Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
TITOLO 1NORME DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2005
Art. 1(Finalità) 1.
Allo stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 2005, approvato con legge regionale 29
dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le
variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata
e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto in
via presuntiva per euro 850 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata
del bilancio di previsione per lesercizio 2005 viene provvisoriamente
rideterminato, nelle more della definitiva approvazione del rendiconto 2004 e
delle conseguenti operazioni contabili di assestamento di bilancio, in euro
1.034.426.928,00.
3. Lallegato A alla presente legge contiene
lanalitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo
di riferimento, delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini
di competenza e cassa.
Art. 2(Adeguamento dello
stato
di previsione dellentrata e della
spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui
allarticolo 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 2005 risulta modificato,
sia per lentrata che per la spesa, in euro 15.725.921.940,09 in termini di
competenza e in euro 22.232.080.876,58 in termini di cassa.
TITOLO 2
Art. 3(Modifiche alla legge regionale 29
aprile 2004, n. 6) 1. Il comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali), è sostituito dal seguente:
1.
La Giunta regionale, sentito lOsservatorio regionale dello spettacolo di cui
allarticolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo..
2. Il comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 6/2004 è sostituito dal seguente:
“2.
La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e
della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e
musicale pugliese, riconosce il ruolo dinteresse regionale alle Fondazioni,
alle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli
organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e in
possesso dei requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9,
oltre a quelli previsti dai settori dello spettacolo di cui allAlbo regionale
ex articolo 8, così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente
legge..
Art. 4(Comitato regionale contro
linquinamento
atmosferico per la Puglia:
proroga) 1. Al fine di consentire la definizione
dei provvedimenti dindirizzo in materia di tutela ambientale in attuazione
delle vigenti disposizioni e, in particolare, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento) e relativi decreti
applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro linquinamento
atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31 (Disciplina del Comitato regionale contro
linquinamento atmosferico), sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2006.
Art. 5(Articoli 4 e 5 della legge regionale
17 gennaio 1980, n. 7) 1. Agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7, disciplinante
lesercizio delle funzioni in materia di acque minerali, termali, cave e
torbiere, le parole: Settore Industria sono sostituite dalle seguenti:
Settore Ecologia.
Art. 6(Modifiche allarticolo 29 della legge
regionale
22 maggio 1985, n. 37) 1. I commi 12 e 13 dellarticolo 29 della
legge regionale del 22 maggio 1985, n.37 (Norme
per la disciplina dellattività delle cave), sono sostituiti dai seguenti:
12.
Lautorizzazione paesaggistica prevista per lattività di cava dal Piano
urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è rilasciata in sede di
Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore
urbanistico regionale o suo delegato.
13.
Il nulla osta per lattività di cava ricadendo in terreni soggetti alle
disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è
rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato
dellIspettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata..
Art. 7(Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni
per gli interventi
socio assistenziali -
Sanatoria) 1. Al fine di favorire il passaggio al nuovo
sistema integrato dinterventi e servizi sociali come delineato dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema
integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia), i contributi di spesa
corrente concessi ai Comuni per la realizzazione dinterventi in campo socio
assistenziale sino allesercizio finanziario 2003, non ancora utilizzati o
rendicontati oltre i termini di legge e/o in corso di verifica contabile da
parte della Regione, restano attribuiti ai medesimi Comuni nella rispettiva
quota del Fondo globale regionale per i servizi socio assistenziali di cui
alla
legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni
sostitutive e integrative della legge regionale 4
ottobre 1989, n.14).
2. Restano salve le restituzioni dei
contributi già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8(Norma di sostegno alle iniziative per la pace
e per lo sviluppo delle
relazioni tra i popoli del
Mediterraneo) 1. In considerazione dellistituzione del
nuovo Assessorato al Mediterraneo e alla pace e in concomitanza con
lorganizzazione del relativo Settore, per consentire allo stesso un avvio di
attività per lanno finanziario corrente, è istituito nel bilancio di previsione
2005 il capitolo n. 881010 - u.p.b. 01.08.02 - Interventi a sostegno di
iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del
Mediterraneo, la cui competenza è fissata in euro 100 mila.
2. Su tale capitolo, anche in concorso con gli
enti locali e con le istituzioni culturali, scientifiche e universitarie,
verranno imputati i provvedimenti di spesa relativi a iniziative di carattere
promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo
sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di
comunicazione e informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di
attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale.
