Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
Art. 1Oggetto Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 186 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), non rientrano nella definizione di
rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e,
pertanto, sono esclusi dallapplicazione di tale normativa, a condizione che:
- il materiale non
proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità
inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale viene
avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità
previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo
parere dellARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA). Per quanto
previsto allarticolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge
Lunardi), come modificata dallarticolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n.
306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere leffettivo utilizzo di tale
materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato
secondo le modalità richiamate.
I produttori di terre e rocce da scavo
devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego
diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile
direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato
preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività
di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti,
a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.
Le
terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra
specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti
normative.
Art. 2Gestione delle terre e rocce da scavo Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 186 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), non rientrano nella definizione di
rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e,
pertanto, sono esclusi dallapplicazione di tale normativa, a condizione che:
- il materiale non
proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità
inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale viene
avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità
previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo
parere dellARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA). Per quanto
previsto allarticolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge
Lunardi), come modificata dallarticolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n.
306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere leffettivo utilizzo di tale
materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato
secondo le modalità richiamate.
I produttori di terre e rocce da scavo
devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego
diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile
direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato
preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività
di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti,
a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.
Le
terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra
specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti
normative.
Art. 3Gestione degli inerti da costruzione e demolizione I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di
costruzione e demolizione, ivi comprese le operazioni di costruzione e
demolizione di strade, effettivamente avviati al riutilizzo diretto allinterno
dello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica da
effettuarsi in un centro attrezzato allinterno dello stesso cantiere, ai fini
del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite
nella circolare M.A.T.T. n. 5205 del 2005, non rientrano nella classificazione
di rifiuti.
Tutti i soggetti che producono materiale
derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni
stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di
rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa
verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia
dei lavori previsti.
Al
fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:
- favorire in ogni
caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente
suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche
omogenee;
- favorire,
direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da
demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove
possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di
demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni,
coppi, ecc.)
- conferire i rifiuti
inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e
regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad
impianti mobili autorizzati.
Il
conferimento in discarica deve avvenire con le modalità previste dalla normativa
vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle
operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.
Art. 4Luogo di produzione dei rifiuti Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera
i) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 183, comma 1, lettera i) del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si intende per luogo di produzione
dei rifiuti linsieme dei siti infrastrutturali collegati tra loro allinterno
di unarea delimitata, ricomprendendo nellarea delimitata il cantiere in cui
vengono effettivamente svolti i lavori, intendendosi per cantiere linsieme dei
luoghi interessati alla realizzazione delle opere e i depositi temporanei a
servizio del cantiere stesso ed espressamente individuati in fase di
progettazione ed approvati dallamministrazione competente.
Art. 5Aree di stoccaggio e recupero materiale Ai fini del presente regolamento la gestione dei materiali che residuano dalle
operazioni di costruzione e demolizione non utilizzati direttamente allinterno
del cantiere e che vengono avviati a successive attività di recupero, devono
rispettare le seguenti prescrizioni:
- per la gestione dei flussi di materiale inerti possono
essere utilizzate una o più aree attrezzate di stoccaggio e di deposito, ubicate
allinterno del territorio comunale, se il cantiere si riferisce ad un solo
comune o in più comuni, se trattasi di opere intercomunali, che risultino dalla
documentazione progettuale approvata dallente preposto. Tali aree svolgono
funzioni di ricovero dei mezzi, di deposito di materiali da costruzione, di
deposito temporaneo per i materiali da scavo e per quelli da costruzione e
demolizione. Allinterno di tali aree deve essere garantita idonea separazione
delle diverse tipologie di materiale;
- le aree di cui al punto precedente, comunque soggette ad
autorizzazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 (214 e 216
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuate dalle imprese
interessate, di intesa con i Comuni. Le stesse imprese provvedono ad attrezzare
dette aree.
Tali
aree, a fine attività, devono ritornare allo stato originario, per cui le
attività devono risultare compatibili con lo stato dei luoghi.
Art. 6Iter autorizzazione progettuale A decorrere dal 1° settembre 2006 tutti i progetti riferiti alla costruzione, al
rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria di opere,
sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il
rilascio di permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di
inizio attività, devono allegare alla domanda un elaborato che indichi il
bilancio di produzione (espresso in m3) di materiale da scavo e/o da demolizione
e/o di rifiuti, indicando specificatamente:
- le quantità di
materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che
verranno destinati al riutilizzo allinterno del cantiere;
- le quantità di
materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità di
rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di
riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione
(ubicazione e tipologie di impianto).
Al
termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive
produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento,
trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica.
I
progetti dovranno altresì riportare lindicazione degli eventuali depositi già
attrezzati di cui al precedente punto 5 a servizio del cantiere, con
la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di materiali e rifiuti
in entrata ed in uscita, nonché lelenco delle attrezzature utilizzate per tali
operazioni.
A partire dal 1° settembre 2006 gli enti
competenti allesame ed allapprovazione di progetti riferiti ad opere che
comportano la produzione di materiali da scavo e/o di rifiuti derivanti da
operazioni di costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade,
devono verificare la rispondenza dei progetti presentati alle disposizioni
contenute nel presente regolamento.
Art. 7Materie prime seconde ed acquisti verdi Al fine di assicurare la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro
conferimento in discarica, nonché leffettivo riciclaggio ed avvio al recupero
di terre e rocce da scavo e degli inerti derivanti da operazioni di costruzione
e demolizione, compresa la costruzione delle strade, con successiva normativa
Regionale saranno recepite le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero
dellAmbiente 8 maggio 2003, n. 203 inerente limpiego di materiale riciclato da
parte di enti pubblici.
Art. 8Gestione degli inerti in impianti di smaltimento finale I soggetti gestori delle discariche devono comunicare entro il 31 luglio 2006,
alla struttura regionale competente, i quantitativi di materiale inerte
necessari per tutti gli interventi gestionali e di recupero allinterno della
discarica stessa. Semestralmente, contestualmente alla relazione prevista dal
piano della gestione operativa, essi devono comunicare la quantità di materiale
inerte utilizzata in discarica ai fini gestionali, quantità per le quali deve
essere tenuta una contabilità separata, con la specificazione:
a) della data di ricevimento;
b) del soggetto conferitore;
c) del quantitativo conferito;
d) leventuale costo di conferimento, che deve essere
documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della
tariffa da applicare.
I
materiali inerti utilizzati in discarica ai soli fini gestionali non sono
classificati rifiuto, mentre sono assoggettati alle disposizioni legislative
vigenti i materiali inerti conferiti in eccesso rispetto alle esigenze
strettamente gestionali, come sopra specificato.
Art. 9Disposizioni finali Si dispone che il presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale, venga notificato, a cura della struttura regionale
competente dellAssessorato allEcologia, agli Assessorati Regionali, ai Sindaci
ed agli uffici tecnici del Comuni e delle Comunità Montane, agli Ordini
professionali interessati, alle associazioni di categoria interessate.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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