Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane".
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità e destinatari) 1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed economico dellartigianato e,
nellambito dei principi di cui allarticolo 45, comma 2, della Costituzione,
allarticolo 11, comma 6, dello Statuto della Regione, alla legge 8 agosto 1985,
n. 443 (Legge quadro per lartigianato), al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), al titolo I della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere,
mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), e
secondo quanto previsto dallarticolo 117 della Costituzione, attua
provvedimenti per:
a) lorganizzazione e il
funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori
artigiani;
b) lesercizio delle
funzioni relative allistituzione e tenuta dellAlbo provinciale delle imprese
artigiane;
2. La Regione riserva
distinta considerazione giuridica e amministrativa allartigianato nellambito
dei provvedimenti assunti.
TITOLO 2COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALEPER LARTIGIANATO
Art. 2(Istituzione, sedi e funzioni) 1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per
lartigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
2. Compete alle
Commissioni provinciali per lartigianato:
a) provvedere alla
tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni
degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro
revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi
vigenti;
b) deliberare sulle
iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali, dei consorzi e
società consortili artigiane nelle separate sezioni e sulle relative
modificazioni e sulla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita dei
requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge
443/1985;
c) eseguire accertamenti,
anche dufficio, sul possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non
iscritte allAlbo o sulla perdita di questi da parte di imprese, consorzi e
società consortili qualificati artigiani;
d) provvedere con
proprie deliberazioni, vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali e
dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali,
alliscrizione, modificazione e cancellazione dagli elenchi nominativi di cui
alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le
malattie per gli artigiani) e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione
dellassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti
agli artigiani), e successive modificazioni e
integrazioni;
e) pubblicare
periodicamente una relazione sulla situazione dellartigianato nella provincia e
sullattività svolta nel settore;
f) collaborare, quali
organi tecnico-consultivi, con gli enti locali e territoriali in merito ai
problemi dellartigianato anche con interventi specifici finalizzati
allemersione del lavoro non regolare;
g) svolgere ogni altro
compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.
Art. 3(Composizione) 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono costituite con atto del
Dirigente del Settore artigianato e sono composte:
a) da sei titolari di
imprese artigiane, per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte
allAlbo artigiani fino a diecimila imprese, da sette titolari di imprese
artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte allAlbo
artigiani da diecimilauno a ventimila imprese, da otto titolari di imprese
artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte allAlbo
artigiani oltre ventimila imprese, operanti nel territorio della provincia da
almeno tre anni consecutivi e iscritti allAlbo provinciale delle imprese
artigiane, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 della legge 443/1985,
designati dalle associazioni regionali di categoria presenti nel Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) e regolarmente costituite e operanti
nella provincia;
b) da un rappresentante
della Direzione provinciale dellIstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);
c) da un rappresentante
della Direzione provinciale del lavoro;
d) da un rappresentante
della Direzione provinciale dellIstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL);
e) da un rappresentante
designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative
dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella
Provincia;
f) da tre esperti
designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative e
presenti nel CNEL.
2. Per la determinazione
del numero dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1, gli uffici di cui
allarticolo 4 certificano la consistenza complessiva delle imprese iscritte nei
rispettivi albi provinciali risultante allultimo giorno del mese immediatamente
precedente a quello di costituzione delle Commissioni.
3. I componenti di cui
alla lettera a) del comma 1 sono attribuiti a ciascuna associazione regionale di
categoria, in rapporto proporzionale alla rappresentatività delle stesse in
ambito provinciale, con separato atto dirigenziale del Dirigente del Settore
artigianato.
Art. 4(Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per
lartigianato e assistenza alle attività produttive) 1. Lorganizzazione e il funzionamento degli uffici delle Commissioni
provinciali per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dellarticolo 59 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
COMMISSIONE
REGIONALEPER LARTIGIANATO
Art. 5(Istituzione, sede e funzioni) 1. E istituita la
Commissione regionale per lartigianato che ha sede nel capoluogo di
Regione.
