Anno 2006
Numero 2
Data 10/01/2006
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 7 del 13 gennaio 2006
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Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria



CAPO 1

DEFINIZIONI 





Art. 1

(Oggetto) 


1. Oggetto del presente regolamento è lapplicazione di quanto previsto dallart. 2, lett. a) della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23, concernente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. 



Art. 2

(Definizioni)


1. Ai fini dellapplicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:

a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, lolio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per lalimentazione di veicoli elettrici;

b) distributore: linsieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dellimpianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o misuratori;
3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
4) le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per lerogazione automatica del carburante di cui lutente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria lassistenza di apposito personale;

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per lerogazione automatica del carburante usato direttamente dallutente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dellerogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) accettatore di carta di credito: lapparecchio per il pagamento dellimporto relativo allerogazione dei carburanti mediante carta di credito;

g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico: limpianto ubicato allinterno delle aree portuali e aeroportuali, destinato allesclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: limpianto ubicato allinterno delle aree portuali, destinato allesclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

i) impianto ad uso privato: limpianto ubicato allinterno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato allesclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano lattività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, G.P.L., metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. Lerogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dellerogato in litri o altra unità di misura;

l) superficie totale (ST): larea occupata dallimpianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

m) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;

n) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;

o) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto ledificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.



Art. 3

(Classificazione degli impianti) 


1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e allesposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;

c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dal presente regolamento.

4. Gli impianti di cui alla lettera c) possono essere realizzati unicamente nelle aree svantaggiate e nei comuni privi di impianti.

5. Gli impianti di cui al precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente. 



CAPO 2

INCOMPATIBILITA E VERIFICHE 





Art. 4

(Verifiche comunali) 


1. Allo scopo di perseguire lobiettivo dellammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dellaccertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6, entro e non oltre sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui allart. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dallart. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dellart. 1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dallart. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999. 



Art. 5

(Intralcio al traffico) 


1. Un impianto nello svolgimento della sua attività provoca intralcio al traffico nei seguenti casi:

a) qualora nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia lampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

b) qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta allinterno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso limpianto può rifornire solo le autovetture e durante le operazioni di scarico delle autocisterne per il rifornimento dellimpianto deve essere appositamente segnalata la presenza del mezzo che occupa la sede stradale. 



Art. 6

(Incompatibilità. Definizioni e procedura) 


1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

d) gli impianti ricadenti allinterno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.

e) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia allinterno che fuori dei centri abitati;

f) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, allinterno dei centri abitati;

g) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati.
 
Per comprovate esigenze di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle precedenti lettere f) e g), può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dellautorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.

3. Il Comune, verificata lesistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione, entro 60 giorni dallavvenuta verifica, al titolare dellautorizzazione. Il verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da parte del titolare, di un progetto di adeguamento dellimpianto stesso. In caso di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a comunicare la fattibilità dellintervento che deve essere realizzato nei successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il comune provvede alla revoca definitiva dellautorizzazione dandone contestuale comunicazione al titolare dellimpianto, alla Regione, allAgenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F..

4. La revoca deve contenere:

a) le motivazioni inerenti il provvedimento;

b) lindicazione della data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dellautorizzazione;

c) lordine alla disattivazione ed allo smantellamento dellimpianto, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti limpianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dellarea interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante lassenza di inquinamento del suolo.

5. Qualora il Comune, nel termine stabilito dal precedente art. 4, comma 2, non abbia provveduto alle verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui allart. 23, comma 2, della l.r. n. 23/2004.

6. In caso di revoca di un impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la priorità rispetto ad altre domande concorrenti.

7. Il presente articolo non si applica agli impianti ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2, dellart. 12, della l.r. n. 23/2004.



CAPO 3

ZONE SUPERFICI  E AREE SVANTAGGIATE 





Art. 7

(Zone omogenee a livello comunale) 


1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n.1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).  



Art. 8

(Superficie minima dellarea di localizzazione dellimpianto) 


1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dellimpianto stesso:
 
Tipo di impianto
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Impianto generico con attività non oil
mq. 2.000
mq. 2.500
mq.3.500
Impianto generico senza attività non oil
mq. 1.500
mq. 2.000
mq.2.500
 
2. Gli impianti senza la presenza del gestore (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 14 del presente regolamento possono derogare dai limiti di superficie come sopra individuati. Per tali impianti è richiesto comunque la presenza di piazzale o di adeguato fuoristrada con profondità di rifornimento e scarico autobotti non inferiore a mt. 5.
 
3. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per lalimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.
 
4. I Comuni possono autorizzare una superficie inferiore fino ad un massimo del 30% per gli impianti da ubicarsi nella zona 2. 



CAPO 4

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI





Art. 9

(Ubicazione degli impianti nel territorio comunale)


1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati nelle zone omogenee.
 
2. Per larea ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
 
3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e ladeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.
 
4. Allinterno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per lerogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.
 
5. I comuni possono riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. I criteri devono prevedere che a parità di offerta i titolari di impianti dichiarati incompatibili ai sensi del precedente art.6 abbiano priorità per lassegnazione. 



Art. 10

(Distanze minime per le nuove posizioni)


1. I nuovi impianti devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio:
 
a) Fuori dai centri abitati: lungo le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o progettato. Negli altri casi tale distanza non deve essere inferiore a km 7 (sette) da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a km 4 (quattro) nel senso inverso;
 
b) Allinterno dei centri abitati: lungo le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a), lungo quelle comunali km 1 (uno);
c) I Comuni capoluoghi di provincia il cui territorio sia interessato da strade statali e provinciali con spartitraffico centrale, in presenza di elevato ed intenso flusso veicolare, possono prevedere in deroga una distanza inferiore fino al 70% di quella stabilita alla precedente lett. a).
 
2. Gli impianti da realizzarsi sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro abitato devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di Km. 1 (uno).
 
3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale più breve tra gli accessi più vicini dellimpianto che precede e quello che succede sulla viabilità pubblica.
 
4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, art.3, punto 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
 
5. Per il calcolo della distanza minima dellimpianto da autorizzare o potenziare, ubicato su strada privata o allinterno di grandi strutture commerciali occorre far riferimento allaccesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.
 
6. Nessuna distanza è prevista per gli impianti di cui allart. 12 della l.r. n. 23/2004.  



Art. 11

(Autorizzazione impianto monocarburante di metano autotrazione e Potenziamento) 


1. Gli impianti esistenti che si intendono potenziare con laggiunta di G.P.L. e/o metano devono rispettare la distanza minima di Km. 7(sette) da altro impianto preesistente erogante lo stesso prodotto ubicato sulla medesima strada in entrambe le direttrici di marcia.

2. Gli impianti esistenti di solo G.P.L. o metano che si intendono potenziare con laggiunta di benzina e gasolio devono rispettare le distanze di cui al precedente art. 10, rispetto ad altro impianto erogante gli stessi prodotti.

3. Lautorizzazione allinstallazione di un nuovo impianto monocarburante di metano autotrazione è concessa a condizione che lubicazione del nuovo impianto rispetti la distanza di Km. 10 da altro impianto erogante lo stesso prodotto e che la stessa escluda il potenziamento con altri prodotti ove non si rispettino le distanze previste dal precedente art. 10. 



Art. 12

(Indici di edificabilità, corsie, parcheggi)


1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari allattività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dellimpianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone allinterno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dellarea di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare lindice di fabbricabilità di O,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 8;

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone allinterno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dellarea di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare lindice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 8;

c) Impianto senza gestore: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30 mc.;

2. Qualora larea in cui viene realizzato limpianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. 



CAPO 5

ATTIVITA’ ACCESSORIE E IMPIANTO SELF-SERVICE PRE-PAGATO(•) 




(•) Rubrica del capo inserita con rettifica pubblicata nel BURP n. 15/2006


Art. 13

(Tipologie nuovi impianti e Attività integrative) 


1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nellorario minimo di cui al successivo art. 24 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente regolamento.

2. I nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi allautomobile ed allautomobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato dalla l.r. 1.8.2003, n. 11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.

3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal precedente comma 2 devono contenere lesplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse allimpianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora limpianto chiuda per qualsiasi motivo.

4. Le autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere rilasciate sempreché la superficie dellarea dellimpianto non sia inferiore a mq. 1.500. 



Art. 14

(Individuazione e salvaguardia degli impianti nelle aree

svantaggiate e carenti di servizio)


1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, individuate nei piccoli comuni montani con meno di 3000 abitanti, il Comune può autorizzare, con le stesse modalità previste dal successivo art. 16, un impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento di cui allart. 4, comma 4, della         l.r. n. 23/2004 o trasformare lunico impianto esistente, purché lo stesso sia localizzato ad una distanza superiore a Km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.

2. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio è consentita la prosecuzione dellattività prevista dallart. 12, comma 2, della l.r. 23/2004, anche in proprio da parte dellamministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.



CAPO 6

PROCEDURE PER LINSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 





Art. 15

(Nuovi impianti)


1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di impianti di distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano autotrazione solo nel rispetto delle superfici di cui al precedente art. 8 e delle distanze indicate al precedente art. 10. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché di apparecchiature tipo self service pre-pagamento.

2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni:

a) Per nuovi impianti e per modifiche agli impianti esistenti nella zona 1 (centro storico);

b) Per nuovi impianti di solo G.P.L. o di solo metano autotrazione fatto salvo, per questultimo, quanto previsto dallart. 4, comma 5, della l.r. 23/2004.

3. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, per le unità da diporto ad uso pubblico, per motovela, motopesca (Schiavi Accise) e avio per uso pubblico, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali. 



Art. 16

(Autorizzazione per nuovi impianti)


1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al Sindaco del Comune in cui si intende realizzare limpianto. Essa deve contenere:

a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui allart. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) La località in cui si intende installare limpianto;

c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;

d) Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;

e) Dichiarazione dellavvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli adempimenti di cui allart. 2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, allAgenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio, allAmministrazione Provinciale o ANAS qualora lubicazione dellimpianto interessi tali Enti.

2. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente regolamento e al rispetto delle distanze;

b) Atto di proprietà dellarea o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso larea interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi lavvenuta assegnazione dellarea attraverso indizione di gara pubblica;

c) Disegni planimetrici dellimpianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con levidenziazione della segnaletica prevista;

d) Stralcio di mappa della zona interessata allimpianto;

e) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dellimpianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.
 
Unitamente alla presentazione dellistanza per il rilascio dellautorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

3. Nel caso il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui allart. 1 comma 3 del D.lgs 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dellamministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

4. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) Verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi del lart. 2 del D.lgs n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;

c) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dellAgenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dellANAS o dellAmministrazione Provinciale qualora lubicazione interessi tali Enti;

d) Richiedere il nulla osta dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa per il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dal precedente art. 10.

5. Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Qualora i Comuni ai quali è richiesto il nulla osta ai sensi del punto d), del precedente comma 4, comunicano lesistenza di altra domanda, corredata a norma e pervenuta al protocollo del comune nella medesima giornata, viene indetta conferenza di servizio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Comuni interessati per la selezione delle istanze che devono essere valutate secondo i criteri di priorità previsti dal successivo art. 17. Le richieste non accolte in conferenza di servizio sono rigettate dal Comune interessato.

7. Lautorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Procedure di concorrenza stabilite dal successivo art. 17

b) Distanze stabilite dal precedente art. 10;

c) Indici stabiliti dal precedente art. 8.

8. Sono fatte salve, in quanto compatibili, le procedure definite nellambito dello sportello unico (SUAP), adottate sulla base degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs n.32/98 e della l.r. n.23/2004.  



Art. 17

(Domande concorrenti) 


1. Le istanze relative a tutte le fattispecie previste da presente regolamento, corredate a norma, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e valutate secondo lordine cronologico di arrivo.

2. Nel caso di domande concorrenti, corredate a norma e presentate nella medesima giornata, i criteri nellassegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 
a) maggior numero di prodotti petroliferi richiesti;

b) maggior numero di attività connesse;

c) maggiore distanza da altro impianto esistente o autorizzato;

d) aver richiesto lautorizzazione a seguito di revoca. 



Art. 18

(Modifiche Potenziamenti e ristrutturazione) 


1. Le modifiche degli impianti previste dallart. 5, comma 3 della l.r. 23/2004, possono essere realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le VV.F., allAgenzia delle Dogane, alla Provincia ed allANAS qualora lubicazione dellimpianto interessi tali Enti;

2. Il Comune, acquisita listanza, comunica al proponente entro 30 giorni leventuale necessità di rilascio del titolo edilizio;

3. Decorso tale termine il proponente può procedere allinizio dei lavori dandone comunque comunicazione al comune;

4. Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, unanalitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.

5. La domanda di ristrutturazione o potenziamento prevista dallart. 5 comma 4 della l.r. 23/2004 è presentata al comune dove è ubicato limpianto con le medesime modalità di cui allart. 16, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano autotrazione.

6. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nellipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del comune. 