Art. 9(Sostegno allo sviluppo dei distretti
tecnologici in Puglia) 1. La Regione Puglia partecipa agli organismi
di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con
Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione
Puglia (deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 29 settembre 2004, n. 17) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra
Ministero economia e finanze, Ministero ricerca scientifica e Regione Puglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
stanziata nel bilancio di previsione 2005 la somma di euro 400 mila attraverso
listituzione del capitolo 1140000 - u.p.b. 03.03.06 - Spesa per la
partecipazione della Regione agli organismi di gestione dei costituendi
distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di programma quadro -
delibera CIPE n. 17 del 29 agosto 2004. (legge di variazione al bilancio 2005).
Art. 10(Modifica allarticolo
17
della legge regionale 25 agosto 2003, n.
19) 1. Il comma 1 dellarticolo 17 della legge
regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2003), è sostituito dal seguente:
1.
Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione turistica (APT) delle
province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il
Direttore generale dellAgenzia regionale del turismo (ARET), le stesse Aziende
sono commissariate dalla Giunta regionale per una durata massima di un anno e i
Presidenti e i Consigli di amministrazione sono dichiarati decaduti.
2. Allatto del commissariamento delle APT, la
Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori.
Art. 11(Associazioni di
volontariato) 1. Larticolo 34 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007 della Regione Puglia), è abrogato.
Art. 12(Personale del Servizio sanitario
regionale) 1. Al fine dellattivazione del complesso
chirurgico e dellemergenza ASCLEPIOS nonché del potenziamento delle sale
operatorie per garantire la copertura delle urgenze nelle ventiquattro ore,
dellistituzione e attivazione dell Unità Spinale e del potenziamento delle
attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica, il Direttore generale
dellAzienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari è autorizzato a
incrementare fino a un massimo del 12 per cento la dotazione organica vigente.
2. Il provvedimento del Direttore generale di
definizione di dotazione organica di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al
controllo, ai sensi dellarticolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e
dellarticolo 12, comma 1, della legge regionale 9
dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2002).
3. Il Direttore generale dellAzienda
ospedaliera universitaria Policlinico è, altresì, autorizzato a procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il finanziamento da destinare allAzienda
ospedaliera universitaria Policlinico per lattuazione dei commi precedenti è
fissato nellambito del documento annuale di indirizzo economico e finanziario e
farà carico al capitolo di spesa 741090.
5. Il direttore generale dellAzienda
ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia è autorizzato a
incrementare fino a un massimo del 4 per cento la dotazione organica vigente
così come rideterminata ai sensi dellarticolo 33 della l.r. 1/2005.
6. Il provvedimento del Direttore generale di
definizione della dotazione organica di cui al comma 5, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto
soggetto a controllo, ai sensi dellarticolo 20, comma 8, della l.r. 16/1997 e dellarticolo 12, comma 1, della l.r. 20/2002.
7. Per lanno 2005 i Direttori generali delle
aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alla copertura, a tempo
indeterminato, del 100 per cento dei posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere professionale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti e
del 50 per cento dei posti complessivamente resisi vacanti per cessazioni di
servizio dal 1° gennaio 2005. Restano confermate le deroghe al divieto di
assunzione a tempo indeterminato limitatamente alle figure professionali e
discipline individuate da precedenti leggi regionali.
8. Le aziende sanitarie locali devono
garantire per lanno 2005 uneconomia di spesa per il personale pari allo 0,75
per cento del monte salari al 31 dicembre 2003, fatta eccezione dei maggiori
oneri derivanti per rinnovi contrattuali.
9. Le aziende sanitarie locali procedono alla
copertura dei posti di cui ai commi precedenti, ricorrendo prioritariamente
allistituto della mobilità, fatta eccezione per i posti per i quali sia in atto
un incarico a tempo determinato, per la cui copertura le aziende ricorreranno
allutilizzazione di graduatorie valide ovvero a nuove procedure concorsuali.
Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore
professionale sanitario-infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme
restando le riserve previste dalle leggi e contratti di lavoro vigenti,
prevedono unulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a favore di
personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato
presso la stessa azienda, sia in servizio alla data di pubblicazione del bando e
non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni.
10. Il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di
trasferimento prima che siano decorsi due anni dallimmissione in servizio.
