Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema
integrato dinterventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei
di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la
non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire,
eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per il conseguimento
delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato
dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da
favorire lintegrazione e linclusione sociale per costruire comunità
solidali.
TITOLO 1IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 2(Principi generali) 1. Il sistema integrato dinterventi
e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:
a) tutela della vita umana sin dal suo inizio,
così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternità e sullinterruzione volontaria della gravidanza); b) dignità della persona e garanzia di
riservatezza; c) universalità di accesso al sistema integrato
dei servizi sociali; d) libera scelta dellutente e, ove
impossibilitato, dei suoi familiari, per laccesso ai servizi offerti dal
sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell appropriatezza delle
prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno; e) valorizzazione delle potenzialità e delle
risorse delle persone e delle famiglie; f) sostegno e promozione del recupero di
autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti; g) valorizzazione
del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per
la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; h) estensione
delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità,
adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici; i) partecipazione
attiva dei cittadini singoli e associati, nellambito dei principi di
solidarietà e di auto-organizzazione;
2. La realizzazione del sistema
integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali sispira ai
seguenti principi:
a) omogeneità e adeguatezza al
sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale; b) efficienza, efficacia ed economicità; c) flessibilità e personalizzazione degli interventi; d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi
dintervento, rispetto allimpiego delle risorse disponibili; e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche
di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione
sociale; f) professionalità e specificità delle prestazioni
professionali.
Art. 3(Diritto alle prestazioni) 1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove lattuazione dei
diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle
istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità
solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema
integrato tutte le persone residenti in Puglia.
2. I Comuni garantiscono ai cittadini di
altre regioni laccesso ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi
interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi
indifferibili.
3. I cittadini di Stati membri dellUnione
europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui allarticolo 41
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi
internazionali e secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui
allarticolo 64.
4. Per
i soggetti di
cui al comma 3
e per tutti
gli interventi indifferibili, il
Comune tenuto a garantire i
servizi
socio-assistenziali è
identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità
dellintervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di
residenza del cittadino destinatario dellintervento e per i cittadini stranieri
in base agli accordi internazionali.
5. I criteri di
partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei
cittadini utenti sono definiti nel regolamento regionale.
6. In base alle indicazioni del Piano
regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delle
disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai
Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con
incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità
dordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con
difficoltà dinserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dellautorità giudiziaria che
rendono necessari interventi assistenziali.
7. I soggetti di cui al
presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del
sistema integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in
relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente
legge.
8. Il Piano regionale delle
politiche sociali riserva una quota delle risorse per lanticipazione ai Comuni
degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 3, nelle more dellazione
di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei
Tribunali per i minorenni.
Art. 4(Strumenti e metodi per la realizzazione
del sistema) 1. Il sistema dinterventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale
delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona,
garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete
secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla
Regione.
2. Il sistema integrato dinterventi e
servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento dellintegrazione tra i servizi
sociali e i servizi sanitari e dellintegrazione con tutte le politiche che
mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita; b) cooperazione interistituzionale; c) concertazione tra i diversi livelli
istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli
organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli
ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le
associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.
Art. 5(Ambiti territoriali) 1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni
territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dellambito
territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo
diversa decisione della Conferenza dei sindaci dellambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni
interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può
determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le
modifiche nellassetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono
intervenire entro la data di approvazione del Piano regionale
socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di
avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona.
3. Le modifiche dei confini
amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini
amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema
locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del
triennio di programmazione sociale dei Piani sociali di zona in corso alla data
delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Comuni
interessati. In tal caso i Comuni dellambito territoriale sociale modificano
gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti
istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano sociale
di zona.
Art. 6(Gestione associata) 1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata
dai Comuni appartenenti allo stesso distretto
socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di
particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche
tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni
interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che
la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso
distretto socio-sanitario.
3. I Comuni appartenenti
allo stesso ambito territoriale, di cui allarticolo 5, determinano
autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste
dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), e possono
attribuire lesercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende
pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dellarticolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328),
avente sede legale nel territorio dellambito o a unistituzione dotata di
autonomia gestionale ai sensi dellarticolo 114 del d.lgs.
267/2000.
4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito
territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti
nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto allarticolo 56, e
possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui
al d.lgs. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dellambito, laddove
presenti.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato
nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione - Enti locali, individua, ai
sensi dellarticolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la forma associativa e
ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali
inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta
in vigore sino allapprovazione delle forme di gestione da parte dei
Comuni.
Art. 7(Incentivazione delle forme
associate) 1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntive da
destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore
dimensione demografica, così come individuati dallo stesso Piano, e individua le
forme dincentivazione per la gestione associata da parte degli altri Comuni.
2. Al fine dincentivare la
gestione associata del sistema di servizi e interventi sociali e socio-sanitaria
di ambito da parte dei Comuni, le forme di incentivazione tengono conto
prioritariamente della capacità di spesa delle risorse assegnate allambito,
dellincidenza dei servizi a valenza di ambito o sovracomunali sul totale dei
servizi previsti con il Piano sociale di zona, delle forme di gestione
individuate per detti servizi a valenza di ambito o sovracomunale,
dellattivazione di un sistema di accesso unico alla rete dei servizi
dellambito. Il Piano regionale delle politiche sociali può individuare
ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territoriali per
lassegnazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 8(Sistema locale dei servizi sociali) 1. Il sistema locale si articola in un insieme dinterventi e servizi
socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi
dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e
privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di
zona.
2. Il Piano di zona,
nellambito degli indirizzi del Piano regionale delle politiche sociali,
definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far
fronte alle situazioni di emergenza sociale.
3. Il Piano regionale
determina le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che
costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal piano
di zona.
Art. 9(Piano regionale delle politiche sociali) 1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in
armonia con gli altri piani di settore.
2. Il Piano regionale
individua:
a) i bisogni del territorio;
b) le priorità degli interventi;
c) il riparto delle risorse;
d) i livelli essenziali delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
e) gli indirizzi per la realizzazione e lo
sviluppo del sistema;
f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai
fini dellapplicazione dellarticolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti
alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere
individuata la forma di gestione;
g) le modalità per il raccordo tra la
pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee dindirizzo
e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque luniformità
dei servizi offerti sul territorio regionale;
h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
i) lintegrazione socio-sanitaria, in coerenza
con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
j) il coordinamento per lintegrazione con le
politiche delleducazione, dellistruzione, della formazione professionale,
dellavviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello
sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dellambiente, della cultura,
del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dellurbanistica e delle
politiche abitative;
k) la quota delle risorse da riservare per
lanticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai
commi 3 e 4 dellarticolo 3, nelle more dellazione di rivalsa e per gli
interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i
minorenni;
l) gli interventi di promozione e coordinamento
delle azioni di assistenza tecnica per listituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
m) gli interventi di sperimentazione dei modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie
presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate
a livello europeo;
n) le altre forme di interventi oltre a quelle
contemplate nella presente legge;
o) gli interventi di promozione di metodi e
strumenti per il controllo di gestione atti a valutare lefficacia e
lefficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
p) il programma e il finanziamento per la
formazione, la riqualificazione e laggiornamento del personale addetto alle
attività sociali;
q) gli indicatori per il monitoraggio
dellefficacia, dellefficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani
sociali di zona.
Art. 10(Piano sociale di
zona) 1. Il Piano sociale di zona ha
durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, dintesa con le
Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano
regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui allarticolo 4,
comma 2, lettera c), che, attraverso laccreditamento o specifiche forme di
concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del
Piano.
2. Il Piano sociale di zona,
adottato con accordo di programma, definisce:
a) il
sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli
essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi; b) gli obiettivi strategici e le priorità
dintervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione; c) le modalità organizzative dei servizi,
le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità; d) le modalità di rilevazione dei dati
nellambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli
strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il
monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti
nellambito del Piano di zona; e) le
modalità per garantire lintegrazione tra servizi e prestazioni; f) le
modalità del coordinamento con gli organi periferici dellamministrazione
scolastica, penitenziaria e giudiziaria; g) le
modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori; h) le
forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione
dellintegrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa; i) gli
interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello
di organizzazione sovra ambito, individuando gli enti gestori tra le
istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia
gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e
attribuendo le risorse economiche corrispondenti; j) il
coordinamento per lintegrazione con tutte le politiche che mirano al benessere
delle persone e alla qualità della vita; k) le
iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori; l) le
forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla
programmazione e al controllo della qualità dei servizi.
3. Il Piano di zona, in caso di
gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto
socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.
Art. 11(Integrazione socio-sanitaria) 1. La Regione Puglia promuove,
qualifica e sostiene lintegrazione socio-sanitaria; le attività sono
finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di
recupero e mantenimento delle autonomie personali, dinserimento sociale e
miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.
2. I rapporti tra i soggetti
erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende
erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti
dindirizzo della Regione.
3. La Regione istituisce la
Commissione regionale per lintegrazione socio-sanitaria per elaborare gli
indirizzi in materia, favorire la diffusione e lapplicazione degli stessi,
monitorare i processi dintegrazione in atto e i risultati conseguiti,
contribuire alla programmazione finanziaria degli Assessorati alla solidarietà e
alle politiche per la salute, per quanto di propria competenza.
4. La Commissione regionale per
lintegrazione socio-sanitaria è nominata dal Presidente della Giunta regionale,
sentiti gli Assessori alla solidarietà e alle politiche per la salute, ed è
composta da:
a)
tre
rappresentanti dei settori afferenti allAssessorato alla solidarietà della
Regione; b)
tre
rappresentanti dei settori afferenti allAssessorato alla sanità della Regione,
di cui uno in rappresentanza dell ARES; c) due
esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione
sociale e socio-sanitaria, ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza
per le riunioni svolte dalla Commissione.
5. La Giunta regionale provvede
a definire gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di funzionamento
della Commissione regionale per lintegrazione
socio-sanitaria.
6. La Commissione regionale per
lintegrazione socio-sanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai
soggetti di cui allarticolo 4, comma 2, lettera c), nonché ai comitati
consultivi misti istituiti in seno alle AUSL, al fine di promuovere un confronto
permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità
dintervento in campo socio-sanitario.
