Regolamento Regionale 28 novembre 2005, n. 27 Disposizioni regolamentari ed attuative della Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 11 'Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali)'
PREMESSA La L.R. 12 Agosto 2005, n. 11, al fine di procedere, per effetto della istituzione della sesta provincia, alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali, ha introdotto un complesso di disposizioni finalizzate a consentire dal 1° Gennaio 2006 la piena operatività delle Aziende USL interessate.
Il complesso articolato di atti ed operazioni, da effettuarsi nella necessaria successione e con adeguata coerenza ed appropriatezza, prevede che fino alle ore 24,00 del 31.12.2005, sia conservato lattuale assetto organizzativo delle strutture del Servizio Sanitario regionale e, dal 1° Gennaio 2006, che lo stesso assuma la configurazione determinata dalla Legge Regionale e dal presente regolamento. La disciplina contenuta nel presente regolamento fa riferimento alle norme regionali ed a quelle contenute nel Cod. Civ. in quanto applicabili direttamente o in via analogica.
La fissazione del termine al 1° Gennaio 2006, quale univoco momento iniziale di efficacia degli effetti di tali operazioni permette di garantire:
.a) la omogeneità rispetto allesercizio 2005, oltre che del bilancio, anche dei contenuti dei Modelli CE, LA, SP, nonché il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte delle Aziende USL interessate;
.b) la coerenza, ai fini del consolidamento regionale, delle poste dei conti economici e degli stati patrimoniali delle USL interessate, con ciò evitando anche la frammentazione dei valori;
.c) la disponibilità, alla stessa data di riferimento, di una base uniforme per tutte le aziende interessate alle operazioni previste dalla L.R. 11/05, costituita dal bilancio di esercizio al 31.12.2005;
.d) ladeguata esecuzione delle procedure amministrativo contabili, per il trasferimento delle situazioni soggettive e contrattuali interessanti il personale compreso nei rami di attività oggetto di trasferimento;
.e) la disponibilità del tempo necessario per procedere con decorrenza 1 Gennaio 2006 alladeguamento dei sistemi organizzativi, automatizzati, di gestione e di controllo, in particolare ai fini del monitoraggio per centro di costo previsto dalla vigente normativa;
.f) la disponibilità di un congruo termine di tempo nellambito del quale i Direttori Generali delle Aziende USL impegnate nelle operazioni de quibus potranno dare informativa ai soggetti interessati e definire le modalità di regolazione dei rapporti con i Terzi;
2 Costituzione della USL BAT/1 e Definizione della nuova sede legale della USL BA/2
2.1 Costituzione della Azienda Unità Sanitaria Locale BAT/1; Ai fini della costituzione della personalità giuridica della nuova Azienda USL sono definite le seguenti azioni.
2.1.1 Individuazione della sede legale
1. La L.R. 11/05 prevede che la Conferenza dei Sindaci della istituita BAT/1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblicata in data 16 Agosto e, quindi, entro il 15 Settembre 2005, conformemente alle previsioni del c.4 dellArt. 7 della L.R. 28-12-1994 n. 36 ed a norma del c.1 delle disposizioni attuative di cui allArt.2 della L.R. 11/05, individui la sede legale della Azienda USL BAT/1 e la comunichi allAssessorato alle Politiche della Salute affinchè lo stesso provveda, con deliberazione della Giunta, a disporre la pubblicazione della sede così individuata sul BURP.
2. La conferenza dei sindaci non ha provveduto, per cui la Giunta ha rinviato ogni decisione circa la sede della USL.
2.1.2 Costituzione della Azienda USL BAT/1
1. il Presidente della Regione, con proprio Decreto, da pubblicarsi sul BURP, costituisce, fissandone la data di origine al 1 Gennaio 2006, la nuova persona giuridica denominata Azienda USL della Provincia di Barletta, Andria e Trani, in breve Azienda USL BAT/1 determinandone la sede legale
2. Il Direttore Generale della USL BAT/1, già designato dalla Giunta con provvedimento 6 Settembre 2005, n.1245 ed immesso nella funzione, dalla data di costituzione della personalità giuridica della nuova Azienda, assume la legale rappresentanza della stessa.
3. A completamento delle suddette operazioni: • il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, provvede a dare le dovute comunicazioni, al Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, alla Banca dItalia ed agli altri soggetti rispetto ai quali è competente la Regione ai fini dellinformativa;
• il Direttore Generale della USL BAT/1, per gli aspetti aziendali, provvede alle necessarie comunicazioni ai diversi soggetti interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate, anche ai fini dellottenimento della partita IVA e del codice fiscale della neo costituita personalità giuridica.
2.2 Strutture Organizzative di primo funzionamento della Azienda USL BAT/1
1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, nelle more del perfezionamento del processo di rimodulazione dellassetto territoriale delle USL interessate dalla LR 11/05, il Direttore Generale della USL BAT/1 potrà fruire di apporti organizzativi e di personale delle Aziende USL BA/1 e BA/2, concordando con il Direttore Generale di questultima (anche nella sua qualità di direttore generale della incorporanda AUSL BA/1) le modalità, i luoghi e gli ambiti di collaborazione, anche tenuto conto di quanto previsto dalle direttive di seguito riportate.
2. Il Direttore Generale della BA/2, anche nella sua qualità di direttore generale della AUSL BA/1, tramite aree e servizi delle due Aziende, assicura la sussistenza delle condizioni necessarie affinché la Direzione Generale della USL BAT/1 possa essere nelle condizioni di operare per lesecuzione di quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti a questo connessi. In ogni caso non sono consentiti abbassamenti di livelli di assistenza o discontinuità nella loro assicurazione per effetto delle azioni contemplate nel presente regolamento. A tal fine i Direttori Generali di tutte le UUSSLL interessate stipuleranno intese per assicurare la continuità assistenziale.
3. Il Direttore Generale della USL BAT/1, per le finalità di cui al c.7 dellArt. 2 della L.R. 11/05, tenuto conto degli indirizzi di cui alla sezione Subentro nei contratti, è autorizzato, di concerto con il Direttore Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità di direttore generale della Azienda USL BA/1, a deliberare specifici rapporti, in particolare in materia di servizi di tesoreria e cassa e di operatività dei sistemi informativi, finalizzati anche alla definizione dei requisiti di servizio a far data dal 1 Gennaio 2006. Eventuali oneri rivenienti da detti atti sono assunti a carico della USL BA1. 2.3) Sede Legale della Azienda USL BA/2 1. Non avendo la conferenza dei sindaci provveduto alla individuazione della sede della Azienda USL BA/2 la Giunta avvalendosi del potere sostitutivo di cui allart. 2 alla l.r. n.11/05 ha individuato nella città di Giovinazzo la suddetta sede legale. Conseguentemente, il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, con proprio provvedimento, dispone la pubblicazione sul BURP della nuova sede così individuata con efficacia dal 1° Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale della USL BA/2 provvede alle necessarie comunicazioni di variazione ai diversi soggetti interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate.