11. Il comma 6 dellarticolo 33 della l.r. 1/2005 è abrogato.
Art. 13(Rimborso spese a pazienti affetti da
malattie rare) 1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti
dallarticolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21
novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di
trapianto), e successive modificazioni è esteso ai cittadini fino al
diciottesimo anno di età, i quali, per esigenze cliniche documentate, devono
recarsi presso centri interregionali per il trattamento di malattie rare non
assicurabile in Puglia.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio
in caso di utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione
attestante lacquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di
rimborso a favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura
privata per il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei
casi di rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato.
Art. 14(Organi e organizzazione degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
De Bellis e
Oncologico) 1. In attuazione dei principi fondamentali
dettati dallarticolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dellarticolo 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3), per come modificati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) De Bellis di Castellana Grotte
e Oncologico di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la
trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e
verifica (CIV) composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dalla Giunta regionale e forniti di requisiti di professionalità e
onorabilità.
2. Il CIV dura in carica quattro anni.
3. Le funzioni di gestione sono svolte da un
Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nellAlbo dei
candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL. Il
Direttore generale degli IRCCS assicura lautonomia del Direttore scientifico
nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta
regionale, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate
capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive
esperienze pregresse. Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore
scientifico hanno durata quadriennale, ma cessano anticipatamente, il Direttore
generale, in caso di cessazione del CIV e il Direttore scientifico in caso di
cessazione del Ministro della salute ove esplicitamente richiesto dal Ministro
subentrante.
4. Lo schema dei contratti tra IRCSS,
Direttore generale e Direttore scientifico è approvato dalla Giunta regionale.
5. Il Direttore generale nomina il Direttore
amministrativo e il Direttore sanitario con incarico quadriennale secondo quanto
stabilito dallarticolo 11 del d.lgs. 288/2003. Tali direttori cessano dalla
carica in caso di cessazione del Direttore generale, entro i successivi sessanta
giorni.
6. Sulla base di quanto previsto dallarticolo
4 del d.lgs. 288/2003, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 270/2005, il Direttore generale nomina il Collegio sindacale, composto da
cinque membri scelti dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i
funzionari del Ministero delleconomia e delle finanze che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi
sindacali. Il collegio sindacale dura in carica tre anni.
7. Con la nomina del primo Consiglio
damministrazione, alla quale la Giunta regionale deve provvedere entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano i
Commissari in carica.
8. Il Direttore generale, entro trenta giorni
dalla data del suo insediamento, adotta il regolamento organizzativo dellIRCCS
nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti cui al comma 1,
dalla presente legge e dallintesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 per quanto
compatibile con le richiamate fonti primarie alla stregua di quanto stabilito
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005.
9. La Giunta regionale determina il
trattamento economico dei componenti il CIV e il Collegio sindacale. Il
trattamento economico del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del
Direttore sanitario sono fissati in misura pari a quelli fissati per le Aziende
USL. Il trattamento economico del Direttore scientifico è fissato in misura pari
al 90 per cento del trattamento del Direttore generale. Tutti gli oneri
economici relativi agli organi di indirizzo, gestione e controllo degli IRCCS
gravano sui bilanci dei rispettivi enti.
Art. 15(Intervento finanziario per la rimodulazione
del sistema di compartecipazione
alla spesa farmaceutica) 1. La Giunta regionale è autorizzata, con
proprio atto, a rimodulare il sistema di compartecipazione alla spesa
farmaceutica a decorrere dal 1° ottobre 2005.
2. Al fine di sostenere il minore introito
derivante dallapplicazione del comma 1, è stanziata la somma di euro 10 milioni
da assegnare alle ASL sulla base del numero degli esenti e in misura, comunque,
non superiore alla minore entrata determinatasi per ciascuna Azienda rispetto
allanalogo periodo dellanno 2004.
3. Al relativo onere si fa fronte mediante
aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 741090 - u.p.b. 9.1.2
Fondo sanitario regionale di parte corrente - del bilancio regionale per
lesercizio finanziario 2005.
Art. 16(Assegnazione straordinaria a Finpuglia per la
creazione del Fondo speciale per la
costituzione della nuova Società per il
rilancio dellattività della PASTIS s.c.p.a.) 1. Ai fini della creazione di un fondo
speciale da destinare alla costituenda società per azioni attraverso la quale
rilevare e rilanciare, congiuntamente allUniversità degli Studi di Lecce, al
CNR, allAmministrazione Provinciale di Lecce, al CISL Puglia, allEnea, al
Politecnico di Bari, al SELFIN s.p.a., allUniversità degli Studi di Bari,
allOPTEL, allAmministrazione Provinciale di Brindisi e al Comune di Mesagne ed
eventualmente ad altri partners, sia istituzionali che privati, interessati alla
missione della nuova società, le attività di ricerca scientifica e di
trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, attualmente facenti capo
al PASTIS CNRSM s.c.p.a., la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare
allIstituto finanziario regionale pugliese Finpuglia s.p.a. la somma di euro 1
milione e 600 mila.
