Regolamento Regionale 30 aprile 2006, n. 4 Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica
CAPO 1RUOLO DEGLI ENTI INTERESSATI
Art. 1Finalità Il presente regolamento è diretto ad organizzare ed uniformare su tutto il
territorio regionale lattività di vigilanza delle Guardie Ecologiche Volontarie
(G.E.V.) istituite con legge regionale 28 luglio 2003, n.10.
Art. 2Attribuzioni della Regione Puglia 1. La Regione Puglia promuove, indirizza, coordina e verifica il servizio di
Vigilanza Ecologica Volontaria. La struttura tecnica deputata allattuazione dei
suddetti compiti è individuata nel Settore Ecologia della Regione Puglia.
2.
Rientrano tra i compiti della Regione:
a) definire le linee fondamentali dellattività e le
direttive tecniche per lespletamento del servizio delle G.E.V.;
b) definire le linee guida per lattuazione dei programmi
provinciali;
c) definire i contenuti e le modalità di svolgimento
dei corsi di formazione e di aggiornamento delle G.E.V.;
d) adottare schemi tipo per le convenzioni di cui
allart. 10 della citata L.R.
n. 10/2003;
e) ricevere le relazioni dellattività svolta da
ciascun raggruppamento provinciale e circondTimes New Romane delle G.E.V.
attraverso le Province competenti per territorio;
f) stabilire le
modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle
associazioni beneficiarie di contributi derivanti dal fondo regionale speciale
per la vigilanza ambientale (art. 14 LR n. 10/2003) nonché le modalità di
svolgimento dei controlli.
3. La Giunta Regionale elabora e trasmette
al Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale
sullattività del servizio di vigilanza ecologica volontaria.
Art. 3Attribuzioni delle Province 1. Le Province svolgono funzione di gestione dellattività di vigilanza
ecologica volontaria nellambito del proprio territorio di
competenza.
2. Ad ogni Provincia è riconosciuta la
facoltà di dotarsi di un proprio modello organizzativo in materia di vigilanza
ecologica volontaria, in relazione alle peculiarità di ciascun ambito
territoriale di riferimento.
3. Le Province individuano al loro interno
la struttura tecnica deputata allattuazione dei compiti attribuiti per il
servizio di vigilanza ecologia volontaria (di seguito Ufficio provinciale
G.E.V).
4. I rapporti tra le associazioni di cui
allart. 2 della L.R.
n. 10/2003 e allart. 23 della
L.R.
n. 17/2005 e la Provincia competente sono
regolati mediante convenzione da stipularsi sulla base del modello di cui
allallegato schema di convenzione.
5.
In particolare ad ogni Provincia compete:
a) la redazione, sulla base delle linee guida
definite dalla Regione Puglia, di programmi provinciali di vigilanza ecologica.
Tali programmi sono redatti dintesa con gli enti e gli organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dellambiente, nonché delle associazioni a cui appartengono le guardie
ecologiche volontarie della provincia;
b) il coordinamento dei raggruppamenti provinciali e
circondTimes New Romani delle G.E.V. per il tramite dei rappresentanti legali
delle diverse associazioni;
c) lorganizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento delle G.E.V.;
d) la nomina
mediante deliberazione della Giunta provinciale della commissione desame dei
corsi di formazione composta come indicato dallart. 4 comma 3 della
LR.
10/2003;
e) la nomina
delle G.E.V.;
f) ricevere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i
resoconti dellattività espletata e le notizie relative alle trasgressioni
accertate dai diversi raggruppamenti di G.E.V.;
g) redigere e
inviare alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni
sullattività svolta nellanno precedente dai Raggruppamenti provinciali o
circondTimes New Romani presenti nella provincia.
h) stipulare contratti di assicurazione sulla
responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle G.E.V.
nellespletamento dellincarico - nei casi in cui alla copertura del rischio non
si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) dellart.
9 e 10 della L.R.
n. 10/2003;
i) la fornitura
ai raggruppamenti provinciali e circondTimes New Romani delle G.E.V. di mezzi
e attrezzature da destinare allespletamento del servizio, nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
j) la cura
delliter istruttorio conseguente le richieste di G.E.V. da parte dei singoli
Comuni, lassistenza procedurale e ogni ulteriore adempimento che non sia
espressamente attribuito alla Regione Puglia o ai soggetti di cui allart. 5.
6.