3 Disciplina delle modalità di trasferimento dei rami di attività
3.1 Contesto e definizioni
1. Gli articoli della L.R. 11/05 individuano il quadro di una sequenza di atti amministrativi che interessano, a diverso titolo, le seguenti USL: 2. Ai fini del presente regolamento e degli atti allo stesso consequenziali, si fa riferimento al c. 5 dellArt. 2112 Cod. civ, intendendosi, per ramo di azienda, larticolazione funzionale dellattività organizzata dellAzienda USL cedente esercitata nei confini amministrativi dei comuni che, prima compresi,a norma della L.R. 18/94, nellambito territoriale della stessa, concorrono alla costituzione del nuovo ambito territoriale ed organizzativo della USL a cui dette articolazioni aziendali vengono apportate, per effetto della L.R. 11/05.
3. In particolare per il ramo dazienda da trasferirsi da parte della USL BA/1 alla BAT/1, come meglio precisato nella successiva sezione [7], lo stesso comprende anche lorganizzazione connessa allesercizio delle funzioni di direzione e coordinamento dellAzienda Sanitaria ed i servizi a dette funzioni correlate, nonché le strutture sovradistrettuali.
4. Nellambito del presente regolamento e degli atti connessi e/o consequenziali, lespressione ramo di attività ha lo stesso significato di ramo dazienda.
3.2 Personale
3.2.1 Qualificazione dellappartenenza del lavoratore al ramo dazienda oggetto di trasferimento
1. Lappartenenza di un lavoratore al ramo di attività va determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte da parte di questi nel senso che devono considerarsi come addetti al ramo di azienda oggetto di trasferimento quei lavoratori che sono assegnati o destinati in misura prevalente allunità operativa e/o allambito territoriale rispetto al quale, per legge, è stata trasferita la competenza tra le USL interessate, facendo riferimento alla data di adozione del presente atto. Non si tiene conto, ai fini di cui al presente punto, di eventuali disposizioni di assegnazioni, temporanee ad altra sede per esigenze di servizio.
3.2.2 Informativa alle Organizzazioni Sindacali in materia di trasferimento di rami dazienda
In merito, oltre a quanto previsto dai vigenti CCNL del comparto e della dirigenza per il personale del SSR si fa riferimento, in particolare in materia di informativa, allArt. 47 della Legge 29 Dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia all Unione Europea. In relazione agli adempimenti di riorganizzazione dei servizi e ricollocazione del personale resta ferma la previsione della contrattazione integrativa aziendale.
3.2.3 Dotazioni Organiche
1. In fase di prima attuazione, fino a successiva disposizione della Giunta Regionale, la dotazione organica delle USL interessate dalle operazioni di rimodulazione di cui alla LR 11/05 è modificata in ragione delle variazioni intervenute nellorganizzazione della Azienda cedente e della subentrante per effetto del trasferimento dei rami di azienda.
2. Fino al completamento di tutte le procedure ed operazioni necessarie per dare completo adempimento alle disposizioni della LR 11/05, si assume quale dotazione organica provvisoria riferita alle unità operative oggetto di trasferimento totale o parziale, rispettivamente quella corrispondente al numero ed alla qualifica del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, questultimo in presenza di posti vacanti nella dotazione organica, trasferito nellorganizzazione della USL subentrante, ovvero che è rimasto in servizio nella azienda cedente dopo le esclusioni dallambito amministrativo di questultima, determinatesi per effetto della legge di riordino degli ambiti territoriali, nonché al numero dei posti per i quali sono in atto procedure concorsuali.
3. Al fine di garantire una corretta gestione della fase transitoria per lesercizio delle attività essenziali ed obbligatorie previste dalle leggi e dalle disposizioni regionali, i Direttori Generali delle USL interessate, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo e della conseguente dotazione organica, possono procedere ad accorpamenti e/o a ridefinizioni temporanee degli assetti operativi e delle connesse responsabilità di gestione, anche con incarichi ad interim. Detti incarichi possono essere conferiti a personale già dipendente dalle stesse aziende sanitarie. Per le attività sovra distrettuali e delle strutture amministrative che dovranno far capo alla direzione generale della USL BA/2 e/o unità operative di nuova istituzione va stabilito un contingente integrativo di unità di personale necessario per il funzionamento. Per assicurare la disponibilità delle necessarie unità di personale è prevista lopzione per lassegnazione alla USL BA/2 nonché, successivamente, mobilità di compensazione e mobilità da altre USL e/o enti. Nellipotesi di permanenza di insufficienza di personale, si procederà, secondo necessità a mobilità secondo le modalità previste dal regolamento regionale per la collocazione del personale in esubero e/o diverse modalità di reclutamento previste dalla vigente normativa. Il personale destinatario di procedimento di mobilità forzata ha diritto di priorità nelle ipotesi di copertura di posti nella USL di provenienza trascorso un anno dall1.1.06. Le operazioni di cui sopra saranno avviate dalla data di approvazione del presente regolamento. I direttori generali delle Aziende USL BAT/1 e BA/2 concludono intese finalizzate a garantire, per il periodo massimo di un anno, che le strutture amministrative della attuale USL BA/2, confluite nella USL BAT/1, collaborino allistruttoria dei procedimenti amministrativi della nuova USL BA/2.
4. Le Aziende USL BA/2 e BAT/1, al termine della fase transitoria di primo avviamento provvedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche, nel quadro di quanto definito dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle norme di legge e regolamentari, conformemente agli indirizzi della programmazione regionale.
3.2.4 Assunzioni
1. Fino allapprovazione da parte della Giunta delle dotazioni organiche definitive di cui al comma 4) del precedente paragrafo, nelle suddette Aziende non possono essere indetti nuovi concorsi ed effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, salvo esplicita autorizzazione in deroga al presente regolamento concessa dall Organo di Governo regionale. Sono portati a compimento i concorsi in atto per figure professionali del ruolo sanitario le cui graduatorie saranno utilizzate, dintesa fra i Direttori Generali delle Aziende USL BAT/1 e BA/2. E consentito lutilizzo delle graduatorie ancora valide, dintesa fra i due direttori generali.
2. Nel caso di eventuali esigenze, i Direttori Generali della USL BA/2 e della BAT/1 possono fare ricorso a forme di collaborazione quali quelle di cui al c.10 dellArt. 20 della L.R. 28/2000 osservando conseguentemente il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale, nonché a quelle di cui all Art.8, c.2 della L.R. 14/04.
3. Il personale perdente posto in conseguenza del piano di riordino della rete ospedaliera o che per effetto dello stesso è stato assegnato a sede diversa può essere destinatario di procedimenti di mobilità, per garantire la funzionalità delle strutture, dintesa tra le USL interessate.