2. Alla Commissione
regionale per lartigianato compete:
a) decidere in via
definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni
provinciali per lartigianato, secondo quanto previsto dallarticolo
19;
b) coordinare il
procedimento di revisione degli albi, di competenza delle Commissioni
provinciali;
c) elaborare pareri,
anche su richiesta delle Commissioni provinciali, per ununiforme valutazione
nel territorio della Regione di casi controversi;
d) svolgere una funzione
dinformazione e di coordinamento delle Commissioni provinciali per assicurare
omogeneità dindirizzo nellattività di tenuta degli albi;
e) svolgere ogni altro
incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali e i compiti
demandati dalla Giunta regionale.
Art. 6(Composizione) 1. La Commissione regionale per lartigianato è costituita con atto del
Dirigente del Settore artigianato ed è composta:
a) da un componente
designato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di
Presidente;
b) da cinque esperti in
materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni
regionali di categoria rappresentate nel CNEL;
c) da un rappresentante
della Direzione regionale del lavoro;
d) da un rappresentante
della Direzione regionale dellINPS;
e) da un rappresentante
della Direzione regionale dellINAIL;
f) da un rappresentante
designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative
dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella
regione.
Art. 7(Organizzazione e funzionamento dellufficio della Commissione regionale per
lartigianato) 1. Lorganizzazione e il funzionamento dellufficio della Commissione regionale
per lartigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dellarticolo 59 della legge regionale 1/2004, che deve
essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
NORME COMUNI
Art. 8(Durata - Insediamento) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato durano in carica di
norma cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale.
2. Il quinquennio decorre
dalla data di insediamento delle Commissioni.
3. Alla scadenza le
Commissioni continuano a espletare le proprie funzioni fino allinsediamento
delle nuove.
4. La designazione dei
membri di cui agli articoli 3 e 6 deve essere comunicata al Settore regionale
per lartigianato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Entro i
successivi quindici giorni il Dirigente del Settore medesimo procede alla valida
costituzione delle Commissioni provinciali e regionale.
5. Il componente
artigiano più anziano provvede allinsediamento e alla convocazione delle
Commissioni provinciali ponendo allordine del giorno della seduta lelezione
del Presidente e del Vice Presidente tra gli stessi
componenti.
6. Le Commissioni
provinciali eleggono il Presidente scegliendolo tra i membri di cui allarticolo
3, lettera a).
7. La Commissione
regionale elegge nella seduta dinsediamento il Vice Presidente.
Art. 9(Funzionamento) 1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato
provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l insediamento delle
Commissioni provinciali.
2. Lavviso di
convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da
questi indicato non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere
lindicazione della prima e della seconda convocazione e lordine del
giorno.
3. Lordine del giorno è formulato dai
Presidenti delle Commissioni tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri
membri. Liscrizione di diritto di affari allordine del giorno può avvenire su
richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte
le sue funzioni.
4. Per la validità delle
riunioni delle Commissioni in prima convocazione è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno cinque
componenti per le Commissioni provinciali e di almeno tre per la Commissione
regionale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando
gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
5. Le Commissioni,
eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in gruppi
di lavoro a carattere temporaneo, salvo preventiva autorizzazione del Dirigente
del Settore artigianato.
Art. 10(Decadenza dei componenti - Sostituzione) 1. I componenti delle Commissioni decadono dallufficio in caso
di:
a) perdita dei
prescritti requisiti;
b) revoca da parte
dellorganismo avente titolo alla designazione;
c) assenza
ingiustificata per tre riunioni consecutive.
2. Il provvedimento di
decadenza è adottato con atto del Dirigente del Settore artigianato, su
segnalazione del Presidente della Commissione ovvero del Vice Presidente se
interessato allatto è il Presidente.
3. I componenti
dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti con provvedimento del
Dirigente del Settore artigianato secondo le modalità previste dallarticolo 8.
