Legge Regionale 9 febbraio 2006, n. 4
Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti
Art. 11. I lavoratori che accettino
unofferta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a
dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito
che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla
soglia di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda e offerta
di lavoro, in attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n.144), e successive modificazioni e
integrazioni. E escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge
sullaccesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei
confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui allarticolo 5,
lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni
modificative e correttive del D.lgs. 181/2000).
2. Qualora si tratti di giovani, come
individuati dallarticolo 1, comma 2, lettera b), del D.lgs. 181/2000, così sostituito dal D.lgs 297/2002, il periodo di lavoro che determina la
sospensione non deve superare la durata di sei mesi.
3.
Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1°
gennaio 2003.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.