4 Scissione, trasferimento dei rami di attività e subentro
4.1 Adempimenti dellAssessorato alle Politiche della Salute
1. Il Dirigente del competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, in esecuzione del presente regolamento, entro giorni quindici dalla sua adozione, dispone, con propria determinazione, la pubblicazione sul BURP, dellinformativa riguardante:
.a) la individuazione del 1 Gennaio 2006 quale data a partire dalla quale ha efficacia rispetto ai terzi il trasferimento dei rami dazienda tra le Aziende USL interessate ed il subentro, a titolo originario, della USL BA/2 in tutti i residui diritti ed obblighi in capo alla incorporanda BA/1 per la parte di questi non trasferiti da questultima ad altre USL;
.b) la comunicazione ai Terzi contraenti che intrattengono rapporti negoziali con una o più delle USL interessate alle operazioni de quibus che gli stessi possono rivolgersi alla direzione dellArea Patrimonio della competente azienda sanitaria per le specifiche informative del caso, a partire dal 30.mo giorno successivo a quello di pubblicazione di detto comunicato. Tale termine è valutato essere congruo affinchè le Direzioni Generali delle aziende interessate possano tra di loro definire e concordare preventivamente le attuazioni di cui alla sezione che segue in materia di Subentro nei contratti .
2. Lavvenuta pubblicazione di tale informativa, con riferimento alle USL interessate alle operazioni, costituisce anche agli effetti dellart. 2558 Cod. civ., data certa della notizia fornita ai terzi contraenti in merito ai procedimenti di esecuzione in atto rispetto a quanto disposto dalla LR 11/05.
3. I termini e le modalità di informativa innanzi indicati, non escludono ladozione da parte delle USL interessate, di altre forme di comunicazione rispetto ai terzi contraenti, compresa la pubblicazione di avviso sui quotidiani.
5 Subentro nei contratti
5.1 Disposizioni generali
1. A tutela delle parti terze contraenti, fino alla definizione dei relativi rapporti contrattuali, alle Aziende USL interessate alle operazioni di trasferimento, è fatto divieto di indire nuovi appalti e di dar corso a nuovi contratti concernenti la fornitura di beni e servizi che, nei limiti del valore attuale della fornitura, possono essere oggetto di erogazione da parte di detti terzi contraenti, fatto salvo il caso di eventuali contestazioni preesistenti rispetto alla data di pubblicazione della L.R. 11/05, verso taluno di questi.
2. Tanto premesso, richiamando lArt. 2558 Cod. Civ (successione nei contratti), nel caso di trasferimento di ramo di attività: a) lAzienda USL beneficiaria subentra nei contratti connessi a detto ramo di attività in precedenza stipulati dalla USL cedente, salvo che tra dette parti non sia pattuito diversamente.
b) Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.
3. Pertanto,salvo diverso accordo tra le Aziende interessate dalloperazione di trasferimento del ramo di attività, e nel rispetto dei suddetti principi richiamati dalla legge, la Azienda USL beneficiaria subentra a titolo originario e parzialmente nei contratti originariamente sottoscritti dalla USL cedente, per la parte pertinente al ramo di azienda oggetto di trasferimento.
4. Ai fini del rispetto di detto principio, se un preesistente contratto della USL che deve procedere per legge al trasferimento di un determinato ramo di attività ad una USL beneficiaria riguarda, ad esempio:
.a) il servizio di pulizie, e tale contratto di appalto si riferisce allintera USL che ha originariamente sottoscritto il contratto, è opportuno che la beneficiaria subentri nello stesso, per la parte di servizi che attengono alla parte di azienda trasferita;
.b) il servizio di approvvigionamento farmaceutico di tutti i reparti ospedalieri e viene trasferito un plesso ospedaliero, i Direttori Generali delle USL interessate valuteranno la opportunità o meno che la beneficiaria subentri in tutto o in parte al contratto con il terzo in precedenza sottoscritto dalla USL cedente il ramo di azienda che comprende tale complesso ospedaliero.
5. Può accadere ancora che, per giustificati motivi definiti di concerto tra le due Aziende interessate dalle operazioni di trasferimento, non sia opportuno che una USL beneficiaria subentri parzialmente ad un contratto sottoscritto dalla cedente. In tal caso lo stesso rimarrà in capo alla cedente che dovrà definire, nel rispetto del principio di equità, con il terzo contraente, ove ciò sia necessario, le eventuali modificazioni del rapporto negoziale vigente.
6. Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare dal verificarsi di tale condizione, andranno appostati nella contabilità della USL che li rileva, tra gli oneri straordinari, a specifico conto acceso alla voce Sopravvenienze passive per oneri di ristrutturazione ex L.R. 11/05, dandone analitica evidenza nella Nota Integrativa.
5.2 Indirizzi specifici su alcuni servizi
a) Servizi di Tesoreria e Cassa 1. Poiché la Azienda USL BAT/1 necessita di tale servizio ed è previsto che la USL BA/1 trasferisca a questa, giusto quanto indicato al punto 3) del precedente paragrafo 3.1] anche le attività ed i servizi connessi allesercizio delle funzioni di direzione e coordinamento dellAzienda Sanitaria, potrà essere agevole concordare con lIstituto Creditizio che attualmente cura detti servizi per la USL BA/1, le modalità per lintegrale trasferimento dello stesso in capo alla neo costituita USL BAT/1, a far data dal 1 Gennaio 2006.
2. Nel subentro contrattuale, la durata del rapporto permane fino alla data di scadenza prevista nel preesistente contratto.
3. Tale subentro della Azienda USL BAT/1 nel contratto regolante i servizi di tesoreria e cassa della USL BA/1 permette inoltre al direttore Generale della USL BA/2 di semplificare la ridefinizione di quello di analoga natura in capo a questultima.
b) Sistemi Informatici e Telematici, affini e contratti assimilabili
1. In modo analogo, per le USL BAT/1 e BA/1, può trattarsi la materia afferente i contratti riferiti allesercizio dei sistemi informatici, telematici ed affini oltre che di telefonia fissa e mobile, rispetto ai quali, salvo diversa autonoma valutazione assunta di concerto dai Direttori Generali delle due aziende, sussiste analoga esigenza di unitarietà e/o integrazione.
2. Poiché è previsto che la BA/1 trasferisca alla BAT/1, giusto quanto indicato al punto 3) del precedente paragrafo 3.1] anche le attività ed i servizi connessi allesercizio delle funzioni di direzione e coordinamento dellAzienda Sanitaria, il subentro della USL BAT/1 alla BA/1 in tali contratti permette di definire con il terzo contraente che attualmente cura detti servizi per la USL BA/1, le modalità di trasferimento dello stesso in capo alla neo costituita USL BAT/1.
3. Nel subentro contrattuale, la durata dello stesso permane fino alla data di scadenza prevista nel preesistente contratto, potendo il Direttore Generale della USL BAT/1 negoziare nellambito della propria autonomia, condizioni di fornitura del servizio pari e/o migliorative rispetto a quelle pre esistenti anche in ragione del modificato e più ampio assetto della neo istituita Azienda Sanitaria.
4. Il subentro della Azienda USL BAT/1 nel contratto regolante i servizi di tale natura di cui era firmataria la USL BA/1 permette inoltre al direttore Generale della USL BA/2 di semplificare la ridefinizione di quello di analoga natura in capo a questultima, potendo egli negoziare, nellambito della propria autonomia, in ragione del modificato assetto organizzativo, condizioni di fornitura del servizio pari e/o migliorative rispetto a quelle preesistenti, fermo il termine di scadenza previsto nel vigente contratto di appalto.
