticipazione, ai Consorzi di
bonifica) 1. Per garantire la
prosecuzione delle attività e il perseguimento delle finalità di pubblico
interesse, la Regione provvede a erogare in favore dei Consorzi di bonifica
pugliesi un contributo straordinario, quale anticipazione regionale nelle spese
consortili, da ripartire in proporzione all’ammontare delle retribuzioni
maturate e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso i Consorzi e l’Unione regionale delle bonifiche. Restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003,
n. 23
(Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale
forestale).
2. I Consorzi di bonifica, ad
avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme
anticipate dalla Regione.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni 500 mila. Al relativo onere si
provvede mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo 112096 - unità
previsionale di
base 4.3.1 - del
bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2005 e corrispondente riduzione di
euro 1 milione della dotazione del capitolo 112095 - unità previsionale di base
4.3.1 - e di euro 2 milioni 500 mila della dotazione del capitolo 1121028 -
unità previsionale di base 3.2.1.
Art. 31(Variazioni al bilancio
di previsione 2005) 1. Alla legge regionale 29 dicembre
2004, n. 25
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007), sono
apportate in
termini di competenza e cassa le seguenti variazioni:
U.P.B. |
CAPITOLO |
IN
DIMINUZIONE |
IN
AUMENTO |
3.02.01 |
1110045 |
7.500.000,00 |
|
3.02.01 |
1121028 |
3.500.000,00 |
|
1.05.01 |
1720 |
|
11.000.000,00 |
Totali |
|
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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