4. Se a dimettersi da
componente è il Presidente delle Commissioni provinciali o i Vice Presidenti, la
nuova elezione deve avvenire solo dopo la relativa sostituzione.
Art. 11(Vigilanza) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono sottoposte alla
vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il tramite del Settore
artigianato.
2. Nel caso di accertata
impossibilità di funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione
regionale, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dellAssessore allartigianato, può nominare un
commissario straordinario, che esercita provvisoriamente tutte le funzioni
proprie della Commissione interessata.
3. Nel relativo decreto il
Presidente della Giunta regionale deve indicare la durata del commissariamento,
che non può superare i sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve
essere ricostituita, a norma di legge.
Art. 12(Rimborsi spese e competenze a favore
dei componenti delle Commissioni
provinciali e regionale per
lartigianato) 1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato,
nominati ai sensi della presente legge, è dovuta unindennità di presenza di
euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto dellinflazione
programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle
sedute. 2. Con apposito atto il
Dirigente del Settore artigianato provvede a disciplinare i criteri per la
predisposizione dei calendari annuali delle riunioni.
3. A coloro che
risiedono in un comune della Regione diverso da quello in cui si svolge la
seduta è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di
viaggio.
4. La Regione stipula
unapposita polizza cumulativa contro i rischi da infortuni e per la
responsabilità civile e patrimoniale nellesercizio delle proprie funzioni a
favore di tutti i componenti le Commissioni provinciali e regionale per
lartigianato e per coloro di cui al comma 3 unulteriore polizza assicurativa
(rischio Casco) per i danni subiti dallautoveicolo in caso di incidente durante
il viaggio.
5. Le relative spese
sono imputate al pertinente capitolo di spesa del bilancio di
previsione.
TITOLO 3ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 13(Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane) 1. In ogni provincia della Regione è istituito lAlbo provinciale delle imprese
artigiane e apposita separata sezione.
2. Sono tenute a
iscriversi allAlbo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli
2, 3 e 4 della legge 443/1985 e successive modificazioni e integrazioni, che
hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della
provincia. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa
riferimento alla residenza del titolare.
3. Hanno diritto a
iscriversi al predetto Albo le società a responsabilità limitata di cui
allarticolo 13, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati).
4. Nellapposita
separata sezione dellAlbo possono essere iscritti i consorzi, le società
consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane già
iscritte al predetto Albo o tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo
e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dallarticolo 6,
comma 3, della legge 443/1985 e tra imprese artigiane ed enti
pubblici.
5. E fatto obbligo alle
imprese artigiane di comunicare con relativa domanda ogni modificazione
intervenuta nello stato di fatto e di diritto o di presentare domanda di
cancellazione dallAlbo per cessazione attività ovvero per perdita dei requisiti
di legge con le procedure di cui allarticolo 16.
6. Le imprese già
iscritte nellAlbo di cui alla legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per
la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e
regionale per lartigianato), sono di diritto iscritte nellAlbo provinciale
delle imprese artigiane di cui al comma 1 allatto di entrata in vigore della
presente legge, senza alcuna altra formalità.
7. Gli albi sono di
proprietà della Regione, pubblici e chiunque può prenderne visione e ottenerne
copia, previo rimborso dei costi e il pagamento dei diritti di
segreteria.
8. Le Commissioni
provinciali, ai fini di un migliore coordinamento sul territorio provinciale,
trasmettono, annualmente e senza alcun onere, ai Comuni e alle associazioni di
categoria provinciali lelenco complessivo degli iscritti
allAlbo.
9. La Commissione
regionale e le Commissioni provinciali per lartigianato sono autorizzate, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a trattare, anche con
lausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro
comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e
privati.
Art. 14(Natura costitutiva delle iscrizioni) 1. Liscrizione allAlbo o alla separata sezione del medesimo ha carattere
costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni
previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa,
consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti allartigianato, se non
siano iscritti allAlbo o nella separata sezione dello
stesso.
