Legge Regionale 2 dicembre 2005, n. 17 Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
TITOLO 1NORME DI ASSESTAMENTO E DI TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 2005
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 2005, approvato con legge regionale
29 dicembre 2004, n. 25, sono introdotte le
variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e allavanzo damministrazione secondo i valori
risultanti dal rendiconto generale dellesercizio 2004 nonché le variazioni
ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario
attivo già iscritto per euro 1.034.426.928,00 al competente capitolo 1011001 di
entrata del bilancio di previsione per lesercizio 2004 viene rideterminato in
euro 1.499.752.542,08 e destinato per la quota incrementale allincremento del
fondo per la reiscrizione delle economie vincolate nonché al finanziamento di
passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B
alla presente legge contengono lanalitica esposizione, per unità previsionale
di base, oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui
attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali
in termini di competenza e cassa per effetto dellutilizzazione dellavanzo e
delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui allarticolo 1, lammontare complessivo
dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
lesercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per lentrata che per la
spesa, in euro 16.246.821.848,51 in termini di competenza e in euro
23.884.243.584,79 in termini di cassa.
Art. 3(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate) l. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo
1110060 viene complessivamente determinato, per lesercizio 2005, in euro
533.821.922,62.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Art. 4(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28) l. Alla legge regionale
16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Il comma 1 dellarticolo 48 è sostituito
dal seguente:
1. La determinazione delle unità
previsionali di base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio.
Nuove unità previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono
essere apportate con le leggi di variazione e di assestamento;
b) al comma 6 dellarticolo 54 le parole e
la gestione provvisoria del bilancio sono soppresse;
c) al comma 2 dellarticolo 66 le parole
larticolo 50 e larticolo 52 sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: larticolo 49 e larticolo 51;
d) al comma 1 dellarticolo 70 la parola
introitato è sostituita dalla seguente: introito;
e) il
comma 1 dellarticolo 72 è sostituito dal seguente:
1. Eventuali recuperi, revoche o
rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e
privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dallUnione europea o dallo
Stato sono introitati al bilancio corrente con imputazione alloriginario
capitolo di entrata e riassegnati, per leventuale riutilizzazione, con
deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria
provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei confronti dei soggetti privati
sono maggiorati degli interessi legali;
f) al comma 4 dellarticolo 78 le parole 15 gennaio sono sostituite
dalle seguenti: 31 gennaio;
g) al comma 4 dellarticolo 78 dopo la
parola successivo sono inserite le seguenti: informandone il competente
Settore;
h) dopo larticolo 82 è inserito il
seguente:
Art.
82/bis
(Regolarizzazione carte
contabili)
l. A seguito di notifica di
ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di
condanna a pagare, il Settore legale, cui latto perviene, deve provvedere a
darne immediata notizia al Settore di spesa alla cui attività e competenza si
riferisce la partita debitoria.
2. Il Settore di spesa
competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti
dallautorità giudiziaria e/o di legge, provvede tempestivamente ad adottare i
conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate
e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della
relativa spesa, con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante
prelievo:
a) dal Fondo per la reiscrizione dei
residui passivi perenti per i casi e nei limiti dellintervenuta perenzione
amministrativa;
b) dal Fondo per spese impreviste per le
eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie. Gli eventuali oneri
accessori per interessi moratori, spese legali e altre sono imputati ai
pertinenti capitoli di bilancio.
3. Qualora si determini,
a seguito di provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, la formazione di
carte contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere dufficio, ad avvenuta
acquisizione degli atti di riferimento, allemissione dei relativi mandati di
pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di
tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri
accessori, sul capitolo di bilancio alluopo istituito.
4. Contestualmente
allemissione dei mandati di pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne
comunicazione oltre che al Settore legale al Settore di gestione della spesa
alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, con propria
determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i
consequenziali adempimenti relativi alleventuale cancellazione dei connessi
residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa;
i) al comma 6 bis dellarticolo 93 dopo le
parole competente Settore sono inserite le seguenti: e sulla base dellatto
ricognitivo di cui allarticolo 94;
j) allarticolo 93 dopo il comma 6 bis è
aggiunto il seguente:
6 ter. Ad avvenuta adozione del
provvedimento ricognitivo di cui allarticolo 94, il Settore di spesa, con atto
dirigenziale, può disporre il disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza
di un residuo passivo connesso a risorse vincolate e la conseguente
riutilizzazione nel rispetto delle originarie finalità e secondo i criteri di
cui al comma 6 bis;
k) gli articoli 85, 86 e 87 sono sostituiti
dai seguenti:
Art.
