Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 16 Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici genrali in favore dei poratori di handicap grave
Art. 1(Finalità e ambito di applicazione ) 1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di
spazi e strutture adeguatialle esigenze abitative dei
portatori di handicap grave ivi residenti.
2. Per gli edifici esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge sono consentiti, anche
in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti,
interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc. e una
superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle
esigenze di vita del portatore di handicap quali: bagno, doccia a pavimento,
spogliatoio, spazio per linstallazione di apparecchiature per la riabilitazione
fisioterapica e infermieristica.
3. Restano fermi, per gli
ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade,
sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo
di nuova edificazione.
Art. 2(Modalità di intervento) 1. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 va inviata una Denuncia di
Inizio di Attività (DIA) al Comune, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato
dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata
dallAzienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) attestante la situazione di handicap
grave, ai sensi del comma 3 dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104
(Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni
necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del
portatore di handicap;
b) una relazione a firma di un progettista
abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto,
che attesti limpossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nellambito
delledificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi
le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità
dellintervento nel rispetto della normativa vigente.
2. Sulle volumetrie
realizzate ai sensi dellarticolo 1 è istituito, a cura del richiedente, un
vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione duso e di
non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da
trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
3. Listruttoria delle
pratiche relative allesecuzione delle opere previste dalla presente legge
rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali
pratiche edilizie.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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