Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa
TITOLO 1PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1(Oggetto e principi
generali) 1. Nellambito della gestione integrata della costa, la presente legge
disciplina lesercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del
demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai
sensi dellart. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in
capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle
Province.
2. Per gestione integrata della costa
sintende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli
territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate alluso,
alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio
marittimo e delle zone del mare territoriale sintendono tutte le attività e i
compiti individuati dallarticolo 105, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni , in
attuazione dellarticolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
4. Lazione regionale in
materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
a) salvaguardia, tutela e
uso eco-sostenibile dellambiente;
b) pianificazione dellarea
costiera;
c) accessibilità ai beni
del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
d) semplificazione
dellazione amministrativa;
e) trasparenza delle
procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
f) integrazione tra i
diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione
e di concertazione;
g) decentramento
amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) sviluppo armonico ed eco
- compatibile del turismo balneare.
5. Sono escluse dalla
competenza regionale:
a) le aree del demanio marittimo e del mare
territoriale necessarie allapprovvigionamento di fonti di energia, ai sensi del
d.lgs. 112/1998;
b) i porti e le aree
espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e
Regione Puglia;
c) i porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, come classificati dallarticolo 4 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e
successive modificazioni;
d) le aree e i porti
ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi
dellarticolo 6 della l.
84/1994.
Art. 2(Pianificazione) 1. Lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 1, comma
1,
ha luogo sulla base della
pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di
pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le
associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale,
territoriale e turistica.
Art. 3(Piano regionale delle coste) 1. La pianificazione
regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste
(PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato
attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani
territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani
territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli
indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province
territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo
e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la
conservazione dellintegrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e
i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino,
nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera,
quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia
da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito
regolamento che disciplina le procedure per lesame e lapprovazione delle opere
di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il
PRC.
6. Entro trenta giorni
dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e gli altri soggetti di
cui allarticolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e
proposte integrative.
7. Entro trenta giorni
dallo scadere del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi
anche sulle proposte e osservazioni pervenute, predispone il PRC per la
successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
8. Il Piano acquista
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
9. Le varianti al PRC sono
approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
Art. 4(Piano comunale delle
coste) 1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali
delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme
regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla
data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle
coste ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è
depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne
faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni devono essere
presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta
giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale
approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica
di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale,
che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
decorso il quale lesito sintende favorevole.
6. Il PCC, ai fini
dellefficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in
conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono
adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima
approvazione.
8. Qualora i Comuni non provvedano entro i
termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto
tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici
regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione
del PCC.
9. Il Collegio di cui al comma 8 è
presieduto dal dirigente del Settore demanio e patrimonio, o suo delegato, ed è
composto da:
a) un tecnico del Settore
demanio e patrimonio;
b) un tecnico del Settore
urbanistico;
c) un tecnico del Settore
ecologia e ambiente;
d) un tecnico della
Provincia competente;
e) un tecnico comunale.
10. Le spese riconosciute
in favore dei componenti del Collegio sono quantificate nella misura
percentuale, stabilita dallarticolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e
integrazioni, della tariffa professionale vigente degli ingegneri e architetti,
sulla base del numero di abitanti nel periodo estivo fornito dal Comune, e sono
poste a carico del Comune inadempiente.
11. I PCC possono essere
presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle
Unioni dei Comuni ove esistenti.
Art. 5(Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di
unitario esercizio a livello regionale:
a) programmazione,
indirizzo e coordinamento generale;
b) individuazione delle
aree di tutela e di conservazione ambientale;
c) gestione del sistema informativo del
demanio (SID);
d) supporto e consulenza ai
Comuni costieri;
e) monitoraggio e verifica
dellattività dei Comuni costieri;
f) rilascio della
concessione di beni demaniali richiesti nelluso del Comune medesimo;
g) esercizio dei poteri
sostitutivi;
h) esercizio di attività
qualificate regionali dal PRC;
i) rilascio di concessioni
demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria
costiera.
2. Lespletamento delle attività di
competenza regionale è assicurato dal Settore demanio e patrimonio.
