Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 7
Norme in materia di esodo incentivato
Art. 11. I dipendenti regionali che
hanno sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro ai sensi dellarticolo 28 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), e che sono
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui agli articoli
62 e 63 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia).
2. Listanza di cui al comma 1,
diretta al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dellAssessorato
alla trasparenza e alla cittadinanza attiva - Settore Personale, va presentata
entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Giunta Regionale, entro il 31 agosto 2005, esaminate le
richieste, può accogliere listanza in relazione alle esigenze di servizio,
fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro che deve aver comunque termine non oltre la data del 1°
ottobre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le Organizzazioni
sindacali di categoria.
3. I dipendenti regionali di cui
al comma 1, in servizio presso le strutture del Consiglio, devono presentare,
invece, istanza, con le stesse modalità e termini per il personale in servizio
presso le strutture della Giunta, esclusivamente allUfficio di Presidenza del
Consiglio, per il tramite del Segretario generale, che, ai sensi dellautonomia
organizzativa, funzionale e contabile di cui allarticolo 23 dello Statuto della
Regione, negli stessi termini assegnati alla Giunta, decide sulle stesse. La
decisione assunta è trasmessa allAssessorato alla trasparenza e alla
cittadinanza attiva per gli ulteriori eventuali adempimenti.
4. Listanza di cui al comma 1
non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno
di età entro il termine del 1° ottobre 2006.
5. In caso di mancato
accoglimento da parte della Giunta entro il termine indicato al comma 2,
listanza sintende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal
servizio alla data indicata nella risoluzione consensuale già sottoscritta.
6. A modifica dei meccanismi di
calcolo previsti dagli articoli 62 e 63 della l.r. 1/2004, alle unità di
personale nei confronti delle quali la Giunta Regionale dispone la proroga, ai
sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste
dallarticolo 28 della l.r.
7/2002, così come modificate dallarticolo 58, comma 5, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004), maturate con lo
stipendio di agosto 2005.