Art. 19

(Impianti ad uso privato)


1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare limpianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.

2. Lautorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate allinterno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:

a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dellimpianto ad uso privato in relazione allattività e produttività dellimpresa;

b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.
 
3. Lautorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

a) Lobbligo dellaggiornamento triennale dellelenco degli automezzi che utilizzano limpianto;

b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;

c) Lavvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) lautorizzazione è revocata, con lapplicazione delle sanzioni previste dallart.20 della legge.

4. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dellimpresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi allimpresa. 



Art. 20

(Impianti marini)


1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare limpianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.

2. Lautorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto marino può essere rilasciata solo qualora lubicazione dello stesso sia tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, lautorizzazione comunale deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dellautorizzazione e lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 20 della l.r. n. 23/2004.

4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica per gli impianti già esistenti che siano collocati su tratti di rete stradale ordinaria in posizione tale da non arrecare intralcio al traffico così come previsto dal presente regolamento. In tal caso lamministrazione comunale, verificata la conformità dellimpianto sotto tutti gli ulteriori profili contemplati dalla normativa di settore, ivi compresa la normativa fiscale, di sicurezza antincendio, sanitaria e ambientale, potrà autorizzare il rifornimento anche ai veicoli stradali.



Art. 21

(Prelievo e trasporto carburanti in recipienti - contenitori) 


1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere lautorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2. Lautorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà riportante lelenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dellautorizzazione di cui al comma precedente. 



Art. 22

(Collaudo degli impianti)


1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dellart. 5, comma 1 lett. c) e f) della l.r. 23/2004, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dellimpianto.

2. Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista dallart. 16, comma 2 della l.r. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente lintervento.

3. Il comune effettuato il collaudo trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.

5. Qualora il comune non rispetta i termini succitati la Società interessata può:

a) ricorrere allesercizio provvisorio previsto dallart. 17 della l.r. 23/2004;

b) richiedere lintervento sostitutivo regionale previsto dallart. 23, comma 2 della l.r. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo. 



CAPO 7

ORARI E TURNAZIONI 





Art. 23

(Principi generali)


1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano lapertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dellorario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con lobbligo di esporli in modo visibile allutenza. 



Art. 24

(Orari di apertura)


1. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui allart. 7, comma 1, del D. lgs. 32/98, per lespletamento dellattività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione lorario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

2. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. I comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui allart. 7, comma 1 del D.lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

4. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori allAmministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dellinizio del periodo di cui allopzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dellentrata in vigore dellora legale e dellora solare. LAmministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

5. Per le strade classificate di tipo B), allart. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

6. Le richieste di cui ai precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.  



Art. 25

(Esenzioni)


1. Gli impianti o le attrezzature per lerogazione di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura, anche se collocati allinterno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed interrotto. Il servizio durante lorario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza lassistenza del gestore. Lassistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui allart. 4 comma 4 della l.r. 23/2004.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente regolamento.

5. Le attività integrative di cui allart. 4, comma 2 della l.r. 23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie. 



Art. 26

(Turni di riposo) 


1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata unapertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento.

2. I comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi allutenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3. I comuni, dintesa con le organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dallutenza.

4. Gli impianti che effettuano lapertura domenicale sospendono lattività nellintera giornata del lunedì. Qualora questo sia festivo, lattività viene sospesa nel primo giorno feriale successivo.

5. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment devono osservare gli orari previsti dal presente regolamento. 



Art. 27

(Servizio notturno) 


1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino allinizio dellorario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.

2. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero lorario di apertura.

3. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

4. Ai fini del rilascio dellautorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

5. I titolari di impianti già autorizzati al servizio notturno possono continuare lattività purché richiedano al Comune competente la continuazione del servizio entro gg. 60 dalla pubblicazione del presente regolamento. In mancanza l autorizzazione si intende decaduta.



Art. 28

(Ferie) 


1. I comuni autorizzano la sospensione dellattività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Lautorizzazione alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, dintesa con il titolare, in modo da garantire lapertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.



Art. 29

(Deroghe) 


1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dellanno. 



Art. 30

(Comunicazioni allutenza) 


1. E fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre uno o più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile allutente dalla carreggiata e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, lorario di apertura e di chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonché limpianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante lindicazione dei due impianti aperti più vicini.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore. 