2. Il funzionamento e la gestione del fondo
sono disciplinati con apposita direttiva della Giunta regionale.
3. Alla spesa derivante dalla presente norma
si fa fronte con stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione
1484 - u.p.b. 03.03.03 - del bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2005, avente ad oggetto Assegnazione straordinaria a Finpuglia s.p.a. per la
creazione del fondo speciale da destinare alla costituzione della nuova società
per rilancio attività PASTIS s.c.p.a. (articolo 16, legge regionale n. 12 del 12
agosto 2005 - Seconda variazione bilancio 2005).
Art. 17(Modifiche alla legge regionale 28
maggio 2004, n. 8) 1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
allarticolo 3, comma 1, lettera a), la parola: regolamento è sostituita dalla
seguente: regolamenti;
b)
allarticolo 7, comma 1, dopo la parola: istanza, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione
la prevista verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione
del Registro di cui allarticolo 30 della l.r.
1/2005;
c)
allarticolo 10, comma 1, dopo le parole: quello autorizzato sono aggiunte le
seguenti: fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei
requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate
in ambito regionale;
2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito
regionale.
d)
all articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: sotto indicati sono
aggiunte le seguenti: decorrenti dal 1° gennaio 2006, primo giorno successivo
ai termini di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo;
2) al comma 5, le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a) sono sostituite
dalle seguenti : entro il 31 dicembre 2005;
3) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
7 bis. In deroga a quanto previsto dallarticolo 30 della l. r. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano
le richieste dinserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre 2005.
e)
all articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera g), dopo la parola: dimensionamento è aggiunta
la seguente: massimo e dopo le parole: rete ospedaliera sono aggiunte, in
fine, le seguenti: nel tempo vigente;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Fermo restando quanto fissato al comma 3 nonché ai commi 2 e 3
dellarticolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati, transitoriamente
accreditati, devono presentare alla Regione un piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal
regolamento n. 31/2005, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui
allarticolo 24, comma 4. Le altre strutture autorizzate già operanti devono
essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della
richiesta di accreditamento. ;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. Il bando di cui allarticolo 24, comma 4, è emanato entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dellatto di programmazione relativo
alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, previsto dallintesa tra
Stato, Regioni e P.A. del 23 marzo 2005, repertorio n. 2271.;
f)
allarticolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono
presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di tempo, a decorrere dal
primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di
cui al comma 4. Le richieste pervenute alla Regione alla data di entrata in
vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria
verrà assicurata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.;
2) al comma 11, lettera a), le parole: dalla data di pubblicazione del
regolamento di cui allarticolo 3, lettera a), numeri 1, 2 e 3 sono sostituite
dalle seguenti: dalla data di scadenza del bando di cui al comma 4;
3) al comma 11, lettera b), le parole: gli altri soggetti sono
sostituite dalle seguenti: le case di cura e gli altri soggetti privati
transitoriamente accreditati;
g)
il comma 3 dellarticolo 29 è sostituito dal seguente:
3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture
che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per
lautorizzazione allesercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti
minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo
della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel
caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto
a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie
possono richiedere nuova autorizzazione per lampliamento del numero dei posti
letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la
fattispecie prevista dallarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. Nel caso in
cui non sia richiesto laumento o il trasferimento, lautorizzazione relativa ai
posti letto eccedenti decade il 31 dicembre 2005 . Nel caso in cui il numero di
posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui
allarticolo 6, comma 2, le strutture sanitarie possono inoltrare, entro il 31
dicembre 2005, contestualmente alla domanda di conferma dellautorizzazione,
richiesta di ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento
presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dallarticolo 5,
comma 1, lettera a), punto 3. In caso contrario, lautorizzazione allesercizio
per lintera struttura decade il 31 dicembre 2005. In entrambe le due ipotesi,
nel caso di richiesta di aumento del numero dei posti letto o di trasferimento
presso nuova struttura, i termini per ladeguamento ai requisiti sono quelli di
cui allarticolo 19, comma 3.
