Anno 2006
Numero 9
Data 12/05/2006
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 57 del 12 maggio 2006
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9

Proroga della nomina dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) e disciplina in materia di sospensione e revoca dell'accreditamento delle attività formative



Art. 1


1.         Le nomine dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) previste dall’articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), così come sostituito dall’articolo 20 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), nonché quella prevista dall’articolo 53 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono prorogate sino all’approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.



Art. 2


1.         All’articolo 24 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), così come sostituito dall’articolo 14 della l.r. 1/2004, sono aggiunti, in fine, i seguenti comma:
 
“4 bis         L’accreditamento è comunque sospeso nei confronti degli Enti per l’attività dei quali sia in corso un’indagine da parte dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1099 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l’intera durata dell’indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell’articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell’Ufficio OLAF.
 
4 ter           L’accreditamento può altresì essere sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale.
 
4 quater      Le norme di cui ai commi 4 bis e 4 ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
                 
4 quinques All’esito delle indagini di cui al commi 4 bis e 4 ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell’accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale.
 
4 sexies      Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l’accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura si cui al comma 4 quinques”.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.