Art. 12(Livelli essenziali delle
prestazioni) 1. Il sistema dintegrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce
risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti
obiettivi dinclusione sociale:
a)
mantenimento a domicilio dei
cittadini e sviluppo della loro autonomia; b) sostegno delle puerpere e dei
neonati e promozione dellinfanzia, delladolescenza e delle responsabilità
familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle
donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità; c)
piena integrazione sociale e
lavorativa delle persone diversamente abili; d)
soddisfacimento delle esigenze
di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non
autosufficienti;
e)
informazione e consulenza
diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le
persone e le famiglie; f) garanzia di ogni altro
intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per
quanto di competenza, al fine di garantire lesigibilità dei diritti sociali di
cui allarticolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more della definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione e gli
Enti locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il
rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti
tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle
diverse articolazioni territoriali:
a)
il
servizio sociale professionale; b)
il
servizio di segretariato sociale per favorire laccesso ai servizi, mediante
linformazione e la consulenza ai cittadini; c)
il
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; d) il
servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità
sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di
cura domiciliari sociali e sanitarie integrate; e)
le
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali; f)
i
centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario; g)
il
servizio di assistenza economica.
3. I Comuni, nellambito
dei rispettivi Piani sociali di zona, concorrono alla programmazione,
organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza a elevata
integrazione socio-sanitaria di cui allAllegato 1C del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza), concorrendo alla relativa spesa, corrispondente alle prestazioni
sociali e alberghiere che accompagnano le prestazioni sanitarie a rilievo
sociale, con le risorse finanziarie assegnate al Piano di zona e con la
compartecipazione dellutente.
Art. 13(Sistema informativo) 1. La Regione, nellambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui
allarticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in
collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il
sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.
2. Il sistema informativo
di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle
informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
3. La Giunta regionale
emana le direttive di coordinamento cui le Province e i Comuni devono attenersi
per la raccolta dei dati e per lacquisizione, in particolare, di tutti gli
elementi relativi:
a)
alla
realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse
finanziarie e alla loro destinazione per aree dintervento di attività;
b)
alla
conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
c)
alla
conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nellorganizzazione ed
erogazione dei servizi sociali e sociosanitari.
Art. 14(Osservatorio regionale delle politiche
sociali) 1. E istituito presso lAssessorato alla solidarietà lOsservatorio regionale
delle politiche sociali. LOsservatorio promuove, coordina e realizza le azioni
di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di
servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il
monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la
progettazione del sistema informativo sociale.
2. Nellambito
dellOsservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per
le politiche per linfanzia e ladolescenza, che opera quale centro regionale di
raccolta e analisi di documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali
riferite ai minori e può essere articolato per macro-tematiche e che, in
attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per linfanzia e dellOsservatorio nazionale per linfanzia),
provvede a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora
nellelaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi.
3. La Giunta regionale
disciplina il funzionamento dellOsservatorio regionale delle politiche sociali
e del Centro regionale di documentazione per le politiche per linfanzia e
ladolescenza, al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno
svolgimento del programma di attività.
4. LOsservatorio regionale delle politiche
sociali si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni
organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra
loro connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla
Giunta regionale.
5. La Regione, nellambito
dellOsservatorio delle politiche sociali, istituisce lOsservatorio permanente
sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare lOsservatorio:
a)
studia e analizza levoluzione
delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle
situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e
famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e
levoluzione complessiva delle esigenze familiari;
b)
verifica lefficacia degli
interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e
istituzioni pubbliche e private;
c)
si
avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi
della Regione;
d)
si
rapporta con altri Osservatori istituiti nellambito della sicurezza sociale,
anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;
e)
focalizza i fenomeni di
devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali
marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.
6.
LOsservatorio regionale delle
politiche sociali si articola sul territorio in una struttura regionale di
coordinamento e di raccordo operativo e nella rete degli Osservatori sociali
provinciali, che concorrono alla realizzazione del sistema informativo sociale
regionale, di cui allarticolo 13, nonché alla realizzazione del piano di
attività annuale dellOsservatorio regionale e che possono promuovere con
risorse proprie iniziative di rilevazione, analisi e ricerca connesse al
fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di
riferimento.
Art. 15(Finanziamento del sistema integrato) 1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e
socio-educativi si realizza con il concorso delle risorse alluopo destinate
dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
2. La Regione provvede ad
assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali e il Fondo regionale socio-assistenziale.
3. Al finanziamento del
sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario
regionale, quelle provenienti da specifici programmi comunitari e nazionali,
nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di
servizi alla persona di cui al d.lgs. n. 207/2001 che partecipano alla
realizzazione dei Piani di zona e le risorse derivanti dalla compartecipazione
degli utenti al costo delle prestazioni.
4. La Regione incentiva il concorso delle
risorse private al finanziamento del sistema integrato dinterventi e servizi
sociali anche con lutilizzo della leva fiscale, per quanto di propria
competenza, viste le leggi vigenti. A tal fine annualmente la Giunta regionale
può proporre sgravi fiscali mediante la modulazione di aliquote differenziate
per laddizionale IRE di competenza, che producano benefici fiscali per i
contribuenti che abbiano concorso al finanziamento del sistema locale dei
servizi, con le modalità disciplinate da apposito regolamento.
Art. 16(Competenze dei
Comuni) 1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli
assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei
servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla
programmazione regionale.
2. Ai Comuni, oltre alle competenze già
trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui allart. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382) e alle funzioni attribuite, ai sensi dellarticolo 132, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il decreto legislativo 30 marzo
1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a norma dellarticolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), spettano,
nellambito delle risorse disponibili in base al Piano regionale e di zona,
lesercizio delle seguenti attività:
a)
programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con lobbligatorio coinvolgimento dei soggetti di
cui allarticolo 4, comma 2;
b)
erogazione dei servizi, delle
prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dallarticolo 22 della l.
328/2000 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
c)
progettazione e gestione,
dintesa con le istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio, degli
interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi
dellarticolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67,
in applicazione dellarticolo 8,
comma 5, della l. 328/2000, nellambito delle misure previste nei Piani sociali
di zona per il contrasto alle povertà e per le responsabilità familiari, con
specifico riferimento alle madri sole con figli;
d)
autorizzazione, accreditamento,
vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
e)
partecipazione al procedimento
per la definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla
legge regionale 30
novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);
f)
definizione dei parametri di
valutazione delle condizioni di cui allarticolo 3, comma 6, della presente
legge ai fini della determinazione dellaccesso prioritario alle prestazioni e
ai servizi, coinvolgendo le rappresentanze associative di cui allarticolo 4,
comma 2.
3. Nellesercizio delle
funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:
a)
promuovere, nellambito del
sistema locale dei servizi sociali a rete, lapporto delle risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo
di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini
nellambito della vita comunitaria;
b)
coordinare programmi e attività
degli enti che operano nellambito di competenza, secondo le modalità fissate
dal regolamento regionale di cui allarticolo 64, tramite collegamenti operativi
tra i servizi che realizzano attività volte allintegrazione sociale e intese
con le AUSL per le attività socio-sanitarie e per i Piani di zona;
c)
adottare strumenti per la
semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare
lefficienza, lefficacia e i risultati delle prestazioni;
d)
adottare modalità e strumenti
per la partecipazione dei soggetti di cui allarticolo 4, comma 2, alla
valutazione della qualità e dellefficacia dei servizi e per la formulazione di
proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e)
garantire ai cittadini i
diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le
modalità previste dagli statuti comunali, dai regolamenti e dalle carte dei
servizi;
f)
promuovere interventi e servizi
specifici per linserimento sociale e lintegrazione socio-culturale dei
cittadini stranieri immigrati, nellambito della definizione dei Piani di zona;
g)
promuovere linserimento
lavorativo di persone socialmente svantaggiate, anche mediante lindividuazione
di servizi e lavori da affidare ai sensi dellarticolo 5 della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
Art. 17(Competenze delle Province) 1. Le Province concorrono:
a)
alla
programmazione del sistema integrato dinterventi e servizi sociali;
b)
alla
raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da
altri soggetti istituzionali ai fini dellattuazione del sistema informativo
regionale, a cui le Province concorrono mediante le attività dellOsservatorio
sociale provinciale di cui allarticolo 14;
c)
allanalisi della domanda e
dellofferta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni
sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti
locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi
territoriali;
d)
alla
promozione e alla realizzazione, dintesa con i Comuni, diniziative di
formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e
allaggiornamento;
e)
alla
progettazione e gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e
istruzione ai sensi dellarticolo 5 del d.l. 9/1993, convertito, con
modificazioni, dalla l. 67/1993, in applicazione dellarticolo 8, comma 5, della
l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e
videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui
allarticolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la
prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e lintegrazione sociale
e lavorativa dei ciechi pluriminorati);
f)
alla
definizione e allattuazione dei Piani di zona, anche con il concorso
allorganizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono
individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale
degli ambiti territoriali.
2. Le Province esercitano le
funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione
della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni
per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in
materia di formazione professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e
p) del comma 2 dellarticolo 18 e coordinamento operativo dei soggetti e delle
strutture che agiscono nellambito dei servizi sociali, con particolare riguardo
alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato.
Art. 18(Competenze della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
per costruire un sistema integrato con tutte le politiche che mirano al
benessere delle persone e alla qualità della vita.