CAPO 8

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE CARBURANTI





Art. 31

(Commissione consultiva regionale carburanti)


1. In conformità a quanto previsto dallarticolo 21 della legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituita la commissione consultiva regionale carburanti della quale sono chiamati a far parte i componenti di enti ed organizzazioni di categoria a carattere regionale e nazionale.

2. La commissione consultiva regionale carburanti, presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio, o suo delegato, in qualità di Presidente, si compone di:

a) un rappresentante dellAgenzia regionale delle Dogane;

b) un rappresentante dellIspettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;

c) un rappresentante dellU.P. (Unione Petrolifera);

d) un rappresentante nazionale dei commercianti allingrosso dei prodotti petroliferi operanti in Puglia per ognuna delle seguenti associazioni: Assopetroli, Federpetroli, Consorzio Grandi Reti;

e) un rappresentante dellAssociazione Nazionale distribuzione stradale di gpl (gas petrolio liquefatti) autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;

f) un rappresentante dellAssociazione Nazionale distribuzione stradale di metano autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;

g) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori degli impianti rappresentate in Puglia: FAIB, FIGISC FEGICA-CISL;

h) un rappresentante dellANAS (Azienda Nazionale per le Strade);

i) un rappresentante dellA.C.I. (Automobile Club Italia)

j) un rappresentante dellANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);

k) un rappresentante dellUPI (Unione Province Italiane);

l) un rappresentante dellUNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani);

m) un rappresentante dellUnione regionale Camere di Commercio;

n) due rappresentanti delle Associazioni delle Imprese Commerciali maggiormente rappresentativa a livello regionale;

o) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale;

p) due esperti nominati dallAssessore regionale allo Sviluppo Economico.

3. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nello stesso periodo su richiesta dei rispettivi enti ed organizzazioni.

4. Seguendo le procedure di designazione e nomina dei componenti della commissione deve far parte anche un componente supplente che partecipi alla seduta in caso di assenza delleffettivo.

5. La commissione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti, almeno otto giorni prima della seduta.

6. In prima convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 4 componenti oltre il Presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute in prima e seconda convocazione devono essere tenute nella stessa giornata con lintervallo di almeno unora.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Settore Commercio.

8. La partecipazione alle riunioni della commissione è a titolo gratuito. 



CAPO 9

COMUNICAZIONI 





Art. 32

(Comunicazioni alla Regione)


1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 19, comma 2 della l.r. 23/2004 il Comune deve comunicare alla Regione:

a) Tutte le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;

b) Le modifiche e i potenziamenti intervenute sugli impianti;

c) La decadenza, le chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dellattività;

d) Lautorizzazione alle attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.
 
2. Il titolare dellautorizzazione deve comunicare alla Regione:

a) Il cambio di bandiera dellimpianto;

b) Il cambio di gestione dellimpianto;

c) Le attività integrative presenti sullimpianto.

3. LANAS e lAmministrazione Provinciale devono comunicare alla Regione ogni variazione allassetto o denominazione delle strade di pertinenza sulle quali sono installati gli impianti.

4. Gli Uffici dellAgenzia delle Dogane devono comunicare i dati relativi agli erogati degli impianti.

5. La Regione, potrà richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti. 



CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE 





Art. 33

(Regolamentazione dei Comuni)


1. La regolamentazione di cui al comma 4 del precedente art. 8, al comma 1, lett. c), del precedente art. 10 e al comma 8 del precedente art. 16, deve essere disciplinata dal Comune allinterno del proprio regolamento di attuazione. 



Art. 34

(Esame delle domande precedenti) 


1. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale o di potenziamento dellimpianto esistente con laggiunta di G.P.L., metano, benzina e gasolio, presentate al Comune prima dellentrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione con provvedimento espresso entro 90 giorni, prima delle istanze di cui al comma 1, del precedente art. 17, secondo lordine cronologico di arrivo.

2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione ad integrazione delle domande di cui al comma precedente, onde adeguarle alla normativa previgente, si applica la procedura prevista dal precedente art. 16, comma 3, del presente regolamento. 



Art. 35

(Adeguamento al regolamento)


1. I Comuni, per lesercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dallart. 3, comma 1, della l.r. n.23/2004, provvedono ad adeguare i propri regolamenti già approvati o in fase di approvazione, ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento.



Art. 36

(Prevalenza del regolamento) 


1. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari e sulle disposizioni locali emanate dai Comuni.

2. Ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto con il presente regolamento si applicano i criteri ed i parametri qui stabiliti.  



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.