Anno 2006
Numero 22
Data 19/07/2006
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 93 del 21 luglio 2006
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Legge Regionale 19 luglio 2006, n. 22

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006



TITOLO 1

NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA

VARIAZIONE AL BILANCIO 2006





Art. 1

(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2005 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
 
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per euro 800 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, viene rideterminato in euro 1.869.559.253,46 e destinato per la quota incrementale all’incremento del Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, dei residui passivi perenti del bilancio autonomo e vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili.
 
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste revisionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.



Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 risulta modificato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 17.097.675.686,37 in termini di competenza e in euro 30.989.831.606,80 in termini di cassa.



Art. 3

(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)


1. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per l’esercizio 2006, in euro 940.776.948,03. 



Art. 4

(Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti)


1. Il Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è complessivamente determinato, per l’esercizio finanziario 2006, in euro 148.155.259,54 (capitolo 1110045) relativamente al bilancio autonomo e in euro 267.089.931,70 (capitolo 1110046) con riferimento a quello vincolato.



TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

(Disposizioni in materia contabile)





Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)


1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 42 è inserito il seguente:
“6 bis. A seguito di rimodulazioni, definite secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi di programma quadro finanziati con risorse vincolate dell’Unione europea o dello Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata, mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla competenza dell’esercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri e di stanziamento nonché delle economie vincolate.”;


b) l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 93 è sostituito dal seguente:
“Le stesse somme, definite con l’atto ricognitivo di cui all’articolo 94, sono iscritte alla competenza dell’esercizio in apposito Fondo delle economie vincolate da riscrivere.”;
 
c) dopo il comma 6 ter dell’articolo 93 è aggiunto il seguente:
“6 quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di insussistenza di residui passivi o di stanziamento connessi a progetti o programmi i cui termini di realizzazione scadono entro l’esercizio di competenza, le stesse somme sono immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore.”.



Art. 6

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1995), è inserito il seguente:
“2 bis. Qualora il creditore sia tenuto all’emissione di fattura, il pagamento delle somme assegnate da parte del Tesoriere è subordinato all’acquisizione della medesima e alla verifica dell’importo da trattenere, se e in quanto dovuto, per il riversamento all’erario nei termini di legge.”.



Art. 7

(Modifica all’articolo 4 della regionale 4 dicembre 2001, n. 31)


1. Al comma 1 quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), le parole “la cui destinazione, l’uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione” sono soppresse.



CAPO 2

Disposizioni in materia di commercio





Art. 8

(Modifica all’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11)


1. I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n.. 11
 (Nuova disciplina del commercio), introdotti dall’articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) e modificati dall’articolo 26 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono abrogati.



Art. 9

(Regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 – Sospensione

degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso collegate)


1. Sono sospesi gli effetti dell’articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita), e norme a esso correlate.
 
2. La prima scadenza per la presentazione delle domande di apertura di nuove grandi strutture di vendita è fissata a partire dal trentesimo e fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regol. reg. 2/2004 con riferimento alla programmazione della rete distributiva commerciale aggiornata che sarà adottata entro il 30 marzo 2007.
 
3. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2 sono da considerare irricevibili.
 
4. Sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta con regolamento regionale 28 ottobre 2005, n. 26 (Modifica regol. reg. 2/2004 e sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme ad esso correlate).



CAPO 3

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica





Art. 10

(Coofinanziamento del sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione)


1. I residui di stanziamento 2005 rivenienti dal capitolo 491036 dell’esercizio finanziario 2006, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, sono utilizzati per coofinanziare il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), a integrazione delle assegnazioni statali relative all’anno 2006.



Art. 11

(Canone di locazione degli alloggi di ERP – Modifiche all’articolo 54

della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54)


1. Dal 1° settembre 2006, ai fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i commi 3 e 4 dell’articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 54/1984 il valore di 3,5 per cento è sostituito dal seguente: 3,85 per cento.
 
2. Il canone di locazione non può essere inferiore a euro 25, né superiore al canone concordato depositato nel Comune interessato in base agli accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l. 431/1998 e, in caso di mancato deposito nel Comune interessato, al canone concordato più basso depositato presso un Comune confinante o a quello più vicino con canone concordato depositato.


3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
“3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone superiore di cui al comma 2”.
 
4. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 54/1984 le parole “alla misura del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “alla misura dell’11 per cento”.


5. L’articolo 34 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
“Art. 34 Il canone di locazione degli alloggi di ERP è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.”.


6. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini dell’applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’articolo 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall’ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, agli assegnatari sarà applicato il canone superiore di cui al comma 2, previa diffida dell’ente gestore all’interessato a presentare la dichiarazione fiscale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.”.


