Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria
CAPO 1DEFINIZIONI
Art. 1(Oggetto) 1. Oggetto del presente regolamento è lapplicazione di quanto previsto
dallart. 2, lett. a) della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23, concernente
la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
Art. 2(Definizioni)
1. Ai fini dellapplicazione della legge e del presente regolamento si intendono
per:
a) carburanti: le
benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per
autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, lolio lubrificante e tutti
gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine
per lalimentazione di veicoli elettrici;
b) distributore:
linsieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal
serbatoio dellimpianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i
volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
1) una o più pompe o altro
sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o
misuratori;
3) una o più pistole o valvole
di intercettazione;
4) le tubazioni che li
connettono;
c) impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale
unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le
relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
d) self-service
pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o
a lettura ottica per lerogazione automatica del carburante di cui lutente si
serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è
necessaria lassistenza di apposito personale;
e) self-service
post-pagamento: il complesso di apparecchiature per lerogazione automatica
del carburante usato direttamente dallutente, con pagamento effettuato
successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il
quale provvede al controllo e al comando dellerogazione mediante
apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
f) accettatore di carta
di credito: lapparecchio per il pagamento dellimporto relativo
allerogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di
distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico:
limpianto ubicato allinterno delle aree portuali e aeroportuali, destinato
allesclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
h) impianto di
distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca:
limpianto ubicato allinterno delle aree portuali, destinato allesclusivo
rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
i) impianto ad uso
privato: limpianto ubicato allinterno di aree di proprietà privata o
pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e
depositi, destinato allesclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che
ivi esercitano lattività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, G.P.L.,
metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. Lerogazione del
carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o
con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di
misurazione dellerogato in litri o altra unità di misura;
l) superficie totale
(ST): larea occupata dallimpianto di distribuzione dei carburanti per
autotrazione;
m) superficie coperta
(SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori
terra;
n) indice di
copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST),
con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei
distributori;
o) altezza massima:
la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere
scomposto ledificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla
linea di copertura.
Art. 3(Classificazione degli impianti) 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono
classificati nelle seguenti tipologie:
a) impianto generico
con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a
semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e
dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati
agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
b) impianto generico
senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a
semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi,
che dispone di un locale destinato agli addetti e allesposizione di
lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia
pre-pagamento che post pagamento;
c) impianto senza
gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o
a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale
pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
2. I nuovi impianti di
cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari
anche per gli utenti con handicap.
3. Gli impianti
esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi
igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap, devono adeguarsi al
precedente comma 2, entro un anno dal presente regolamento.
4. Gli impianti di cui
alla lettera c) possono essere realizzati unicamente nelle aree svantaggiate e
nei comuni privi di impianti.
5. Gli impianti di cui al
precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla
struttura regionale competente.
CAPO 2INCOMPATIBILITA E VERIFICHE
Art. 4(Verifiche comunali) 1. Allo scopo di perseguire lobiettivo dellammodernamento del sistema
distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni
provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano le
verifiche al fine dellaccertamento delle incompatibilità degli impianti
esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6, entro e non
oltre sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, fatte salve
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui
allart. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dallart.
3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti
comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti
determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dellart. 1, comma 5
del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dallart. 3, comma 1 del D.lgs.
346/1999.
Art. 5(Intralcio al traffico) 1. Un impianto nello svolgimento della sua attività provoca intralcio al
traffico nei seguenti casi:
a) qualora nel tratto di
sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o
nei due sensi di marcia e qualunque sia lampiezza della strada stessa, chi deve
effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad
arrestarsi sulla carreggiata;
b) qualora lo spazio di
rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta
allinterno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso limpianto può rifornire
solo le autovetture e durante le operazioni di scarico delle autocisterne per il
rifornimento dellimpianto deve essere appositamente segnalata la presenza del
mezzo che occupa la sede stradale.