Art. 6(Funzioni dei Comuni) 1. È conferito ai Comuni costieri lesercizio di tutte le funzioni
amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle
espressamente individuate allarticolo 5.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro
il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sullesercizio delle funzioni
amministrative conferite, con riferimento allanno precedente.
3. Le funzioni del comma 1
possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.
TITOLO 2DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7(Sistema informativo del
demanio - SID) 1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento
condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi
allamministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale
identificazione e conoscenza del suo reale stato duso.
2. La Regione, a seguito di autorizzazione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, favorisce e promuove lutilizzo
del SID a livello comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento
di cui allarticolo 6, comma 1.
Laccesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per lesercizio
dellattività di vigilanza sul territorio di competenza.
3. I Comuni hanno lobbligo di operare sul
SID, trasmettendo alla Regione anche copia integrale delle concessioni
rilasciate, in forma cartacea e con cadenza quindicinale.
4. Il SID rappresenta, a regime, lo
strumento per fornire servizi web al pubblico, consentendo la consultazione e la
visualizzazione dei dati accessibili.
Art. 8(Domanda per la
concessione) 1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della
concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta
secondo procedura SID, deve specificare sia luso che il richiedente intende
fare del bene demaniale, sia la durata della concessione
richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la
variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a
firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello
stato dei luoghi ante operam e una simulazione,
mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare limpatto ambientale post
operam.
4. Alla domanda devono essere allegati,
inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare
lassenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non
colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. Lavvio del procedimento
è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato
ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9
dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995,
n. 27 (Disciplina
del demanio e del patrimonio regionale).
6. Al fine di accedere a
provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il
rinnovo anticipato del titolo concessorio.
Art. 9(Concorso di domande) 1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o
bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità
delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche
del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dellambiente, allutilizzo
di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione, allincremento
del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in
contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i
concorrenti.
Art. 10(Rilascio e durata della
concessione) 1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel
rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per
lesecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con
riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante
disposizioni per le determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime), così come modificata dallarticolo 10 della legge 16 marzo 2001, n.
88 e dalla legge 29 marzo 1001, n. 135.
2. Il termine per
lemissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni
decorrenti dalla data di acquisizione dellultimo parere.
3. Sono destinatari di concessione
demaniale marittima lEnte pubblico e i soggetti privati.
4. Il parere di cui allarticolo 12 del
regolamento per lesecuzione del codice della navigazione è espresso dagli
Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avvalimento, dal Settore
regionale demanio e patrimonio.
5. Le concessioni per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla
nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume
direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti
preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma
10 dellarticolo 5 e del comma 4 dellarticolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale
disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate
prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano state attivate le Conferenze dei servizi per lesame e lapprovazione dei
progetti.
6. La durata delle
concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni
sei. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della
concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e
ammortamento proposti dai richiedenti.
7. Per le concessioni non produttrici di
reddito la relativa durata è stabilita dai PCC.
Art. 11(Obblighi del
concessionario) 1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:
a) laccesso al mare da
parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi
perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e
ambientali;
b) i servizi minimi
(igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati
in serie e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione
estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le
procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dellAgenzia
delle dogane;
c) il salvamento;
d) il parcheggio agli utenti,
fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;
e) il transito libero e
gratuito al pubblico, per laccesso alla battigia e al mare territoriale,
qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150,
fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
f) il mantenimento della
pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore
a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.
2. Gli obblighi indicati al
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante
lesposizione di apposito cartello ben visibile.
3. In presenza di relitti di aree
retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto
obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca
della concessione ovvero il diniego della domanda di
concessione.
4. La gestione di stabilimenti
balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su
aree demaniali regolarmente concesse è consentita per lintero anno, al fine di
svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le
opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della
concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino
alle relative determinazioni dellautorità competente.
Art. 12(Revoca, decadenza e sospensione della
concessione) 1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata
decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice
della navigazione.
2. La concessione è
comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che
comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che
ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni
di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del
canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza,
a parità delle condizioni di cui allarticolo 9, sulla concessione di nuove
aree.
3. Linosservanza nei confronti dei
lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro
stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale comporta, a seguito dellaccertamento definitivo in sede
giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la
posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso
di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata
decaduta.