7. Il limite di reddito previsto per l’assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e incide ai fini della determinazione dei canoni.



CAPO 4

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio





Art. 12

(Acquisto immobile in Bruxelles da destinare a sede “Casa Puglia”)


1. Per la valorizzazione in ambito europeo della Regione Puglia e ai fini della creazione di soggetti istituzionali in grado di interfacciarsi a livello economico, culturale e produttivo è autorizzato l’acquisto in Bruxelles di immobile da destinare a sede “Casa Puglia”.
 
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con apposito stanziamento di euro 2 milioni 700 mila sul capitolo di nuova istituzione – upb 4.4.1 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 denominato “Spesa per acquisto sede in Bruxelles da destinare a “Casa Puglia”.



Art. 13

(Modifica della destinazione del Fondo speciale

di cui all’articolo 17 della l.r. 12/2005)


1. L’assegnazione straordinaria a FINPUGLIA di euro 1 milione 600 mila destinata, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 12/2005, alla creazione del Fondo speciale per la costituzione della nuova società per il rilancio dell’attività della PASTIS ScpA. viene finalizzata all’aumento del capitale sociale della Cittadella della ricerca ScpA allo scopo di favorire la fusione tra tale società e PASTIS CNRSM ScpA. e il conseguente assorbimento, da parte della Cittadella della ricerca, delle attività di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico facenti capo a PASTIS CNRSM ScpA..



Art. 14

(Aumento del capitale sociale della partecipata

Terme di Santa Cesarea SpA)


1. Ai fini dell’attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea SpA.
 
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 310200 – upb 15.1.2 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.



CAPO 5

Disposizioni in materia di agricoltura





Art. 15

(Intervento straordinario a favore delle Comunità montane

della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina)


1. Al fine di garantire il completamento dei lavori urgenti in corso di esecuzione da parte delle Comunità montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina nel corrente anno 2006, è stanziata la somma di euro 232 mila sul capitolo di spesa 113044 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2006.



Art. 16

(Spese per l’ elaborazione dei piani generali di bonifica)


1. Al fine di provvedere all’elaborazione dei nuovi Piani generali di bonifica, previsti dall’approvanda legge di riforma dei Consorzi di bonifica, è stanziata la somma di euro 1 milione sull’apposito capitolo di nuova istituzione “Spese una tantum a favore dei Consorzi di bonifica per l’elaborazione dei piani generali di bonifica”.


2. Il competente Settore provvede con proprio atto alla ripartizione ed erogazione della somma di cui al comma 1 ai Consorzi medesimi, che devono definire le connesse attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dando rendiconto delle spese sostenute.



Art. 17

(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica)


1. Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio 2006, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), è autorizzata un’ulteriore anticipazione in favore dei Consorzi di euro 21 milioni.
 
2. Alla spesa necessaria per far fronte all’erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione di pari importo sul capitolo 112094 – upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.
 
3. Alla lettera e) dell’articolo 1 della l.r.. 8/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell’esodo incentivante alla data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo.”.



Art. 18

(Danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue)


1. Vista la decisione 04/923/CE della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la rassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa dell’epidemia da blue-tongue (lingua blu) è assegnata, a parziale recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo 111135 – upb 8.1.1 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006. L’Assessorato alle risorse agroalimentari provvede alla suddivisione e all’assegnazione della predetta somma in proporzione ai danni all’epoca denunciati.
 
2. L’aiuto finanziario di cui al comma 1 è finalizzato a compensare i costi sostenuti dagli allevatori che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologia nel periodo 1 luglio 2001 – 31 dicembre 2003, mantenendo obbligatoriamente i capi in azienda.
 
3. Il compenso è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
 
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione degli aiuti agli aventi diritto, previa decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione dal competente ufficio dell’AUSL e della Prefettura di Foggia da cui si evincano le aziende zootecniche che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologica, con il rispettivo numero di capi allevati.



Art. 19

(Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue)


1. Agli allevatori zootecnici che nell’anno 2004 e successivi sono stati danneggiati a seguito dell’epidemia da blue tongue, vanno riconosciuti e pertanto indennizzati sia i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della medesima malattia, sia i danni subiti per la restrizione della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie competenti.
 
2. L’entità dell’aiuto finanziario è disciplinato da quanto disposto dall’ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004, a firma del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, e successive modifiche e integrazioni.
 
3. L’aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Puglia dal Ministero delle politiche agricole e forestali che ammontano a euro 1.873.003,84 e che sono iscritte al capitolo 114237 “Residui di stanziamento 2005” dell’upb 8.1.7 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
 
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione dell’aiuto agli aventi diritto, previa favorevole decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione necessaria dalle competenti AUSL, da cui si evincano le aziende zootecniche aventi diritto.



Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)


1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un triennio antecedente la data della domanda di acquisti”;
b) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un triennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri.”.
c) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13.”.



Art. 21

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14)


1. All’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono già in possesso di attestati d’idoneità per il rilascio dei patentini di raccolta ottenuti dopo la frequenza di corsi regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto dalla l.r. 12/2003 viene confermata la validità dell’attestato e l’idoneità all’identificazione delle specie fungine.”.



CAPO 6

Disposizioni in materia di beni culturali





Art. 22

(Centro per la documentazione, gestione, fruizione

e valorizzazione dei beni culturali)


1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), il Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, con la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.
 
2. La Giunta regionale - previa predisposizione da parte del Settore beni culturali d’intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia - provvede all’adozione degli atti necessari alla costituzione del Centro di cui al comma 1.
 
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con parte delle risorse stanziate al capitolo 811015 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.



Art. 23

(Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione)


1. Per il recupero funzionale degli organi antichi situati nelle chiese della Puglia, la Regione assegna contributi nella misura dell’80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi.
 
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare i 50 mila euro e sono erogati per il 50 per cento all’inizio dei lavori di restauro e per la rimanente parte a collaudo effettuato.
 
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nel capitolo 811025 “Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali mobili” dell’upb 11.3 – Beni culturali.



CAPO 7

Disposizioni in materia sanitaria





Art. 24

(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)


1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio 2005 è stanziata sul capitolo di nuova istituzione 771090 dell’upb di base 12.1.3 la somma di euro 48 milioni.



Art. 25

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 13)


1. All’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 - Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le IPAB di cui all’articolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all’Assessorato ai servizi sociali – Ufficio IPAB - l’elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l’inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi all’approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.”.
 
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l’assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.”.
 
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell’affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui al comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l’esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare all’Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di autorizzazione in deroga”.
 
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può autorizzare in deroga l’esternalizzazione di servizi solo in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare oltre il 31 dicembre 2006”.
 



Art. 26

(Corsi di laurea in scienze infermieristiche)


1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell’80 per cento i posti dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche per l’anno accademico 2006-2007.



CAPO 8

Disposizioni in materia di trasporti





Art. 27

(Modifica all’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)


1. All’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), le parole “limitatamente al personale addetto ai servizi automobilistici” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale addetto ai servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8 decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).



Art. 28

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14


1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 , n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è sostituito dal seguente:


“Art. 2 (Commissione consultiva regionale)
1. E’ costituita, presso l’Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti e composta da:
a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
b) un dirigente dell’Assessorato regionale ai trasporti – Settore integrato dei trasporti;
c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti di    Puglia;
d) un rappresentante dell’Unione regionale delle province pugliesi;
e) un rappresentante regionale dell’ANCI;
f) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio;
g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali regionali più rappresentative a livello territoriale;
i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.
 
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell’Assessorato regionale ai trasporti – Sistema integrato dei trasporti.
 
3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade.
 
4. I Comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.
 
5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva regionale”.


2. La Commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 29

(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)


1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:                                                                                 “2. La  Regione, le  Province e i Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, a società o consorzi per la gestione di TPRL, purché i relativi Statuti societari  contengano espressamente la previsione di cui al comma 1, lettera e)”.



CAPO 9

Disposizioni in materia di ecologia





Art. 30

(Modifiche agli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)


1. Gli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono sostituiti dai seguenti:
 
“Art. 6 (Istituzione  delle aree naturali protette)
 
1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.
 
2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell’individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d’istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.
 
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d’istituzione delle aree naturali protette di cui all’articolo. 5.


4. Il disegno di legge deve riportare:
a) la descrizione sommaria dei luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell’Istituto geografico   militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonchè i principi del regolamento del Parco;
e) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 2;
f) l’ente gestore dell’area naturale protetta;
g) il regime vincolistico e autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
j) gli indennizzi, se previsti;
k) le norme finanziarie.
 
5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.
 
6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta”.


 
 
“Art. 8 (Misure di salvaguardia)
 
1. Dalla data di adozione del disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991. In particolare, è vietato:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria;
c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
 
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all’adozione del Piano del Parco di cui all’articolo 20.
 
3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7 della l. 394/1991.
 
4. In applicazione dell’articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitale da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.”.
 



Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5)


1. Alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”detti piani e regolamenti non  regionale;”;
 
b) all’articolo 7, le parole “Piano” e “Piani”, sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “Programma” e “Programmi”.
 
c) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis Nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all’articolo 10, comma 1.”.
 
d) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie.”.