Art. 6(Incompatibilità. Definizioni e procedura) 1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:
a) gli impianti situati in
zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti aventi le
estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle
norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) gli impianti ricadenti in
corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide
degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri
abitati;
d) gli impianti ricadenti
allinterno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti
di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
e) gli impianti privi di
sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia
allinterno che fuori dei centri abitati;
f) gli impianti dotati di
fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata,
allinterno dei centri abitati;
g) gli impianti dotati di
fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei
centri abitati.
Per comprovate esigenze di
sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle precedenti
lettere f) e g), può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla
carreggiata.
2. Gli impianti che ricadono
in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, sono sottoposti a revoca,
salvo che nei casi in cui il titolare dellautorizzazione possa procedere ad
adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal
Comune.
3. Il Comune, verificata
lesistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione,
entro 60 giorni dallavvenuta verifica, al titolare dellautorizzazione. Il
verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al
precedente comma 1, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da
parte del titolare, di un progetto di adeguamento dellimpianto stesso. In caso
di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine
massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a
comunicare la fattibilità dellintervento che deve essere realizzato nei
successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il
termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il
comune provvede alla revoca definitiva dellautorizzazione dandone contestuale
comunicazione al titolare dellimpianto, alla Regione, allAgenzia delle Dogane
e al Comando Prov.le VV.F..
4. La revoca deve contenere:
a) le motivazioni inerenti
il provvedimento;
b) lindicazione della data
entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore
a giorni 90 dalla notifica di revoca dellautorizzazione;
c) lordine alla
disattivazione ed allo smantellamento dellimpianto, al ripristino dello stato
dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti limpianto
situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dellarea interessata,
ovvero a produrre idonea documentazione attestante lassenza di inquinamento del
suolo.
5. Qualora il Comune, nel
termine stabilito dal precedente art. 4, comma 2, non abbia provveduto alle
verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui
allart. 23, comma 2, della l.r.
n. 23/2004.
6. In caso di revoca di un
impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la priorità
rispetto ad altre domande concorrenti.
7. Il presente articolo non si applica agli
impianti ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2, dellart. 12, della
l.r.
n. 23/2004.
CAPO 3ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE
Art. 7(Zone omogenee a livello comunale) 1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile
1986, n.1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così
definite:
Zona 1. Centri storici: le parti del
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico,
artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);
Zona 2. Zone
residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate
diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e
C);
Zona 3. Zone per
insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di
vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D
ed F);
Zona 4. Zone
agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).
Art. 8(Superficie minima dellarea di localizzazione dellimpianto) 1. In relazione alla qualità
del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3, ogni
nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre
delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di
ingresso e di uscita dellimpianto stesso:
Tipo di
impianto |
Zona
2 |
Zona
3 |
Zona
4 |
Impianto generico con
attività non oil |
mq.
2.000 |
mq.
2.500 |
mq.3.500 |
Impianto generico senza
attività non oil |
mq.
1.500 |
mq.
2.000 |
mq.2.500 |
2. Gli impianti senza la
presenza del gestore (installati o trasformati) collocati nelle aree
svantaggiate, così come definite al successivo art. 14 del presente regolamento
possono derogare dai limiti di superficie come sopra individuati. Per tali
impianti è richiesto comunque la presenza di piazzale o di adeguato fuoristrada
con profondità di rifornimento e scarico autobotti non inferiore a mt. 5.
3. Non sono definite le
superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono
ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per
lalimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono
previste superfici minime.
4. I Comuni possono autorizzare
una superficie inferiore fino ad un massimo del 30% per gli impianti da ubicarsi
nella zona 2.
CAPO 4PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI
Art. 9(Ubicazione degli impianti nel territorio comunale) 1. Le aree per la
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione
devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati
nelle zone omogenee.
2. Per larea ricompresa in più
zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la
superficie maggiore.
3. Nelle aree fuori dal
perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la
fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n.
285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture
relative ai nuovi impianti e ladeguamento di quelle esistenti devono rispettare
i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.
4. Allinterno delle fasce di
rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per lerogazione dei
carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli
utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere
esercitate anche attività accessorie.