85
(Fondo di anticipazione al
cassiere centrale)
1. Al fine di provvedere al
pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui
allarticolo 13 della legge regionale
25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del
Settore provveditorato-economato-contratti e appalti), allinizio di ogni
trimestre, con atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene
assegnato, mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di
giro, un fondo di anticipazione allEconomo cassiere centrale necessario a
fronteggiare il fabbisogno del trimestre. Latto dirigenziale deve contenere,
altresi, lindicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali
lanticipazione è complessivamente riferita.
2. La Ragioneria, in
esecuzione dellatto dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento
in partita di giro e provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria,
le relative somme. Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Analoghe procedure
sono attivate nel caso di provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i
quali vengono disposte anticipazioni allEconomo cassiere centrale per esigenze
di propria competenza.
Art.
86
(Rendicontazione del cassiere
centrale Regolarizzazione contabile)
1. Il Cassiere centrale deve
rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle
anticipazioni disposte.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve
essere reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre
a eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dellultimo trimestre che va
reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni
del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al
trimestre che precede.
3. La Ragioneria, sulla
base dei rendiconti, provvede al reintegro dellanticipazione mediante
lemissione di mandati in favore del Cassiere centrale con imputazione ai
capitoli di spesa su cui è stato assunto loriginario impegno provvisorio ai
sensi dellarticolo 85, comma 2.
4. Il Cassiere centrale
provvede, entro il 20 febbraio dellesercizio successivo, al versamento alla
Tesoreria regionale della somma ricevuta in anticipazione ai sensi dellarticolo
85 mediante riversale di incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente
capitolo di entrata delle partite di giro.
Art.
87
(Responsabilità dei
cassieri)
1. La vigilanza sul
funzionamento delle casse economali periferiche viene svolta dal Cassiere
centrale. Il Cassiere centrale e gli Economi sono personalmente responsabili
delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e
delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti
articoli.
2. La Ragioneria esercita
la vigilanza sulle attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e
ispezioni almeno una volta lanno.
Art. 5(Norma transitoria Regolarizzazione carte contabili anni 2005 e precedenti) 1. Al fine di pervenire alla definitiva regolarizzazione delle carte contabili
formatesi sino a tutto il 2005, originate da provvedimenti esecutivi
dellautorità giudiziaria, il Settore ragioneria è autorizzato a provvedere
direttamente allemissione dei relativi mandati di pagamento in favore del
Tesoriere regionale mediante prelievo delle somme occorrenti, comprensive degli
oneri accessori, dal Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili e
successiva imputazione sul capitolo di spesa alluopo istituito.
2. Il Settore di spesa
alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria sottostante
alla carta contabile regolarizzata ai sensi del comma 1 provvede con proprio
atto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte della Ragioneria, a disporre la cancellazione di eventuali connessi
residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa.
Art. 6(Carte contabili - Adempimenti del Tesoriere) 1. I pagamenti effettuati dal Tesoriere in esecuzione dei provvedimenti
dellautorità giudiziaria devono essere predisposti nel rispetto degli obblighi
di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale
23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della
Regione Puglia per lesercizio finanziario 1995).
2. Ad avvenuto pagamento
delle somme di cui al comma 1, il Tesoriere provvede a trasmettere
tempestivamente alla Ragioneria la relativa documentazione ai fini della
regolarizzazione della carta contabile.
3. Il comma 3 dellarticolo 11 della
l.r.
23/1997 è
abrogato.
Art. 7(Spese utenze - Domiciliazione bancaria) 1. Al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle utenze regionali per
consumi di energia elettrica, per spese telefoniche e di approvvigionamento
idrico, il Settore provveditorato economato è autorizzato ad attivare le
procedure per la domiciliazione bancaria presso il Tesoriere regionale.
2. La Ragioneria, ad
avvenuta acquisizione della carta contabile, provvede a darne comunicazione al
Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita
debitoria, il quale, entro i successivi trenta giorni, adotta il relativo
provvedimento dimpegno con imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di
bilancio ai fini della relativa regolarizzazione.
