Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
Art. 1(Finalità) 1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali
finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la
riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti,
al fine di conservare e proteggere lambiente naturale, inteso anche come
territorio, sia allinterno che allesterno delle aree naturali protette.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di
illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea
dellorizzonte.
Art. 2(Competenze della Regione) 1. La Regione, per il tramite dellUfficio regionale competente in materia di
ambiente e pianificazione ambientale, per garantire unomogenea applicazione
delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento e
indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dellinquinamento
luminoso, determinando:
a) il quadro degli ambiti territoriali
rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
b) gli indirizzi, i criteri e gli
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei
Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici
generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
2. La Regione adotta, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di
applicazione della presente legge a integrazione dei minimi requisiti tecnici di
cui allarticolo 5.
3. La Regione aggiorna,
anche su richiesta degli Osservatori astronomici, la lista degli Osservatori
professionali e non professionali e delle aree tutelate, individuandone le
relative zone di protezione, secondo le direttive dellarticolo 8.
4. La Regione, con il
concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento
dellinquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso
titolo interessati dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione e
aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nellambito
dellilluminazione, incentiva la formazione di figure professionali in tema di
illuminazione con particolare riferimento alla presente legge, favorisce la
divulgazione e la didattica scolastica con programmi e iniziative di
sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.
5. La Regione esercita le
funzioni di vigilanza sulle Province e i Comuni circa lottemperanza alle
disposizioni di cui alla presente legge e, se necessario, predispone gli
opportuni provvedimenti.
Art. 3(Competenze della Provincia) 1. Alle
Province competono:
a) linserimento dei piani energetici, di
risparmio energetico e di riduzione dellinquinamento luminoso nel PTCP, quali
componenti essenziali nellambito delle materie inerenti la protezione della
natura e la tutela dellambiente;
b) le funzioni di coordinamento, vigilanza e
controllo sullapplicazione della presente legge;
c) le azioni di formazione e informazione
per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone pratiche per
evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di educazione
ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione, formazione ed
educazione ambientale (INFEA);
d) il rispetto dei criteri di applicazione
della presente legge che saranno emanati ai sensi dellarticolo 2, comma 2;
e) lesercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione
esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente legge;
f) lapplicazione della legge sugli impianti
di loro competenza.
Art. 4(Competenze dei Comuni) 1. Ai Comuni competono:
a) ladozione del piano comunale per il
risparmio energetico e la riduzione dellinquinamento luminoso;
b) linserimento del piano di cui alla
lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile e
migliorare la qualità della vita;
c) ladeguamento del regolamento edilizio e
si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e gli
adeguamenti di quelle vecchie in accordo con la presente legge;
d) le funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su
richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento dellinquinamento
luminoso, applicando ove necessario le sanzioni amministrative di cui
allarticolo 9. Per tali funzioni possono avvalersi anche della collaborazione
dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
e) il rilascio della necessaria
autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del relativo
progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi
impianti di illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori
limpresa installatrice rimette al Comune la dichiarazione di conformità
dellimpianto realizzato al progetto assentito, unitamente alle caratteristiche
tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati.
Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui
allarticolo 5, commi 3 e 6, o temporanei, per i quali è sufficiente depositare
in Comune il certificato di conformità rilasciato dallimpresa installatrice ai
requisiti minimi di legge.
f) la pianificazione dei provvedimenti del
caso affinché lincremento annuale dei consumi di energia elettrica per
illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non
superi luno per cento del consumo al momento dellentrata in vigore della
presente legge.
Art. 5(Requisiti tecnici e modalità dimpiego degli impianti di illuminazione) 1. In tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione
esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di
conformità alla presente legge, come specificato allarticolo 4, comma 1,
lettera e), e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:
a) essere costituiti da apparecchi
illuminanti aventi unintensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di
flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre;
b) essere equipaggiati con lampade ad
avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o
bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E
consentito limpiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65
(Ra>65), ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo
nellilluminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici
in zone di comprovato valore culturale e/o sociale a uso esclusivamente
pedonale;
c) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e
illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche
di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi
guida:
1) classificazione delle
strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade), che in particolare dispone che le strade residenziali
devono essere classificate di tipo F, di rete locale, a esclusione di quelle
urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;
2) impiego, a parità di
luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica,
condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In
particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta
salva la prescrizione dellimpiego di lampade con la minore potenza installata
in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non
inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in
presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali alla certificata e
documentata migliore efficienza generale dellimpianto. Soluzioni con apparecchi
lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se
necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;
3) mantenimento, su tutte le
superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni tecniche, di valori medi
di luminanza, non superiori a 1 cd/mq.;
d) essere provvisti di appositi dispositivi
in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro lorario stabilito con
atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la mezzanotte,
lemissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora
le condizioni duso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la
sicurezza.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate con atto motivato dalle
Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni
criminosi in zone particolari delle città.