5. I comuni possono riservare
aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilendo i criteri per la
loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara,
secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. I
criteri devono prevedere che a parità di offerta i titolari di impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del precedente art.6 abbiano priorità per
lassegnazione.
Art. 10(Distanze minime per le nuove posizioni) 1. I nuovi impianti devono
essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto
previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le seguenti
distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio:
a) Fuori dai centri
abitati: lungo
le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato
sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km 15 (quindici) da
altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale
già realizzato o progettato. Negli altri casi tale distanza non deve essere
inferiore a km 7 (sette) da altro impianto similare ubicato nella stessa
direttrice di marcia e non inferiore a km 4 (quattro) nel senso
inverso;
b) Allinterno dei centri
abitati: lungo
le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a),
lungo quelle comunali km 1 (uno);
c) I Comuni capoluoghi di
provincia il cui territorio sia interessato da strade statali e provinciali con
spartitraffico centrale, in presenza di elevato ed intenso flusso veicolare,
possono prevedere in deroga una distanza inferiore fino al 70% di quella
stabilita alla precedente lett. a).
2. Gli impianti da realizzarsi
sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro abitato
devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di Km. 1 (uno).
3. Le distanze sono misurate con
riferimento al percorso stradale più breve tra gli accessi più vicini
dellimpianto che precede e quello che succede sulla viabilità pubblica.
4. Per la individuazione dei
centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo
30.4.1992, n. 285, art.3, punto 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
5. Per il calcolo della distanza
minima dellimpianto da autorizzare o potenziare, ubicato su strada privata o
allinterno di grandi strutture commerciali occorre far riferimento allaccesso
su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare
le distanze minime previste dal presente regolamento.
6. Nessuna distanza è prevista
per gli impianti di cui allart. 12 della l.r.
n. 23/2004.
Art. 11(Autorizzazione impianto monocarburante di metano autotrazione e
Potenziamento) 1. Gli impianti esistenti che si intendono potenziare con laggiunta di G.P.L.
e/o metano devono rispettare la distanza minima di Km. 7(sette) da altro
impianto preesistente erogante lo stesso prodotto ubicato sulla medesima strada
in entrambe le direttrici di marcia.
2. Gli impianti esistenti di
solo G.P.L. o metano che si intendono potenziare con laggiunta di benzina e
gasolio devono rispettare le distanze di cui al precedente art. 10, rispetto ad
altro impianto erogante gli stessi prodotti.
3. Lautorizzazione
allinstallazione di un nuovo impianto monocarburante di metano autotrazione è
concessa a condizione che lubicazione del nuovo impianto rispetti la distanza
di Km. 10 da altro impianto erogante lo stesso prodotto e che la stessa escluda
il potenziamento con altri prodotti ove non si rispettino le distanze previste
dal precedente art. 10.
Art. 12(Indici di edificabilità, corsie, parcheggi) 1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi
tecnici necessari allattività, non devono essere considerati volumi edificabili
e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dellimpianto stradale di
distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i
5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti
parametri:
a) Impianto generico con
attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di
edificabilità stabilite per le zone allinterno delle quali ricadono; pertanto
non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e
comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dellarea di
pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare lindice di
fabbricabilità di O,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%,
riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art.
8;
b) Impianto generico senza attività non
oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità
stabilite per le zone allinterno delle quali ricadono; pertanto non devono
essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono
avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dellarea di pertinenza.
Nella zona E, invece, la struttura non può superare lindice di fabbricabilità
di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla
superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 8;
c) Impianto senza
gestore: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30
mc.;
2. Qualora larea in cui
viene realizzato limpianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la
normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. La localizzazione degli
impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti
urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non
sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e
non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
CAPO 5ATTIVITA’ ACCESSORIE E IMPIANTO SELF-SERVICE PRE-PAGATO(•)
(•) Rubrica del capo inserita con rettifica pubblicata nel BURP n. 15/2006
Art. 13(Tipologie nuovi impianti e Attività integrative) 1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e
gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza
di apposito personale nellorario minimo di cui al successivo art. 24 e devono
rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri
definiti dal presente regolamento.