2. La Regione, in
conformità delle disposizioni di cui allarticolo 117 della Costituzione:
a)
definisce gli ambiti
territoriali dintervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema
locale dei servizi sociali;
b)
approva il Piano regionale
delle politiche socio-sanitarie e assegna le risorse finanziarie;
c)
esercita lattività di
monitoraggio e valutazione dellefficacia e dellefficienza della
spesa;
d)
promuove e finanzia lo sviluppo
dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi
innovativi;
e)
promuove, finanzia e coordina
le azioni di assistenza tecnica per listituzione e la gestione degli interventi
sociali da parte degli enti locali;
f)
definisce i requisiti minimi e
le procedure per lautorizzazione delle strutture e dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
g)
definisce i requisiti e le
procedure per laccreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari pubblici e privati;
h)
determina le modalità per
lesercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali
pubblici e privati;
i)
istituisce e gestisce i
registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e
privati autorizzati allesercizio delle attività ai sensi dellarticolo 16,
comma 2, lettera d);
j)
definisce i requisiti di
qualità per la gestione dei servizi e per lerogazione delle prestazioni;
k)
definisce i criteri per la
concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi
sociali;
l)
definisce i criteri generali
per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni;
m)
determina i criteri per la
definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti
titolari delle strutture e dei servizi accreditati;
n)
individua le figure
professionali sociali, disciplina i percorsi formativi, nei limiti delle proprie
competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della
formazione professionale regionale e il contenuto professionale dei servizi
sociali;
o)
promuove, finanzia e realizza
iniziative informative e di assistenza formativa e tecnica rivolte ai soggetti
pubblici per sostenere il percorso di programmazione sociale negli ambiti
territoriali, nonché iniziative informative e formative, anche con il concorso
delle Province, per i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei
servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative
comunitarie e laccesso ai fondi dellUnione Europea;
p)
disciplina lattività di
controllo dellefficacia e dellefficienza dei servizi sul territorio e di
valutazione dei risultati delle azioni previste;
q)
disciplina le modalità per il
concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la partecipazione dei
soggetti di cui allarticolo 4, comma 2;
r)
esercita il potere sostitutivo
nei casi e con le modalità previste dalla vigente
normativa;
s)
disciplina le procedure
amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli
utenti delle prestazioni sociali e listituzione degli uffici di tutela degli
utenti;
t)
disciplina le modalità di
partecipazione e di promozione civica, dintesa con le diverse espressioni della
cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione dinterventi
innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione,
verifica e controllo;
u)
definisce i criteri generali
per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dellaccertamento
sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui allarticolo 130, comma
2, del d.lgs. 112/1998;
v)
assume i provvedimenti
contingibili e urgenti dinteresse non esclusivamente comunale.
Art. 19(Concorso del terzo
settore) 1. La Regione e gli enti locali
riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo
settore e valorizzano lapporto delle organizzazioni di volontariato, delle
cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di
patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti.
2. I soggetti del terzo settore
di cui allarticolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla
progettazione del sistema integrato dinterventi e servizi
sociali.
3. Le organizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei
rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di
convenzioni per lerogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura
e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione
con il regolamento di cui allarticolo 64 e con il Piano regionale delle
politiche sociali, per valorizzare il loro apporto allerogazione dei servizi.
4. Ai fini
dellapplicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le
fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le
spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano
coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la
rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a
gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere
chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani
sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero
altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui
allarticolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali.
5. La Regione e gli enti
locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità dei servizi, anche favorendo lattività delle associazioni di
tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
6. Il regolamento regionale
individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei
cittadini e degli utenti.
Art. 20(Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza) 1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate
ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende
pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni, partecipano,
quali soggetti attivi, alla programmazione, allorganizzazione e alla gestione
del sistema dinterventi e servizi sociali.
Art. 21(Altri soggetti) 1. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali
partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la
diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel tessuto
imprenditoriale pugliese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema
di incentivi che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di
iniziative di utilità sociale.
3. La Regione riconosce la funzione sociale
delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato unintesa ai sensi dellarticolo 8, comma terzo,
della Costituzione, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione
sociale, sia in fase di attuazione, nellambito della stesura del Piano sociale
di zona da parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni con le
parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale,
riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli
stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano
stesso.
TITOLO 2FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
Art. 22(Famiglia nel sistema integrato
dei servizi) 1. Il sistema integrato
dinterventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come
riconosciuta dallarticolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della
società, indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle
persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini
allinformazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli
interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della
condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.
2. A tal fine la Regione
promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della
famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso
la valorizzazione dellassociazionismo familiare, attraverso lintegrazione tra
strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali.
Art. 23(Obiettivi) 1. Nel quadro dellindirizzo e programmazione e dellerogazione dei servizi
sociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:
a)
favorire la formazione di nuove
famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura
economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con
gli articoli 29 e 31 della Costituzione;
b)
predisporre specifici programmi
di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio e/o che
violano la dignità della persona umana;
c)
sostenere il ruolo delle
famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non
autosufficienti, prevalentemente centrati sullassistenza domiciliare;
d)
valorizzare la
corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito
educativo e distruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la
permanenza dellanziano nel proprio contesto di vita;
e)
promuovere iniziative di mutuo
sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di
auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari
particolarmente nellattenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai
disabili;
f)
promuovere le iniziative delle
reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la
responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie
funzioni educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per laffido e
ladozione di minori;
g)
conciliare e armonizzare i
tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad
assolvere agli impegni di cura senza rinunciare allattività lavorativa, anche
sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al
miglioramento del rapporto tra le generazioni;
h)
garantire parità di trattamento
tra utenti di scuole statali e paritarie, secondo il principio di eguaglianza e
nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per
lintegrazione e il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei
minori;
i)
affiancare le coppie nella
costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro ruolo
genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi
per linfanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli,
fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita.
Art. 24(Priorità di intervento) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 23, comma 1, la
Regione con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida
di indirizzo, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni
sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello
regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle
famiglie, da realizzare nei Piani sociali di zona, nellambito delle risorse
assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.
2. La Regione favorisce
lassistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei
suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche
assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario
lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo
familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un
complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la
permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o
psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture
residenziali.
3. La Regione, in
collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei
consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della
maternità e della paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in
difficoltà, lunità e la stabilità familiare, il ruolo genitoriale. La Regione
sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a domicilio, a
sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad
accogliere una nuova vita.
4. La Regione promuove iniziative di
educazione e informazione a sostegno del ruolo svolto nei percorsi di crescita
dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto
con gli enti locali, lorganizzazione di servizi territoriali di aggregazione e
animazione sociale rivolti ai minori in età pre-adolescenziale e
adolescenziale.
5. La Regione favorisce linformazione, la
consulenza, il sostegno e lassistenza alle vittime di violenze sessuali, con
particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura
la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse
allabuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la
realizzazione di servizi e interventi correttivi
specializzati.
6. La Regione Puglia valorizza e sostiene i
servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti dagli enti locali,
dallassociazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone
lutilizzo coordinato nellambito della programmazione regionale e locale
secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali
di cui allarticolo 9. I consultori pubblici e privati autorizzati devono
assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro
ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi
riguardanti la procreazione responsabile.
7. La Regione promuove la
ricerca, lo studio e linformazione sulle
Art. 25(Politiche per il sostegno
delleducazione e della crescita di minori) 1. La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un
effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle
limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, può prevedere, tra
laltro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e
recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante
lattivazione di un servizio di psicologia scolastica.
2. In particolare la
Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il
potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel
regolamento regionale di cui allarticolo 64, per il sostegno dei percorsi per
laffido e ladozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per
la promozione di attività ludiche ed educative per linfanzia e di iniziative a
sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di
difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.
3. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 2, nonché degli articoli 24 e 28, sono promossi dalla Regione
nellambito delle risorse annualmente attribuite al Fondo nazionale per le
politiche sociali di competenza regionale e al Fondo globale socio-assistenziale
regionale e sono realizzati dai Comuni associati in ambiti territoriali, in modo
integrato con i rispettivi Piani sociali di zona, con il concorso di tutti i
soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
Art. 26(Consulta delle associazioni familiari) 1. E istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari
composta da:
a)
il
Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
b)
un
rappresentante del Forum regionale delle associazioni
familiari;
c)
un
rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle
associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994,
n. 11 (Norme di
attuazione della legge-quadro sul volontariato);
d)
un
rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative
sociali ai sensi della legge regionale 1 settembre
1993, n. 21
(Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative
della legge 8 novembre 1991, n. 381);
e)
un
rappresentate delle Province designato dallUPI;
f)
un
rappresentante dei Comuni designato dallANCI Puglia;
g)
una
rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;
h)
il
dirigente dellUfficio competente per le politiche per le famiglie, nellambito
del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;
i)
tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative a
livello nazionale.
2. La Consulta é nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il
Presidente e delibera un proprio regolamento interno per lorganizzazione e la
disciplina dei lavori.
3. La Consulta dura in carica
per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.
4. La Consulta esprime pareri e
formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione
regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine
allattuazione della medesima.
5. La Consulta è istituita
senza oneri a carico del bilancio regionale.
TITOLO 3CARATTERE UNIVERSALISTICO
DELLE POLITICHE
SOCIALI
Art. 27(Carattere universalistico dei
servizi) 1.
In ottemperanza a quanto previsto
dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei servizi
sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il
benessere di ogni uomo e di ogni donna in Puglia.
2. Il sistema integrato dei
servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2
dellarticolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto
allarticolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri
vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e
dimora nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o
affinità, per coabitazione abituale e continuativa sintende quella tra due o
più persone che perduri da almeno due anni.
Art. 28(Conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro e armonizzazione dei tempi delle città) 1. La Regione promuove
iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale,
che consentano forme di articolazione dellattività lavorativa capaci di
sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città).
2. La Regione promuove
iniziative sperimentali, di concerto con le amministrazioni locali, volte a
sostenere percorsi per larmonizzazione dei tempi e degli orari delle città con
i tempi di cura della famiglia, con specifico riferimento allorganizzazione dei
tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini, allattivazione
di centri di conciliazione e allincentivazione della costituzione di banche del
tempo e altre forme di auto-organizzazione e mutualità
familiari.
3. Al fine dellattuazione
delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione può destinare risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo globale
socio-assistenziale e del Fondo per larmonizzazione dei tempi delle città di
cui allarticolo 8 della l. 53/2000, nonché altre risorse regionali, nazionali e
comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.
Art. 29(Politiche abitative) 1. La Regione, anche al fine di
agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare
riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in
condizioni economiche disagiate, promuove lintegrazione tra le politiche
dinclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno per gli affitti,
con il sostegno allacquisto di unabitazione, con gli interventi per
lemergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione
di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di
riqualificazione urbana rivolti anche allincremento dellofferta di alloggi
nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.
2. Al fine di sostenere il
diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo globale
socio-assistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale
delle politiche sociali di cui allarticolo 9,
a integrazione delle risorse
regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche
abitative.
Art. 30(Garante regionale dei diritti del
minore) 1. Al fine di assicurare sul
territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei
diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dallarticolo
50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso
il Consiglio regionale lUfficio del Garante regionale dei diritti del minore, a
cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti
dellinfanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente
presenti sul territorio regionale.