5. Gli indirizzi di cui innanzi sono applicabili in via generale ai contratti per i quali il Direttore Generale della USL BAT/1 ed il Direttore Generale della BA/2, anche nella sua qualità di direttore generale della AUSL BA/1, convengano, a norma del c. 2 delle disposizioni attuative di cui allart. 2 della L.R. 11/05, di operare in tal senso.
5.3 Disciplina sui rapporti pregressi
1. Tutti gli eventuali contenziosi, insorti fino al 31 Dicembre 2005, anche se riferiti, in tutto o in parte, a rami dazienda oggetto di trasferimento, salvo diverso accordo tra le USL interessate e ferma la disciplina del cod. civ. per tali fattispecie, continuano a rimanere in capo alla Azienda USL che, a norma della L.R. 18/94, esercita fino al suddetto termine del 31 Dicembre la potestà amministrativa.
2. Quanto indicato al precedente punto ha efficacia anche rispetto a rapporti per i quali vi è subentro sia totale sia parziale da parte della USL beneficiaria. 3. Si precisa che per effetto della operazione di incorporazione, di cui alla successiva sezione [7], della USL BA/1 nella USL BA/2, tutte le residue posizioni in capo alla prima, alla data del 31 Dicembre 2005, comprese quelle in materia di eventuali contenziosi in essere rispetto a terzi, dal 1 Gennaio 2006 rientrano nellambito della competenza amministrativa della USL BA/2.
4. Listruttoria riguardante il contenzioso in essere al 31.12.2005, riguardante, in maniera esclusiva e specifica, personale e le strutture delle ex USL BA/1 confluite nella USL BAT/1 sarà assicurata dalla struttura burocratico legale della stessa USL BAT/1.
5.4 Crediti e Debiti
1. Tutti i debiti e crediti maturati fino al 31 Dicembre 2005, riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i quali è previsto il subentro di unaltra USL, rimangono in capo alla USL cedente.
2. In ragione della fusione per incorporazione della USL BA/1 nella USL BA/2, con efficacia dal termine iniziale del 1 Gennaio 2006, tutti i debiti e crediti così come gli obblighi ed i diritti residuali della prima confluiscono nella seconda.
6 Direttive per il trasferimento alla Azienda USL BAT/1 ed alla USL BA/2 dei rami di attività delle USL FG/2, BA/4, BA/3 e BA/1
6.1 Direttive di attuazione
1. La L.R. 11/05, al c. 5 dellart.2 prevede che, ai fini della realizzazione del nuovo assetto delle USL si debba dar luogo al trasferimento di rami di attività tra le Aziende Interessate. 2. Il combinato disposto dellArt. 1, lettera c), prima alinea e dellart.2, c. 2 della suddetta legge regionale 2 Agosto 2005, n. 11, determina altresì che la Azienda USL BA/1 debba intendersi formalmente soppressa al momento della sua incorporazione nella USL BA/2.
3. Atteso che gli atti finali di detta operazione si concretizzeranno, tra le Aziende sanitarie interessate, nei primi mesi dellesercizio 2006, resta fermo il fatto che rispetto ai terzi, dal 1 Gennaio 2006, la USL BA/2 subentri alla USL BA/1 in tutte le posizioni residuali che permangono alla data del 31 Dicembre 2005 in capo a questultima.
4. Considerato che linsieme delle operazioni produce, in pratica, la quasi totalità degli effetti giuridici con riferimento alla data del 31 Dicembre 2005, è necessario che sia rispettata da parte delle Aziende USL interessate la sequenza di atti amministrativi di seguito indicata, che riguardano, in particolare, detto giorno. 5. Ai fini della coerenza degli atti:
.a) Le USL BA/4, BA/3, BA/2, BA/1, FG/2, con riferimento alla data del 31 Dicembre 2005, provvedono ad approvare i rispettivi bilanci di esercizio che attengono agli ambiti territoriali di propria competenza così come individuati dalla LR 18/94.
.b) Con riferimento alla situazione alla stessa data del 31 dicembre 2005 ed al progetto di trasferimento di cui al successivo paragrafo 6.2):
b.1) le USL BA/1, BA/2 e FG/2 trasferiscono alla BAT/1 i rami dazienda di propria pertinenza, con efficacia del trasferimento dal 1 Gennaio 2006. Per effetto di tali atti è perfezionata la piena titolarità del potere amministrativo della beneficiaria BAT/1 sui rami dazienda alla stessa così trasferiti ed è integralmente costituito lambito territoriale della stessa, a norma della L.R. 11/05.
b.2) la USL BA/3, BA/4 e BA/1 trasferiscono alla BA/2 i rami dazienda di propria pertinenza, con efficacia del trasferimento sempre dal 1 Gennaio 2006.
6. Le competenti funzioni dirigenziali della USL BA/2 e della USL BA/1, onde concordare i successivi adempimenti da attuarsi, danno corso ai preventivi, necessari contatti con i diversi Soggetti istituzionali interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate. Agli esiti di dette operazioni, il Direttore Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità di direttore generale della USL BA/1, a mezzo raccomandata A.R., provvede a comunicare ai suddetti Enti il termine di efficacia iniziale degli effetti dellincorporazione, secondo le modalità concordate.
7. Con lesecuzione delle operazioni di cui al punto 5) e per effetto delle disposizioni di cui al punto 3) del presente paragrafo, in ragione delle quali la USL BA/2 assume i diritti e gli obblighi in capo alla incorporanda USL BA/1, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione, la rimodulazione complessiva degli assetti amministrativi delle USL disposti dalla LR 11/05, dal 1 Gennaio 2006, è così perfezionata.
6.2 Progetto di trasferimento dei rami dazienda e disciplina contrattuale
1. Il Direttore Generale della USL cedente ed il Direttore Generale della USL subentrante, e/o dirigenti del Servizio Sanitario Regionale da loro incaricati, provvedono, di concerto, alla definizione del progetto relativo alla operazione di trasferimento dei rami di attività cui dette Aziende sono interessate. Nel progetto vanno tra laltro esplicitate le determinazioni che le Parti hanno assunto rispetto agli indirizzi indicati nel presente provvedimento.
2. Il progetto, accanto alla definizione dello stato patrimoniale del ramo oggetto di trasferimento deve tra laltro contenere, oltre alla individuazione, anche in via generale, dei beni, del personale e dellorganizzazione oggetto delloperazione, anche la identificazione delle obbligazioni e dei negozi giuridici con terzi contraenti, compresi i contratti di leasing e di locazione, rispetto ai quali è previsto il subentro totale o parziale della USL beneficiaria, ed in caso di subentro parziale, la definizione dei limiti di subentro.