2. I nuovi impianti con
attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati,
oltre che di autonomi servizi allautomobile ed allautomobilista, anche di
autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di
vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato
dalla l.r.
1.8.2003, n. 11, nonché di attività di
somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di
tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica.
Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi,
sono consentite in deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni comunali alle attività
commerciali integrative previste dal precedente comma 2 devono contenere
lesplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse allimpianto dì
distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e
decadono qualora limpianto chiuda per qualsiasi motivo.
4. Le autorizzazioni per i
punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere
rilasciate sempreché la superficie dellarea dellimpianto non sia inferiore a
mq. 1.500.
Art. 14(Individuazione e salvaguardia degli impianti nelle aree
svantaggiate e carenti di
servizio)
1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree
territorialmente svantaggiate, individuate nei piccoli comuni montani con meno
di 3000 abitanti, il Comune può autorizzare, con le stesse modalità previste dal
successivo art. 16, un impianto funzionante esclusivamente con il servizio
self-service pre-pagamento di cui allart. 4, comma 4, della l.r.
n. 23/2004 o
trasformare lunico impianto esistente, purché lo stesso sia localizzato ad una
distanza superiore a Km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. Al fine di salvaguardare
il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di
servizio è consentita la prosecuzione dellattività prevista dallart. 12, comma
2, della l.r.
23/2004, anche
in proprio da parte dellamministrazione comunale, qualora non vi siano altre
richieste.
CAPO 6PROCEDURE PER LINSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 15(Nuovi impianti) 1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di
impianti di distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano
autotrazione solo nel rispetto delle superfici di cui al precedente art. 8 e
delle distanze indicate al precedente art. 10. Tutti i nuovi impianti devono
essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché di apparecchiature
tipo self service pre-pagamento.
2. Non possono essere
rilasciate autorizzazioni:
a) Per nuovi impianti e per
modifiche agli impianti esistenti nella zona 1 (centro storico);
b) Per nuovi impianti di
solo G.P.L. o di solo metano autotrazione fatto salvo, per questultimo, quanto
previsto dallart. 4, comma 5, della l.r.
23/2004.
3. Le autorizzazioni per gli
impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, per le unità da diporto
ad uso pubblico, per motovela, motopesca (Schiavi Accise) e avio per uso
pubblico, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di
sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali.
Art. 16(Autorizzazione per nuovi impianti) 1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al Sindaco
del Comune in cui si intende realizzare limpianto. Essa deve contenere:
a) Le generalità, il
domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del
legale rappresentante unitamente ai dati di cui allart. 2250, commi 1 e 2 del
Codice Civile;
b) La località in cui si
intende installare limpianto;
c) Una dettagliata
composizione del nuovo impianto;
d) Autocertificazione in ordine al possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 8;
e) Dichiarazione
dellavvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli
adempimenti di cui allart. 2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, allAgenzia delle
Dogane e alla AUSL competenti per territorio, allAmministrazione Provinciale o
ANAS qualora lubicazione dellimpianto interessi tali Enti.
2. Alla domanda deve essere
inoltre allegata la seguente documentazione:
a) Perizia giurata redatta
da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che
deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni
dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché
alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente
regolamento e al rispetto delle distanze;
b) Atto di proprietà
dellarea o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte
del proprietario. Nel caso larea interessata alla realizzazione del nuovo
impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che
confermi lavvenuta assegnazione dellarea attraverso indizione di gara
pubblica;
c) Disegni planimetrici
dellimpianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con
levidenziazione della segnaletica prevista;
d) Stralcio di mappa della
zona interessata allimpianto;
e) Stralcio di mappa dello
stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo
dellimpianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro
corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie,
piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica
verticale ed orizzontale.
Unitamente alla presentazione
dellistanza per il rilascio dellautorizzazione petrolifera, è richiesto il
rilascio del titolo edilizio.
3. Nel caso il comune
ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad
integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con
invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa.
Tale richiesta sospende il termine di cui allart. 1 comma 3 del D.lgs 32/98,
che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi
integrativi da parte dellamministrazione comunale. In caso di mancata
integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.
