Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 13 Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone
Art. 1(Modifica al comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 30 settembre
2004, n.15) 1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale
30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), è
sostituito dal seguente:
3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari
delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto
deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per lapprovazione
regionale..
Art. 2(Integrazione dellarticolo 2 della l.r. 15/2004) 1. Al comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 le parole dindividuazione
sono sostituite dalle seguenti: di proposta.
2.
Al comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004, dopo le parole sede legale
dellistituzione sono inserite le seguenti: e del coordinamento istituzionale
del competente ambito territoriale.
3.
Il comma 3 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale
devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento delle richieste, decorso il quale sintendono acquisiti
favorevolmente..
Art. 3(Modifiche allarticolo 3 della l.r. 15/2004) 1. Al comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 le parole dindividuazione
sono sostituite dalle seguenti: di proposta.
2.
Al comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004, dopo le parole sede legale
dellistituzione sono inserite le seguenti: e del coordinamento istituzionale
del competente ambito territoriale.
3.
Il comma 3 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale
devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento delle richieste, decorso il quale sintendono acquisiti
favorevolmente..
Art. 4(Modifica allarticolo 4 della l.r. 15/2004) 1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 della l.r. 15/2004 è sostituita
dalla seguente:
a) perseguimento dei fini statutari in ambito
socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;.
Art. 5(Modifiche allarticolo 5 della l.r. 15/2004) 1. Le lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 15/2004 sono
abrogate.
Art. 6(Modifica allarticolo 13 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 2 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
2. La dichiarazione destinzione è disposta con atto del
dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della
deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone lassegnazione del
personale dipendente e lattribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi
sociali, delleventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di
fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione
avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del
rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge regionale 25 agosto
2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia), o in
favore del comune o della AUSL territorialmente competenti..
Art. 7(Abrogazione del comma 4 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 4 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004 è abrogato.
Art. 8(Modifica alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004) 1. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita
dalla seguente:
c) la composizione e le attribuzioni degli organi
statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli
organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da
parte della Giunta regionale..
Art. 9(Modifica alla lettera d) del comma 1 dellarticolo
16 della l.r. 15/2004) 1. La lettera d) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita
dalla seguente:
d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di
direzione, la durata del mandato;.
Art. 10(Modifica allarticolo 19 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 1 dellarticolo 19 della l.r. 15/2004 è
sostituito dal seguente:
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dellazienda..
Art. 11(Modifica allarticolo 29 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 3 dellarticolo
29 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di
nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla
Giunta regionale..
Art. 12(Modifica allarticolo 33 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 15/2004 è abrogato.
Art. 13(Modifica allarticolo 45 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 1 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
1. Sino alladozione del provvedimento di
trasformazione di cui allarticolo 2 della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se
compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge..
2. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sino alladozione del provvedimento di
trasformazione di cui allarticolo 2 della l.r. 15/2004, gli acquisti, le
trasformazioni di destinazione, lalienazione di beni immobili o di titoli, la
costituzione di diritti reali sugli stessi e i contratti di locazione di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle
istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 della l.r. 15/2004, sono
subordinati allautorizzazione della Giunta regionale. La Giunta regionale,
sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale listituzione,
espresso dopo lacquisizione della eventuale manifestazione di interesse da
parte del Consiglio comunale del comune ove sono situati gli immobili, può
concedere lautorizzazione esclusivamente quando trattasi di atti strettamente
necessari al perseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad
assicurare il miglioramento e il potenziamento dei servizi.
3. Il parere del
Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti
amministrativi relativi allautorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con
atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro
novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.
Art. 14(Modifica al comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004) 1. Il comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
2. Per le istituzioni amministrate in gestione
commissTimes New Romane, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono
assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissTimes New Romane è
prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di
trasformazione e comunque non oltre i termini di cui allarticolo 2, comma 3..
2. Gli adempimenti di cui
al comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004, così come sostituito dal precedente comma 1, sono
assunti dal Commissario straordinario previa conferma dellincarico, giusto
quanto previsto dallarticolo 17 della presente legge.
Art. 15(Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004) 1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 sono abrogati.
Art. 16(Personale) 1. Il personale di ruolo o a tempo indeterminato delle IPAB di cui allarticolo
13 della l.r.
15/2004 o che non svolgono attività è
assegnato alle altre IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o alle AUSL
mediante migrazione per mobilità degli enti pubblici anche in deroga alle
vigenti disposizioni.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di
ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della
l.r. 15/2004, che rientrino contestualmente nelle seguenti condizioni:
a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa
tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi
dodici mesi;
b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli
ultimi dodici mesi;
c) sussistenza di unaccertata situazione debitoria, il
cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.
3. Le IPAB di cui
allarticolo 13 della l.r.
15/2004 o che non svolgono attività, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono
allAssessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - lelenco del personale
dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al
comma 2, per linserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata
secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta
regionale entro i trenta giorni successivi.
4. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su
proposta dellAssessore regionale ai servizi sociali, approva la graduatoria di
cui al comma 3 e dispone lassegnazione del personale alle IPAB/Aziende
pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico
copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. La Giunta regionale
con il provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua
lequiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la
qualifica prevista per il posto in organico.
6. Il personale di cui al
comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle
persone o nelle AUSL, nelle more dellattuazione della riforma prevista dalla
presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale
dellistituzione.
7. A far data dallentrata in vigore della
presente legge e fino allestinzione della graduatoria di mobilità di cui al
comma 4 è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché
dellaffidamento esternalizzato dei servizi per tutte le
IPAB.
8. Le previsioni di cui al presente
articolo saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di
attuazione.
Art. 17(Commissari IPAB) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica
o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione
commissTimes New Romane.
Art. 18(Modifica allarticolo 46 della l.r. 15/2004) 1. Larticolo 46 della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 46
(Abrogazioni)
1. I commi 1 e 3 dellarticolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n.
17 (Sistema integrato dinterventi e
servizi sociali in Puglia), sono abrogati.
2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dellarticolo
45 sono abrogate:
a) la legge regionale 4 luglio 1974, n.
22 (Delega alle province di funzioni
amministrative in materia di pubblica assistenza);
b) la
legge regionale 28 novembre 1983, n. 20
(Interventi per il potenziamento dei servizi socio-asstenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per
lestinzione);
c) la
legge regionale 20 novembre 2000, n. 15
(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20)..
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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