Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 14 Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)
Art. 1(Modifica allarticolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12) 1. Larticolo 1 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12
(Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), è sostituito dal seguente:
Art 1
(Finalità)
1. La Regione
Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge
23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare
la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici
derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la
distruzione della specie..
Art. 2(Modifiche e integrazioni allarticolo 2 della l. r. 12/2003) 1.
Allarticolo 2 (Modalità di raccolta) della l.r.
12/2003
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
1. Sul territorio della Regione Puglia è
consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per
specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi
al giorno per persona detà superiore ai quattordici anni, in possesso
dellapposito permesso di raccolta di cui allarticolo 3.;
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2. E vietata
la raccolta dellAmanita Caesarea allo stato dovolo chiuso e di tutti gli ovoli
chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli
esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a
centimetri tre.;
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
3. E invece
consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri,
la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:
a. Armillaria mellea
b.
Cantharellus (tutte le specie)
c. Craterellus
cornucopioides
d. Hydnum
repandum
e. Tricholoma
terreum
f. Calocybe
gambosa;
d) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. E
consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per
scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente
preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.;
e) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
5 bis. E fatto obbligo ai cercatori di
raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza..
Art. 3(Modifiche allarticolo 3 della l.r. 12/2003) 1. Allarticolo 3 (Permesso per la raccolta) della l.r.
12/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
1. La
raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito
permesso, il cui modello è approvato con decreto dellAssessore regionale alle
risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e
occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico
delle ASL, lattestato allidentificazione delle specie fungine, a seguito di
specifico corso formativo delle durata minima di dodici ore, con superamento di
prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dellattestato di
micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dellattestato di
micologo). Lattestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso
di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.;
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Si
definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio
consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i
funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di
funghi e i soggetti di cui al comma 3 dellarticolo 2 della l. 352/1993.;
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il
permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da
un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di
residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il
permesso di raccolta si distingue in:
a. permesso amatoriale, del costo di euro
25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi
giornalieri;
b. permesso professionale, del costo di euro
50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi
giornalieri.
Per tutti i
raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici
anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto
controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo
complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dellottenimento
del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione
nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla
qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.;
d) il comma 4
è abrogato;
e) il comma 5
è sostituito dal seguente:
5. I fondi
derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per
attività di ricostituzione e miglioramento dellecosistema
forestale.;
f) il
comma 6 è abrogato.
2. A coloro che, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, siano già in possesso di attestati didoneità
allidentificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla
frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione
didoneità già riconosciuta. Resta fermo lobbligo di aggiornamento quinquennale
di cui al comma 1 dellarticolo 3 della l.r.
12/2003, così come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 4(Abrogazione dellarticolo 4 della l.r. 12/2003) 1. Larticolo 4 (Permessi speciali) della l.r. 12/2003 è abrogato.
Art. 5(Modifiche allarticolo 5 della l.r. 12/2003) 1. Allarticolo 5 (Zone interdette alla raccolta) della l.r. 12/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 6 le parole Regione Puglia sono sostituite dalle seguenti: Assessore
regionale alle risorse alimentari;
b) al comma 10
le parole L Assessore regionale competente sono sostituite dalle seguenti:
LAssessore regionale alle risorse alimentari.
Art. 6(Modifica allarticolo 6 della l.r. 12/2003) 1. Larticolo 6 della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6
(Autorizzazione alla vendita)
1. La vendita
dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la
quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali
che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL,
lattestato didoneità allidentificazione delle specie fungine
commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di
dodici ore, con superamento di prova finale.
2. La vendita
dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi
commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati
rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto
nellOrdinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme
igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dallAutorità sanitaria
locale su parere favorevole dei servizi delle ASL..
3. La vendita
di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione davvenuto
controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per
territorio e ogni contenitore deve presentare:
a. una sola
specie fungina, disposta a singolo strato;
b. i funghi
devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti
dal terriccio e da corpi estranei;
c. il
certificato davvenuto controllo con il timbro dellIspettore micologo dellASL
recante lindicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore
professionale, della specie fungina e del
quantitativo posto in vendita, del periodo
entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente
conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;
d. la
dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il
luogo di raccolta.
