Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9 Proroga della nomina dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) e disciplina in materia di sospensione e revoca dell'accreditamento delle attività formative
Art. 11.
Le nomine dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto
agli studi universitari (EDISU) previste dall’articolo 38 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari),
così come sostituito dall’articolo 20 della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005), nonché quella prevista
dall’articolo 53 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), sono prorogate sino all’approvazione della legge di riforma degli EDISU
e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 21. All’articolo 24 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), così come sostituito dall’articolo 14 della l.r. 1/2004, sono aggiunti, in fine, i seguenti
comma:
“4 bis L’accreditamento è comunque sospeso nei
confronti degli Enti per l’attività dei quali sia in corso un’indagine da parte
dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/1099 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l’intera durata
dell’indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi
dell’articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell’Ufficio OLAF.
4 ter L’accreditamento può altresì essere
sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione
professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la
Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in
dubbio la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento
dell’attività di formazione professionale.
4 quater Le norme di cui ai commi 4 bis e 4 ter si
applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4 quinques
All’esito delle indagini di cui al commi 4 bis e 4 ter, se gli elementi raccolti
siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza,
l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione
professionale, si provvede alla revoca dell’accreditamento con determinazione
del Dirigente del Settore formazione professionale.
4 sexies Non può essere concesso, e se concesso
deve essere revocato, l’accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti,
componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e
amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura si cui
al comma 4 quinques”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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