Legge Regionale 30 dicembre 2005, n. 19 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno
finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001,
n. 28 (Riforma
dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), è approvato in euro 16.026.020.394,91 in termini di
competenza e in euro 28.348.119.184,34 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo
le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nellesercizio finanziario 2006.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 46 della l.r.
28/2001, è
approvata in euro 16.026.020.394,91 in termini di competenza e in euro
28.348.119.184,34 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r.
28/2001.
2. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 2006 entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
allarticolo 2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per lanno finanziario 2006, di cui
allallegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per
lentrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
l.r. 28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
dellarticolo 49, comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è determinato per
lesercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 49 della
l.r.
28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per le spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio
2006 in euro 2 milioni 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50 della
l.r.
28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa) 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per lesercizio 2006 in euro 368.679.075,46 ed è gestito a termini
dellarticolo 51 della l.r.
28/2001.
Art. 9(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari) 1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è
determinato per lesercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini
dellarticolo 54 della l.r. n.
28/2001.
Art. 10(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è determinato per lesercizio finanziario 2006 in euro
23.728.512,10 relativamente al bilancio autonomo e in euro 85 milioni con
riferimento a quello vincolato ed è gestito a termini dellarticolo 95 della
l.r.
28/2001.
Art. 11(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere) 1. Il fondo delle economie vincolate da reiscrivere è determinato per
lesercizio 2006 in euro 309.644.442,01 ed è gestito a termini dellarticolo 93
della l.r.
28/2001 così
come modificato dallarticolo 12 della l.r.18/2003.
Art. 12(Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
approvazione) 1. Il fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si prevede di finanziare nellanno 2006 è
determinato in euro 1 milione 300 mila ed è gestito a termini dellarticolo 53
della l.r.
28/2001 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Lallegato A della
presente legge indica loggetto e limporto degli stanziamenti a carico del
fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede
di approvare nel corso dellanno 2006.
Art. 13(Variazioni di bilancio Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dallarticolo 42 della l.r.
28/2001, è
autorizzata, per lesercizio finanziario 2006 a disporre con proprio atto le
variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità previsionali di entrata,
per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE), nonché per
liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al
comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE,
dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14(Bilancio Pluriennale) 1. A norma dellarticolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2006-2008, nel testo annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26 della
citata l.r.
28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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