3. Nel progetto, ai fini del trasferimento, vanno altresì individuati ed elencati gli interventi di ammodernamento strutturale tecnologico ed organizzativo e relativi finanziamenti, così come previsti dalla DGR 24 Marzo 2004, n.329 e da altre forme analoghe di finanziamento per investimenti, con evidenza degli estremi del provvedimento regionale e lammontare delle relative somme stanziate. 4. Il progetto si intende approvato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i Direttori Generali, congiuntamente allatto di trasferimento di cui al successivo punto 5). Nel suddetto atto, in relazione al ramo oggetto di trasferimento, va esplicitamente indicato che a far data dal 1 Gennaio 2006 sono trasferiti alla USL beneficiaria, in ragione del subentro, tutti i diritti e gli obblighi in capo alla USL cedente, come risultanti per effetto del suddetto progetto concordato tra le parti.
5. I provvedimenti deliberativi di rispettiva competenza per il recepimento dei suddetti accordi vanno obbligatoriamente assunti dai Direttori Generali delle Aziende interessate entro i 60 giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 6. Ai fini della pubblicità rispetto ai Terzi delloperazione di trasferimento di cui si tratta, lobbligo si intende adempiuto con la pubblicazione dei relativi provvedimenti di recepimento di cui al precedente punto 5) negli Albi delle Aziende USL interessate.
6.3 Situazione Patrimoniale del ramo dazienda oggetto di trasferimento
1. Nel corso dellesercizio 2006, i Direttori Generali delle USL interessate alloperazione, con riferimento alla situazione patrimoniale definita al punto 6.2]2, provvedono alleventuale rettifica ed assestamento delle rispettive poste di bilancio.
6.4 Disciplina per il trasferimento dei rami dazienda
1. Il rapporto giuridico tra le Aziende USL interessate alle operazioni di trasferimento dei rami dazienda è disciplinato mediante specifici atti, sottoscritti dai rispettivi Direttori Generali, contenenti: a) lesplicito riferimento alla Legge Regionale 12 Agosto 2005, n.11 ed al presente provvedimento;
b) la individuazione e la precisazione di quanto definito per dare attuazione nei rapporti bilaterali tra le Aziende USL interessate alle operazioni, agli indirizzi del presente provvedimento;
c) lelenco analitico del personale trasferito, corredato degli opportuni elementi di qualificazione delle singole posizioni giuridiche, economiche e funzionali;
d) la precisazione che la Azienda USL cedente immette nella proprietà e nel pieno possesso del ramo di attività la Azienda USL beneficiaria a far data dal 1 Gennaio 2006 e, più precisamente, dalle ore 0,00 di detto giorno, con decorrenza di tutti gli effetti del trasferimento da tale momento;
e) la precisazione che, con riferimento al ramo di azienda oggetto di trasferimento, tutti gli eventuali ratei differiti maturati e non goduti dal personale dipendente trasferito e gli eventuali fondi di trattamento di fine rapporto del personale in servizio maturati a tutto il 31 dicembre 2005, dal 1° Gennaio 2006 vengono assunti nello stato del passivo della Azienda USL destinataria del trasferimento, con corrispondente appostamento nellattivo della stessa di credito, per pari ammontare, verso la USL cedente;
f) lelenco di tutti i contratti di appalto, di somministrazione, di servizio, di locazione, di utenza e quantaltro compresi nel ramo di azienda ceduto, con lindicazione della durata residua, del terzo contraente e lesplicitazione se il subentro è totale o parziale, in tale ultimo caso andrà indicata la parte rispetto alla quale la Azienda USL beneficiaria del trasferimento ha espresso la volontà di subentrare. Sia in caso di subentro totale che parziale va determinato lammontare dellonere per cui vi è accollo a carico della USL beneficiaria; 2. Lo stato patrimoniale, al 31 Dicembre 2005, del ramo di attività oggetto di trasferimento, predisposto dalla Azienda USL cedente avrà acclusi i prospetti analitici di convalida delle poste ivi indicate, sottoscritti, per accertamento e verifica, anche dal Collegio Sindacale di detta Azienda. Con riferimento allo stato patrimoniale così definito ed allegato allatto di trasferimento, nello stesso sarà espressa la dichiarazione per cui sono espressamente esclusi tutti gli altri crediti e debiti afferenti il ramo di azienda oggetto di trasferimento, non compresi negli allegati allo stato patrimoniale, che resteranno a favore ed a carico della Azienda USL cedente.
3. La Giunta, al fine di favorire la omogeneità degli atti di trasferimento dei rami di attività, ove ne ravvisi la esigenza, con propria deliberazione ed in conformità alle direttive del presente regolamento, può approvare apposito schema contrattuale da assumersi quale riferimento per tale tipo di operazioni da parte delle aziende USL interessate.
6.5 Subentro del Direttore Generale della USL BA/2 nelle funzioni di Liquidatore delle LCA delle soppresse U.S.L. Con riferimento ai contenuti di cui al c.3 dellArt. 2 della LR 11/05, per il miglior perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dallart. 43 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, il Direttore generale della USL BA/2, delibera il suo subentro, a far data dal 1 Gennaio 2006, nella funzione di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative delle USL soppresse facenti capo agli ambiti territoriali della incorporanda Azienda USL BA/1.
7 Regolamentazione del procedimento di incorporazione
7.1 Situazione Patrimoniale delle Aziende USL interessate dalloperazione di fusione
1. Per le finalità previste dal presente regolamento, lobbligo da parte del Direttore Generale della Azienda USL BA/2 incorporante e del Direttore Generale della incorporanda Azienda USL BA/1, di redigere la situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie stesse, perché si intenda adempiuto, ferma losservanza delle norme sul bilancio di esercizio al 31.12.2005, richiede il rispetto delle seguenti modalità di determinazione:
.a) lo stato patrimoniale di partenza delle Aziende interessate alloperazione di fusione è quello relativo al bilancio di esercizio al 31.12.2005. A tal riguardo: A) USL BA/1 la situazione patrimoniale della BA/1, al 1 Gennaio 2006, va determinata al netto dei trasferimenti di propri rami dazienda realizzati a favore della BAT/1 e della BA/2.
B) USL BA/2 la situazione patrimoniale della BA/2, al 1 Gennaio 2006, va determinata al netto del trasferimento del proprio ramo dazienda effettuato a favore della BAT/1, comprendendo in detta situazione i rami dazienda ricevuti dalle USL BA/4, BA/3 e BA/1.
.b) la conferma da parte del Direttore Generale della USL BA/1 e BA/2, nei rispettivi atti deliberativi di approvazione della situazione patrimoniale al 1 Gennaio 2006, che la data a decorrere dalla quale le operazioni in capo alla Azienda USL BA/1, così come i suoi residui diritti ed obblighi, sono imputati alla USL BA/2, è quella del 1 Gennaio 2006.
7.2 Atto di Fusione
1. Con atto di identico contenuto, da registrarsi nellelenco delle deliberazioni della USL BA/2 e della BA/1, il Direttore Generale della incorporanda USL BA/1 e della incorporante USL BA/2 dà luogo alla fusione delle due persone giuridiche che, fermo quanto già indicato al punto 1 lett .b) del precedente paragrafo 7.1], si intende formalmente perfezionata alle ore 24 del giorno stesso in cui avviene la congiunta deliberazione, ferma lefficacia delloperazione rispetto ai Terzi, dal 1 Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale della incorporante Azienda USL BA/2 provvederà a redigere ed approvare, con data di riferimento al 1 Gennaio 2006 il bilancio di fusione, anche con successivo provvedimento, da deliberarsi, in ogni caso, non oltre 15 giorni da quello di cui al punto 1) del presente paragrafo. 3. Per effetto dellatto di fusione, la incorporante USL BA/2 subentra a titolo originario in tutti i residui diritti ed obblighi in capo alla incorporata USL BA/1, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, per la parte di questi non trasferiti da questultima ad altre USL per effetto degli attuati trasferimenti dei rami dazienda.