2.
LUfficio, in collaborazione e
stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e
le istituzioni che si occupano di minori, promuove:
a)
la
diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per linfanzia e
ladolescenza;
b)
iniziative a favore
dellesercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei
minori;
c)
la
collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare lobbligo
scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di
esclusione;
d)
le
azioni per la prevenzione dellabuso e del maltrattamento familiare e iniziative
nei confronti delle famiglie;
e)
le
azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di
minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nelladozione di
interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il
rispetto dei diritti;
f)
le
iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile,
per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e
per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di
polizia e altri operatori pubblici;
g)
il
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso
la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di
parità di cui alle legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
h)
la
sensibilizzazione presso gli organi dinformazione, a mezzo di stampa, radio,
televisione e web, nei confronti dei diritti dellinfanzia e delladolescenza,
ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma
di comunicazione audiovisiva e telematica, affinché siano salvaguardati e
tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà
rispetto alla percezione infantile;
i)
il
sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla
Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
j)
listituzione di un elenco
regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici
competenti;
k)
la
verifica delle condizioni e degli interventi volti allaccoglienza e
allinserimento del minore straniero non accompagnato;
l)
la
formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che
riguardino linfanzia e ladolescenza, di competenza della Regione e degli enti
locali.
3. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 2,
lUfficio del Garante regionale
dei diritti del minore;
a)
stipula apposite convenzioni
con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b)
stabilisce accordi e intese con
ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si
occupano di infanzia e adolescenza;
c)
sostiene studi, ricerche e
scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dellinfanzia e
delladolescenza;
d)
attiva interventi sostitutivi
in caso di inadempienza o gravi ritardi nellazione degli enti locali a tutela
dei minori;
e)
collabora con lAssessorato
regionale competente per lavvio di campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione contro il maltrattamento e labuso a danno dei minori, per il
sostegno dellaffido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.
4. LUfficio del Garante
regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si
avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture
regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale
approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dellUfficio del
Garante regionale dei diritti del minore.
6. La Presidenza dellUfficio del Garante
regionale dei diritti del minore viene assegnata allUnicef nella persona del
rappresentante regionale pro-tempore.
Art. 31(Ufficio del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale) 1. E istituito, presso il Consiglio regionale, lUfficio del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di
seguito denominato Garante, nellambito del territorio della Regione Puglia, al
fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della
Costituzione e nellambito delle competenze regionali, i diritti delle persone
presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei
centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri,
nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario
obbligatorio.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a)
assume ogni iniziativa volta ad
assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in
conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle
convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai
soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla
salute, allistruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione
finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e allinserimento nel mondo
del lavoro;
b)
segnala agli organi regionali
eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali
venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti
sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività
inerenti a quanto segnalato;
c)
si
attiva nei confronti dellamministrazione interessata affinché questa assuma le
necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d)
interviene nei confronti degli
enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o
inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive
competenze, che compromettano lerogazione delle prestazioni di cui alla lettera
a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi
regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune
iniziative, ivi compreso lesercizio dei poteri sostitutivi;
e)
propone agli organi regionali
gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad
assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su
richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e
legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
f)
propone allAssessorato
regionale competente iniziative concrete dinformazione e promozione culturale
sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale;
g)
informa dello svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale.
3.
LUfficio del Garante ha sede
presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio
del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del
Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato
nellorganico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può,
inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché
della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.
4. Il Garante, dintesa con
gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli dintesa tra
la Regione e le amministrazioni statali per:
a)
attivare allinterno degli
istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in
relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per
le finalità di cui al comma 1;
b)
prevedere anche altre forme di
collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue
funzioni.
5. Il Garante presenta ogni
anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli
accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e
organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale
discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla
data di presentazione della stessa.
6. La Giunta regionale
approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dellUfficio del
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
Art. 32(Interventi sociali per lo
sviluppo e la riqualificazione urbana) 1. Nellambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziati
dalla Regione Puglia a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali
finalizzate, sono individuati gli interventi a valenza sociale volti ad
assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini
residenti in un quartiere o in un Comune oggetto di interventi.
2. A tal fine i programmi
di riqualificazione urbana di cui al comma 1 prevedono, quali elementi
qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi,
investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture sociali del
territorio oggetto dellintervento, la qualità e lofferta di soluzioni
abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a
servizi per favorire laggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la
dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica
dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti
urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi, persone anziane.
3. Gli interventi di cui al
comma 2 si integrano con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui
il Piano sociale di zona dellambito territoriale interessato prevede la
realizzazione.
Art. 33(Interventi di sostegno economico e
contrasto alle povertà) 1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati
per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei
mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.
2. Nellambito del sistema
integrato dinterventi e servizi sociali, la Regione promuove lintroduzione di
forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, a integrazione del
reddito e in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purché
tali sostegni economici siano strettamente integrati con:
a)
lofferta di servizi di
socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche
temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di
reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme
contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro
(contributo sociale per lintegrazione del reddito);
b)
la
frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché con lofferta di
percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, per le persone
in condizione di povertà che possono essere inserite in percorsi di recupero
graduale dellautonomia e dellautosufficienza economica, anche mediante la
stretta collaborazione con i Centri territoriali per limpiego, per lo sviluppo
di percorsi per lautoimprenditorialità e di interventi a sostegno dellincontro
tra domanda e offerta di lavoro (reddito minimo di
inserimento);
c)
lofferta di servizi
complementari allassistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo
familiare si fa carico (assegno di cura);
d)
altre forme di sostegno
economico a integrazione del reddito, quali i contributi per lalloggio, i
servizi del pronto intervento sociale e altri, così come potranno essere
individuati dalla Regione e dai Comuni attraverso i Piani sociali di zona.
3. La Regione promuove misure
specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di interventi di
agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli
enti locali in materia e nei limiti delle risorse disponibili, nonché per
accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai servizi e per favorirne
la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.
4. Il Settore
programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria predispone e la Giunta
regionale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previa concertazione con le associazioni degli enti locali, con le
organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti del
terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà, a integrazione
del Piano regionale delle politiche sociali, che viene finanziato con risorse
aggiuntive individuate dalla Giunta regionale tra i fondi comunitari, nazionali
e regionali rivolti alle politiche dinclusione sociale.
5. In coerenza con gli
indirizzi della Regione, i Comuni prevedono nei rispettivi Piani sociali di zona
gli interventi mirati al contrasto alle povertà, a valere sulle risorse
assegnate dalla Regione per lattuazione degli stessi piani e sulle risorse
proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti anche dalla contestuale
razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio
territorio.
6. I Comuni, per sostenere
le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni di
povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico e in presenza di
situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere
prestiti sullonore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati e
funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nellambito di un progetto
personalizzato. A tal fine i Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con
istituti di credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni
lonere degli interessi, nellambito di quanto sarà definito nel Piano regionale
per il contrasto alla povertà e nei rispettivi Piani sociali di zona.
7. La Regione individua e
promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire lautonomia,
lintegrazione sociale, linserimento lavorativo e la mobilità delle persone
diversamente abili residenti nel territorio regionale, nellambito delle
attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia. A
tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento
regionale di cui allarticolo 64, la concessione di specifici contributi in
favore di persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso
nucleo familiare che intendano guidare autovetture per cui è necessario il
possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegno
della spesa per lacquisizione delle patenti speciali, per ladattamento di
veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi
disabilità, per ladattamento e la manutenzione degli strumenti di guida a
favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motorie
permanenti.
Art. 34(Politiche per le persone immigrate) 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto,
nellambito delle proprie competenze ai sensi dellarticolo 117 della
Costituzione e del Testo Unico emanato con d.lgs. 286/1998, e ispirandosi ai
principi e ai valori della Dichiarazione fondamentale dei diritti delluomo e
della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, promuove iniziative
rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che
dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di
avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi
migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei
diritti civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano linserimento
nellorganizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.
2. Le politiche per le
persone immigrate sono rivolte a favorirne laccoglienza, a prevenire e
contrastare fenomeni di esclusione sociale e quindi di emarginazione e devianza,
a promuovere la piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate
nelle comunità locali in cui vivono. La Regione Puglia concorre ad assicurare
condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri
di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni
sul cui territorio insistono tali centri.
3. La Regione promuove
larticolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
gli specifici interventi rivolti alla tutela e promozione sociale delle persone
immigrate, perseguendo le seguenti finalità, in stretto raccordo con i Comuni,
per le rispettive competenze:
a)
individuare e rimuovere gli
ostacoli di carattere economico, sociale e culturale alla piena integrazione,
allo scopo di garantire alle persone immigrate pari opportunità di accesso
allabitazione, al lavoro, allistruzione e alla formazione professionale, ai
percorsi di cura e assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a
rischio di devianza;
b)
individuare e rimuovere
eventuali condizioni di marginalità sociale;
c)
promuovere la comunicazione e
la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati e italiani, singoli e
associati, anche attraverso centri interculturali;
d)
contrastare fenomeni che
comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone
immigrate, con specifico riferimento alle donne e ai minori;
e)
garantire, nellambito delle
proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri
non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali
minorili;
f)
garantire il rispetto per la
cultura di origine e la pratica religiosa, purché non in contrasto con le leggi
vigenti in Italia e nel rispetto dei diritti umani.
4. Oltre alle prestazioni
erogate ai sensi dellarticolo 117, comma secondo, lettera m), della
Costituzione, nonché dellarticolo 12 della presente legge, in coerenza con le
finalità espresse al comma 3, sono compresi tra gli interventi e i servizi per
le persone immigrate:
a)
lattivazione di percorsi
integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo, favorendo
la comunicazione e la convivenza interculturale;
b)
la
promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali,
educative e ricreative delle comunità locali, nonché la promozione di attività
di recupero della cultura e della lingua di origine, al fine di garantire il
rispetto dellidentità personale delle persone immigrate;
c)
laccesso ai servizi offerti
sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari,
mediante lattivazione di specifiche campagne dinformazione e interventi di
mediazione culturale, consulenza legale, orientamento, formazione. In
particolare, in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del
fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
tutti i minori presenti nel territorio regionale;
d)
la
predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni
di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime
di tratta;
e)
la
predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone immigrate,
capaci di affrontare le emergenze abitative, anche a carattere temporaneo, che
le interessino;
f)
la
predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrasto del lavoro
sommerso;
g)
la
realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici
pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate;
h)
la
promozione, dintesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi
abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le
situazioni di transito che per quelle residenziali.