Per migliorare limpiego delle G.E.V., secondo quanto stabilito nellart. 11
della L.R.
n. 10/2003, le province instaurano
rapporti di collaborazione con i Comuni e con altri enti, formalizzati
attraverso la stipula di atti convenzionali e/o di intesa preventivamente
comunicati alla Regione Puglia.
Art. 4Programma di attività provinciale 1. Il programma di attività provinciale di cui al punto b) dellart 3 del
presente regolamento deve:
a) individuare
le proposte dei programmi di attività che dovranno perseguire i singoli
raggruppamenti provinciali o circondTimes New Romani;
b) contenere
proposte di acquisti e di dotazione di attrezzature per le G.E.V.;
c) contenere bozze di direttive e informative rivolte
ai singoli raggruppamenti provinciali e circondTimes New Romani;
d) individuare le forme di collaborazione con le
istituzioni/forze di polizia, anche provinciali che dovessero avanzare richieste
di personale G.E.V. alla Provincia, autorizzandone il servizio;
e) programmare percorsi di formazione ed aggiornamento
degli agenti volontari sensibilizzando eventualmente altri enti che potrebbero
contribuire alla relativa attuazione;
f) prevedere leventuale assegnazione ai Comuni di
volontari che abbiano prestato il relativo consenso, nellambito di accordi
scritti fra le parti (art. 11 L.R.
n. 10/2003);
g) valutare la
consistenza numerica delle G.E.V. assegnate ai singoli raggruppamenti disponendo
eventuali modifiche della loro assegnazione al fine di ottenere uniformità ed
omogeneità di distribuzione, tenuto conto delle richieste delle
medesime.
Art. 5Attribuzioni dei Comuni 1. I Comuni possono dotarsi di G.E.V. a condizione che siano state nominate,
svolgano servizio e siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo quanto
disposto dalla L.R.
n. 10/2003.
2. Ogni Provincia assegna ai Comuni un
congruo numero di volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e
delle emergenze, da definirsi mediante accordi tra le parti.
3.
Le G.E.V. in servizio presso i Comuni svolgono i loro compiti allinterno del
territorio loro assegnato.
4.
I Comuni destinatari di assegnazione di G.E.V. provvedono, salvo diverso
accordo, attraverso il proprio bilancio alle spese relative al servizio di
vigilanza e, in particolare, alle spese assicurative, di trasporto e
spostamento, di materiale e attrezzature.
5. Gli accertamenti delle violazioni di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera c) della L.R.
n. 10/2003 e le eventuali sanzioni
pecuniarie sono gestiti dal Comune.
6. Gli introiti delle multe effettuate
dalle GEV assegnate ai comuni ai sensi dellart. 5 comma 1 della L.R. n. 10/2003
devono essere depositati su un apposito capitolo e ripartiti secondo le seguenti
modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il 20 per cento alla Provincia di
appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le percentuali si intendono al netto
delle spese di gestione.
7. Le somme nette introitate possono essere
utilizzate esclusivamente per attività inerenti la salvaguardia dellambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo
attrezzamento.
8.
Le somme di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro
30 giorni dalla data della riscossione con la seguente causale: Introiti multe
G.E.V. del mese di..............., Comune.................
Art. 6Raggruppamenti provinciali e circondTimes New Romani delle G.E.V. 1. Le G.E.V. sono organizzate dalle associazioni di cui allart. 2
della
L.R. n. 10/2003 e art. 23 della
L.R.
n. 17/2005 in raggruppamenti
provinciali e circondTimes New Romani su base territoriale o tematica.
2.
Ai fini di un più proficuo e adeguato servizio le aree tematiche di riferimento
dei raggruppamenti circondTimes New Romani sono le seguenti:
- tutela del paesaggio, dei beni culturali e
ambientali, del territorio;
- tutela della fauna selvatica e della fauna ittica,
dellattività venatoria e della pesca, della flora e degli habitat di interesse
comunitario; tutela della biodiversità e aree naturali protette, controllo del
randagismo;
- tutela dallinquinamento delle acque, dellaria, del
suolo; controllo dellinquinamento elettromagnetico.
3.
Lattività delle G.E.V. si esplica attraverso convenzioni stipulate tra le
associazioni di cui allart. 2 della L.R.
n. 10/2003 e art. 23 della L.R.
n. 17/2005 e la Provincia o altri
organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi.