4. Il Comune, ricevuta la
domanda relativa a nuovi impianti provvede a:
a) Verificare la conformità
della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle
prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale
e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al
rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
b) Verificare il rispetto delle
caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi del lart. 2 del
D.lgs n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
c) Acquisire, qualora il
richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dellAgenzia delle Dogane e del
Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dellANAS o
dellAmministrazione Provinciale qualora lubicazione interessi tali Enti;
d) Richiedere il nulla osta
dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa per
il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dal precedente art. 10.
5. Tutti gli Enti coinvolti
nella procedura devono trasmettere al comune e per conoscenza al richiedente i
rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Qualora i Comuni ai quali
è richiesto il nulla osta ai sensi del punto d), del precedente comma 4,
comunicano lesistenza di altra domanda, corredata a norma e pervenuta al
protocollo del comune nella medesima giornata, viene indetta conferenza di
servizio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Comuni interessati per
la selezione delle istanze che devono essere valutate secondo i criteri di
priorità previsti dal successivo art. 17. Le richieste non accolte in conferenza
di servizio sono rigettate dal Comune interessato.
7. Lautorizzazione comunale
alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la
dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) Procedure di concorrenza
stabilite dal successivo art. 17
b) Distanze stabilite dal
precedente art. 10;
c) Indici stabiliti dal
precedente art. 8.
8. Sono fatte salve, in
quanto compatibili, le procedure definite nellambito dello sportello unico
(SUAP), adottate sulla base degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs n.32/98 e della
l.r.
n.23/2004.
Art. 17(Domande concorrenti) 1. Le istanze relative a tutte le fattispecie previste da presente regolamento,
corredate a norma, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in
vigore dello stesso. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e
valutate secondo lordine cronologico di arrivo.
2. Nel caso di domande
concorrenti, corredate a norma e presentate nella medesima giornata, i criteri
nellassegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) maggior numero di prodotti
petroliferi richiesti;
b) maggior numero di
attività connesse;
c) maggiore distanza da
altro impianto esistente o autorizzato;
d) aver richiesto
lautorizzazione a seguito di revoca.
Art. 18(Modifiche Potenziamenti e ristrutturazione) 1. Le modifiche degli impianti previste dallart. 5, comma 3 della l.r.
23/2004,
possono essere realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le
VV.F., allAgenzia delle Dogane, alla Provincia ed allANAS qualora lubicazione
dellimpianto interessi tali Enti;
2. Il Comune, acquisita listanza, comunica
al proponente entro 30 giorni leventuale necessità di rilascio del titolo
edilizio;
3. Decorso tale termine il proponente può
procedere allinizio dei lavori dandone comunque comunicazione al comune;
4. Ad ultimazione dei lavori
il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1,
unanalitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti
che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di
quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.
5. La domanda di
ristrutturazione o potenziamento prevista dallart. 5 comma 4 della
l.r. 23/2004 è
presentata al comune dove è ubicato limpianto con le medesime modalità di cui
allart. 16, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora
trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano
autotrazione.
6. Coloro che intendono sottoporre i propri
impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nellipotesi in
cui sia stata effettuata la verifica da parte del comune.
Art. 19(Impianti ad uso privato) 1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si
intende realizzare limpianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b)
e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.
2. Lautorizzazione per gli
impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è
rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate allinterno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:
a) sia dimostrata ed
accertata la effettiva necessità e finalità dellimpianto ad uso privato in
relazione allattività e produttività dellimpresa;
b) ad esclusione delle
automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai
libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve
essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.
3. Lautorizzazione comunale
alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente
contenere le seguenti prescrizioni:
a) Lobbligo
dellaggiornamento triennale dellelenco degli automezzi che utilizzano
limpianto;
b) Il divieto di cessione di
carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
c) Lavvertenza che in caso
di inosservanza dei punti a) e b) lautorizzazione è revocata, con
lapplicazione delle sanzioni previste dallart.20 della legge.
4. Nel caso di cooperative o
consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi
dellimpresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli
automezzi allimpresa.