4. A seguito della fusione, con esplicita indicazione degli estremi dei provvedimenti deliberativi di cui al precedente punto 1), il Direttore Generale della USL BA/2, a mezzo Raccomandata A.R., provvede a confermare lavvenuto perfezionamento delle operazioni allAssessore alle Politiche della Salute ed ai diversi soggetti interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e lAgenzia delle Entrate, anche ai fini della confluenza in capo alla USL incorporante dellidentità fiscale in precedenza posseduta dalla USL BA/1.
5. Ai fini della pubblicità rispetto ai Terzi del perfezionamento delloperazione di fusione, lobbligo si intende adempiuto con la pubblicazione dei provvedimenti di cui al punto 1) del presente paragrafo negli Albi delle Aziende USL interessate. Si richiamano inoltre i punti da 1) a 3) del paragrafo 4.1] più sopra.
6. Con la deliberazione di fusione, il Direttore Generale della USL BA/2, a norma del c.2 dellArt. 2 della L.R. 11/05, cessa nel suo incarico di Direttore Generale della USL BA/1.
7.3 Cessazione del Direttore Sanitario f.f. e Direttore Amministrativo f.f. della USL BA/1
Fino al completamento delle procedure per lincorporazione della USL BA/1 nella USL BA/2, in analogica applicazione di quanto previsto dal c. 2 delle disposizioni attuative di cui allart.2 della LR 11/05 per il Direttore Generale, senza che ciò dia luogo ad un incremento del loro compenso, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo della USL BA/2 coprono anche le corrispondenti funzioni nellambito della prima, e cessano dalle stesse, con la suddetta deliberazione di fusione.
7.4 Cessazione dallincarico dei componenti del Collegio Sindacale della USL BA/1
Per effetto del suddetto atto di fusione cessano dallincarico i componenti del Collegio Sindacale della incorporata USL BA/1. Detto collegio, fino alla costituzione ed insediamento del collegio della USL BAT/1 resta in carica e ne assicura le relative funzioni, ferma restando lunico compenso.
7.5 1° bilancio di esercizio successivo alla fusione
1. Nellesercizio in cui avviene la fusione, la USL BA/2 iscrive le attività e le passività ai valori risultanti dalle scritture contabili al 1 Gennaio 2006, così come determinate per dar corpo alla situazione patrimoniale, in pari data, di cui al punto 2) del precedente paragrafo 7.2].
8 Rinvii normativi e disposizioni di primo funzionamento per la USL BAT/1 e BA/2 1. Ove non diversamente disposto da successive norme di legge e da provvedimenti amministrativi regionali in materia di indirizzi di primo funzionamento, si fa riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui allArt. 30, c.2 e c.3), della LR 28 Dicembre 1994 n. 36 e s.m.
2. Il Direttore Generale della Azienda USL BAT/1 ed il Direttore Generale della USL BA/2, successivamente alla data del 1 Gennaio 2006, oltre a quantaltro previsto nel presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa e degli atti di indirizzo, coordinamento e programmazione della Giunta Regionale, provvederanno per quanto di rispettiva competenza a:
.a) la rideterminazione della nuova dotazione organica definitiva della Azienda USL;
.b) la revisione e ladeguamento dellAtto Aziendale di organizzazione e funzionamento della Azienda .USL BA/2 e formulazione di quello della USL BAT/1;
.c) ladozione di appropriati standard di contabilità analitica che permettano la uniforme applicazione del controllo di gestione in tutte le articolazioni e livelli organizzativi della Azienda USL, tali da consentire, giusta punto 2 degli obiettivi affidati ai Direttori Generali dalla DGR 1226/05, analisi comparative dei costi,dei rendimenti e dei risultati di ciascuna azienda sanitaria; .d) il perseguimento degli altri obiettivi prioritari affidati ai Direttori Generali dalla suddetta DGR 1226/05;
9 Comunicazioni alle Amministrazioni Centrali
1. A seguito della notifica da parte del Direttore Generale della Azienda USL BA/2 dellavvenuto completamento della operazione di fusione di cui al punto 4) del precedente paragrafo 7.2], il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute provvede a dare le dovute comunicazioni al Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, alla Banca dItalia ed agli altri soggetti rispetto ai quali è competente la Regione ai fini dellinformativa riferita alla cessazione della personalità giuridica della USL BA/1 ed alla sua incorporazione nella USL BA/2. 2. Per effetto del presente regolamento il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, in materia di flussi informativi, provvede prontamente a dare la necessaria preventiva comunicazione alle Amministrazioni Centrali dello Stato in merito alla cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2006, degli adempimenti di tale natura rispetto ai quali la Azienda USL BA/1 è di converso tenuta con riferimento all esercizio che si chiude il 31.12.2005.
10 Rettifiche da effettuarsi nel 1° bilancio di esercizio successivo alle operazioni di trasferimento di rami dazienda e di fusione
10.1 Valori dei Beni Patrimoniali
1. Il Direttore Generale della USL BAT/1 ed il Direttore Generale della USL BA/2, nel corso del 2006, in applicazione di quanto disposto in materia di patrimonio dal Titolo IX della LR 38/94 e s.m., provvedono:
.a) a confermare e/o rettificare ovvero a definire, con proprio atto, lelenco analitico dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili di cui allArt. 49 di detto titolo, specificandone caratteristiche, localizzazione e tipologia, conformemente alle norme del TUIR ed alle disposizioni vigenti in materia di tenuta della contabilità e di redazione dei bilanci;
.b) a determinare gli scostamenti rilevati rispetto ai corrispondenti valori di iscrizione in bilancio al 1 Gennaio 2006, onde procedere alle consequenziali rettifiche nel corso del medesimo esercizio.
10.2 Regolazione di Ratei e Risconti
In ragione della specificità delle operazioni e della limitata incidenza che in tale quadro possono avere i ratei ed i risconti con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2005 del ramo da trasferire, salvo particolari esigenze, gli stessi continuano a permanere nella competenza della USL cedente.
10.3 Magazzini e Scorte
Analogamente, salvo particolari esigenze di conservazione in capo alla USL cedente, si considerano trasferiti i magazzini e le scorte presenti nei complessi immobiliari oggetto di trasferimento, così come risultanti dalle giacenze e dai valori dei beni rilevati dalle scritture contabili alla data del 31 Dicembre 2005.
