Anno 2006
Numero 13
Data 15/05/2006
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 19 maggio 2006
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Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 13

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone



Art. 1

(Modifica al comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 30 settembre 2004, n.15)


1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), è sostituito dal seguente:
 
3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per lapprovazione regionale.. 



Art. 2

(Integrazione dellarticolo 2 della l.r. 15/2004)


1. Al comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 le parole dindividuazione sono sostituite dalle seguenti: di proposta.

2. Al comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004, dopo le parole sede legale dellistituzione sono inserite le seguenti: e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale.

3. Il comma 3 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale sintendono acquisiti favorevolmente.. 



Art. 3

(Modifiche allarticolo 3 della l.r. 15/2004) 


1. Al comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 le parole dindividuazione sono sostituite dalle seguenti: di proposta.

2. Al comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004, dopo le parole sede legale dellistituzione sono inserite le seguenti: e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale.

3. Il comma 3 dellarticolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale sintendono acquisiti favorevolmente.. 



Art. 4

(Modifica allarticolo 4 della l.r. 15/2004)


1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:
 
a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;. 



Art. 5

(Modifiche allarticolo 5 della l.r. 15/2004)


1. Le lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 15/2004 sono abrogate. 


Art. 6

(Modifica allarticolo 13 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
2. La dichiarazione destinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone lassegnazione del personale dipendente e lattribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, delleventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o della AUSL territorialmente competenti.. 



Art. 7

(Abrogazione del comma 4 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 4 dellarticolo 13 della l.r. 15/2004 è abrogato. 


Art. 8

(Modifica alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004)


1. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:
 
c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale.. 



Art. 9

(Modifica alla lettera d) del comma 1 dellarticolo

16 della l.r. 15/2004)


1. La lettera d) del comma 1 dellarticolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:
 
d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;. 



Art. 10

(Modifica allarticolo 19 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 1 dellarticolo 19 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dellazienda.. 



Art. 11

(Modifica allarticolo 29 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 3 dellarticolo 29 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale.. 



Art. 12

(Modifica allarticolo 33 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 15/2004 è abrogato. 


Art. 13

(Modifica allarticolo 45 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 1 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
1. Sino alladozione del provvedimento di trasformazione di cui allarticolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge..

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alladozione del provvedimento di trasformazione di cui allarticolo 2 della l.r. 15/2004, gli acquisti, le trasformazioni di destinazione, lalienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi e i contratti di locazione di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 della l.r. 15/2004, sono subordinati allautorizzazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale listituzione, espresso dopo lacquisizione della eventuale manifestazione di interesse da parte del Consiglio comunale del comune ove sono situati gli immobili, può concedere lautorizzazione esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al perseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento e il potenziamento dei servizi.

3. Il parere del Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti amministrativi relativi allautorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.  



Art. 14

(Modifica al comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
2. Per le istituzioni amministrate in gestione commissTimes New Romane, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissTimes New Romane è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui allarticolo 2, comma 3..

2. Gli adempimenti di cui al comma 2 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004, così come sostituito dal precedente comma 1, sono assunti dal Commissario straordinario previa conferma dellincarico, giusto quanto previsto dallarticolo 17 della presente legge. 



Art. 15

(Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004) 


1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo 45 della l.r. 15/2004 sono abrogati. 



Art. 16

(Personale)


1. Il personale di ruolo o a tempo indeterminato delle IPAB di cui allarticolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono attività è assegnato alle altre IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o alle AUSL mediante migrazione per mobilità degli enti pubblici anche in deroga alle vigenti disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2004, che rientrino contestualmente nelle seguenti condizioni:
a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi dodici mesi;
b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli ultimi dodici mesi;
c) sussistenza di unaccertata situazione debitoria, il cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.

3. Le IPAB di cui allarticolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono allAssessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - lelenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per linserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale ai servizi sociali, approva la graduatoria di cui al comma 3 e dispone lassegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. La Giunta regionale con il provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua lequiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la qualifica prevista per il posto in organico.

6. Il personale di cui al comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o nelle AUSL, nelle more dellattuazione della riforma prevista dalla presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale dellistituzione.

7. A far data dallentrata in vigore della presente legge e fino allestinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4 è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dellaffidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB.

8. Le previsioni di cui al presente articolo saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di attuazione. 



Art. 17

(Commissari IPAB)


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione commissTimes New Romane. 



Art. 18

(Modifica allarticolo 46 della l.r. 15/2004)


1. Larticolo 46 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:
 
Art. 46 (Abrogazioni)
1. I commi 1 e 3 dellarticolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.

2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dellarticolo 45 sono abrogate:
a) la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);
b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-asstenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per lestinzione);
c) la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20)..  



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.