Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 9
Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica
Art. 11. Nelle more della definizione e approvazione
del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30
giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione dimpatto ambientale, ai
sensi della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto
ambientale), nonché le procedure autorizzative, ai sensi dellarticolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità), delle istanze
relative alla realizzazione di impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici
regionali successivamente alla data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli a
unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria
a produzione di energia per autoconsumo, nonché delle installazioni di impianti
di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 KW, potenza massima
unitaria di 30 KW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno
non superiore a 20 metri.
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti
per la realizzazione di impianti destinati, in via esclusiva, ad alimentare
lerogazione, senza finalità di lucro né margini di profitto, in favore di
uffici pubblici dello Stato, della Regione, di enti pubblici territoriali, di
enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché in favore di
esercenti di pubblici servizi quali i servizi sanitari, i servizi di trasporto
pubblico, i servizi di distribuzione di acqua, energia e gas.
3. Ferme restando le propedeutiche procedure
di valutazione ambientale ai sensi della l.r.
11/2001, linstallazione di impianti di produzione di energia eolica
di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime
autorizzativo semplificato ai sensi dellarticolo 1, comma 86, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente
nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia. Testo A) e successive modificazioni e
integrazioni, costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in
materia di edilizia e di energia, sostitutivo dellautorizzazione unica di cui
allarticolo 12 del d.lgs. 387/2003.
4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto,
proseguono nella procedura di valutazione dimpatto ambientale e autorizzativa
le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio
2005 allesame dellAssessorato allambiente per leventuale assoggettabilità o
incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione dimpatto
ambientale.
5. La Giunta regionale è chiamata a definire
il piano energetico ambientale regionale, riferito alla produzione regionale di
energia sia da fonti convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti
rinnovabili, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ad approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.