3. Nessun prodotto o
servizio può essere denominato, venduto, prestato e pubblicizzato come
artigiano, se non proveniente da unimpresa o soggetto iscritto
allAlbo.
4. Linosservanza delle
disposizioni di cui sopra comporta lapplicazione delle sanzioni previste
dallarticolo 25.
Art. 15(Domanda discrizione, modificazione e cancellazione) 1. Al fine di
consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e
imprese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni
provinciali per lartigianato e Comuni, la domanda per liscrizione allAlbo
delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla
Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di
versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e
governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del
diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove
prevista, denuncia dinizio attività ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla
data dinizio dellattività, al Comune dove ha sede limpresa ovvero dove svolge
la propria attività.
2. La presentazione
avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo
caso, costituisce data di presentazione quella di
spedizione.
3. Il Comune trattiene
la domanda agli effetti dellistruttoria e della certificazione di cui
allarticolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. Listruttoria della
domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso
limpresa:
a) i dati anagrafici e
fiscali del titolare e di tutti i soci delle società iscrivibili
allAlbo;
b) la sede dove viene
svolta lattività;
c) la natura
dellattività esercitata e la relativa posizione fiscale
dellimpresa;
d) la data di effettivo
inizio dellattività;
e) il possesso da parte
dellimpresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle
leggi vigenti in materia di sicurezza e digiene e quantaltro necessario per lo
svolgimento dellattività artigiana;
f) il carattere e
lentità della partecipazione tecnico-professionale, anche manuale, nel processo
produttivo, dellimprenditore e dei soci impegnati nella stessa
attività;
g) il numero dei
dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di
formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati nellimpresa, nonché
degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo
parziale;
h) ogni altro elemento
conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
5. Il Comune, apposta la
certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con allegata copia dellintera
istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non oltre venti giorni dalla
data di presentazione, alla Commissione provinciale competente per
territorio.
6. La Commissione
provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alle
imprese ai fini dellannotazione nel Registro delle
imprese.
7. Le domande di
modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia dinizio attività ai
sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono essere presentate al
Comune dove ha sede limpresa ovvero dove viene svolta lattività con le stesse
modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per liscrizione.
8. Listruttoria della
domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo
sopralluogo presso limpresa:
a) i dati relativi
allimpresa iscritta allAlbo;
b) la natura e la data
di decorrenza della modifica anche fiscale;
c) il possesso, ove
prescritto per la natura della modifica, da parte dellimpresa delle licenze,
delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di
sicurezza e digiene e quantaltro necessario per lo svolgimento dellattività
artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti
artigiani;
d) ogni altro elemento
conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
9. Listruttoria
della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo
sopralluogo presso limpresa:
a) i dati relativi
allimpresa iscritta allAlbo;
b) il motivo e la data
di decorrenza della cessazione anche fiscale;
c) lavvenuta
restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze eventualmente in possesso
dellimpresa;
d) ogni altro elemento
conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
10. Il Comune trasmette
alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione
secondo le modalità già previste per liscrizione.
11. Con apposito
provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità
operative per una graduale e coordinata fase di attuazione delle nuove
procedure, da concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nello stesso periodo le domande discrizione,
modificazione e cancellazione possono essere presentate o inviate agli uffici
delle Commissioni provinciali per lartigianato.
12. Tutte le domande
differenti da quelle indicate nel presente articolo devono essere presentate
direttamente alla Commissione provinciale per lartigianato competente per
territorio.
Art. 16(Procedure discrizione, modificazione e cancellazione) 1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dellarticolo
7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una sola volta, un
congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero per integrare la
documentazione.
2. Le domande
discrizione allAlbo delle imprese artigiane e le successive denunce di
modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli
approvati dal Ministero dellindustria, commercio e artigianato per la
presentazione delle domande discrizione al Registro delle imprese di cui
allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino delle Camere di
commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dellarticolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese
di cui allarticolo 2188 del codice civile). La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le
Commissioni per lartigianato e le Camere di commercio, gli elementi integrativi
dei predetti modelli per lacquisizione di notizie di specifico rilievo ai fini
della gestione dellAlbo e dellesercizio delle funzioni regionali in materia di
artigianato.