”4. I controlli e le prescrizioni di cui al
comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati allautoconsumo..
Art. 7(Modifiche allarticolo 7 della l.r. 12/2003) 1. Allarticolo 7 (Sanzioni) della l.r. n. 12 /2003 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. Ferma
restando lapplicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce
reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo
o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dallarticolo 3;
c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui allarticolo 5, comma 1;
d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o
il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui allarticolo 5, commi 3 e 6;
e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione
delle disposizioni di cui allarticolo 2.;
b) dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
6 bis. Per la violazione di cui allarticolo
6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento
di _ 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la
confisca e distruzione dellintero prodotto. Alla confisca procede direttamente
il personale che accerta linfrazione. I funghi confiscati, commestibili e non,
devono essere conferiti allASL competente per territorio, che provvederà alla
loro distruzione previa compilazione del verbale.;
c) il comma 8
è sostituito dal seguente:
8. I
proventi rivenienti dallazione sanzionatoria sono interamente devoluti agli
enti di cui allarticolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad
attività di ricostituzione e miglioramento dellecosistema forestale e alla
promozione delle attività di cui allarticolo 9, secondo piani predisposti dagli
stessi e validati dallAssessorato alle risorse alimentari..
Art. 8(Modifica allarticolo 10 della l.r. 12/2003) 1. Il comma 1 dellarticolo 10 (Centro di controllo micologico) della l.r.
12/2003 è sostituito dal seguente:
1.
Nellambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è
organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dellarticolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico
pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle
Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei
Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo
funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di
controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma
del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento
periodico con cadenza annuale..
Art. 9(Modifiche allarticolo 11 della l.r. 12/2003) 1. I commi 1, 2 e 3 dellarticolo 11 (Formazione dei micologi) della l.r.
12/2003 sono sostituiti dai seguenti:
1. Per la
formazione e laggiornamento dei micologi, lorganizzazione gestionale dei corsi
è affidata allUniversità degli studi, agli enti pubblici e alle
ASL.
2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la
Giunta regionale, su proposta dellAssessore alle risorse agroalimentari,
dintesa con lAssessore alla salute, disciplina lorganizzazione dei corsi e
autorizza listituzione degli stessi.
3. Gli
enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e
aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta
regionale..
Art. 10(Aggiornamenti specie commercializzabili) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la
precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.
Art. 11(Integrazione della l.r. 12/2003) 1. Dopo larticolo 12 della l.r. 12/2003 è inserito il seguente:
Art. 12 bis
(Funghi conservati)
1. Per quanto attiene la denominazione di
funghi secchi, il confezionamento, il trattamento e letichettatura dei funghi
epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e
10
del d.p.r. 376/1995..
Art. 12(Integrazione dellarticolo 13 della l.r. 12/2003) 1. Allarticolo 13 (Norma finanziaria) della l.r. 12/2003 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
2 bis. Il
riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dallAssessore alle
risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati..
Art. 13(Integrazione della l.r. 12/2003) 1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente tabella A relativa ai programmi
dei corsi di cui allarticolo 3 della presente legge:
TABELLA A
1)
Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per lammissione
allesame per il rilascio dellattestato didoneità allidentificazione delle
specie fungine:
a) Biologia
dei funghi;
b) Cenni
decologia;
c) Le
intossicazioni da funghi;
d) I
principali funghi velenosi;
e) I funghi
nellalimentazione;
f) Modi per
una corretta raccolta;
g) Cenni di
morfologia;
h) Cenni di
sistematica e approccio alla determinazione evidente;
i)
Legislazione.
2)
Programma del corso di aggiornamento quinquennale:
a) Aspetti
medico - tossicologici;
b)
Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica
dei funghi epigei spontanei;
c) Normativa
nazionale e regionale;
d) Diagnosi
micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;
e)
Aggiornamento su specie di funghi commestibili.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|