3. Il Settore
provveditorato provvede a effettuare, per il tramite anche dei settori e degli
uffici titolari delle utenze, le verifiche in ordine alla regolarità dei
pagamenti intervenuti in relazione agli effettivi consumi nonché ad apporre,
sulle relative fatture, il visto di eseguito riscontro.
Art. 8(Modifica alla legge regionale
9 dicembre 2002, n. 19) 1. Al comma 2 bis dellarticolo 15 della legge regionale
9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dellAutorità
di bacino della Puglia), introdotto dallarticolo 15 della legge regionale 12
gennaio 2005, n. 1, le parole Settore ragioneria della Giunta regionale sono
sostituite dalle seguenti: Settore risorse naturali.
Art. 9(Modifica allarticolo 2 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 1. Il termine di cui allarticolo 2, comma 1, lett. a), della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi
alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), per gli anni 2004
e 2005 è differito a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 10(Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie) 1. In applicazione dellarticolo 30, comma 1, della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e
integrazioni, sono disposte agevolazioni tariffarie sullacquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
2. Alla
spesa di cui al comma 1, derivante dai minori ricavi del traffico per le imprese
di trasporto, si fa fronte con apposito stanziamento di euro 4 milioni sul
capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2005 avente ad oggetto
Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei
servizi di trasporto pubblico interurbano (articolo 30
l.r. 18/2002).
3. La
Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità applicative
delle agevolazioni di cui alla presente norma.
Art. 11(Misure di promozione collegamenti aerei con lEuropa) 1. Al fine di incentivare, attraverso apposite attività promozionali, i
collegamenti aerei con destinazioni europee, la Giunta regionale è autorizzata a
erogare alla partecipata Società per lesercizio degli aeroporti Puglia (SEAP)
s.p.a., previa rendicontazione delle spese a tal fine sostenute, un contributo
di euro 600 mila.
2. Alla
spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di pari importo sul
capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2005.
Art. 12(Intervento straordinario in favore delle Comunità montane della Murgia
barese sud est e Murgia tarantina) 1. Al fine di garantire il prosieguo dellattività lavorativa, sino al 31
dicembre 2005, degli ex lavoratori socialmente utili interessati al Piano
dimpresa predisposto dalle rispettive Comunità montane della Murgia barese sud
est e Murgia tarantina, con scadenza del rapporto di lavoro alla data del 31
ottobre 2005, è stanziata la somma di euro 61 mila, su apposito capitolo di
nuova istituzione, da ripartirsi in proporzione alle unità lavorative in
servizio presso ciascuna comunità.
2. Alla
spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento del capitolo 121061 del bilancio di previsione 2005.
Art. 13(Ulteriore
anticipazione ai Consorzi di bonifica) 1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dellarticolo 2 della
legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni
transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di
riclassificazione dei piani di contribuenza e dellattivazione dei relativi
ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia e
Ugento Li Foggi, provvede a erogare, a titolo di ulteriore anticipazione, le
somme occorrenti a far fronte: a)
alle spese di funzionamento;
b) al pagamento degli emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla data del 31
dicembre 2005;
c) al pagamento della quota del contributo
associativo dovuto da ciascun Consorzio allUnione regionale delle bonifiche;
d) al pagamento delle spettanze allENEL per
la fornitura dellenergia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per
lapprovvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;
e) al pagamento degli emolumenti dovuti al
personale dipendente in quiescenza a seguito dellesodo degli anni 2003-2004,
limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.
2. Per gli
adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con potere di
riscossione delle somme e di pagamento delle stesse. Il compenso da riconoscere
ed erogare al Commissario ad acta fa carico alla dotazione finanziaria del
capitolo di spesa 112097 del bilancio per lesercizio finanziario 2005.
3. I
Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli,
provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Alla
spesa necessaria per far fronte allerogazione delle anticipazioni di cui al
comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante
iscrizione, su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione
dellesercizio 2005, della somma, in termini di competenza e cassa, di euro 10
milioni, nonché mediante iscrizione sul capitolo 112096 della somma di euro 5
milioni da sostenere con quota parte dellassegnazione disposta dallo Stato in
attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dellAmministrazione centrale) e della legge 23 dicembre 1999,
n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale).
Art. 14(Aumento capitale sociale partecipata Terme di Santa Cesarea spa) 1. Ai fini dellattivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di
rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare
alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la
partecipata Terme di Santa Cesarea spa.
2. Alla
spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari
importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2005.