Art. 20(Impianti marini) 1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si
intende realizzare limpianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b)
e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.
2. Lautorizzazione comunale
alla installazione di un nuovo impianto marino può essere rilasciata solo
qualora lubicazione dello stesso sia tale da non consentire il rifornimento ai
veicoli stradali.
3. Nel caso previsto dal
comma precedente, lautorizzazione comunale deve espressamente contenere la
prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a
titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dellautorizzazione e lapplicazione
delle sanzioni previste dallart. 20 della l.r.
n. 23/2004.
4. Il divieto di cui al
comma precedente non si applica per gli impianti già esistenti che siano
collocati su tratti di rete stradale ordinaria in posizione tale da non arrecare
intralcio al traffico così come previsto dal presente regolamento. In tal caso
lamministrazione comunale, verificata la conformità dellimpianto sotto tutti
gli ulteriori profili contemplati dalla normativa di settore, ivi compresa la
normativa fiscale, di sicurezza antincendio, sanitaria e ambientale, potrà
autorizzare il rifornimento anche ai veicoli stradali.
Art. 21(Prelievo e trasporto carburanti in recipienti - contenitori) 1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi
fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere
lautorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione
prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.
2. Lautorizzazione è
rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso
i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere
rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva
dellatto di notorietà riportante lelenco dei mezzi da rifornire sul posto di
lavoro.
3. I gestori degli impianti possono
rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di
recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso
dellautorizzazione di cui al comma precedente.
Art. 22(Collaudo degli impianti) 1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle
modifiche apportate ai sensi dellart. 5, comma 1 lett. c) e f) della
l.r.
23/2004, la
Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dellimpianto.
2. Il Comune, nei trenta
giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista
dallart. 16, comma 2 della l.r.
23/2004,
trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente
lintervento.
3. Il comune effettuato il collaudo
trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al
procedimento.
4. Ai singoli componenti la
commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di Euro
150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla
corresponsione dei relativi importi.
5. Qualora il comune non rispetta i termini
succitati la Società interessata può:
a) ricorrere allesercizio
provvisorio previsto dallart. 17 della l.r.
23/2004;
b) richiedere lintervento
sostitutivo regionale previsto dallart. 23, comma 2 della l.r.
23/2004; in tal
caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta,
provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della
commissione di collaudo.
CAPO 7ORARI E TURNAZIONI
Art. 23(Principi generali) 1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli
impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite
le organizzazioni di categoria.
2. Al fine di garantire la
regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le
compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei
prodotti, specie agli impianti che effettuano lapertura turnata nei giorni
domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio
notturno.
3. Le Amministrazioni comunali, in
collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di
cartelli indicatori dellorario di servizio degli impianti e delle aperture
turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con lobbligo di
esporli in modo visibile allutenza.
Art. 24(Orari di apertura) 1. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui allart. 7, comma 1, del D.
lgs. 32/98, per lespletamento dellattività di distribuzione carburanti per uso
di autotrazione lorario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali
è di cinquantadue ore.
2. Tutti gli impianti devono
comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore
19.00.
3. I comuni, nel rispetto del citato orario
settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui allart. 7,
comma 1 del D.lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, determinano
gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti
secondo le seguenti modalità:
a) dalle ore 5,30 alle ore
12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b) dalle ore 7,30 alle ore
13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
c) dalle ore 7,30 alle ore
13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 19,00;
e) dalle ore 8,00 alle ore
12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
f) dalle ore 8,00 alle ore
12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
g) dalle ore 7,30 alle ore
14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
h) dalle ore 6,30 alle ore
12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
4. La scelta di una delle
opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori allAmministrazione comunale
competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30
giorni prima dellinizio del periodo di cui allopzione prescelta. La scelta del
gestore può essere modificata solo in occasione dellentrata in vigore dellora
legale e dellora solare. LAmministrazione comunale ha facoltà di negare il
proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le
esigenze di pubblico servizio.
5. Per le strade classificate di tipo B),
allart. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere
un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura
infrasettimanale.