4. Lesercizio della concessione è
temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o
altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. Avverso i provvedimenti
adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio
della Regione Puglia.
Art. 13(Affidamento in gestione –
Sub-ingresso) 1. Lautorizzazione
allaffidamento di cui allarticolo 45 bis del codice della navigazione è
rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 4:
a) per le attività
secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
b) per lintera attività
oggetto della concessione, limitatamente ad ununica stagione balneare e per una
volta soltanto nellambito della durata ordinaria della concessione.
2.
Lautorizzazione al sub-ingresso
di cui allarticolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa
verifica dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità
tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione allarea
concessa, per ogni arco temporale di anni sei.
3. Sono fatti salvi il caso
di cui allultimo comma dellarticolo 46 del codice della navigazione e di
trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.
Art. 14(Autorizzazione ex articolo 55 del codice
della navigazione) 1. Allo scopo di
assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo
55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di
compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione
e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai
fini del rilascio dellautorizzazione da parte dellautorità competente.
Art. 15(Vigilanza) 1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della
navigazione e dal regolamento per lesecuzione del codice della navigazione, le
funzioni di vigilanza sulluso in concessione delle aree del demanio marittimo e
delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni, nellambito delle rispettive competenze.
2. Le Amministrazioni
individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la
qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.
3. Chiunque, fra gli organi
di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o
sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non
autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in
difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità
amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice
della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.
4. Allattuazione delle
procedure di cui allarticolo 54 del codice della navigazione provvedono, in
danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le
proprie strutture.
5. Nellimpossibilità a
provvedervi direttamente, la Regione si avvale dellautorità
militare.
6. La Regione verifica lesercizio delle
funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni
e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Indipendentemente dal controllo a
campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità
ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di
inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o
inadempienza del Comune, su proposta dellAssessore competente, il Presidente
della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio
decreto, un Commissario ad acta.
TITOLO 3NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 16(Norme di salvaguardia e prime direttive
per la predisposizione dei Piani) 1. È vietato il rilascio,
il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e
relative fasce di rispetto:
a)
lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi
dacqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in
prossimità di falesie;
e) archeologiche e di
pertinenza di beni storici e ambientali.
2. Nelle aree classificate
siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o
comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia
mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è
subordinato alla preventiva valutazione favorevole dincidenza ambientale
effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito
regolamento regionale.
3. In attuazione
dellarticolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio alluso
pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non
autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato
adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.
In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate
possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento allaccesso
allarenile, per il rispetto dellarticolo 11, comma 1, lettera e); le opere di
urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo
devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non
superiori a metri 150.
4. Allo scopo di garantire
il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità
turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio
demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e
alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di
cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di
costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione
di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella
portuale e di quella riveniente dallapplicazione dei limiti e divieti di cui al
comma 1;
b) al lordo dei servizi
(parcheggi, igienico-sanitari).
6. Possono essere realizzate
strutture classificate spiaggia libera con servizi nella misura non superiore
al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di
cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi larea
demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla
balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie
concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del
gestore.
7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi
del PRC di cui al comma 2 dellarticolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella
quota concedibile lintera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per
cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte
salve le circostanze di revoca e decadenza di cui allarticolo 12. Le
concessioni già assentite in contrasto con il PCC al loro scadere non sono più
rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua
apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli
concessori non rinnovati. In ogni caso, ai concessionari viene riconosciuto il
diritto di continuare a esercitare la propria attività per i tre anni successivi
allentrata in vigore del PCC.
8. Negli ambiti demaniali
di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi,
devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica
fruizione.
9. La Regione, in fase di predisposizione
del PRC, provvede a classificare la valenza turistica del territorio costiero,
ai sensi dellarticolo 6 del decreto del .Ministro dei trasporti e della
navigazione del 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative).
10. I Comuni individuano
nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a
pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a
servizi igienici e a primo soccorso.
11. La disponibilità delle
aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo consegna a titolo
gratuito, ai sensi dellarticolo 34 del codice della navigazione, come
modificato dallarticolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n.
308.
12. Con riferimento allarticolo 9, comma
1, per facile rimozione va inteso, a integrazione di quanto indicato nella
circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n
120,
lassemblaggio di elementi
componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti
di qualsiasi genere.