3. Le Commissioni,
nellesercizio delle loro funzioni esclusive attinenti la tenuta dellAlbo, ai
sensi della legge 443/1985, e degli elenchi nominativi di cui alla legge
1533/1956 e alla legge 463/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica
artigiana, adottano delibera vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e
dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le malattie professionali,
impugnabile ai sensi delle procedure previste dallarticolo 7 della legge
443/1985.
4. Le Commissioni,
allatto delliscrizione, modificazione e cancellazione dellimpresa,
determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o
la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica
artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche allo scopo
di definire linsorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali,
assistenziali e dellassicurazione obbligatoria contro linfortunio e le
malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i
familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dellimpresa con
dipendenti nel settore dellartigianato agli effetti dellarticolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dellIstituto nazionale della
previdenza sociale e dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dallarticolo 3, comma 8,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
5. La Commissione
provinciale per lartigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa
decisione allimpresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
presentazione della domanda o dellintegrazione richiesta secondo quanto
disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda.
6. La Commissione
provinciale per lartigianato è tenuta a comunicare al Comune competente per
territorio ogni iscrizione, cancellazione e/o modificazione dello stato di fatto
e di diritto delle imprese iscritte allAlbo.
Art. 17(Sistema informativo e snellimento delle procedure) 1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo
lintroduzione di procedure che snelliscano liter discrizione allAlbo delle
imprese artigiane, anche mediante listituto dellautocertificazione previsto
dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del
collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i
Comuni.
2. In nessun caso
lautocertificazione può sostituire la certificazione comunale di cui
allarticolo 15 che riveste natura accertativa.
3. La Regione procede
allattivazione di un sistema informativo dellartigianato, nellambito del
sistema informativo regionale, attraverso lautomazione delle diverse procedure
amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema, sviluppato
attraverso uno specifico modulo dellinfrastruttura telematica di base della
Rete unitaria della Pubblica amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con
la rete informatica delle Camere di commercio.
Art. 18(Diritti discrizione e di segreteriaTassa di concessione regionale) 1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della
legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per laumento delle
tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria) e
successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di concessione
regionale di cui allarticolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.1
(Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lanno finanziario 1994),
dovuta per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, spettano alla Regione
e saranno introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale.
Art. 19(Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per
lartigianato) 1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per lartigianato in
materia discrizione, modificazione e cancellazione dallAlbo delle imprese
artigiane, ai sensi dellarticolo 7, quinto comma, della legge 443/1985, è
ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
lartigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della
relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli
organismi indicati al comma 4 dellarticolo 7 della legge
443/1985.
2. Il ricorso alla
Commissione regionale per lartigianato, redatto in bollo, sottoscritto dal
titolare o dal legale rappresentante dellimpresa e inviato in copia alla
Commissione provinciale per lartigianato competente, ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato.
3. I ricorsi alla
Commissione regionale per lartigianato sono regolati dalle norme del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modificazioni e
integrazioni, per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi. Pertanto, decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
lartigianato avverso la deliberazione della Commissione provinciale senza che
sia stata comunicata la decisione, il ricorso sintende respinto a tutti gli
effetti; contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale
competente per territorio ai sensi dellarticolo 7, comma 6, della legge
443/1985.
4. Le Commissioni provinciali provvedono
dufficio a eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti
alle decisioni della Commissione regionale entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro delle
imprese della Camera di commercio.
5. La rappresentanza in
giudizio è assunta, di norma, dal competente Settore legale
regionale.
Art. 20(Procedimento di verifica degli iscritti) 1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
443/1985, la Commissione provinciale può disporre accertamenti
dufficio.
