Regolamento Regionale 25 maggio 2006, n. 5 Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03
Art. 1Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della
Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia,
degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione
esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno
riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni
istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari
effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico
individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute
nellart. 4, del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati
avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dellinteressato
ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico,
non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non
sensibili o giudiziari.
Art. 3Tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di
interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati,
per i soggetti titolari di cui allarticolo 1, nelle schede contenute negli
allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
ALLEGATO A (Schede a A1 a
A41) - Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati
dalla Regione:
Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale - ARPA;
Agenzia Regionale Sanitaria -
ARES;
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale;
Agenzia regionale per il lavoro
- ARL;
Agenzia Regionale Sviluppo
Agricolo - ARSAP;
Agenzia Regionale per il
Turismo - AReT;
Agenzia Regionale per la
tecnologia e linnovazione - ARTI;
Agenzia Regionale per la
Mobilità - AREM;
Agenzia Regionale Ferroviaria -
AREF;
Istituto regionale ricerca
educativa - IRRE;
Istituti regionale per la
cooperazione;
Istituto incremento Ippico per
la Puglia;
Autorità di bacino della
Puglia;
Autorità di bacino della
Basilicata;
Autorità portuali; Aziende
porti; Enti irrigui;
Consorzi di bonifica; Consorzi
Fitosanitari; Enti parco;
IPAB e Agenzie Servizi alla
Persona;
Fiera del Levante;
Fiera di Foggia;
Fiera autonoma Francavilla
Fontana;
Unione Regionale delle
Bonifiche;
Consorzio di Bonifica Terre
dApulia;
Consorzio per la Bonifica della
Capitanata;
Consorzio per la Bonifica
speciale dellArneo;
Consorzio di Bonifica Ugento e
Li Foggi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
Consorzio per la Bonifica
Montana del Gargano;
Consorzi ASI;
E.Di.S.U. Bari;
E.Di.S.U. Politecnico Bari;
E.Di.S.U. Foggia;
E.Di.S.U. Lecce;
IACP Bari - Brindisi - Foggia -
Lecce - Taranto;
IPRES - Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione.
ALLEGATO B (schede da B1 a
B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e
Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura
operanti nellambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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