4. Ogni raggruppamento circondTimes New
Romane è costituito da almeno 10 G.E.V. ed ogni raggruppamento provinciale di
almeno 20 G.E.V. Le Province, sentite le associazioni di cui al primo comma,
possono rivedere in aumento tale numero minimo di unità costituenti il
raggruppamento, in relazione alle esigenze di ciascun territorio, nonché
disciplinare nel dettaglio la loro organizzazione, fatta salva lautonomia
interna delle singole associazioni.
5.
Per garantire una adeguata organizzazione delle attività, più associazioni,
possono consorziarsi attraverso la stipulazione di convenzioni, al fine di
raggiungere il numero minimo di G.E.V. richiesto per la costituzione di un
raggruppamento circondTimes New Romane territoriale o
tematico.
6.
Ogni raggruppamento provinciale o circondTimes New Romane si dota di un
proprio regolamento di servizio, che disciplina le modalità di adesione delle
singole G.E.V., la loro partecipazione alle attività del gruppo, i modi con i
quali i singoli e il gruppo si rapportano con lesterno. Tale regolamento è
sottoposto allapprovazione del Questore della provincia come previsto dal
R.d.l. n. 1952 del 26 settembre 1935.
7. Copia dei regolamenti approvati sono
notificati dai raggruppamenti alle Province e da queste ai competenti uffici
regionali affinché gli stessi ne prendano atto.
8.
Ogni raggruppamento provinciale o circondTimes New Romane ha lobbligo di
inviare la relazione sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di
febbraio di ogni anno.
CAPO 2FORMAZIONE, NOMINA E COMPORTAMENTO DELLE G.E.V.
Art. 7Requisiti delle aspiranti guardie ecologiche 1. Laspirante guardia ecologica deve:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro
dellUnione Europea;
b) maggiorenne;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) essere in possesso del diploma di istruzione della
scuola dellobbligo;
e) essere proposti, mediante apposita dichiarazione
siglata dal responsabile legale delle:
- associazioni di protezione ambientale legalmente
costituite e riconosciute ai sensi dellarticolo 13 della legge n. 349 del
1986;
- associazioni
di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale purché
iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 o alla
legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 o alla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12;
f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare
laddestramento pratico;
g) superare
lesame teorico-pratico davanti alla commissione provinciale di cui allart. 4
della LR n. 10/2003;
h) essere in possesso dei requisiti
richiesti dallart. 138 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto n. 773/1931.
Art. 8Formazione delle guardie ecologiche 1. I corsi di formazione delle aspiranti GEV sono organizzati dalle Province e
dalle associazioni ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero dell
Ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio
regionale.
2. Ai
corsi si accede mediante bando di concorso. Possono essere ammessi a questi
bandi i candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo.
3. Il numero dei soggetti ammissibili ai
corsi di formazione nellambito provinciale o circondTimes New Romane non può,
di norma, essere inferiore a 20 e superiore a 60 unità.
4. Le sedi
dei corsi sono stabilite in relazione al programma provinciale di attività e
alle esigenze territoriali.
5. Le Province approvano i bandi pubblici di
ammissione ai corsi che devono contenere idonei criteri di selezione dei
candidati nel caso in cui il loro numero è superiore alle disponibilità.
6. La
durata dei corsi è fissata in almeno 90 ore teoriche totali, a cui si aggiungono
almeno 20 ore di esercitazioni pratiche.
7. Tali
esercitazioni sono finalizzate alla conoscenza diretta del territorio, alluso
di strumenti e tecniche di rilevamento, allesercizio nella compilazione di
verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.
8. I corsi
si articolano in due parti di cui una a carattere generale riguardante la
tematica ambientale e una riguardante la legislazione ambientale e la figura
giuridica della G.E.V.
9. Per quanto
riguarda questa seconda parte saranno maggiormente trattate le normative su cui
alle G.E.V. verrà conferito il potere di accertamento. Di seguito viene
riportato a carattere indicativo un programma tipo.
PARTE
GENERALI
a) nozioni
generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile. Concetto di
ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di
popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli
ecosistemi;
b) ambiente
nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici
e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento
idrico;
c) ambiente
naturale come sistema: flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree
protette;
d)
inquinamento dellaria, dellacqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione,
effetti e danni per luomo e lambiente, principali tecniche di depurazione e
antinquinamento;
e) cenni di
pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia;
f) nozioni di
educazione ambientale e sua strutturazione.
PARTE
LEGISLATIVA E RUOLO DELLE G.E.V.