2. Qualora dagli
accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 o
la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del
disposto di cui allarticolo 15, comma 7, la Commissione provinciale è tenuta a
farne contestazione scritta allimpresa interessata mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di
legge.
3. Limpresa, entro e
non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento o della notifica della
contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la
riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della
Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere
sentita.
4. La decisione della
Commissione, previa audizione dellimpresa se richiesta, deve intervenire nei
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3.
5. Le Direzioni
provinciali del lavoro, gli Istituti previdenziali, gli enti erogatori di
agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica
amministrazione interessata che, nellesercizio delle loro funzioni, riscontrino
linsussistenza, la modificazione o la perdita di uno o più dei requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, prima di adottare i provvedimenti
di competenza nei termini previsti dalla normativa in vigore, compresi i
provvedimenti di variazione dufficio della classificazione dei datori di lavoro
ai fini previdenziali di cui allarticolo 3, comma 8, della legge 335/1995, ne
danno comunicazione alle Commissioni, che sono tenute a disporre accertamenti
dufficio.
6. Qualora dagli
accertamenti dufficio risulti confermata la mancanza di uno o più requisiti di
legge per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane, la Commissione
provinciale è tenuta a farne contestazione scritta allimpresa interessata con
le stesse modalità di cui al comma 2. Si applicano altresì i commi 3 e
4.
7. Ove invece è
confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultano modificazioni
nello stato di fatto e di diritto effettuate in violazione dellarticolo 15,
comma 7, senza però che siano venuti meno i requisiti per liscrizione allAlbo
delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è ugualmente tenuta a
deliberare entro sessanta giorni dallavvenuta ricezione da parte dellimpresa
della contestazione scritta.
8. Delle decisioni adottate dalla
Commissione, che fanno stato a ogni effetto, è informato anche lorganismo che
ha effettuato la comunicazione entro i successivi trenta
giorni.
Art. 21(Revisione periodica dellAlbo) 1. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 7, comma 3, della legge 443/1985, la
Commissione provinciale per lartigianato effettua ogni cinque anni la revisione
dufficio delle imprese iscritte allAlbo.
2. In sede di prima
applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per lartigianato
effettua la prima revisione entro ventiquattro mesi dalla data dinsediamento.
3. Ai fini di cui al
comma 1 la Commissione provinciale programma un piano di revisione, coordinato
dalla Commissione regionale per lartigianato, che preveda la verifica
attraverso sopralluoghi effettuati dai Comuni. Compete alla Giunta regionale,
sentita la Commissione regionale per lartigianato, con proprio provvedimento,
stabilire le modalità di espletamento e fissare gli oneri a carico della
Regione.
4. La Commissione
provinciale, sulla base degli accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli
interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche dufficio dandone
comunicazione ai fini dellannotazione al Registro delle imprese presso la
Camera di commercio competente per territorio.
5. Alle imprese che
risultano non aver presentato domanda di modificazione o cancellazione si
applicano le sanzioni di cui allarticolo 25.
Art. 22(Iscrizione, modificazione e cancellazione dufficio) 1. La Commissione provinciale per lartigianato ha il dovere-potere di procedere
dufficio alliscrizione allAlbo delle imprese che, pur essendo in possesso dei
requisiti di legge per chiedere liscrizione, non hanno provveduto alla
presentazione della prescritta domanda.
2. La Commissione è
tenuta a raccogliere e verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in
ordine allesercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi
discrizione allAlbo delle imprese artigiane.
3. Al fine di garantire
condizioni di certezza e completezza al regime discrizione allAlbo, gli enti e
le autorità indicate nellarticolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti
a segnalare, alla competente Commissione provinciale per lartigianato, le
risultanze dei loro accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti
artigianali previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte
delle imprese che non risultano iscritte allAlbo.
4. Per le stesse
finalità di cui al comma 3, dopo lavvenuta iscrizione al Registro delle imprese
tenuto dalla Camera di commercio di ditte in possesso di caratteristiche
riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per la qualifica artigiana, il
conservatore provvede a segnalare alla Commissione le relative
posizioni.
