Anno 2006
Numero 5
Data 25/05/2006
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 65 del 30 maggio 2006
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Regolamento Regionale 25 maggio 2006, n. 5

Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03



Art. 1

Oggetto 


1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. 



Art. 2

Disposizioni generali 


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nellart. 4, del D.Lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dellinteressato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. 



Art. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili 


1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui allarticolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO A (Schede a A1 a A41) - Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;
Agenzia Regionale Sanitaria - ARES;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
Agenzia regionale per il lavoro - ARL;
Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP;
Agenzia Regionale per il Turismo - AReT;
Agenzia Regionale per la tecnologia e linnovazione - ARTI;
Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM;
Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF;
Istituto regionale ricerca educativa - IRRE;
Istituti regionale per la cooperazione;
Istituto incremento Ippico per la Puglia;
Autorità di bacino della Puglia;
Autorità di bacino della Basilicata;
Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui;
Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco;
IPAB e Agenzie Servizi alla Persona;
Fiera del Levante;
Fiera di Foggia;
Fiera autonoma Francavilla Fontana;
Unione Regionale delle Bonifiche;
Consorzio di Bonifica Terre dApulia;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Consorzio per la Bonifica speciale dellArneo;
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano;
Consorzi ASI;
E.Di.S.U. Bari;
E.Di.S.U. Politecnico Bari;
E.Di.S.U. Foggia;
E.Di.S.U. Lecce;
IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto;
IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione.

ALLEGATO B (schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nellambito del Servizio Sanitario Nazionale.

 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.