Art. 15(Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) 1. La Regione, nelle more dellemanazione della legge organica in materia di
ricerca universitaria e scientifica, al fine di favorire le iniziative e i
progetti previsti dalla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli
studi universitari), sostiene il finanziamento di borse di studio a favore di
giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico.
2. Alla
spesa di cui al comma 1 si fa fronte con prelevamento dal capitolo 916015 della
complessiva somma di euro 300 mila.
Art. 16(Modifica allarticolo 29 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 e successive
modifiche) 1. Al comma 1 dellarticolo 29 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la
disciplina dellattività delle cave), sostituito dallarticolo 3 della
legge regionale 12 novembre 2004, n.
21 (Disposizioni
in materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
i bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle
cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;
i ter) un rappresentante dei lavoratori del
settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali provinciali.
2. Al comma 2 dellarticolo 29 della
l.r.
37/1985, sostituito
dallarticolo 3 della l.r.
21/2004, le parole I
componenti indicati alle lettere e), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
I componenti indicati alle lettere e), h), i), i bis) e i ter).
3. Dopo il
comma 2 dellarticolo 29 della l.r.
37/1985 è aggiunto il
seguente:
2 bis. Gli
Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali
indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte
dellAssessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE.
Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dellAssessore,
provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la
designazione.
Art. 171. Al comma 1 dellarticolo 29 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la
disciplina dellattività delle cave), sostituito dallarticolo 3 della
legge regionale 12 novembre 2004, n.
21 (Disposizioni
in materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
i bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle
cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;
i ter) un rappresentante dei lavoratori del
settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali provinciali.
2. Al comma 2 dellarticolo 29 della
l.r.
37/1985, sostituito
dallarticolo 3 della l.r.
21/2004, le parole I
componenti indicati alle lettere e), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
I componenti indicati alle lettere e), h), i), i bis) e i ter).
3. Dopo il
comma 2 dellarticolo 29 della l.r.
37/1985 è aggiunto il
seguente:
2 bis. Gli
Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali
indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte
dellAssessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE.
Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dellAssessore,
provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la
designazione.
l. Al
comma 2 dellarticolo 13 della
l.r.18/2002 le parole
entro il 30 dicembre 2005 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31
dicembre 2006.
2. Alla
lettera d) del comma 1 dellarticolo 20 della
l.r. 18/2002 le parole
entro il 30 dicembre 2005 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31
dicembre 2006.
3. Il
comma 2 dellarticolo 34 della
l.r. 18/2002 è sostituito
dal seguente:
2. La Giunta
regionale procede, entro il 31 dicembre 2006, ad approvare il progetto del
sistema ferroviario regionale unitario integrato con il sistema nazionale
previsto dallarticolo 9 della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni
in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18), fissando
modalità, criteri e tempi per la sua realizzazione. Le procedure concorsuali per
laffidamento dei servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi
previste dallarticolo 16 della l.r.
18/2002 saranno
espletate entro dodici mesi dalla realizzazione del sistema ferroviario
regionale integrato. La Giunta regionale dispone il rinnovo dei contratti di
servizio ponte con le attuali imprese esercenti i servizi ferroviari.
4. Al
comma 1 dellarticolo 35 della l.r.
18/2002, così come
sostituito dallarticolo 9 della l.r.
2/2004 e dal comma 4
dellarticolo 52 della l.r. 1/2005, le parole 31 dicembre 2005 sono
soppresse.
Art. 18(Dotazione organica della delegazione romana di rappresentanza della Regione
Puglia) 1. La Giunta regionale provvederà a definire la dotazione organica della
rappresentanza della Regione Puglia nella sede romana.
Art. 19(Interventi per la riduzione dei tempi di attesa e il miglioramento
dellemergenza sanitaria) 1. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, è autorizzata a utilizzare
la somma di euro 7 milioni da destinare al completamento dei servizi di
radioterapia, allacquisto, aggiornamento o rinnovo di apparecchiature
diagnostiche finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni
sanitarie nonché al rinnovo del parco ambulanze del sistema di emergenza
sanitaria.
2. Alla
copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante istituzione di un
nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di pari importo - Unità
previsionale di base 9.1.5.
Art. 20(Interventi per la promozione della cittadinanza attiva) 1. Nelle more dellemanazione della legge organica in materia di partecipazione
e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni programmatiche, al
fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, culturali ed
economiche presenti sul territorio e sperimentare forme innovative di
coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle strategie
operative, è stanziata la somma di euro 300 mila.