Art. 35(Azioni e interventi. Competenze dei
Comuni) 1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate
sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle
associazioni e dalle forze sociali, per conseguire unazione territorialmente
equilibrata e integrata.
2. I Comuni concorrono alla
programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in modo da
garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi
sociali promossa con i Piani sociali di zona, anche considerando le pari
opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.
3. Ogni ambito territoriale
organizza, in modo integrato con la rete dei servizi daccesso previsti nel
Piano sociale di zona, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di
osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e
linguistica, intermediazione abitativa. Detto servizio deve essere organizzato
in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dellambito territoriale
ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per
motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.
4. I Comuni dedicano alla realizzazione
degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, ove si tratti
di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una
quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui
allarticolo 67, secondo quanto previsto dal Piano regionale delle politiche
sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria,
nazionale e regionale.
Art. 36(Programmazione e sostegno.
Competenze della Regione) 1. La Regione partecipa, anche con lapporto di risorse proprie, a iniziative
nazionali e comunitarie rivolte a promuovere laccoglienza, linclusione sociale
e linserimento lavorativo di persone immigrate.
2. La Regione programma e
promuove, con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida
di indirizzo mirate, iniziative concernenti attività sociali integrate con
attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e
formazione professionale, attività economiche di sostegno
allautoimprenditorialità e allemersione del sommerso, specificamente nel
lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa,
assicurando agli immigrati di cui allarticolo 34, comma
1,
lestensione degli interventi e
delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche
iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.
Art. 37(Albo dei centri di accoglienza) 1. E istituito lAlbo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.
2. La Giunta regionale
disciplina con il regolamento regionale di cui allarticolo 64 i criteri
strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere
liscrizione allAlbo e le modalità di iscrizione.
3. I Comuni interessati autorizzano
listituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio;
nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di
gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. Liscrizione allAlbo
regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per
lammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui
allarticolo 38, comma 2, del d. lgs. 286/1998.
5. Ai Comuni inferiori ai
20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento
unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla
legge regionale 12
maggio 1980, n. 42
(Norme organiche per lattuazione del diritto allo studio), calcolando al doppio
il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per larticolo 15 della
legge regionale 4
maggio 1999, n. 17
(Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la
razionalizzazione della spesa - Collegato alla legge di bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999/2001), calcolando
al doppio il numero dei residenti.
6. Nelle more dellistituzione dellAlbo
regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo
restando lammontare delle risorse rivenienti dalla l.r. 42/1980, nonché
dallarticolo 15 della l.r. 17/1999, si applicano direttamente nei
confronti dei Comuni sede dei centri di accoglienza riconosciuti con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), su richiesta del Sindaco che
attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua con
riferimento allanno precedente.
Art. 38(Centri di accoglienza già in funzione) 1. I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono
continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio
ispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e della dignità
umana, nonché di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.
2. Le strutture e
lorganizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro
termini perentori alle norme regolamentari di cui allarticolo 37.
TITOLO 4TIPOLOGIE, STANDARD, AUTORIZZAZIONE
E
ACCREDITAMENTO
Art. 39(Criteri) 1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per lautorizzazione,
laccreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali a gestione
pubblica o a gestione privata.
2.
Liscrizione nei registri
regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai
cittadini la qualità delle prestazioni.
Art. 40(Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione) 1. Sono soggette allautorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i
servizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che,
indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti
a:
a)
minori, per interventi
socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della
famiglia;
b)
disabili e affetti da malattie
croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero
dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c)
anziani, per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero
delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della
famiglia;
d)
persone affette da AIDS che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente
o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e)
persone con problematiche
psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
f)
adulti con problematiche
sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
g)
adulti e nuclei familiari che
si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme
estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a
provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi
disposti dallautorità giudiziaria;
h)
persone immigrate e loro nuclei
familiari.
2. Per le strutture di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del comma 1 che chiedono di erogare anche prestazioni
socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le
prestazioni sanitarie, lautorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di
cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui allarticolo
8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), con specifico riferimento allautorizzazione rilasciata dal
Comune e subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di
cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004,
n. 8 (Disciplina
in materia di autorizzazione alla realizzazione e allesercizio,
allaccreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
Art. 41(Strutture per minori) 1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed
educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le
seguenti tipologie:
a)
comunità
familiare;
b)
comunità
educativa;
c)
comunità di pronta accoglienza;
d)
comunità alloggio o gruppo
appartamento per adolescenti;
e)
centro socio-educativo diurno e
di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;
f)
centro aperto polivalente;
g)
asili
nido.
2. La comunità familiare è
struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità
assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori
con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
3. La comunità educativa è
struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata
dalla convivenza di un gruppo di minori con unéquipe di operatori professionali
che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura
accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni
socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario
Regionale (SSR).
4. La comunità di pronta accoglienza è
struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla
temporaneità dellaccoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di
educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo
attività lavorativa.
5. La comunità alloggio o gruppo
appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere
comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la
presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali
che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
6. Il centro socio-educativo diurno è
struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la
realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali,
ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di
socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e
di devianza e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e
con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4. Se
la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le
prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR.
7. Il centro aperto
polivalente è una struttura aperta a tutti i minori del territorio e opera,
preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le
istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di
interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi miranti a promuovere il
benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio
minorile.
8. Lasilo nido è un servizio educativo e
sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una
politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto alleducazione, nel
rispetto dellidentità individuale, culturale e religiosa. Questo servizio è
organizzato anche come micro-nido, come asilo nido aziendale, ovvero come
sezioni primavera, per laccoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue
mesi connessa alla riforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne
disciplina gli standard strutturali e
organizzativo-funzionali.
Art. 42(Strutture per
disabili)
1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a)
comunità alloggio/gruppo
appartamento;
b)
comunità
socio-riabilitativa;
c)
residenza protetta o residenza
socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
d)
centro diurno socio-educativo
e/o riabilitativo.
2. La comunità alloggio/gruppo
appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi
riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o
sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza
di operatori in maniera continuativa.
3. La comunità
socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere
comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è
finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e
soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o
limitata autonomia e assicura lerogabilità dinterventi socio-sanitari non
continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. In presenza
di utenti minori, léquipe di operatori è integrata con le figure professionali
adeguate in relazione alle specifiche esigenze.
4. La residenza protetta o residenza
socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale è
struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di
handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di
assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e
riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche
allinterno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4, è
struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il
centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con
notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici
stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di
inserimento lavorativo e assicura lerogabilità delle prestazioni riabilitative
di carattere socio-sanitario.
Art. 43(Strutture per anziani) 1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a)
comunità alloggio/gruppo
appartamento;
b)
casa
alloggio;
c)
casa
di riposo;
d)
residenza protetta o residenza
socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale;
e)
centro diurno.
2. La comunità alloggio/gruppo
appartamento è struttura residenziale autogestita, a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per
anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca
solidarietà.
3. La casa alloggio è
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità
assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia
tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da
servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.
4. La casa di riposo è
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a
ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per
loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera
autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura
fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.
5. La residenza protetta o
residenza sanitaria assistita a bassa e media intensità assistenziale è
struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione
socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente,
anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado
di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse.
6. Il centro diurno è struttura
socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo dincontro e di
relazioni in grado di permettere, anche allinterno o in collegamento con le
strutture di cui ai commi 3, 4 e 5,
lerogabilità delle prestazioni
che rispondano a specifici bisogni della popolazione
anziana.
Art. 44(Strutture per persone con problematiche
psico-sociali) 1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte
secondo le seguenti tipologie:
a)
casa
famiglia per persone con problematiche psico-sociali;
b)
comunità alloggio/gruppo
appartamento per ex tossicodipendenti.
2. La casa famiglia per persone
con problematiche psico-sociali è struttura residenziale a carattere
prevalentemente sociale e a bassa intensità assistenziale sanitaria, per
accoglienza temporanea o permanente, consistente in un nucleo, anche
autogestito, di convivenza a carattere familiare per persone con problematiche
psico-sociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive
di validi riferimenti familiari, ovvero persone con disturbi mentali per le
quali si reputi opportuno lallontanamento dal nucleo familiare e/o che
necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso
di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.
3. La comunità alloggio/gruppo appartamento
per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a
bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti
privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno
lallontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso
di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
Art. 45(Strutture per adulti con problematiche
sociali) 1. Le strutture per
persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti
tipologie:
a)
comunità alloggio/gruppo
appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
b)
alloggio sociale per adulti in
difficoltà, anche immigrati;
c)
centro pronta accoglienza per
adulti;
d)
centro di accoglienza per
detenuti ed ex detenuti;
e)
centro sociale rieducativo per
detenuti;
f)
casa
rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della
tratta a fine di sfruttamento sessuale.
2. La comunità alloggio/gruppo
appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a
bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente
in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e
madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali
si reputi opportuno lallontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di
sostegno nel percorso dinserimento o reinserimento sociale.
3. Lalloggio sociale per
adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze
abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive
del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
4. Il centro di pronta
accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario
destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per detenuti ed
ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre
ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure
restrittive della libertà personale. Analoghe strutture possono essere destinate
allaccoglienza e allassistenza di immigrati con permesso di
soggiorno.
6. Il centro sociale rieducativo per
detenuti è struttura a carattere comunitario e a ciclo diurno, aperta a persone
sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali da parte
dellautorità giudiziaria, mediante un regime detentivo, a cui venga consentito
di trascorrere parte del giorno fuori dallIstituto di pena, per partecipare ad
attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, in
base a un programma di trattamento concordato tra il direttore dellistituto di
pena e il responsabile del centro.
7. La casa rifugio per
donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine
di sfruttamento sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che
offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o
psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
avvenuta la violenza e linserimento in una comunità.
