Legge Regionale 1 marzo 2005, n. 5 Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale(1)
(1) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49
Art. 1(Finalità) [1. La Regione Puglia, in
attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce la festa in onore
del Santo Patrono che si svolge in ogni comunità quale manifestazione di elevato
interesse regionale.
2. La festa in onore del
Santo Patrono è l’occasione per coltivare la memoria della sua storia, per
attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali ha trovato
radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori
civili e spirituali che rappresentano la sua originale
identità.]
(•) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49
Art. 2(Competenze dei
Comuni)(2) [1. Ai fini della
conservazione della festa i Comuni possono singolarmente istituire un “Parco
culturale comunale protetto”.
2. Il Parco valorizza gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali della popolazione
residente sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell’identità della comunità locale e ne prevede la tutela,
anche mediante disposizioni che autorizzano l’esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini
suddette.
3. Sono considerati
fondamentali ai fini della conservazione dell’identità:
a) la valorizzazione delle
tradizioni che caratterizzano la festa;
b) il consolidamento e lo
sviluppo delle attività culturali proprie della festa, con particolare riguardo
alle usanze e ai costumi;
c) l’incremento delle
iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura della
festa;
d) le forme di associazione
collaborativa tra i comitati delle feste patronali.]
(2) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49
Art. 3(Promozione)(3) [1. La Regione Puglia,
altresì, riconosce alla festa in onore del Santo Patrono un ruolo di
valorizzazione e promozione culturale e turistica.
2. La Regione, a sostegno
della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali proprie
della festa in onore del Santo Patrono, promuove autonome e specifiche
iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste
patronali.]
(3) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49
Art. 4(Disposizione
finale)(4) [1. I Comitati delle
feste in onore del Santo Patrono possono accedere ai fondi della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6
(Norme organiche in materia di spettacolo e
norme di disciplina transitoria delle attività culturali), per il tramite dei
Comuni, nel limite del 10 per cento della quota eventualmente assegnata a ogni
singolo Comune.]
(4) Abrogata dalla l.r. 22/2006, art. 49
|