Art. 17(Norme transitorie) 1. Fino allapprovazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle
concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in
scadenza;
b) il rinnovo di concessioni annuali, con
clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di
precarietà;
c) il rilascio di
autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;
d) il rilascio di
autorizzazione temporanea per laffidamento in gestione di aree demaniali in
concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello
stato dei luoghi;
e) il rilascio di
autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse
alleliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie
già assentite;
f) il rilascio di
concessione al sub - ingresso e di autorizzazioni ai sensi dellarticolo 24 del
regolamento per lesecuzione del codice della navigazione.
2. Fino allapprovazione dei
PCC i Comuni applicano, nellattività concessoria, esclusivamente le
disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata
violazione degli obblighi di cui allarticolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed
e), si avvierà la procedura di decadenza.
4. Al fine di garantire la
continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare lattività
concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli
di competenza.
5. Nelle more dellattivazione del SID, i
Comuni trasmettono copia integrale delle concessioni rilasciate, oltre che in
forma cartacea e con cadenza quindicinale, anche su supporto informatico secondo
le indicazioni della Regione.
Art. 18(Riparto risorse
economiche) 1. Le concessioni sono
soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale,
incrementato del 10 per cento quale imposta regionale
aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme
corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le
imposte rivenienti dallattuazione della presente legge sono introitate dai
Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma
5.
4. I Comuni provvedono alla verifica
dellesatto pagamento del canone, dellimposta regionale aggiuntiva, delle spese
distruttoria di cui allarticolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative
conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso
tributario .
5. Per lesercizio delle
funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dellimposta regionale
riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per
spese di istruttoria.
Art. 19(Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione delle presente legge si fa fronte, in
termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dellunità
previsionale di base 04.04.01 Settore demanio e patrimonio sui seguenti
capitoli, rispettivamente:
IN USCITA:
Capitolo 3431 Art. 54 codice della
navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di pristino su aree del
demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di
gestione e interventi diretti e/o per il tramite dellAutorità militare
(collegato al capitolo in entrata 3062700)
Capitolo 3690 Spese per le
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle Regioni -
l.r. n. 17 del 23 giugno 2006 (collegato al capitolo in entrata
1018000)
Capitolo 3692 Spese per lelaborazione di
studi e Piani di utilizzo e destinazione delle aree del demanio marittimo di
interesse regionale - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006, art. 3 (collegato al
capitolo in entrata 1018000).
IN
ENTRATA:
Capitolo 1018000 Imposta
regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle
ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo
(collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno
2006)
Capitolo 3062700 Recupero somme anticipate
per lapplicazione dellarticolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della
navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari
(correlato al capitolo in uscita 3431)
TITOLO 4
Art. 20(Abrogazione) 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per lesecuzione del
codice della navigazione.
2. Sono abrogate tutte le
norme in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale 4 agosto 1999, n
25 (Norme di prima
attuazione per lesercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di
demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112).
Indice Titolo I - Principi generali e
pianificazione
Art. 1 (Oggetto e principi
generali)
Art. 2
(Pianificazione)
Art. 3 (Piano regionale delle
coste)
Art. 4 (Piano comunale delle
coste)
Art. 5 (Funzioni della Regione)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Titolo II - Disposizioni generali
Art. 7 (Sistema informativo
del demanio - SID)
Art. 8 (Domanda per la
concessione)
Art. 9 (Concorso di
domande)
Art. 10 (Rilascio e durata
della concessione)
Art. 11 (Obblighi del
concessionario)
Art. 12 (Revoca, decadenza e
sospensione della concessione)
Art. 13 (Affidamento in
gestione - Sub-ingresso)
Art. 14 (Autorizzazione ex
articolo 55 codice della navigazione)
Art. 15
(Vigilanza)
Titolo III - Norme transitorie e
finanziarie
Art. 16 (Norme di salvaguardia e prime
direttive per la predisposizione dei Piani)
Art. 17 (Norme
transitorie)
Art. 18 (Riparto risorse
economiche)
Art. 19 (Norma
finanziaria)
Titolo IV
Art. 20 (Abrogazione)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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