Legge Regionale 15 marzo 2006, n. 6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano
Art. 1(Istituzione dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia) e dellarticolo 2 della legge regionale 1 giugno 2004, n.
9 (Riclassificazione dei parchi naturali di
Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dellarticolo 27 della l.r. 19/1997), è istituito il Parco naturale regionale Porto
Selvaggio e Palude del Capitano.
2.
I confini del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
ricadenti sul territorio del comune di Nardò sono riportati nella cartografia in
scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale
costituisce parte integrante, e depositata in originale presso lAssessorato
allambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione
provinciale di Lecce, presso la sede dellEnte di gestione e presso
lAmministrazione comunale di Nardò.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a
cura dellEnte di gestione con apposito finanziamento regionale.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude
del Capitano sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del
sistema dunale;
e) monitorare linquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3(Ente di gestione) 1. La gestione del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del
Capitano è affidata allEnte di gestione individuato nel comune di Nardò, che
vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di
programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree
naturali protette.
2.
Il comune di Nardò, per la gestione dellarea protetta, organizza una struttura
autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un
Direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento
deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dellarea protetta.
Art. 4(Zonizzazione provvisoria) 1. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, il Parco
naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è suddiviso nelle
seguenti zone:
a) zona 1, di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.
2.
Il Piano di cui allarticolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e
dettagliarle ulteriormente, come indicato allarticolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 51. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, il Parco
naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è suddiviso nelle
seguenti zone:
a) zona 1, di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.
2.
Il Piano di cui allarticolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e
dettagliarle ulteriormente, come indicato allarticolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
1. Sullintero territorio del Parco
naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dallarticolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi
effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale dinteresse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dallEnte di gestione;
f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche
e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo
2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se
non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di
fruizione naturalistica.
2.
Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7 è fatto
divieto di:
a) costruire
nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
ledilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale
il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le
normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato regionale
allagricoltura e foreste.
3.
Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, ed
esclusivamente nella zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4,
la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997,
dintesa con lEnte di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al
comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo
tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa
vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive
modificazioni e integrazioni.
4.
Sono consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel
rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona
costiera, mediante lutilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in
legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di
compatibilità ambientale dellarea.
5.
E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b)
dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia
residenziale) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono comunque fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nellarea.
7.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a
eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo
faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su
istanza dellEnte di gestione.
8.
Allinterno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del Piano
regolatore generale (PRG) vigente del comune di Nardò, relativamente ai comparti
individuati come zone omogenee C8-di sviluppo turistico-alberghiero i cui
Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31 gennaio 2005,
ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste
dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dellimpatto ambientale); sono altresì fatti salvi lacquisizione del parere
dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e gli ulteriori
pareri previsti per legge.
Art. 6(Strumenti di attuazione) 1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Porto Selvaggio
e Palude del Capitano, lEnte di gestione di cui allarticolo 3 si dota dei
seguenti strumenti di attuazione:
Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui
allarticolo 20 della l.r. 19/1997;
Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale
protetta, di cui allarticolo 21 della l.r.
19/1997;
Regolamento dellarea naturale protetta, di cui
allarticolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 7(Piano territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude
del Capitano è predisposto dallEnte di gestione ed è adottato dal Consiglio
comunale di Nardò con i tempi e le modalità previste dallarticolo 20 della
l.r. 19/1997. Esso deve:
a) individuare le opere necessarie alla conservazione e
alleventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
c) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione
di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e
manufatti esistenti;
h) definire il sistema della mobilità interna allarea
naturale protetta;
i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali sul sistema dunale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante
degli interventi di trasformazione.
Art. 8(Piano pluriennale economico sociale) 1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Porto
Selvaggio e Palude del Capitano è adottato, contestualmente alladozione del
Piano territoriale dellarea, dallEnte di gestione con il fine di individuare
indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di
sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo 21
della l.r. 19/1997.
2.
Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
Art. 9(Regolamento) 1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di
cui allarticolo 5, lesercizio delle attività consentite allinterno del Parco
naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano ed è adottato
dallEnte di gestione contestualmente alladozione del Piano territoriale
dellarea.
Art. 10(Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di
concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
allinterno del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.
2.
La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione,
entro dieci giorni dalla sua presentazione allEnte di gestione, è inviata da
questultimo allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che,
nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dellistanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3.
Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta sintende
rilasciato con esito favorevole.
4.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da
realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di
questi, alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.
5.
Fino allentrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla
osta preventivo è rilasciato dallUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
6.
LEnte di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della
l.r. 11/2001,
al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di
cui allarticolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE e allarticolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato
dallarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.
120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di
importanza comunitaria (pSIC) IT9150007 Torre Uluzzo, IT9150013 Palude del
Capitano e IT9150024 Torre Inserraglio.
7.
LUfficio competente dellEnte di gestione è tenuto a predisporre un elenco
mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi
esiti, da inviare allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al
fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di
valutazione di incidenza e leventuale formulazione, da parte dello stesso
Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a
garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo
dei pSIC.
Art. 11(Sanzioni) 1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto
compatibili le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 5
si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), e i) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo
di euro 1032,91.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di
materiale movimentato.
7.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo
di euro 10.329,13.
8.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 5 e
alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 5
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dallarticolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dallEnte di gestione.
11. E comunque fatta salva lapplicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.
12. Per laccertamento delle violazioni e
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e
quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
allarticolo 9 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con lobbligo
di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e
Palude del Capitano.
Art. 12(Indennizzi) 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili
situati nel Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
sono erogati direttamente dallEnte di gestione, facendovi fronte con il proprio
bilancio.
2.
La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene
dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto
con la presente legge o con il Piano di cui allarticolo 7 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo
continuativo il reddito. Danno comunque diritto allindennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3.
LEnte di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi
giorni dalla data della denuncia.
4.
Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, allespropriazione delle aree.
Art. 13(Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso
lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2.
La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di
Lecce.
3. Ai fini della sorveglianza, lEnte di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4.
Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma
1, lett. b), della legge regionale 13 agosto
1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è
subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di gestione.
Art. 14(Controllo) 1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del
Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono affidate
allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2.
Le modalità dellattività di controllo possono essere precisate da apposite
direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono
prevedere anche lobbligo delladozione di determinati sistemi di contabilità,
nonché ladozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3.
In ogni caso, lEnte di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo
decisionale coerente con le linee generali di intervento definite
dallAssessorato regionale allecologia. Tale documento deve essere approvato
dallUfficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4.
LEnte di gestione provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali, con
cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve
essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 15(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore allecologia, può nominare, per un periodo
determinato, un commissario che sostituisce lEnte nella gestione del Parco
naturale regionale.
Art. 16(Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico
dellEnte di gestione.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare
gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti alluopo previsti nei
bilanci regionali.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila
a carico del capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2006.
Indice Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di
gestione
Articolo 4 - Zonizzazione
provvisoria
Articolo 5 - Norme generali
di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 6 - Strumenti di
attuazione
Articolo 7 - Piano
territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 8 - Piano
pluriennale economico sociale
Articolo 9 –
Regolamento
Articolo 10 - Nulla osta e
pareri
Articolo 11 –
Sanzioni
Articolo 12 –
Indennizzi
Articolo 13 - Sorveglianza
del territorio
Articolo 14 - Controllo
Articolo 15 –
Commissariamento
Articolo 16 - Norme
finanziarie
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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