5. La Commissione
provinciale per lartigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia
la procedura di accertamento e distruttoria per le decisioni di competenza,
avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere
informati dellavvio della procedura per liscrizione dufficio, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione
e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di
far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere
personalmente sentiti entro trenta giorni dalla data di ricezione
dellinformazione.
6. La decisione deve
essere assunta entro sessanta giorni dalla data nella quale è pervenuta
linformazione allinteressato.
7. La delibera
discrizione dufficio allAlbo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva
a tutti gli effetti di legge.
8. Copia della relativa
decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, alla
competente sede dellINPS, allente e allautorità che, con la loro
segnalazione, hanno dato luogo allavvio della procedura discrizione
dufficio.
9. La Commissione
provinciale per lartigianato ha altresì il dovere-potere di procedere a
modificare e cancellare dufficio la posizione delle imprese dallAlbo artigiani
secondo le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti compatibili con
tali procedimenti amministrativi.
10. Alle imprese per le quali la
Commissione ha adottato il provvedimento discrizione, modificazione e
cancellazione dufficio dallAlbo artigiani si applicano le sanzioni di cui
allarticolo 25, salvo quelle per cui i soggetti indicati nello stesso articolo
25 hanno già emesso i provvedimenti sanzionatori.
Art. 23(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani) 1. Le Commissioni provinciali per lartigianato sono tenute a raccogliere e a
verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine allesercizio di
attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle leggi di
settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla presente legge
per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane.
2. Le Commissioni,
esaminate le segnalazioni e acquisiti gli idonei elementi di valutazione,
trasmettono, entro sessanta giorni, la documentazione con una propria relazione
sia ai Comuni per lirrogazione delle relative sanzioni previste dalla presente
legge e dalle leggi di settore di attività artigianali, con contestuale adozione
di provvedimenti tesi a far cessare lattività abusiva, che alle autorità e agli
uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva
e sanitaria.
Art. 24(Iniziative per favorire lemersione del lavoro non regolare) 1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono tenute a
collaborare con gli organismi istituiti per lemersione del lavoro non regolare
ai sensi dellarticolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Nellambito di tale
attività le Commissioni provinciali, previa intesa con gli organismi sopra
indicati, svolgono un ruolo propositivo nella risoluzione dei vari aspetti del
fenomeno nel settore artigianato.
Art. 25(Sanzioni amministrative) 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23 sono
inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a) in caso di esercizio
abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive dei prescritti requisiti
per liscrizione allAlbo delle imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a
un massimo di euro 2.582,00;
b) in caso di omessa
presentazione della domanda discrizione allAlbo delle imprese artigiane da
parte di imprese aventi i requisiti per liscrizione medesima: da un minimo di
euro 150,00 a un massimo di euro 750,00;
c) in caso di omessa
presentazione della domanda di modificazione dellimpresa o di cancellazione
dallAlbo delle imprese artigiane per cessazione dellattività: da un minimo di
euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;
d) in caso di omessa
presentazione della domanda di cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane
per perdita dei requisiti che legittimano liscrizione al medesimo Albo: da un
minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00;
e) per la dichiarazione
di dati non veritieri resa ai fini delliscrizione, modificazione e
cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane nonché per il riconoscimento di
requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione allautorità
giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 155,00 a un
massimo di euro 1.549,00;
f) in caso di uso, da
parte di unimpresa non iscritta allAlbo delle imprese artigiane, di
riferimenti allartigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio,
ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro
promozione con il riferimento allartigianato, quando provengano o siano
riferite a imprese ed enti non iscritti allAlbo o alla separata sezione dello
stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro
2.582,00.
2. Sono addetti al
controllo sullosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
nella presente legge una sanzione amministrativa e ai relativi accertamenti le
Commissioni provinciali per lartigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel
rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), nonché ai sensi dellarticolo 13, quarto comma, della citata
legge, anche gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria.