6. Le richieste di cui ai
precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni
di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.
Art. 25(Esenzioni) 1. Gli impianti o le attrezzature per lerogazione di metano e di gas petrolio
liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale,
festiva e dagli orari di apertura, anche se collocati allinterno di un
complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati
accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione
dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di
apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed
interrotto. Il servizio durante lorario di chiusura degli impianti deve essere
svolto senza lassistenza del gestore. Lassistenza del gestore deve essere
invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura
domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al
comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service
pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui allart. 4 comma 4 della l.r.
23/2004.
4. Gli impianti provvisti di
apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i
turni fissati dal presente regolamento.
5. Le attività integrative
di cui allart. 4, comma 2 della l.r. 23/2004, non sono assoggettabili al
rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali
previste per le rispettive tipologie.
Art. 26(Turni di riposo) 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata
unapertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti
e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e
funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto
con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per
cento.
2. I comuni determinano la turnazione del
riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non
inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio
comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento,
in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione
non crei pregiudizi allutenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore
e comunque nelle ore pomeridiane.
3. I comuni, dintesa con le
organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale
tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione
in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri
urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale,
provinciale o locale maggiormente percorse dallutenza.
4. Gli impianti che
effettuano lapertura domenicale sospendono lattività nellintera giornata del
lunedì. Qualora questo sia festivo, lattività viene sospesa nel primo giorno
feriale successivo.
5. Gli impianti dotati di
apparecchiature self-service post-payment devono osservare gli orari previsti
dal presente regolamento.
Art. 27(Servizio notturno) 1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino allinizio dellorario
di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può
essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.
2. Gli impianti autorizzati
a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero lorario di
apertura.
3. Per lo svolgimento del
servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco
competente per territorio.
4. Ai fini del rilascio
dellautorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di
distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle
vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo
presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio.
Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le
consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze,
in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di
vendita.
5. I titolari di impianti già autorizzati
al servizio notturno possono continuare lattività purché richiedano al Comune
competente la continuazione del servizio entro gg. 60 dalla pubblicazione del
presente regolamento. In mancanza l autorizzazione si intende
decaduta.
Art. 28(Ferie) 1. I comuni autorizzano la sospensione dellattività per ferie per periodi non
superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Lautorizzazione
alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, dintesa con il
titolare, in modo da garantire lapertura di almeno il 50 per cento degli
impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni
festivi e notturni.
Art. 29(Deroghe) 1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze
legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti,
nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può
complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dellanno.
Art. 30(Comunicazioni allutenza) 1. E fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione
carburanti di esporre uno o più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile
allutente dalla carreggiata e posizionato in prossimità degli accessi,
indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, lorario
di apertura e di chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale,
nonché limpianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza
con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere
esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante lindicazione
dei due impianti aperti più vicini.
2. Lo scarico delle
autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è
consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e
comunque in presenza del gestore.
CAPO 8COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE CARBURANTI
Art. 31(Commissione consultiva regionale carburanti) 1. In conformità a quanto previsto dallarticolo 21 della legge, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale è costituita la commissione consultiva
regionale carburanti della quale sono chiamati a far parte i componenti di enti
ed organizzazioni di categoria a carattere regionale e nazionale.