Art. 46(Servizi socio-assistenziali) 1. Sono classificabili
servizi socio-assistenziali:
a)
tutte le prestazioni erogate
nellambito delle strutture soggette alla disciplina della presente
legge;
b)
il
servizio di segretariato sociale;
c)
lo
sportello sociale o dinformazione sociale;
d)
il
servizio di pronto intervento sociale;
e)
il
servizio sociale professionale;
f)
le
prestazioni di assistenza domiciliare;
g)
le
ludoteche;
h)
il
centro ludico per la prima infanzia
i)
il
tutor;
j)
i
servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno 1987,
n. 16 (Norme
organiche per lintegrazione scolastica degli handicappati);
k)
il
centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla
genitorialità;
l)
i
servizi di mediazione;
m)
le
comunità -familiari;
n)
laffido
minori;
o)
laffido adulti;
p)
laffido
anziani;
q)
il
servizio civile degli anziani;
r)
il
servizio di telefonia sociale;
s)
i
servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima
infanzia;
t)
i
servizi di contrasto della povertà e della devianza;
u)
i
servizi educativi per il tempo libero;
v)
gli
interventi educativi di strada;
w)
i
centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;
x)
il
centro antiviolenza;
y)
gli
sportelli per lintegrazione socio-sanitaria-culturale degli
immigrati;
z)
ogni
altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui allarticolo 62.
2. I servizi
socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono
erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di cui
allarticolo 64 garantendo in ogni caso:
a)
la
presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del
servizio;
b)
la
presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
c)
la
pubblicizzazione delle tariffe praticate con lindicazione delle prestazioni
offerte, in conformità della carta dei
servizi come definita dalla presente legge;
d)
la
predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito
registro degli utenti;
e)
lintegrazione con i servizi
socio-sanitari;
f)
le
attività integrative aperte al contesto sociale;
g)
lapplicazione dei contratti di
lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e
previdenziale.
3. I servizi
socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e
w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di
cui allarticolo 64.
Art. 47(Definizione dei servizi
socio-assistenziali) 1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per laccesso
ai servizi socio-assistenziali e svolge attività dinformazione, di ascolto e di
orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per
lutenza. Il segretariato sociale può articolare laccesso unico ai servizi
anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul
territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità
e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione
delle istanze per laccesso alle prestazioni.
2. Il servizio sociale
professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda
sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo
sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, allattivazione e
integrazione dei servizi e delle risorse in rete, allaccompagnamento e
allaiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico
ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi
sociali e socio-sanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti
sociali iscritti allAlbo; assume un ruolo dinterventi professionali proprio e
di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare
prestazioni dinformazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla
tipologia di intervento, si distingue in:
a)
servizio di segretariato
sociale;
b)
gestione sociale del caso (case
management);
c)
osservazione, pianificazione,
direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
d)
servizio di pronto intervento
per le situazioni di emergenza sociale.
3. Il servizio di pronto
intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre
funzionante, che affronta lemergenza e lurgenza sociale in tempi rapidi e in
maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
4. Il servizio di
assistenza e di educativa domiciliare consiste:
a)
in
interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio
ambiente di vita;
b)
in
prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti
da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
c)
in
servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada
e formazione integrata in botteghe).
5. Il servizio di ludoteca
consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a
minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per
i quali sintende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo
sviluppo personale, la socializzazione, leducazione allautonomia e alla
libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed
espressive.
6. Laffido minori è un servizio a
carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in
situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto
relazionale familiare.
7. Il centro ludico per la
prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per
i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il
benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si
caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte
flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel
rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i
bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa
nellarco della giornata.
8. Il tutor è un servizio che assume la
responsabilità dinterventi personalizzati nellambito di progetti assistenziali
definiti per ogni specifico caso.
9. La comunità familiare
consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello
familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti
familiari. E assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si
caratterizza per laccoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con
una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai
casi di particolare gravità.
10. Il centro di ascolto
per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza
specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di
promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle
relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di
auto-organizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo
in cui vive.
11. Il servizio di mediazione offre
risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da
assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione
familiare, sociale, culturale nonché lattivazione di uno spazio neutro, quale
contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e
genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un
luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.
12. Laffido adulti è un
servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà
o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto
relazionale familiare.
13. Laffido anziani è un
servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o
prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere
forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.
14. I centri sociali
polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla
partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative,
di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime
connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di
garanzia per la salute e lincolumità degli utenti durante lo svolgimento delle
attività del centro.
15. Il servizio civile degli anziani
consiste nellattività prestata da persone anziane in programmi di pubblica
utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella
società.
16. Il servizio di telefonia consiste
nellaiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi
adeguati al bisogno, per laccesso alle prestazioni fruibili sul
territorio.
17. Il centro antiviolenza consiste in un
insieme di servizi dinformazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi
ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il
centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto
della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce
una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali,
socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del
lavoro e nel reperimento di unadeguata sistemazione alloggiativa.
18. Gli sportelli per
lintegrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi
dinformazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione
culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per laccesso ai
servizi per laccesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia,
nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei bisogni, delle
condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate; per il
funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate
tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di
nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree
geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o
ambito territoriale.
Art. 48(Titoli per lacquisto di
servizi) 1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali
mediante titoli validi per lacquisto di servizi socio-assistenziali presso i
soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo
dintegrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
2. I criteri e le modalità
per la concessione dei titoli sono stabiliti dal Piano regionale delle politiche
sociali e dal regolamento regionale di cui allarticolo 64.
Art. 49(Autorizzazione) 1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni
competenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla presente
legge e del regolamento regionale di cui allarticolo 64.
2. Il provvedimento di autorizzazione
individua la denominazione e lubicazione della struttura, la sede legale e
amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante,
i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la
natura pubblica o privata.
3. Le modifiche agli
elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le
trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dellautorizzazione.
4. Nelle more dellapprovazione
del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla
base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi
strutturali e organizzativi per lautorizzazione allesercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dellarticolo
11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle
disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e
assistenziali e di procedimenti autorizzativi.
5. I servizi e le strutture
socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente allAlbo
di cui alla legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49 (Interventi promozionali per
la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore
delle persone anziane), che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dellarticolo 28, comma
5, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi
e servizi sociali in Puglia), e dei regolamenti regionali 9 maggio 1983, n.
1 (Standard
strutturali organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 49/1981) e
23 giugno 1993, n.
1 (Modifiche e
integrazioni al regolamento 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e funzionamento dei
servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli
standard relativi), la mantengono fino alla approvazione del regolamento
regionale di cui allarticolo 64 della presente legge. Tali strutture devono
provvedere alladeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
6. I Comuni dispongono per
la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni
dalla data della richiesta, decorso il quale lautorizzazione provvisoria
sintende concessa.
7. I servizi e le strutture
socio-assistenziali per le quali non era prescritta lautorizzazione regionale,
operanti alla data di entrata in vigore della l. 328/2000, su richiesta di parte
sono provvisoriamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio, che
dispongono contestualmente il termine entro cui deve provvedersi alladeguamento
ai requisiti di legge e di regolamento.
8. In ogni caso il termine
di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione allentità e
allimpegno finanziario richiesto, non può essere superiore a tre anni dalla
data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui allarticolo 64.
9. Decorso il termine di
validità dellautorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti
di legge e di regolamento regionale, la stessa decade automaticamente.
10. Per le strutture di cui
allarticolo 42, comma 4 e allarticolo 43, comma 5, la verifica di
compatibilità prescritta dallarticolo 8 ter del comma 3 del d.lgs. n. 502/1992
è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale ai
servizi sociali, in relazione agli obiettivi del Piano regionale
socio-assistenziale e del Piano regionale socio-sanitario.
11. Restano ferme le
disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45
(Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in
materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), in materia di
strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla
tossicodipendenza.
Art. 50(Requisiti minimi per lautorizzazione) 1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti
prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle
disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di
igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi
previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui allarticolo
64.
2. Nelle more
dellapprovazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti
dalla presente legge, dal d.m. per la solidarietà sociale 308/2001 e, in quanto
compatibili, dalla l.r. 49/1981, dal regol. reg. 1/1983 e dal regol. reg. 1/1993.
Art. 51(Comunicazione avvio attività) 1. I servizi di cui allarticolo 46, comma 1,
a eccezione di quelli previsti
dalla lettera a), sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio
dellattività da parte del titolare in conformità delle modalità stabilite dalla
presente legge.
Art. 52(Permanenza dei requisiti di
autorizzazione) 1. La permanenza dei requisiti per lesercizio delle attività autorizzate ai
sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei
servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da presentare con
cadenza annuale al Comune che ha rilasciato lautorizzazione e che è competente
per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in accordo e in
collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verifica e controllo,
anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, per le quali può
avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri definiti
nel regolamento regionale di cui allarticolo 64.
2. La Regione riconosce la
certificazione di qualità conseguita e rinnovata periodicamente dalle strutture
e dai servizi socio-assistenziali quale strumento essenziale per la crescita
delle organizzazioni e il mantenimento della qualità dei servizi e la pone tra i
criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di
affidamento dei servizi, di cui allarticolo 55, secondo quanto disciplinato nel
regolamento regionale di cui allarticolo 64.
3. I requisiti e le
modalità discrizione allAlbo degli organismi di controllo, la validità e le
caratteristiche dei controlli sono definiti dal regolamento regionale, che deve
stabilire:
a)
i
requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per lerogazione delle
prestazioni;
b)
gli
indici oggettivi di qualità;
c)
i
casi che determinano la cancellazione dallAlbo degli organismi di controllo;
d)
la
periodicità della certificazione.
Art. 53(Registri) 1. Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sono
istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:
a)
registro delle strutture e dei
servizi autorizzati allesercizio delle attività socio-assistenziali destinate
ai minori;
b)
registro delle strutture e dei
servizi autorizzati allesercizio delle attività socio-assistenziali destinate
ai disabili;
c)
registro delle strutture e dei
servizi autorizzati allesercizio delle attività socio-assistenziali destinate
agli anziani;
d)
registro delle strutture e dei
servizi autorizzati allesercizio delle attività socio-assistenziali destinate
alle persone con problematiche psico-sociali;
e)
registro delle strutture e dei
servizi autorizzati allesercizio delle attività socio-assistenziali destinate
agli adulti con problematiche sociali.