3. I rapporti di cui
allarticolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati nel comma 2,
sono trasmessi allUfficio regionale del contenzioso di ogni capoluogo di
provincia per listruttoria e lemanazione dei relativi provvedimenti nel
rispetto delle procedure di cui alla medesima legge
689/1981.
4. Ai Comuni, nellesercizio dellattività
sanzionatoria di cui al presente articolo, spetta forfettariamente la misura
pari al 60 per cento dellimporto delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel
corso dellanno dagli stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene
versata alla Regione.
5. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno e con riferimento allanno solare precedente, i Comuni
trasmettono alla Regione unelencazione delle infrazioni relative, con
lindicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di
quelle riscosse, con lesposizione delle spese sostenute per lesazione di
ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla Tesoreria regionale gli
importi di spettanza della Regione.
6. Le somme riscosse
dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra sono introitate nel
capitolo iscritto nello stato di previsione e sono utilizzate per le iniziative
di cui allarticolo 26.
7. Gli importi delle
sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con
deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale.
Art. 26(Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dellartigianato in
ambito provinciale) 1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le
modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi dellarticolo 25, comma
6.
2. A ciascuna Commissione
provinciale verrà assegnata una somma pari al totale delle sanzioni
amministrative effettivamente riscosse dalla Regione nella provincia di
competenza.
3. Le relative spese
sono imputate ad apposito capitolo di spesa istituito dalla presente legge nello
stato di previsione del bilancio regionale.
TITOLO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI
Art. 27(Disposizioni transitorie e finali) 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale e
le Commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2.
2. La durata in carica
delle attuali Commissioni provinciali e regionale per lartigianato è confermata
sino allinsediamento delle nuove Commissioni istituite con la presente
legge.
3. Gli uffici regionali di cui agli
articoli 4 e 7 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla data del 31
dicembre 2005.
4. I procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a
compimento in base alle norme vigenti al momento del loro avvio, ancorché
abrogate dalla presente legge.
Art. 28(Disposizioni finanziarie) 1. Allonere derivante dallapplicazione e attuazione della presente legge per
lanno 2005 si provvede mediante:
Esercizio finanziario
2005
Unità previsionale di
base 3.4.2
Capitolo di entrata
3065080 - Proventi derivanti dai diritti di segreteria e per il rilascio delle
relative certificazioni ai sensi dellarticolo 18 legge regionale n. 06 del 25
Febbraio 2005
Competenza |
euro
450.000,00 |
Cassa |
euro
450.000,00 |
Unità previsionale di base
4.6.2
Capitolo di spesa 213010
- Spesa per la costituzione e il funzionamento anno corrente delle Commissioni
provinciali e regionale per lartigianato ivi comprese quelle relative ai
rapporti con le CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443 - articoli 4 e 12 - legge
regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005)
Competenza |
euro
750.000,00 |
Cassa |
euro
750.000,00 |
Unità previsionale di
base 3.4.2
Capitolo di entrata
3065085 - Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle
Commissioni provinciali e regionale per lartigianato - Riscossione dei proventi
derivanti da sanzioni amministrative Art. 25 legge regionale n. 06 del 25
Febbraio 2005, collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione
213012
Competenza |
euro
25.000,00 |
Cassa |
euro
25.000,00 |
Unità previsionale di base
4.6.2
C.n.i. 213012 Spese per
iniziative di sostegno e promozione dellartigianato pugliese - Art.26 legge
regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005, collegato al capitolo di entrata
3065085
Competenza |
euro
25.000,00 |
Cassa |
euro
25.000,00 |
2. Per gli esercizi
finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di
previsione.
Art. 29(Abrogazioni) 1. Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
a) 17 gennaio 1988, n. 2
(Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni
provinciali e regionale per lartigianato);
b) 4 maggio 1990, n. 18
(Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni
provinciali per lartigianato).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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