11 Trasferimento dei titoli di proprietà di beni in precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra Azienda USL
1. Il presente regolamento costituisce titolo per la trascrizione in capo alla Azienda USL beneficiaria, a far data dal 1 Gennaio 2006, della proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle attività patrimoniali comprese nel ramo dazienda acquisito a quella data per trasferimento dello stesso da parte della Azienda USL cedente. Analogo termine iniziale di efficacia giuridica, dal 1 Gennaio 2006, è attribuito al trasferimento di proprietà dei residui beni della USL BA/1 in capo alla USL BA/2. 2. I Direttori Generali delle USL che hanno acquisito nel proprio attivo patrimoniale beni immobili in precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra azienda USL, provvedono alla trascrizione presso i competenti Uffici pubblici entro 30 giorni dalladozione dellatto di trasferimento o di fusione.
12 Regolazione delle partite patrimoniali Art.2 c. 5, lett. c della LR 11/05
1. Il Direttore Generale dellAzienda da cui avviene il trasferimento del ramo di attività, provvede nellambito degli adempimenti di cui al precedente punto 6.3]1, a determinare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato allAzienda Sanitaria beneficiaria del trasferimento e di quello che rimane nellAzienda cedente per effetto dello scorporo disposto dalla LR.11/05. 2. Il patrimonio netto che residua nella Azienda Sanitaria scissa e quello che viene apportato nella Azienda beneficiaria è determinato con riferimento alle norme previste per la redazione dei bilanci delle aziende del SSR, ed in particolare comprende le seguenti voci:
PATRIMONIO NETTO Finanziamenti per investimenti Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti Fondo di dotazione
TOTALE PATRIMONIO NETTO
13 Disciplina generale sugli effetti dei trasferimenti di rami dazienda tra le Aziende sanitarie interessate
1. Ove non diversamente e specificamente indicato nel presente regolamento, si riepilogano i seguenti indirizzi di ordine generale a cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie interessate: .a) Le articolazioni aziendali costituenti i rami oggetto di trasferimento, vengono trasferite e conferite nelle loro organiche unità funzionali, economiche e finanziarie e constano delle attività e passività che sono dettagliatamente determinate a corredo dello stato patrimoniale del complesso aziendale oggetto di trasferimento. .b) Per effetto della scissione e del trasferimento, la Azienda sanitaria beneficiaria riceve per apporto i beni alla stessa assegnati come specificatamente indicati nellatto di trasferimento. .c) Lefficacia della scissione e del trasferimento, fermi gli obblighi di pubblicità indicati, avrà effetto dal 1 Gennaio 2006.
.d) Le articolazioni aziendali di cui alla precedente lettera .a) vengono apportate alla Azienda USL beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, alla data di cui alla precedente lettera .c), subentrando detta beneficiaria, oltre che nella piena proprietà, possesso e godimento dei beni così come descritti nellatto di trasferimento di cui al precedente paragrafo 6.4], anche nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti ed obblighi, interessi legittimi ed aspettative, di spettanza del ramo trasferito, credito ed aspettative di credito nei confronti di terzi, sia che risultino da dati scritti, sia che derivino da situazioni di mero godimento o di fatto, ad esclusione di quanto connesso a: • contenziosi pregressi; • debiti e crediti • specifiche posizioni definite tra le Aziende USL interessate alloperazione, nel quadro della disciplina determinata dal presente regolamento e dallatto di trasferimento; .e) La azienda beneficiaria succede pertanto, in preciso stato e luogo della Azienda scissa da cui detto ramo è stato trasferito, assumendo a proprio carico i soli oneri e debiti, responsabilità, passività, ratei e risconti, minusvalenze di ogni genere che possano emergere o maturare dopo la data di efficacia della scissione e relativi alla gestione precedente, che risultino specificatamente indicati nellatto di cui al suddetto paragrafo 6.4], rimanendo tutto quanto il resto ad esclusivo beneficio ed onere della Azienda USL da cui è stato scisso il ramo conferito, compresa lesecuzione degli obblighi fiscali assicurativi e previdenziali antecedenti alla scissione.
.f) Le Aziende sanitarie beneficiarie del trasferimento sono autorizzate a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, allo scopo di farsi riconoscere come subentranti e proprietarie e titolari di ogni cespite ed attività patrimoniale del ramo traslato dellazienda scissa, nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi pubblica amministrazione. Dal canto suo la Azienda sanitaria cedente da cui è stato scisso il ramo trasferito ha lobbligo di addivenire a qualsiasi atto, supplementare ed esplicativo, che fosse necessario, per dare piena esecuzione al presente regolamento, ad integrazione e/o complemento dellatto di trasferimento di cui al precedente paragrafo 6.4].
.g) A tal fine il Direttore Generale della persona giuridica beneficiaria è autorizzato, ove lo ritenga, a conferire mandato a dipendenti o terzi affinché provvedano a quanto sopra, anche al fine del compimento delle operazioni necessarie da attuarsi presso il MEF - Agenzia del Territorio e altri Uffici interessati, comprese le variazioni da introdursi nei dati catastali, allatto della relativa voltura censuaria.
.h) Tutte le spese connesse allesecuzione della LR 11/05 e del presente regolamento e degli atti inerenti o conseguenti alla loro esecuzione, compresi i trasferimenti e le volture sono a carico delle Aziende beneficiarie, per quanto ad esse trasferito. I relativi oneri vanno imputati alla voce ed al conto per oneri straordinari.
14 Monitoraggio delle operazioni, supporto direzionale, effetto degli inadempimenti
1. Onde favorire il monitoraggio del programma, fermo il termine di efficacia verso i terzi fissato al 1 Gennaio 2006, alle date del 30 novembre e del 31 Dicembre 2005 e, successivamente, con periodicità bimestrale, anche via fax o per posta elettronica, ciascun Direttore Generale interessato alle operazioni di cui alla LR/11 provvede ad inviare allAssessore alle Politiche della Salute lo stato di avanzamento dei lavori, con i risultati nel frattempo conseguiti, eventuali difficoltà rilevate, le soluzioni che si intende adottare per superarle, il termine di completamento previsto per ciascuna linea di attività.
2. La Giunta regionale può nominare una Commissione di esperti, o apposito diverso organismo e/o società, a cui demandare le funzioni di coordinamento indirizzo e controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio sullesecuzione del programma di operazioni di cui alla L.R. 11/05 ed al presente regolamento. 3. In ragione dellandamento del programma dei lavori, ove si rilevi linsorgenza di ritardi ovvero di impedimenti di qualsiasi natura nelladempimento di quanto necessario per dare attuazione alla LR 11/05 ed ai connessi provvedimenti di indirizzo e programmazione della Giunta nei termini qui definiti, il Dirigente del competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute propone allOrgano Amministrativo della Regione, la nomina di uno o più Commissari ad acta cui affidare il completamento delle operazioni.
4. Per lesecuzione del proprio mandato, il Commissario ad acta dispone di tutti i poteri del Direttore Generale.
5. Il mancato rispetto delle direttive e dei termini fissati dal presente regolamento, nei casi più gravi, ad insindacabile giudizio della Giunta, comporta la decadenza del Direttore Generale.
