Anno 2006
Numero 18
Data 26/06/2006
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 79 del 27 giugno 2006
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Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 18

Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia



Art. 1

(Istituzione e finalità dellAvvocatura regionale)


1. E istituita lAvvocatura regionale.

2. Gli avvocati dellAvvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali.

3. LAvvocatura regionale esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della Regione.

4. La Regione può avvalersi di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con loggetto dellaffare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro segnalato dallAvvocatura regionale; in caso di motivata opportunità.  



Art. 2

(Autonomia dellAvvocatura regionale)


1. LAvvocatura regionale è autonoma. Gli avvocati dellAvvocatura regionale rispondono dellespletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale. 



Art. 3

(Organizzazione dellAvvocatura regionale)


1. LAvvocatura regionale è organizzata in due Settori:

a) legale;

b) amministrativo.

2. Alla direzione dei Settori di cui al comma 1 è preposto lAvvocato coordinatore.

3. AllAvvocatura regionale è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio.

4. Agli avvocati dellAvvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per responsabilità professionale. 



Art. 4

(Coordinamento dellAvvocatura regionale)


1. LAvvocato coordinatore dellAvvocatura regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale iscritti allelenco speciale dellAlbo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza professionale.

2. LAvvocato coordinatore cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dellincarico.

3. LAvvocato coordinatore svolge le seguenti funzioni:

a) assegna agli avvocati dellAvvocatura regionale le pratiche di cui allarticolo 1 e ne coordina lattività;

b) riferisce al Presidente della Giunta regionale circa lopportunità di ricorrere a professionisti esterni, ai sensi dellarticolo 1, comma 4;

c) sentite le strutture regionali, esprime parere in ordine allinstaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;

d) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sullattività svolta dallAvvocatura regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della normativa regionale;

e) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato allAvvocatura regionale, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;

f) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;

g) esprime il proprio parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie;

h) esprime il proprio parere sullassunzione a carico dellAmministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi allespletamento di funzioni o compiti dufficio.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina, lAvvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della struttura.

5. LAvvocato coordinatore annualmente indica al Presidente della Giunta regionale lentità delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della struttura. 



Art. 5

(Reclutamento degli avvocati regionali)


1. Il reclutamento degli avvocati regionali avviene per pubblico concorso da espletarsi nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per il reclutamento degli avvocati dellAvvocatura dello Stato

2. Gli avvocati dellAvvocatura regionale sono iscritti allelenco speciale dellAlbo degli avvocati.



Art. 6

(Inquadramento, trattamento economico e progressione

di carriera degli avvocati regionali)


1. Linquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati dellAvvocatura regionale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

2. Gli avvocati dellAvvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri dipendenti della Regione sulla base dellattività professionale esercitata senza vincolo di orario.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali relative agli avvocati dellAvvocatura regionale e le modalità di attribuzione delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dellattività svolta.  



Art. 7

(Compensi professionali degli avvocati regionali)


1. Agli avvocati regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.

2. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali. 



Art. 8

(Norme finali e transitorie)


1. E soppresso il Settore legale presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Il personale e gli avvocati di cui allarticolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella categoria D sono assegnati, su istanza, allAvvocatura regionale.

3. In fase di prima attuazione lAvvocatura regionale ha sede a Bari. AllAvvocato coordinatore dellAvvocatura è demandata lorganizzazione territoriale della stessa.

4. Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge. 



Art. 9

(Norma finanziaria) 


1. Per lattivazione e il funzionamento dellAvvocatura regionale, per lesercizio finanziario 2006, è istituito nel bilancio di previsione 2006 il capitolo 1310 denominato Fondo per lAvvocatura regionale, con stanziamento come competenza e cassa di euro 150 mila e conseguente diminuzione, come competenza e cassa, di euro 150 mila del cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 Consiglio regionale.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.