Esame
della normativa di settore delle seguenti aree tematiche con esplicitazione per
ogni materia di riferimento dei compiti specifici delle guardie
ecologiche.
a) servizio di
vigilanza ecologica volontaria e norme sul volontariato; - elementi di diritto
penale e di procedura penale;
b) tutela del
paesaggio, dei beni culturali e ambientali, del territorio;
c) tutela
della fauna selvatica e della fauna ittica, dellattività venatoria e della
pesca, della flora e degli habitat di interesse comunitario; tutela della
biodiversità e aree naturali protette; controllo del randagismo;
d) tutela
dallinquinamento delle acque, dellaria, del suolo; controllo dellinquinamento
elettromagnetico.
10. Le
Province e le associazioni aventi titolo possono nominare come docenti dei corsi
oltre che personale selezionato in ambito accademico e scolastico, esperti di
provata qualificazione e/o esperienza, derivante dallappartenenza ad
associazioni di volontariato, enti pubblici e ordini professionali.
11. Al
termine dei corsi gli aspiranti che hanno partecipato per almeno 3/4 delle ore
stabilite, sostengono un esame teorico-pratico consistente in una prova scritta
preliminare ad un colloquio orale finale. Entrambe le prove devono essere
sostenute innanzi la Commissione Esaminatrice istituita ai sensi del comma 3,
art. 4, della L.R.
n. 10/2003.
12. La
prova scritta, da sostenere inderogabilmente in giorni diversi dal colloquio
orale, consiste nella risoluzione, entro 2 ore di tempo, di un questionario
contenente domande a risposta multipla sulle materie di cui al comma 3 e nella
compilazione di un fac simile di verbale di accertamento o di rapporto di
servizio o di denuncia allautorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p. I candidati
non possono in nessun caso consultare in aula testi o manoscritti, ovvero
utilizzare apparecchi elettronici di qualsiasi tipo atti alla comunicazione,
pena lannullamento della prova.
13. Il
giudizio di ammissione o meno al colloquio orale della Commissione esaminatrice
è inappellabile e viene reso noto ai candidati con idonei mezzi di pubblicità
nonché pubblicato allalbo pretorio provinciale.
14. Ogni ulteriore regolamentazione è
rimessa alla Commissione la quale provvede in tal senso in sede di riunione di
insediamento dandone, ove necessario, opportuna comunicazione al
pubblico.
15. Il
colloquio orale verte sulle materie di insegnamento e si svolge secondo modalità
procedurali predeterminate dalla medesima Commissione Esaminatrice; al termine
della pubblica seduta desame viene comunicato ufficialmente al candidato
leventuale giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni di guardia
ecologica volontaria.
16. La Commissione esaminatrice di cui
allart. 4 è composta, tra gli altri, dagli esperti nominati dalle Province fra
persone in possesso di diploma di laurea e di provata competenza desumibile da
curricola preventivamente acquisiti; analogo procedimento osserveranno anche le
altre amministrazioni cui compete la designazione degli altri membri ed
esperti.
17. Qualora le associazioni di cui al comma
secondo dellart. 4, L.R.
n. 10/2003, intendano
organizzare in proprio i corsi formativi, devono avanzare istanza scritta,
corredata dai programmi redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente articolo e nella legge regionale di riferimento, allUfficio
Provinciale G.E.V. competente per territorio, che si esprime in merito, entro 60
gg dalla domanda, con proprio provvedimento, notificato oltre che
allassociazione richiedente anche ai competenti uffici
regionali.
18. Lavvio dei corsi nonché ogni evento
interruttivo dei medesimi deve, in ogni caso, essere comunicato da parte
dellassociazione promotrice, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla
competente struttura G.E.V. provinciale che valuta gli aspetti della
programmazione formativa, i curricula dei docenti prescelti e i piani di costo
generali.
19. Non possono essere avviate le attività
formative in assenza di specifica comunicazione di assenso della Provincia.
20. La
Regione Puglia e la Provincia, svolgono azione di vigilanza in merito alla
effettività e proficuità dei percorsi formativi attivati che possono essere
sospesi o definitivamente interrotti, nel caso di gravi inadempienze o altre
irregolarità compiute dagli organizzatori.
Art. 9Aggiornamento delle guardie ecologiche 1. Le azioni formative di aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie sono
demandate alle Province competenti per territorio le quali, anche in relazione
alle risorse disponibili ed ai trasferimenti regionali, attivano con cadenza
almeno triennale gli interventi formativi necessari.