15 Rimodulazione per effetto della L.R. 11/05 delle assegnazioni previste per le Aziende USL dalla DGR 24 Agosto 2005, n.1226 (DIEF 2005)
15.1 Modificazione delle assegnazioni periodiche alle Aziende USL interessate dalle procedure di trasferimento di rami dAzienda
1. Il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, a norma della lettera c) del c.5 dellArt.2 della L.R.11/05, fino allapprovazione da parte della Giunta Regionale del nuovo documento di indirizzo in campo sanitario (DIEF 2006), rispetto alle assegnazioni mensili previste dal DIEF 2005 di cui al provvedimento di Giunta 24 Agosto 2005, n. 1126 Documento di Indirizzo Economico - Funzionale del SSR per lanno 2005, per le Aziende USL interessate dalle procedure di trasferimento di rami di attività, è altresì autorizzato, a far data dal 1 Gennaio 2006, ad adeguare dette assegnazioni nel rispetto dei seguenti indirizzi e dei connessi ammontari riportati al successivo punto 3 lett. c) modificativi di quelli di cui alla Voce L dell Allegato C della suddetta DGR 1126/05.
2. Le nuove disponibilità finanziarie, riepilogate alla successiva lettera .c), costituiscono i numerari a partire dai quali, fermo il resto, il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute provvederà a rimodulare lAllegato E della DGR 1126/05 al fine di ottenere i nuovi valori finanziari netti da erogare a partire del 1 Gennaio 2006. A tal riguardo: .a) lammontare delle disponibilità finanziarie provvisoriamente determinate a favore della USL BAT/1, a far data dal 1 Gennaio 2006, è quello ottenuto dalla sommatoria delle quote capitarie previste per ciascuna USL cedente, ponderate per la numerosità della popolazione dei comuni alle stesse facenti capo a norma della LR 18/94 che confluiscono, a norma della L.R. 11/05, nellambito della competenza territoriale della neo istituita Azienda USL. A detto ammontare sono state integralmente sommate le disponibilità previste alla Voce B dellAllegato C della DGR 1126/05, in quanto relative alla attuazione del programma di riconversione della struttura ecclesiastica ospedaliera di Bisceglie.
.b) con analoga procedura, mediante apposita matrice di trasferimento sono state decrementate ed incrementate le disponibilità finanziarie in precedenza determinate per le preesistenti Aziende USL dalla cit. DGR 1126/05 che ne ha fissato il relativo ammontare con riferimento agli ambiti di cui alla suddetta LR 18/94.
.c) Il quadro delle disponibilità finanziarie provvisoriamente determinate per il 2006 a favore delle Aziende USL (nuova Voce L dellAllegato C della DGR 1226/05), fino a nuovo provvedimento della Giunta, è pertanto il seguente:
3 . La ricomposizione delle disponibilità finanziarie in capo alle diverse USL, in ragione della graduazione delle fonti normative, è stata effettuata con riferimento alla numerosità della popolazione al 31.12.2003.
4. Il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute, a completamento del processo di regolazione, previsto dalla lettera c) del c.5 delle disposizioni attuative dellart.2 della L.R. 11/05, delle partite patrimoniali tra la Regione e le Aziende Sanitarie, entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, onde evitare il verificarsi di possibili disequilibri connessi al modificato assetto territoriale delle USL rispetto alle precedenti determinazioni, provvede, con proprio atto dirigenziale, a definire il nuovo quadro di composizione dello sbilancio di mobilità. Latto dirigenziale è trasmesso alle Aziende, Enti ed Istituti del SSR.
16 Indirizzi sui nuovi assetti dellassistenza distrettuale ed ospedaliera [Art.2, c.6 della L.R. 11/05]
16.1 Articolazione distrettuale
1. Il processo di ridefinizione riguarda i territori di 17 comuni di cui, per effetto della L.R. 11/05, 10 concorrono alla definizione del nuovo ambito territoriale della USL BAT/1 e 7 quello della USL BA/2. A tal riguardo e con riferimento alla deliberazione 8 Agosto 2002, n.1161, la composizione ed il numero dei Distretti socio sanitari ivi definiti, sono così modificati:
a) nella FG/2, il territorio di Zapponeta è annesso al Distretto 1 di Manfredonia;
b) nella BAT/1, i territori facenti capo ai comuni di Margherita di Savoia, S.Ferdinando di Puglia, Trinitapoli costituiscono il Distretto n.1 della nuova Azienda USL. I distretti n. 1 (Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola) della USL BA/1 diventano i distretti n. 2 e 3 della USL BAT/1; lambito territoriale del comune di Barletta va a costituire il Distretto n.4; gli ambiti territoriali dei comuni di Trani e Bisceglie vanno a costituire il Distretto n. 5. c) nella BA/2 i comuni di Palo del Colle e Bitonto costituiscono lambito territoriale del nuovo Distretto n. 1; gli ambiti territoriali dei comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi costituiscono il Distretto n. 2; quelli di Molfetta e Giovinazzo, il Distretto n.3.
16.2 Rimodulazione dei Presidi Ospedalieri 1. I presidi e gli stabilimenti ospedalieri interessati dalloperazione, così come definiti ed individuati dalla DGR 1429/02 e modificati con il presente atto esclusivamente ai fini dellaccorpamento funzionale, sono:
BAT/1 .a) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di Canosa - Minervino Murge - Spinazzola .b) Presidio costituito dal plesso ospedaliero L. Bonomo di Andria; .c) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di Bisceglie - Trani
.d) Presidio costituito dal plesso ospedaliero di Barletta BA/2 .a) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di Corato - Ruvo .b) Presidio costituito dal plesso ospedaliero di Molfetta .c) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di Terlizzi - Bitonto
17 Rimodulazione degli strumenti di programmazione regionale in campo socio- sanitario e di integrazione socio - sanitaria
Al fine di raccordare la coerenza delle azioni di governo ed il coordinamento e lintegrazione delle politiche regionali rispetto ai bisogni di salute della collettività, a norma della Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28 e della Legge Regionale 12 Maggio 2004, n.7, per gli ambiti territoriali interessati dagli effetti di rimodulazione scaturenti dallapplicazione della L.R. 12 Agosto 2005, n.11, la Giunta regionale, nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione e dintegrazione, può procedere, anche a stralcio, alla rimodulazione ed alladeguamento del Piano Sanitario Regionale 2002- 2004 e del Piano di Salute 2002 - 2007 della Puglia di cui alla propria deliberazione 27 dicembre 2001, n. 2087 e del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera di cui alle Deliberazioni n. 1087/02 e n. 1429/02.
18 Adempimenti del competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute connessi alla rimodulazione degli assetti organizzativi del SSR
Oltre a quanto previsto dal presente provvedimento, a norma del c. 7 delle disposizioni attuative dellArt. 2 della LR. 11/05, entro il 31 Dicembre 2005 , il competente Settore dellAssessorato alle Politiche della Salute assicura ladeguamento dei flussi informativi e del Sistema Informativo Regionale (SISR) al modificato assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, attribuendo a tal fine apposito incarico anche per quanto attiene lintegrazione dellinfrastruttura di rete e delle stazioni di lavoro, con oneri a carico della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della DGR 2073/04 ed atti conseguenti.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44 comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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