Regolamento Regionale 10 marzo 2005, n. 5 Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta regionale previsto dalla l.r. n. 32/81
Art. 1
Art. 2(Spese di Rappresentanza)
1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio Regionale può stanziare al Titolo 1 della pese U.P.B. del bilancio annuale di competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza. Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art. 4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.
Art. 3(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza)
1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dellEnte e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quantaltro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza e dellimprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti distituto.
Art. 4(Procedura di erogazione delle spese)
Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai sensi della l.r. n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85, 86, 87 della l.r. 28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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