2. I corsi
di aggiornamento sono organizzati per materia o gruppi di
materie.
3. Ciascun percorso di aggiornamento delle
G.E.V. si conclude con un colloquio orale obbligatorio, innanzi la Commissione
di cui allart. 4 della L.R.
n. 10/2003, teso ad
accertare il livello di preparazione raggiunto.
4. La mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento provinciali, per due volte consecutive, comporta la revoca
dellincarico ai sensi dellart. 8 della richiamata legge
regionale.
5. La durata minima dei corsi di
aggiornamento è fissata in 40 ore. Tenuto conto della specificità
dellintervento formativo i docenti sono scelti tra operatori dello specifico
settore di intervento, esperti reperiti in particolare nellambito della
pubblica amministrazione, personale di vigilanza in servizio.
Art. 10Nomina in servizio delle G.E.V. 1. Latto di nomina a G.E.V. è predisposto dalla Provincia nei confronti di chi
ha superato i corsi di cui allart. 8 del presente regolamento.
2. Latto
di nomina definisce i compiti che ciascuna G.E.V. è chiamata a espletare in
relazione alle diverse normative ambientali anche in riferimento alle aree
tematiche indicate allart. 6 del presente regolamento.
3. Tale atto è
trasmesso al Prefetto unitamente alla richiesta di approvazione e riconoscimento
della qualifica di Guardia giurata ai sensi dellart. 138 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. Espletati gli accertamenti di rito, il Prefetto
trasmette allaspirante G.E.V. le determinazioni assunte riferendone altresì
alla Provincia.
4. Le GEV
rispondono personalmente degli atti compiuti nellesercizio delle proprie
funzioni. Alle G.E.V. è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti
del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale durante il loro
servizio.
5. Lespletamento del servizio di vigilanza
ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego
o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di rimborsi spesa
non inficia la gratuità del servizio.
6. Le G.E.V. sono garantite nella
responsabilità verso i terzi mediante apposita polizza assicurativa.
7. Lo
status di guardia ecologica volontaria viene meno nei seguenti
casi:
a) per volontà dellinteressato, che deve
darne comunicazione formale alla Provincia per limmediata revoca dellincarico;
b) in caso
di perdita dei requisiti prescritti dallart. 7 del presente Regolamento; il
volontario interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia
per limmediata revoca dellincarico;
c) in caso
di accertata inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni e dai
regolamenti.
8. La
sospensione dellincarico ed eventualmente la revoca, può essere disposta dalla
Provincia anche nel caso di inattività perdurante da 24 mesi.
9. I
provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dalla Provincia alla
Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Art. 11Identificazione e servizio delle G.E.V. 1. Ogni G.E.V. è munita di tesserino personale, con apposita matricola,
rilasciato dalla Provincia, conforme al modello allallegato denominato
facsimile del tesserino di riconoscimento G.E.V. costituente parte integrante
del presente regolamento.
2. Il tesserino, che ha validità
quinquennale, deve sempre essere accompagnato al provvedimento di nomina a
G.E.V.
3.
Nellespletamento delle proprie mansioni, la guardia è tenuta a qualificarsi
mediante lesibizione di tale tesserino.
4. Le
G.E.V. non possono operare al di fuori dellambito territoriale, del giorno e
dellorario di servizio assegnato.
5. Le
guardie volontarie prestano servizio disarmate e di regola almeno in coppia.
6.
Nellespletamento delle proprie mansioni le G.E.V. sono obbligate in particolare
a:
a)
assicurare almeno otto ore di servizio ogni mese, comunicando, con congruo
preavviso la disponibilità di giornate ed orari al responsabile del
raggruppamento di appartenenza;
b) prestare il proprio servizio nei modi,
orari e località indicati dallordine di servizio;
c)
comunicare tempestivamente allUfficio Provinciale G.E.V. leventuale
impossibilità di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di
servizio;
d)
vigilare per assicurare losservanza, nelle materie di competenza, delle leggi,
dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, in
precipua funzione di educazione ambientale;
e) operare
con diligenza, prudenza e perizia tenendo un comportamento calmo e dignitoso,
improntato ad assoluta imparzialità e senso di giustizia, nonché fornire i
chiarimenti e le informazioni che venissero loro richieste;
f)
compilare i rapporti di servizio e i processi verbali in modo chiaro e completo,
inoltrandoli, nei termini previsti, allUfficio Provinciale G.E.V.;
g)
redigere, al termine del servizio, una relazione sullattività effettuata
(rapporto di servizio), che, unitamente alle richieste di rimborso spese e agli
originali dei verbali eventualmente compilati, deve essere consegnata entro
dieci giorni al Responsabile del proprio raggruppamento;
h)
partecipare con impegno alle attività formative e ai corsi di aggiornamento
organizzati dalla Provincia;
i) usare
con cura lattrezzatura e i mezzi in dotazione.
