1. Lapertura di stabilimenti balneari, sia aperti al pubblico che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dellU.S.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
2. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq.3 per ogni utente; si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento e la superficie minima per ogni utenza.
3. Il numero massimo delle cabine non può essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili e per ogni cabina le utenze ammissibili non possono essere superiore a 8 unità.
Le cabine in qualsiasi materiale realizzate, devono avere unaltezza massima di m. 2.20 e una superficie minima di mq1.80 con, almeno, la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti.
La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta pulizia.
Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza minima di m. 1.
4. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio, e devono essere collegati alla rete fognaria, ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti autorità sanitarie.
I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini 1/3 del numero dei WC può essere sostituito da orinatoi a parete.
Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove devono essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche previste nel presente
Le spiagge attrezzate devono essere dotate di almeno un wc distinto per i due sessi avente le sopraindicate caratteristiche.
5. Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti: approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per rifiuti in numero e capacità sufficienti; lavabi tali da evitare il gocciolamento.
6. Gli stabilimenti balneari devono essere accuratamente mantenuti attraverso la pulizia quotidiana degli arenili, con cernitura sia manuale che meccanica della sabbia. Devono, inoltre, provvedere alla disinfezione e disinfestazione quotidiana dei servizi igienici, nonché alla disinfestazione settimanale degli arenili con rimescolamento profondo della sabbia.
7. Ogni stabilimento balneare deve essere provvisto di idonei sistemi di soccorso e di primo intervento sanitario, analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente per le piscine.
8. I locali o chioschi per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 327/80.
9. E fatta salva losservanza delle norme in materia di igiene e sanità pubblica prescritte dagli Enti Preposti competenti per territorio.
10. Tutte le spiagge e le zone costiere non date in concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti servizi comunali.