Art. 18(Collocamento in aspettativa per
mandato parlamentare o consiliare) 1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche regionali, ivi compresi i dipendenti delle USL, eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali, nonché nominati
Assessori regionali ai sensi dellarticolo 43, comma 5, dello Statuto, sono
collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dellindennità parlamentare e dellanaloga
indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in
godimento presso lAmministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
dellanzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo
allatto della proclamazione degli eletti ovvero allatto della nomina. Di
queste il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione alle
Amministrazioni di appartenenza degli eletti ovvero dei nominati per i
conseguenti provvedimenti.
4. Agli Assessori regionali, nominati ai sensi
dellarticolo 43, comma 5, dello Statuto regionale, dipendenti delle pubbliche
amministrazioni che non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa senza
assegni viene corrisposta esclusivamente la diaria per il rimborso spese di
soggiorno a Bari prevista dalla lettera a) del comma 2 dellarticolo 70 della
l.r. 1/2005.
Art. 19(Recupero dei contributi da imprese in crisi
operanti nei settori riconosciuti
in crisi produttiva) 1. Le imprese in crisi operanti in settori
riconosciuti in crisi produttiva, tenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione - Assessorato
sviluppo economico, possono avvalersi della facoltà per il rimborso in unica
soluzione ovvero in forma rateale.
2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia
effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
richiesta formulata dal Settore competente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, limpresa interessata è tenuta alla corresponsione degli interessi
legali.
3. Qualora limpresa interessata opti per la
restituzione in forma rateale, che, in deroga ai termini indicati nel comma 2
dellarticolo 72 della legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), non può eccedere
la durata di sessanta mensilità, con rate mensili, trimestrali o semestrali, è
tenuta alla corresponsione degli interessi legali, da calcolare al tasso vigente
alla data della richiesta di rateizzazione, con decorrenza dalla data medesima
fino alleffettivo soddisfo, integrati degli interessi di mora, calcolati tempo
per tempo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali).
4. La domanda per la rateizzazione, con
lindicazione della durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata
entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al
comma 2, al Settore competente, al quale è demandata listruttoria delle
relative istanze.
5. Il Dirigente responsabile del Settore
competente è autorizzato allassunzione dei provvedimenti amministrativi di
rateizzazione delle somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le
modalità di pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata
la richiesta di rateizzazione di cui al comma 4, il Settore competente procede
al recupero coattivo delle somme dovute.
Art. 20(Modifica allarticolo 38 della legge
regionale 5 luglio 1996, n.12) 1. Larticolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli
studi universitari), è sostituito dal seguente:
Art. 38 (Vigilanza)”
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sullamministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto
della Regione Puglia.
2. Nellesercizio del potere di vigilanza, il
Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale,
può:
a)
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;
b)
provvedere, previa diffida agli organismi dellEnte e sentita la competente
Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni
dì legge e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino
ladempimento;
c)
sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e
regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della
maggioranza dei suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da
compromettere il buon funzionamento dellEnte, di mancato rinnovo degli Organi
entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione
dellAssessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che
resta in carica sino alla ricostituzione degli organi previsti dalla presente
legge.
3. Il Commissario dura in carica sino
allapprovazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31
gennaio 2006..
2. Il comma 1 dellarticolo 12 della l.r.
12/1996, così come modificato dallarticolo 66 della l.r. 1/2005, è soppresso. Al Commissario e al
Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta unindennità pari al 40
per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al Presidente del
Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dellEDISU.
Art. 21(Modifiche alle norme in materia di
promozione del turismo pugliese) 1. Allarticolo 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi
della Regione per la promozione del turismo pugliese), come sostituito dal comma
2 dellarticolo 39 della legge regionale 4 agosto
2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2004 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione del
programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili
integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello
spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dallAmministrazione
regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici.;
b)
al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Lattuazione di detto
programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta
regionale su proposta dellAssessore competente. Allo stesso modo, ricorrendone
la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al
comma 1, su iniziativa dellAssessore al turismo e industria alberghiera;
c)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora lapprovazione del
programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo
svolgimento delle attività promozionali di cui allarticolo 2 della presente
legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un
tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in
modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi.;
d)
al comma 4 la cifra: 7 è sostituita dalla seguente: 20 e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: , ovvero dei piani annuali di attuazione.
Lassegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dellanno di
riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta
dellAssessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di
procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo.;
e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4 bis. In ogni caso, lerogazione a qualsiasi titolo da parte della
Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica,
organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando leventuale
accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da
persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private.;
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 25
(Trasferimento dei beni e delle obbligazioni) della legge regionale 23 ottobre
1996, n. 23 (Riordinamento dellAmministrazione turistica regionale in
attuazione dellarticolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217), è aggiunto il
seguente:
2 bis La riscossione e la voltura catastale in favore delle Aziende di
promozione turistica (APT) dei beni immobili dei soppressi enti turistici di cui
al comma 2 è richiesta ai competenti Uffici dellAgenzia del territorio del
Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa..
Art. 22(Adeguamento delle strutture
territoriali delle APT) 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti
locali della sesta provincia, può istituire lAzienda di promozione turistica
(APT) della sesta provincia pugliese.
2. La deliberazione di Giunta regionale
individua la sede dellAPT della sesta provincia e nomina un Commissario
stabilendone le competenze correlate.
Art. 23(Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi
di bonifica
Stornara e Tara e Arneo) 1. Considerate le condizioni di disagio in cui
operano i Consorzi di bonifica Stornara e Tara di Taranto e Arneo di Nardò,
in conseguenza dello scioglimento degli organi di gestione Deputazione
avvenuta per dimissione degli stessi, si procede, in attuazione dellarticolo 34
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54
(Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi
di bonifica integrale), alla nomina di un Commissario regionale per il Consorzio
Stornara e Tara e di un Commissario regionale per il Consorzio Arneo.
2. I rispettivi Commissari regionali rimangono
in carica sino allinsediamento dei nuovi organi consortili.
Art. 24(Interpretazione autentica della
legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 ) 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica
della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata.
Art. 25(Danni subiti a causa dellepidemia
da blue-tongue) 1. Vista la decisione comunitaria del
dicembre 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni
2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a
causa della epidemia da blue-tongue (lingua blu), è assegnata, a parziale
recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al
capitolo di nuova istituzione n. 111135 - u.p.b. 04.04.01 - del bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2005. LAssessorato allagricoltura
provvede alla suddivisione e allassegnazione della somma in proporzione ai
danni allepoca denunciati.
Art. 26(Norma straordinaria contro laumento
incontrollato dei prezzi) 1. Dopo il comma 1 dellarticolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova
disciplina del commercio), sono inseriti i seguenti:
1
bis. A partire dal 1° dicembre 2005 il prezzo è indicato in euro e, a solo scopo
informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire.
1
ter. Lobbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita deve essere
applicato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
1
quater. Il prezzo in lire è indicato con le stesse dimensioni e carattere del
prezzo in euro.
1
quinquies. Il doppio prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova
applicazione esclusivamente per i farmacisti e i Direttori di farmacia,
limitatamente ai prodotti farmaceutici, e per le rivendite dei giornali. Tale
obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente
vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
1
sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies
sono in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009.
1
septies. Entro il termine di cui al comma 1 sexies, la Giunta regionale provvede
a emanare apposito regolamento, previa consultazione delle associazioni dei
consumatori e delle organizzazioni dei commercianti..
Art. 27(Modifiche e integrazioni allarticolo 95
della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28) 1. Al comma 4 dellarticolo 95 della
legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
(Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazione, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: Analogo prelevamento i competenti
settori di spesa sono autorizzati a effettuare qualora la reiscrizione risulti
connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo di destinazione per
i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una
dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel
rispetto delle originarie finalità..
Allegato A ALLEGATO
A
SECONDA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
RIEPILOGO PARTE ENTRATE E
SPESE |
|
COMPETENZA |
CASSA |
PARTE PRIMA:
ENTRATA |
|
|
TOTALE MAGGIORI
ENTRATE + |
€
762.068.498,89 |
+ |
€
762.068.498,89 |
TOTALE MINORI
ENTRATE
- |
€
294.215.959,00 |
- |
€
294.215.959,00 |
TOTALE GENERALE +
PARTE SECONDA:
SPESA |
€
467.852.539,89 |
+ |
€ 467.852.539,89
|
TOTALE MAGGIORI
SPESE + |
€
468.374.190,89 |
+ |
€ 468.374.190,89
|
TOTALE MINORI
SPESE
- |
€ 521.651,00 |
- |
€
521.651,00 |
TOTALE GENERALE + |
€
467.852.539,89 |
+ |
€
467.852.539,89 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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