Anno 2006
Numero 6
Data 12/06/2006
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 74 del 16 giugno 2006
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Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6

Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili



Art. 1

Oggetto 


Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dallapplicazione di tale normativa, a condizione che:
-          il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
-          il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dellARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA). Per quanto previsto allarticolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Lunardi), come modificata dallarticolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere leffettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.
Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.



Art. 2

Gestione delle terre e rocce da scavo 


Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dallapplicazione di tale normativa, a condizione che:
-          il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
-          il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dellARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA). Per quanto previsto allarticolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Lunardi), come modificata dallarticolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere leffettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.
Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative. 



Art. 3

Gestione degli inerti da costruzione e demolizione 


I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, ivi comprese le operazioni di costruzione e demolizione di strade, effettivamente avviati al riutilizzo diretto allinterno dello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica da effettuarsi in un centro attrezzato allinterno dello stesso cantiere, ai fini del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite nella circolare M.A.T.T. n. 5205 del 2005, non rientrano nella classificazione di rifiuti.

Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti.

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:
-          favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
-          favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
-          prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.)
-          conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.

Il conferimento in discarica deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate. 



Art. 4

Luogo di produzione dei rifiuti 


Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 183, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si intende per luogo di produzione dei rifiuti linsieme dei siti infrastrutturali collegati tra loro allinterno di unarea delimitata, ricomprendendo nellarea delimitata il cantiere in cui vengono effettivamente svolti i lavori, intendendosi per cantiere linsieme dei luoghi interessati alla realizzazione delle opere e i depositi temporanei a servizio del cantiere stesso ed espressamente individuati in fase di progettazione ed approvati dallamministrazione competente. 



Art. 5

Aree di stoccaggio e recupero materiale 


Ai fini del presente regolamento la gestione dei materiali che residuano dalle operazioni di costruzione e demolizione non utilizzati direttamente allinterno del cantiere e che vengono avviati a successive attività di recupero, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
-         per la gestione dei flussi di materiale inerti possono essere utilizzate una o più aree attrezzate di stoccaggio e di deposito, ubicate allinterno del territorio comunale, se il cantiere si riferisce ad un solo comune o in più comuni, se trattasi di opere intercomunali, che risultino dalla documentazione progettuale approvata dallente preposto. Tali aree svolgono funzioni di ricovero dei mezzi, di deposito di materiali da costruzione, di deposito temporaneo per i materiali da scavo e per quelli da costruzione e demolizione. Allinterno di tali aree deve essere garantita idonea separazione delle diverse tipologie di materiale;
-         le aree di cui al punto precedente, comunque soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 (214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuate dalle imprese interessate, di intesa con i Comuni. Le stesse imprese provvedono ad attrezzare dette aree.
 
Tali aree, a fine attività, devono ritornare allo stato originario, per cui le attività devono risultare compatibili con lo stato dei luoghi.  



Art. 6

Iter autorizzazione progettuale 


A decorrere dal 1° settembre 2006 tutti i progetti riferiti alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di inizio attività, devono allegare alla domanda un elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in m3) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:
-          le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo allinterno del cantiere;
-          le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
-          le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica.

I progetti dovranno altresì riportare lindicazione degli eventuali depositi già attrezzati di cui al precedente punto 5 a servizio del cantiere, con la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di materiali e rifiuti in entrata ed in uscita, nonché lelenco delle attrezzature utilizzate per tali operazioni.

A partire dal 1° settembre 2006 gli enti competenti allesame ed allapprovazione di progetti riferiti ad opere che comportano la produzione di materiali da scavo e/o di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade, devono verificare la rispondenza dei progetti presentati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.



Art. 7

Materie prime seconde ed acquisti verdi 


Al fine di assicurare la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro conferimento in discarica, nonché leffettivo riciclaggio ed avvio al recupero di terre e rocce da scavo e degli inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade, con successiva normativa Regionale saranno recepite le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dellAmbiente 8 maggio 2003, n. 203 inerente limpiego di materiale riciclato da parte di enti pubblici. 



Art. 8

Gestione degli inerti in impianti di smaltimento finale 


I soggetti gestori delle discariche devono comunicare entro il 31 luglio 2006, alla struttura regionale competente, i quantitativi di materiale inerte necessari per tutti gli interventi gestionali e di recupero allinterno della discarica stessa. Semestralmente, contestualmente alla relazione prevista dal piano della gestione operativa, essi devono comunicare la quantità di materiale inerte utilizzata in discarica ai fini gestionali, quantità per le quali deve essere tenuta una contabilità separata, con la specificazione:

a) della data di ricevimento;

b) del soggetto conferitore;

c) del quantitativo conferito;

d) leventuale costo di conferimento, che deve essere documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della tariffa da applicare.

I materiali inerti utilizzati in discarica ai soli fini gestionali non sono classificati rifiuto, mentre sono assoggettati alle disposizioni legislative vigenti i materiali inerti conferiti in eccesso rispetto alle esigenze strettamente gestionali, come sopra specificato. 



Art. 9

Disposizioni finali


Si dispone che il presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale, venga notificato, a cura della struttura regionale competente dellAssessorato allEcologia, agli Assessorati Regionali, ai Sindaci ed agli uffici tecnici del Comuni e delle Comunità Montane, agli Ordini professionali interessati, alle associazioni di categoria interessate. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.