2. I registri, in forma
cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico discrizione la
denominazione e lubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa
del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei
provvedimenti concernenti lautorizzazione al funzionamento e liscrizione al
registro, la natura pubblica o privata.
3. I Comuni, entro quindici
giorni dalladozione, trasmettono allAssessorato regionale ai servizi sociali,
ai fini dellesercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti
le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste
dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui allarticolo 64.
4. Il dirigente del Settore
sistema integrato servizi sociali della Regione, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento del provvedimento del Comune, dispone, in conformità del
regolamento regionale, liscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi
registri.
5. Nel caso di non
conformità del provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti, il dirigente
del Settore Sistema integrato servizi sociali, con motivato atto di diniego,
restituisce il provvedimento al Comune.
6. Liscrizione nel
registro determina la legittimità allesercizio delle attività delle strutture e
dei servizi autorizzati e comporta lobbligo per i soggetti gestori di indicare
nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi
discrizione nei registri regionali.
7. Con provvedimento del
dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali è disposta la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con riferimento al 31
dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei registri e negli albi
regionali di cui alla presente legge.
8. Sono fatte salve le
iscrizioni ai registri istituzioni ai sensi dellarticolo 32 della l.r. 17/2003, che si intendono valide ed
efficaci ai sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici. La
numerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri
progredirà da questi ultimi.
Art. 54(Accreditamento) 1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei
servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino
accreditate.
2. Laccreditamento, in particolare, è
condizione essenziale per i soggetti erogatori per:
a)
instaurare rapporti economici
al fine dellerogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
b)
partecipare allistruttoria
pubblica;
c)
partecipare allattuazione dei
piani di zona.
3. Il regolamento regionale di
cui allarticolo 64 determina i requisiti e le modalità per laccreditamento
delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente
legge, le procedure per la costituzione dellelenco nonché i criteri per la
definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei
Comuni.
4. Laccreditamento ha validità su tutto il
territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti
privati.
Art. 55(Affidamento dei servizi) 1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con
procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto
tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente lapporto
progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti
operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con lapplicazione
dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane
impiegate.
2. Il regolamento regionale
di cui allarticolo 64 fissa:
a)
i
requisiti generali per la partecipazione;
b)
i
criteri per la valutazione della qualità dellofferta secondo il metodo della
proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo,
attribuendo al fattore prezzo un punteggio non superiore al 40 per cento del
punteggio complessivo;
c)
lobbligo del rispetto dei
trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e
dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente
riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza;
d)
lobbligo del rispetto delle
disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per
laffidamento dei servizi pubblici;
e)
le
forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e
per i provvedimenti da adottare in caso dinadempimento, da parte dei gestori
ovvero dei soggetti committenti.
Art. 56(Coprogettazione di interventi
innovativi e sperimentali) 1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e per
promuovere forme sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono
indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi, a cui
partecipano i soggetti di cui al comma 3 dellarticolo 19, che, secondo quanto
previsto al comma 4 dellarticolo 19 e nel rispetto della disciplina statale e
comunitaria vigente, possono svolgere attività di gestione dei servizi e quelli
che possono concorrere alla realizzazione degli interventi mediante il
riconoscimento degli oneri sostenuti, tutti individuati per essere operanti sul
territorio oggetto dellintervento.
2. Listruttoria pubblica raccoglie le
proposte e i contributi progettuali dei soggetti partecipanti e si conclude con
la definizione di progetti innovativi e sperimentali, per i quali gli enti
locali definiscono forme e modalità di collaborazione di tutti i soggetti che
hanno dichiarato la rispettiva disponibilità a collaborare.
3. Il regolamento regionale
di cui allarticolo 64 definisce i criteri in base ai quali i Comuni valutano il
ricorso allistruttoria pubblica, le modalità di esperimento di tale
istruttoria, i criteri di valutazione dei soggetti che partecipano alla
progettazione e delle proposte progettuali.
Art. 57(Formazione delle professioni
sociali) 1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della
qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per
lintegrazione professionale e per lo sviluppo dellinnovazione organizzativa e
gestionale.
2. La Regione, con apposito
regolamento regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli
ordini e le associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e
del privato sociale gestori dei servizi, riconosce le figure e le professioni
sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e nelle
more dellindividuazione a livello nazionale dei nuovi profili professionali
sociali, come previsti dallarticolo 12 della l. n. 328/2000. La Regione
individua, inoltre, per quanto di competenza, i criteri per laccesso ai
percorsi di formazione scolastica e professionale e/o universitaria, nonché i
criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti
esperienze professionali e/o formative.
3. La Regione e gli enti
locali, nellambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla
normativa regionale, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli
operatori sociali e ne sostengono la formazione continua, a ciò destinando
risorse finalizzate a valere su fondi comunitari, nazionali e
regionali.
TITOLO 5ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
Art. 58(Carta dei servizi) 1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la
tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatori sono
tenuti ad adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che
regolano lerogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e
comunitario.
2. I soggetti erogatori definiscono una
propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti
elementi:
a)
tipologia delle prestazioni;
b)
tariffa per ciascuna
prestazione;
c)
partecipazione/compartecipazione
alla spesa da parte degli utenti;
d)
modalità dinformazione sui
servizi;
e)
modalità di rilevazione
periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di
partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita
comunitaria;
f)
modalità per i ricorsi da parte
degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
g)
informazione sul regolamento
interno;
h)
standard generali e specifici
di qualità dei servizi.
3.
Ladozione della Carta dei
servizi è requisito indispensabile per laccreditamento di cui allarticolo 54.
Art. 59(Modalità di accesso ai servizi) 1. Laccesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari
opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. Laccesso ai servizi
è garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche
articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale
professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti
azioni:
a)
organizzazione della porta
unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi, con
uniformità di procedure di accesso ai servizi;
b)
informazione continua e diffusa
sullofferta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi
costi;
c)
orientamento e accompagnamento
allaccesso ai servizi;
d)
trasparenza nella gestione dei
tempi di attesa;
e)
monitoraggio continuo delle
domande sociali espresse e del grado di soddisfazione
dellutenza.
2. Per laccesso ai servizi
sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, per quanto di propria competenza,
effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della
persona e, quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire
risposte complessive, uniche e personalizzate. La valutazione del bisogno è
condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso
parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per lacquisto di servizi.
3. La valutazione del
bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato,
concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno,
la complessità e lintensità dellintervento, la sua durata, le fasi di verifica
del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile della gestione
del caso.
4. La Regione promuove la
costituzione in ogni ambito territoriale o distretto socio-sanitario la
costituzione di unità di valutazione multidimensionali, composte da
professionalità diverse e in rappresentanza dei Comuni e della AUSL, al fine di
consentire ladeguata valutazione del bisogno preventivamente alla presa in
carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predispone apposite linee
guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica
per le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dallattivazione
delle unità di valutazione multidimensionale.
Art. 60(Tutela degli utenti) 1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le
organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e
della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui allarticolo 58.
2. I soggetti erogatori
degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per
la partecipazione al controllo di cui al comma 1.
3. Lindividuazione degli
strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per
laccreditamento di cui allarticolo 54.
4. E istituito lUfficio
regionale di tutela degli utenti, di cui lapposito regolamento regionale, da
approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplina le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento,
nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1.
TITOLO 6NORME FINALI
Art. 61(Vigilanza) 1. Il Comune competente per territorio esercita lattività di vigilanza sulle
strutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge
avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dellAUSL
competente per territorio in conformità delle modalità stabilite dal regolamento
regionale di cui allarticolo 64.
Art. 62(Verifica e potere sostitutivo) 1. Il regolamento di cui allarticolo 64 disciplina lattività di verifica
regionale per il controllo dellefficacia e dellefficienza dei servizi sul
territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca
dellautorizzazione allesercizio dei servizi nei casi dinosservanza degli
indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché
di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale.
2. Il regolamento,
nellambito dellattività di verifica regionale, stabilisce i criteri per
lindividuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.
3. Lo stesso regolamento
disciplina le modalità di esercizio del potere sostituivo della Regione nei casi
dinosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso
e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a
quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.
Art. 63(Sanzioni) 1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale
o eroghi un servizio di cui allarticolo 46 senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con
la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. Lapertura,
lampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura
socio-assistenziale o lerogazione di un servizio di cui allarticolo 46, comma
1, senza lacquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento
comportano inoltre la chiusura dellattività disposta con provvedimento del
Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura
che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità
ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti
entro un termine fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda
volta, il soggetto gestore è punito con la sanzione amministrativa di euro 2
mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di
recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dellautorizzazione
al funzionamento.
3.
Linosservanza dellobbligo di
indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli
estremi discrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6
dellarticolo 53, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa di euro
2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la
revoca dellautorizzazione al funzionamento.
4. Il Comune può inoltre disporre la revoca
o la sospensione dellautorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità
della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato
luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare
gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per
riprendere lattività.
5. La decisione del gestore di interrompere
o sospendere lattività autorizzata di cui allarticolo 46 deve essere
preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato lautorizzazione. In caso
dinosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3
mila.
6. Laccertamento, la
contestazione e la notifica della violazione, nonché lintroito dei proventi,
sono di competenza del Comune.
7. Lintroito dei proventi
è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche sociali, con lapertura
di apposito capitolo.
Art. 64(Regolamento) 1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali
e con le principali rappresentanze dei soggetti di cui allarticolo 4, comma 2,
lettera c).