7. Al fine
dellespletamento delle proprie funzioni, le G.E.V. che siano lavoratori
dipendenti hanno diritto alla fruizione, nel rispetto dellart. 17 della legge
11 agosto 1991, n. 266, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con lorganizzazione aziendale o dufficio.
Art. 12Organizzazione del servizio G.E.V. 1. Le G.E.V. prestano la propria attività sulla base di programmi predisposti
dalle Province, per ogni raggruppamento territoriale. Possono essere previste
occasioni di servizi congiunti fra Polizia Provinciale e G.E.V., soprattutto
nella fase di formazione e di iniziale inserimento.
2. Lufficio provinciale G.E.V. attua il
coordinamento dellattività di vigilanza ambientale volontaria, individuando un
referente per ogni raggruppamento territoriale, scelto tra le
G.E.V.
CAPO 3Regolamentazione del servizio delle G.E.V.
Art. 13Verbali e accertamento delle violazioni amministrative 1. Laccertamento delle violazioni amministrative deve essere effettuato con
modelli rilasciati dalle Province sulla base del modello indicato nellallegato
Fac simile verbale accertamento costituente parte integrante del presente
Regolamento.
2. Le G.E.V. devono curare la stesura del
processo verbale di accertamento in tutte le sue parti e procedere alla
contestazione immediata, ove possibile, della violazione al trasgressore e alla
consegna allo stesso del processo verbale.
3. Il
verbale deve essere depositato nei termini di legge e comunque non oltre
quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, che provvederà al
seguito di competenza.
4. Le G.E.V. che nellesercizio o a causa
delle loro funzioni, hanno notizia di illeciti penali, devono trasmettere senza
ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio tutti i
consequenziali atti osservando le prescrizioni dellart. 220 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 14Assicurazione 1. La Provincia stipula una assicurazione sulla responsabilità civile verso
terzi per danni causati a persone o cose dalle G.E.V. esclusivamente nello
svolgimento di attività connesse al servizio.
2. Le Province e le associazioni di
appartenenza possono prevedere lestensione della copertura assicurativa a:
-
infortuni, verificatisi durante lespletamento del servizio, da cui derivi
linvalidità temporanea superiore a giorni tre, linvalidità permanente o la
morte;
-
eventuali spese legali sopportate dalle G.E.V. in relazione allespletamento
dellattività assegnata.
Art. 15Uso di mezzi di trasporto 1. Le G.E.V., che usano un proprio mezzo di trasporto per esigenze del servizio,
sollevano la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dalluso del mezzo
stesso, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.
2. Le
G.E.V. hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute per
lespletamento del proprio servizio, purché autorizzate dalla competente
struttura provinciale.
3. I
rimborsi sono riconosciuti dalle Province alle G.E.V. tramite i raggruppamenti a
cui appartengono. Tali somme, una volta liquidate, non possono essere distolte
in alcun modo dalla loro destinazione.
Art. 16Norme transitorie 1. Alle Guardie volontarie già in servizio così come individuate dallart. 5
della
L.R. n. 10/2003, la nomina a
GEV viene rinnovata ovvero riconosciuta senza obbligo di frequenza ai corsi di
formazione previsti dallarticolo 4 della
L.R. n. 10/2003.
2. Esse
sono tuttavia tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati
posteriormente alla data di rinnovo/riconoscimento della nomina.
3. Al fine
di una opportuna conoscenza della consistenza numerica delle G.E.V. tali guardie
dovranno presentare istanza documentata nella quale risulta il raggruppamento
provinciale o circondTimes New Romane di riferimento.
4. Sulla
base di tali istanze le Province provvederanno alla realizzazione dei relativi
tesserini di riconoscimento.
5. Sono fatti salvi, dalle presenti norme,
i corsi di formazione delle G.E.V e i relativi procedimenti amministrativi, già
avviati dalle Province alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
purché regolarmente comunicati al competente assessorato
regionale.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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