3. I requisiti di cui al
comma 1 non si applicano per le sorgenti interne e internalizzate, per quelle in
impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dellorizzonte non
superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in
ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna, per quelle di installazione
temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed
entro le ventidue nel periodo di ora legale.
4. E fatto divieto di
utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo
pubblicitario.
5. Lilluminazione degli
edifici deve avvenire dallalto verso il basso, come specificato al comma 1,
lettera a), e gli stessi devono essere dotati di spegnimento o riduzione della
potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. Solo per edifici di
interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere
orientati dal basso verso lalto. In tal caso devono essere utilizzate basse
potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di
10 lux. Inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque allinterno della
sagoma delledificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso
che fuoriesce non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che
fuoriesce dallimpianto di illuminazione.
6. Lilluminazione delle insegne non dotate
di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto verso il basso,
rispettando i criteri definiti al comma 1. Le insegne dotate dilluminazione
propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per ogni
esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla
sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore
ventiquattro oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla
chiusura dellesercizio.
7. Nelle zone di particolare
protezione di cui allarticolo 6 valgono, oltre quanto stabilito nei precedenti
commi, le seguenti norme più restrittive:
a) entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente
inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte,
insegne luminose, devono essere schermati o comunque dotati di idonei
dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.
Lintensità luminosa non deve comunque eccedere le 15 cd per 1000 lm a 90 gradi
e oltre;
b) tutti gli apparecchi non rispondenti alle
norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata in vigore della
stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6(Deroghe) 1. Non sono soggette alle disposizioni dellarticolo 5 le seguenti
installazioni:
a) sorgenti di luce già strutturalmente
schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, installazioni che
per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso lalto;
b) sorgenti di luce, non a funzionamento
continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del
sole;
c) impianti per le manifestazioni allaperto
e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente
autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al mese;
d) impianti realizzati in occasione delle
feste patronali;
e) impianti di uso saltuario ed eccezionale,
purchè destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di
emergenza;
f) impianti con funzionamento inferiore a
duecentocinquanta ore lanno;
g) porti, aeroporti e strutture, militari e
civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea.
Art. 7(Poteri sostitutivi e norme di salvaguardia) 1. Qualora si registrino ritardi e/o il mancato rispetto dei criteri di
applicazione della presente legge da parte di Comuni e Province, la Giunta
regionale, su segnalazione del Settore competente, provvede, anche con la nomina
di un Commissario ad acta, a promuovere tutte le azioni atte a rimuovere le
difficoltà incontrate dagli enti inadempienti e a favorire la concertazione,
lapplicazione del principio di sussidiarietà e la copianificazione.
2. La Regione Puglia si
riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la valorizzazione del
territorio regionale, di redigere e appianare una cartografia in scala adeguata
e un elenco di zone di particolare interesse paesistico, di monumenti di
interesse storico artistico, di bellezze naturali e di criticità ambientali da
trattare con particolare cura in quanto definiti obiettivi strategici per lo
sviluppo regionale medesimo o ricettori particolarmente sensibili. Si riserva
altresì, di provvedere sanzioni amministrative di cui allarticolo 9, per
violazioni e difformità nellambito dei criteri di applicazione della presente
legge.
Art. 8(Zone di particolare tutela e protezione) 1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, presso il competente Servizio
della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori astronomici e
astrofisici statali, pubblici o privati, che svolgono attività di divulgazione e
ricerca scientifica, con indicazione degli Osservatori professionali e non
professionali.
2. La Giunta regionale,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare
protezione e tutela degli Osservatori di cui al comma 1, dei Parchi nazionali e
regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La relativa delibera è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
3. Le zone di particolare
protezione e tutela devono avere unestensione di raggio minimo, fatti salvi i
confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli Osservatori
professionali;
b) 15 chilometri per gli Osservatori non
professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle aree
naturali protette.
Art. 9(Sanzioni) 1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità
alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere alladeguamento entro
sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 600,00 per
punto luce ove linadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti
nelle fasce di rispetto degli osservatori e fino a Euro 1.500,00 per punto luce
in presenza di impianti a elevato inquinamento luminoso, fermo restando
lobbligo alladeguamento.
2. I proventi delle sanzioni
di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni, esclusivamente e con vincolo di
destinazione, per ladeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai
criteri della presente legge.
3. Competenti a provvedere a
comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia municipale dei comuni ove sono
installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di
polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di
legge entro trenta giorni dalla data di segnalazione del singolo cittadino,
dellOsservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo
notturno. Ladeguamento dellimpianto segnalato ai criteri della presente legge
deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla
data di notifica della violazione. Limpianto segnalato deve rimanere spento
sino allavvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la
sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non
adeguato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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