2. Nelle more
dellapprovazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 65(Commissione regionale per le politiche
sociali) 1. È istituita, presso
lAssessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le
politiche sociali costituita da:
a)
lAssessore regionale ai
servizi sociali - Presidente;
b)
il
Presidente della Commissione sanità e servizi sociali del Consiglio regionale, o
un suo delegato;
c)
un
componente, esperto in materia, designato dal Dirigente scolastico regionale;
d)
un
componente per ogni provincia, esperto in materia, in rappresentanza dei Comuni,
designati dallAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI) di
Puglia;
e)
un
componente, esperto in materia, designato dallUnione province italiane (UPI) di
Puglia;
f)
un
componente, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia
minorile per la Puglia;
g)
un
componente, esperto in materia, nominato dai Presidenti dei Tribunali per i
minorenni della Puglia;
h)
un
componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale;
i)
un
componente, esperto in materia, nominato dalle principali centrali cooperative a
livello regionale, da individuarsi tra quanti operano nellambito di cooperative
sociali iscritte nellAlbo regionale;
j)
un
rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
k)
un
componente, esperto nella materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza;
l)
un
componente, esperto in materia, nominato dallOrdine degli assistenti sociali di
Puglia;
m)
un
componente, esperto in materia, nominato dallOrdine degli psicologi di
Puglia;
n)
un
componente, esperto in materia, nominato dalla Società italiana dei sociologi;
o)
un
componente, esperto in materia, nominato dallAssociazione nazionale educatori
professionali;
p)
un
componente, esperto in materia, nominato dalla Federazione italiana
pedagogisti
(FIPED);
q)
un
componente, esperto in materia, nominato dallAssociazione nazionale dei
pedagogisti italiani (ANPE);
r)
un
componente, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazione sindacale
nazionale più rappresentativa a livello nazionale;
s)
un
componente, esperto in materia, nominato da ciascuna organizzazione sindacale
dei pensionati del lavoro più rappresentativa a livello nazionale;
t)
un
componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle
organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale per i diversamente
abili;
u)
tre
membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
v)
il
dirigente del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria
della Regione;
w)
il
dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della
Regione;
x)
il
dirigente del Settore programmazione sanitaria della
Regione;
y)
il
dirigente del Settore diritto allo studio della Regione;
z)
il
dirigente del Settore formazione professionale della Regione;
aa)
il
dirigente del Settore lavoro e cooperazione della Regione;
bb)
il
dirigente del Settore urbanistica della Regione;
cc)
il
dirigente del Settore politiche migratorie della Regione.
2. La Commissione è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La mancata
designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento
e il mandato coincide con quello del Consiglio regionale.
3. Le funzioni di Segretario della
Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del
Settore programmazione sociale.
4. La Commissione ha
funzione consultiva e propositiva nellarea delle problematiche relative alle
tematiche sociali ed educative a sostegno dellazione della Regione. Essa è
convocata dal Presidente non meno di due volte lanno, è validamente costituita
con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti e decide a
maggioranza dei presenti.
5. La Commissione per il
suo funzionamento approva un proprio regolamento e per lo svolgimento
dellattività può articolarsi in sottocommissioni. E costituita come
sottocommissione obbligatoria e autonoma quella dedicata alla tematica minorile.
E costituita, inoltre, la sottocommissione delle Autonomie locali per la
verifica periodica del sistema integrato dei servizi sociali e per la
valutazione delle politiche pubbliche regionali per linclusione sociale.
Art. 66(Conferenza regionale delle politiche
sociali) 1. E istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, organizzata con
cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori
pubblici e privati di cui allarticolo 1 e allarticolo 19, per discutere sullo
stato di attuazione del sistema integrato dinterventi e servizi sociali e
socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e
partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.
2. Le risorse umane,
finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo allattività della
Commissione, nonché per la realizzazione della Conferenza regionale delle
politiche sociali, sono definite con direttiva della Giunta regionale, su
proposta dellAssessore ai servizi sociali.
Art. 67(Fondi regionali per lattuazione del
sistema integrato socio-assistenziale) 1. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con
legge regionale 17
aprile 1990, n. 11
(Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989,
n. 14), è
ripartito tra i Comuni con le modalità e le priorità definite dal Piano
regionale socio-assistenziale, quale concorso regionale alla realizzazione del
sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse di cui
al comma 3 e la riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, della l.r.
11/1990. Il Fondo
globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni viene ripartito
sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano regionale
socio-assistenziale.
2. Le quote del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui alla l. 328/2000, attribuite alla
Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono
utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale
socio-assistenziale.
3. Per sostenere gli oneri
derivanti dallattuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, ivi comprese
le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone
pratiche, è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi
sociali e del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria
della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate
del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per
cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, di cui
al comma 1.
4. I Comuni, singoli o associati, possono
destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per
cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e
2.
5. Per sostenere gli oneri
derivanti dallattuazione degli interventi di cui al comma 2 dellarticolo 22,
dal comma 5 dellarticolo 14, dal comma 1, lettera i), dellarticolo 23 e
dallarticolo 29 è riservata una quota pari al 10 per cento del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui allarticolo 69, comma 1. Il 5 per cento di tale
riserva è dedicato al sostegno dellassociazionismo familiare e delle attività
dellOsservatorio regionale delle politiche per la famiglia.
Art. 68(Disposizioni per il personale
adibito ai servizi sociali dintegrazione scolastica dei portatori di handicap,
di cui alla l.r. 16/1987) 1. Fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 1, della
legge regionale 12
luglio 2002, n. 13
(Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata
dei servizi socio-assistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle
figure professionali sociali di cui allarticolo 12 della l. 328//2000, i
Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni dintegrazione e
sostegno sociali di cui allarticolo 14, comma 1, allarticolo 16, comma 3,
lettera e), e allarticolo 22, comma 2, lettera f), della l. 328/2000,
utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli
operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio 2006 presso lAUSL
di riferimento ai sensi e per le finalità della l.r. 16/1987, a condizione che
gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL,
anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e
sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che siano
titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998.
2. I Comuni facenti parte
del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di
cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della
gestione ottimale del personale. Liniziativa per la costituzione
dellassociazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto sanitario
o socio-sanitario. Il Presidente dellassociazione dei Comuni facenti parte del
distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora
nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario
delega allAUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, lo svolgimento dei
servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le
risorse finanziarie necessarie, a norma dellarticolo 3, comma 3, del d.lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni.
3. Le AUSL, per le attività
di diagnosi, cura e riabilitazione dellhandicap, continuano ad avvalersi, oltre
che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della
l.r. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti
professionali previsti per laccesso al rapporto di lavoro presso le aziende del
SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre
1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia
titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in
servizio.
4. I rapporti di lavoro del personale di
cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dallapplicazione del presente articolo, sono
regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di
durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli
enti e aziende interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro
(CCNL), rispettivamente, degli enti locali e delle aziende del SSN.
Art. 69(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferente allarea
Servizi alla persona, si fa fronte con gli stanziamenti di risorse nazionali
di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge n. 328 del 2000 e
agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventi sociali, di
risorse regionali come specificate al comma 3 del presente articolo, nonché di
altre risorse comunitarie rivolte al conseguimento di priorità strategiche per
linclusione sociale nellambito dei programmi di iniziativa comunitaria,
nazionale e regionale.
2. A decorrere dallanno
2006 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al
comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio
annuale:
a)
capitolo 784025 Fondo
nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 - Trasferimenti ai Comuni e alle
Province per il Piano regionale delle politiche sociali, unità previsionale di
base 7.1 Sistema integrato servizi sociali;
b)
capitolo 784026 (C.N.I.) Fondo
nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 - Azioni di sistema di iniziativa
regionale (articolo 67 comma 3), unità previsionale di base 7.3 Programmazione
sociale e integrazione;
c)
capitolo 784027 (C.N.I.) Fondo
nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 - Azioni sperimentali e innovative
di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2), unità previsionale di base 7.3
Programmazione sociale e integrazione;
d)
capitolo 785010 che è
rinominato Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese
di vita e servizi per la prima infanzia, unità previsionale di base 7.3
Programmazione sociale e integrazione, al quale confluiscono le risorse della
riserva del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 5
dellarticolo 69.
3.
A decorrere dallanno 2006 le
risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui
seguenti capitoli:
a)
capitolo 784010 Fondo globale
per i servizi socio-assistenziali, unità previsionale di base 7.1 Sistema
integrato servizi sociali, al quale confluiscono annualmente le risorse, nella
misura non inferiore agli stanziamenti previsti nel bilancio 2003, di cui ai
capitoli 781035 Spese e/o trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di
riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di
Gallipoli. Legge 649/1968, legge 764/1975 e l.r. 37/1994, 781075 Trasferimenti alle
AUSL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.
l.r. 25/1996
e successive
modificazioni e integrazioni, 782010 Spese per la gestione della Casa di
riposo dei profughi di Bari. l.r. 28/1979;
b)
capitolo 785000 Azioni mirate
per la non autosufficienza e le nuove povertà, unità previsionale di base 7.3
Programmazione sociale e integrazione;
c)
capitolo 785010 Fondo per la
prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita, unità
previsionale di base 7.3 Programmazione sociale e
integrazione;
d)
capitolo 785020 Interventi per
la connettività sociale e lintegrazione scolastica ed extrascolastica dei
disabili, unità previsionale di base 7.3 Programmazione sociale e
integrazione.
Art. 70(Abrogazioni e disposizioni
transitorie) 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 - escluso il comma 7 - della
l.r.
13/2002 e
larticolo 15 della l.r. 17/1999.
2. Sono abrogati gli
articoli 2, 3, 10, 11, 12 della legge regionale 15 dicembre
2000, n. 26
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione
extracomunitaria).
3. Sono abrogati la
l.r.
17/2003 e gli
articoli 3 e seguenti della legge regionale 2 aprile 2004,
n. 5 (Legge quadro
per la famiglia).
4. E abrogato larticolo 4
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 10 (Sviluppo degli interventi in
favore dellinfanzia e delladolescenza).
5. Con lentrata in vigore
del regolamento regionale previsto dalla presente legge sono
abrogati:
a)
la
l.r.
49/1981;
b)
il
regol. reg.
1/1983;
c)
la
legge regionale 7
settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle
USL per interventi socio-assistenziali collegati allassistenza psichiatrica);
d)
il
regol. reg.
1/1993;
e)
la
legge regionale 21
aprile 1995, n. 25
(Modifica della legge regionale 14 giugno 1994,
n. 18 concernente
norme per listituzione degli ambiti territoriali delle USL);
f)
il
comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 11/1990;
g)
la
legge regionale 3
marzo 1973, n. 6
(Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido).
6. Sino alla data di entrata in
vigore del regolamento regionale continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
7. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone
ladeguamento della normativa vigente per specifica materia alla presente legge,
nonché un aggiornamento del vigente Piano regionale delle politiche sociali.
8. Nelle more
delladeguamento della normativa, ai sensi del comma 4, nei casi non
disciplinati dalla presente legge, il Piano regionale definisce le modalità di
esercizio delle funzioni individuando lente subentrante.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dellart. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n°
7 Statuto della
Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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