2. La commissione consultiva
regionale carburanti, presieduta dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di commercio, o suo delegato, in qualità di Presidente, si
compone di:
a) un rappresentante
dellAgenzia regionale delle Dogane;
b) un rappresentante
dellIspettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
c) un rappresentante
dellU.P. (Unione Petrolifera);
d) un rappresentante
nazionale dei commercianti allingrosso dei prodotti petroliferi operanti in
Puglia per ognuna delle seguenti associazioni: Assopetroli, Federpetroli,
Consorzio Grandi Reti;
e) un rappresentante
dellAssociazione Nazionale distribuzione stradale di gpl (gas petrolio
liquefatti) autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;
f) un rappresentante
dellAssociazione Nazionale distribuzione stradale di metano autotrazione
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante per
ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria
dei gestori degli impianti rappresentate in Puglia: FAIB, FIGISC FEGICA-CISL;
h) un rappresentante
dellANAS (Azienda Nazionale per le Strade);
i) un rappresentante
dellA.C.I. (Automobile Club Italia)
j) un rappresentante
dellANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
k) un rappresentante
dellUPI (Unione Province Italiane);
l) un rappresentante
dellUNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani);
m) un rappresentante
dellUnione regionale Camere di Commercio;
n) due rappresentanti delle
Associazioni delle Imprese Commerciali maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
o) un rappresentante delle
Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
p) due esperti nominati dallAssessore
regionale allo Sviluppo Economico.
3. La commissione dura in
carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il
quinquennio successivo o sostituiti nello stesso periodo su richiesta dei
rispettivi enti ed organizzazioni.
4. Seguendo le procedure di designazione e
nomina dei componenti della commissione deve far parte anche un componente
supplente che partecipi alla seduta in caso di assenza delleffettivo.
5. La commissione è
convocata dal presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti,
almeno otto giorni prima della seduta.
6. In prima convocazione la riunione è
valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda
convocazione con la presenza di almeno 4 componenti oltre il Presidente e le
decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti
in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute in prima e seconda
convocazione devono essere tenute nella stessa giornata con lintervallo di
almeno unora.
7. Le funzioni di segreteria
sono svolte dal Settore Commercio.
8. La partecipazione alle
riunioni della commissione è a titolo gratuito.
CAPO 9COMUNICAZIONI
Art. 32(Comunicazioni alla Regione) 1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 19, comma 2 della l.r.
23/2004 il
Comune deve comunicare alla Regione:
a) Tutte le nuove
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;
b) Le modifiche e i
potenziamenti intervenute sugli impianti;
c) La decadenza, le
chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dellattività;
d) Lautorizzazione alle
attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.
2. Il titolare
dellautorizzazione deve comunicare alla Regione:
a) Il cambio di bandiera
dellimpianto;
b) Il cambio di gestione
dellimpianto;
c) Le attività integrative
presenti sullimpianto.
3. LANAS e
lAmministrazione Provinciale devono comunicare alla Regione ogni variazione
allassetto o denominazione delle strade di pertinenza sulle quali sono
installati gli impianti.
4. Gli Uffici dellAgenzia
delle Dogane devono comunicare i dati relativi agli erogati degli impianti.
5. La Regione, potrà
richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al
monitoraggio della rete regionale carburanti.
CAPO 10DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Art. 33(Regolamentazione dei Comuni) 1. La regolamentazione di cui al comma 4 del precedente art. 8, al comma 1,
lett. c), del precedente art. 10 e al comma 8 del precedente art. 16, deve
essere disciplinata dal Comune allinterno del proprio regolamento di
attuazione.
Art. 34(Esame delle domande precedenti) 1. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale
o di potenziamento dellimpianto esistente con laggiunta di G.P.L., metano,
benzina e gasolio, presentate al Comune prima dellentrata in vigore del
presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere
esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione
con provvedimento espresso entro 90 giorni, prima delle istanze di cui al comma
1, del precedente art. 17, secondo lordine cronologico di arrivo.
2. Qualora il Comune ravvisi
la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione ad integrazione
delle domande di cui al comma precedente, onde adeguarle alla normativa
previgente, si applica la procedura prevista dal precedente art. 16, comma 3,
del presente regolamento.
Art. 35(Adeguamento al regolamento) 1. I Comuni, per lesercizio delle funzioni amministrative a loro demandate
dallart. 3, comma 1, della l.r.
n.23/2004,
provvedono ad adeguare i propri regolamenti già approvati o in fase di
approvazione, ai criteri e parametri stabiliti dal presente
regolamento.
Art. 36(Prevalenza del regolamento) 1. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari e sulle
disposizioni locali emanate dai Comuni.
2. Ove vi siano
disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto con il presente
regolamento si applicano i criteri ed i parametri qui stabiliti.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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