2. Alla spesa
di cui al comma 1 si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova
istituzione di uno stanziamento di pari importo.
Art. 21(Interventi in
materia di politiche giovanili) 1. La Regione favorisce lattuazione di specifiche strategie rivolte alla
valorizzazione delle potenzialità e delle competenze delle nuove generazioni in
vari ambiti di intervento, quali la formazione, il lavoro, il tempo libero, la
vita associativa, la cultura, leducazione, la partecipazione, la fruibilità
degli spazi urbani, le pari opportunità.
2. Per
contribuire a ridurre il divario tra la formazione e il mondo del lavoro,
sintende favorire lattività di stage con borse di tirocinio presso le
strutture regionali, consentendo lapplicazione sperimentale di competenze
acquisite in ambiti formativi post-laurea e/o post-diploma e contemporaneamente
il trasferimento di conoscenze ed esperienze innovative rispetto ai modelli e ai
metodi di lavoro attualmente praticati nellamministrazione regionale.
3. Alla
spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante iscrizione su apposito
capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di euro 300 mila.
Art. 22(Aree protette regionali. Modifiche e
integrazioni alla legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19) 1.
Il comma 2 dellarticolo 2, larticolo 3 e il comma 2 dellarticolo 5
della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia), sono abrogati.
2. Al
comma 1 dellarticolo 5 della l.r.
19/1997 dopo la
lettera C7 Palude del Conte e duna costiera è inserita la seguente: C8 -
Bacini di Ugento.
3. Al
comma 6 dellarticolo 6 della l.r.
19/1997 le parole ,
sentito il Comitato tecnico scientifico, sono soppresse.
Art. 23(Guardie ecologiche volontarie.
Modifica alla legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10) 1. Al comma 1 dellarticolo 2 della legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione
del Servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo le parole dellarticolo
13 della legge n. 349 del 1986 sono inserite le seguenti: e dalle associazioni
di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale.
Art. 24(Progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione del progetto di raccolta differenziata
del comune di Brindisi, effettuata con lausilio di lavoratori socialmente utili
(LSU), è stanziata la somma di euro 400 mila sul capitolo 611087 Spesa per
favorire la minore produzione di rifiuti mediante prelevamento di pari importo
dal capitolo 1110045 Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi
perenti.
Art. 25(Interventi in
materia di Lavori Pubblici) 1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei Comuni, la
Regione assegna contributi nella misura massima dell80 per cento della spesa
prevista con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi o da
preliminari di massima e ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila
abitanti.
2. Alla
spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di euro 3 milioni sul
capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2005.
Art. 26(Modifica allarticolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n.
11) 1. Al comma 1 bis dellarticolo 19 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova
disciplina del commercio), introdotto dallarticolo 26 (Norma straordinaria
contro laumento incontrollato dei prezzi) della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole a
partire dal 1° dicembre 2005 sono soppresse.
2. Il
comma 1 septies dellarticolo 19 della l.r.
11/2003, introdotto
dallarticolo 26 della
l.r. 12/2005, è sostituito
dal seguente:
1 septies La
Giunta regionale provvede a emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni
dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti, apposito regolamento
che fisserà la data di entrata in vigore dellobbligo di cui al comma 1 bis.
Art. 27(Proroga termini - Personale regionale in posizione di distacco) 1. Le disposizioni di cui allarticolo 64 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale
2004-2006 della Regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Art. 28(Modifica e integrazioni allarticolo 62 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14) 1. Il comma 6 dellarticolo 62 (Riconoscimento oneri personale formazione
professionale) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, già
sostituito dallarticolo 8 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:
6. La
liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di
quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40
per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
c) una terza rata a saldo, ad avvenuta
verifica del rendiconto.
Art. 29(Intervento straordinario per lattuazione del Programma interregionale
Promozione di servizi allo sviluppo rurale) 1. Al fine di poter realizzare sui territori rurali regionali, organizzati sotto
forma di Gruppi di azione locale, Agenzie di sviluppo rurale, per contribuire
meglio alla definizione delle strategie territoriali, viene stanziata la somma
di euro 2 milioni sul capitolo di nuova istituzione 111149 a integrazione delle
risorse disponibili sul capitolo 111152 e destinate alla piena attuazione del
Programma regionale Promozione di servizi allo sviluppo rurale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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