Anno 2005
Numero 15
Data 23/11/2005
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 147 del 28/11/2005
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico



Art. 1

(Finalità) 


1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere lambiente naturale, inteso anche come territorio, sia allinterno che allesterno delle aree naturali protette.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dellorizzonte. 



Art. 2

(Competenze della Regione)


1. La Regione, per il tramite dellUfficio regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale, per garantire unomogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dellinquinamento luminoso, determinando:

   a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;

   b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).

2. La Regione adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di applicazione della presente legge a integrazione dei minimi requisiti tecnici di cui allarticolo 5.

3. La Regione aggiorna, anche su richiesta degli Osservatori astronomici, la lista degli Osservatori professionali e non professionali e delle aree tutelate, individuandone le relative zone di protezione, secondo le direttive dellarticolo 8.

4. La Regione, con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dellinquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione e aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nellambito dellilluminazione, incentiva la formazione di figure professionali in tema di illuminazione con particolare riferimento alla presente legge, favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi e iniziative di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.

5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle Province e i Comuni circa lottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge e, se necessario, predispone gli opportuni provvedimenti. 



Art. 3

(Competenze della Provincia)


1. Alle Province competono:

   a) linserimento dei piani energetici, di risparmio energetico e di riduzione dellinquinamento luminoso nel PTCP, quali componenti essenziali nellambito delle materie inerenti la protezione della natura e la tutela dellambiente;

   b) le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sullapplicazione della presente legge;

   c) le azioni di formazione e informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA);

   d) il rispetto dei criteri di applicazione della presente legge che saranno emanati ai sensi dellarticolo 2, comma 2;

   e) lesercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente legge;

   f) lapplicazione della legge sugli impianti di loro competenza. 



Art. 4

(Competenze dei Comuni) 


1. Ai Comuni competono:

   a) ladozione del piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione dellinquinamento luminoso;

   b) linserimento del piano di cui alla lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
 
   c) ladeguamento del regolamento edilizio e si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie in accordo con la presente legge;

   d) le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento dellinquinamento luminoso, applicando ove necessario le sanzioni amministrative di cui allarticolo 9. Per tali funzioni possono avvalersi anche della collaborazione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

   e) il rilascio della necessaria autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del relativo progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi impianti di illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori limpresa installatrice rimette al Comune la dichiarazione di conformità dellimpianto realizzato al progetto assentito, unitamente alle caratteristiche tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui allarticolo 5, commi 3 e 6, o temporanei, per i quali è sufficiente depositare in Comune il certificato di conformità rilasciato dallimpresa installatrice ai requisiti minimi di legge.

   f) la pianificazione dei provvedimenti del caso affinché lincremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non superi luno per cento del consumo al momento dellentrata in vigore della presente legge. 



Art. 5

(Requisiti tecnici e modalità dimpiego degli impianti di illuminazione) 


1. In tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge, come specificato allarticolo 4, comma 1, lettera e), e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:

   a) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi unintensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre;
 
   b) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E consentito limpiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 (Ra>65), ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nellilluminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale a uso esclusivamente pedonale;

   c) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

1) classificazione delle strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), che in particolare dispone che le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, a esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;

2) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dellimpiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dellimpianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;

3) mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni tecniche, di valori medi di luminanza, non superiori a 1 cd/mq.;

   d) essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro lorario stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la mezzanotte, lemissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni duso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate con atto motivato dalle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone particolari delle città.

3. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne e internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dellorizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna, per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale.

4. E fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

5. Lilluminazione degli edifici deve avvenire dallalto verso il basso, come specificato al comma 1, lettera a), e gli stessi devono essere dotati di spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. Solo per edifici di interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso lalto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque allinterno della sagoma delledificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che fuoriesce dallimpianto di illuminazione.

6. Lilluminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto verso il basso, rispettando i criteri definiti al comma 1. Le insegne dotate dilluminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per ogni esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dellesercizio.

7. Nelle zone di particolare protezione di cui allarticolo 6 valgono, oltre quanto stabilito nei precedenti commi, le seguenti norme più restrittive:
 
   a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso. Lintensità luminosa non deve comunque eccedere le 15 cd per 1000 lm a 90 gradi e oltre;

   b) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 



Art. 6

(Deroghe) 


1. Non sono soggette alle disposizioni dellarticolo 5 le seguenti installazioni:

   a) sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso lalto;

   b) sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;

   c) impianti per le manifestazioni allaperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al mese;

   d) impianti realizzati in occasione delle feste patronali;

   e) impianti di uso saltuario ed eccezionale, purchè destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

   f) impianti con funzionamento inferiore a duecentocinquanta ore lanno;

   g) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea. 



Art. 7

(Poteri sostitutivi e norme di salvaguardia) 


1. Qualora si registrino ritardi e/o il mancato rispetto dei criteri di applicazione della presente legge da parte di Comuni e Province, la Giunta regionale, su segnalazione del Settore competente, provvede, anche con la nomina di un Commissario ad acta, a promuovere tutte le azioni atte a rimuovere le difficoltà incontrate dagli enti inadempienti e a favorire la concertazione, lapplicazione del principio di sussidiarietà e la copianificazione.

2. La Regione Puglia si riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la valorizzazione del territorio regionale, di redigere e appianare una cartografia in scala adeguata e un elenco di zone di particolare interesse paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di bellezze naturali e di criticità ambientali da trattare con particolare cura in quanto definiti obiettivi strategici per lo sviluppo regionale medesimo o ricettori particolarmente sensibili. Si riserva altresì, di provvedere sanzioni amministrative di cui allarticolo 9, per violazioni e difformità nellambito dei criteri di applicazione della presente legge. 



Art. 8

(Zone di particolare tutela e protezione) 


1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, presso il competente Servizio della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori astronomici e astrofisici statali, pubblici o privati, che svolgono attività di divulgazione e ricerca scientifica, con indicazione degli Osservatori professionali e non professionali.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare protezione e tutela degli Osservatori di cui al comma 1, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La relativa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

3. Le zone di particolare protezione e tutela devono avere unestensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a:

   a) 30 chilometri per gli Osservatori professionali;

   b) 15 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;

   c) estese quanto i confini delle aree naturali protette. 



Art. 9

(Sanzioni) 


1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere alladeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 600,00 per punto luce ove linadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e fino a Euro 1.500,00 per punto luce in presenza di impianti a elevato inquinamento luminoso, fermo restando lobbligo alladeguamento.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni, esclusivamente e con vincolo di destinazione, per ladeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della presente legge.

3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia municipale dei comuni ove sono installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data di segnalazione del singolo cittadino, dellOsservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo notturno. Ladeguamento dellimpianto segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica della violazione. Limpianto segnalato deve rimanere spento sino allavvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non adeguato.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.