Art. 32

(Modifica all’articolo 6 bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18)


1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La semplificazione degli adempimenti vale anche per tutte le domande presentate prima del 4 settembre 2001.”.



Art. 33

(Modifiche e integrazioni alla l.r 18/1999)


1. Alla l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “per il tramite dei propri uffici periferici del genio civile” sono soppresse;
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis L’unitaria funzione amministrativa dell’estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla  Regione per il tramite dei propri uffici:
a) dell’ex genio civile competente per territorio;
b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di altri pervenuti alla proprietà della Regione.”;
c) dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente
“Art 19 bis (Norma transitoria)
1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti irrigui condotti direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti strutture individuate nel tempo dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell’unitario esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, per ogni singolo impianto, l’ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo utilizzato, l’estensione dell’area agricola servita.”.



CAPO 10

Disposizioni in materia di urbanistica





Art. 34

(Abrogazione di norme)


1. Gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 24 (Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale – DRAG), sono abrogati.
 
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato.
 
3. Al comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001, le parole “con il DRAG.” sono soppresse.



Art. 35

(Procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)


1. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.



Art. 36

(Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi

in variante agli strumenti urbanistici vigenti)


1. Per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai commi da 4 a 14 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001.



Art. 37

(Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi)


1. La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione  degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori.



Art. 38

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 20/2001)


1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
“10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 4 .”.



Art. 39

(Delega alle Province)


1. Le funzioni regionali previste dall’articolo 21, comma 2, e dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono delegate alle Province, che le esercitano secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le previsioni dei rispettivi Statuti.
 
2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 1 sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla adozione.
 
3. Gli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 sono abrogati.



CAPO 11

Disposizioni in materia di personale





Art. 40

(Proroga degli incarichi dirigenziali già affidati al personale di categoria D)


1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione Puglia di categoria D, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2005, n. 7 (Norme in materia di esodo incentivato), possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura di settanta posti di dirigenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2006, n. 897 (Piano assunzionale Regione Puglia per il triennio 2005-2007), e comunque non oltre il 31 marzo 2007.


2. A decorrere dal 1° aprile 2007, gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione Puglia di categoria D ai sensi della l.r. 7/2005, fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura di settanta posti di dirigente previsti dalla delibera di giunta reg. 897/2006, devono essere assegnati dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


3. Le procedure di reclutamento per l’assunzione del personale indette dalla Regione Puglia si conformano ai principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
 
4. Le progressioni di carriera del personale dipendente della Regione Puglia sono disciplinate nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.
 
5. Le procedure di reclutamento del personale con qualifica dirigenziale sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’accesso alla qualifica di dirigente della Regione Puglia avviene per concorso pubblico per esami;
b) al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, inquadrati nella categoria o area superiore dei rispettivi ordinamenti professionali, muniti di diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento universitario previgente o di diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, e soggetti muniti dei medesimi titoli di laurea e, inoltre, di titolo di dottore di ricerca o altro titolo post universitario conseguito al termine di corsi di durata almeno triennale e rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri. Possono essere ammessi altresì i prestatori di lavoro in servizio presso datori di lavoro privato, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2004, n. 118 (Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione);
c) sono richiamati i principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare forme di preselezione anche differenziate tra i candidati esterni e quelli interni;
d) è disciplinata la possibilità di affidare totalmente o parzialmente la procedura a enti o società specializzati nella selezione del personale;
e) in sede di prima applicazione, considerata l’opportunità di conservare la continuità dell’attività amministrativa e delle esperienze professionali maturate nell’Amministrazione regionale anche a seguito dell’esodo di gran parte consistente del personale dirigenziale, è consentita la previsione di una riserva a favore del personale interno, nella misura massima del 50 per cento.
 
6. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.



TITOLO 3

DISPOSIZIONI VARIE





Art. 41

(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8

e successive modificazioni e integrazioni)


1. L’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni provincia dell’ Ufficio regionale del contenzioso), già modificato dall’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal seguente:
 
“Art. 4
 
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4) dell’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l’esercizio del diritto di surroga e dell’azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.
 
2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)”.



Art. 42

(Partenariato per la cooperazione. Deroga regolamento regionale

15 febbraio 2005, n. 4)


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4 (Partenariato per la cooperazione), il Programma annuale 2006 è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2006. Nell’ambito di detto Programma annuale, la quota di finanziamento destinata ai soggetti di cui all’articolo 4, lettera a), viene assegnata, a scorrimento, sulla base delle graduatorie definite a seguito dell’invito a presentare proposte relativo al Programma annuale 2005.



Art. 43

(Integrazione all’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20)


1. All’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis   La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.”.


2. Alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo 915010 che assume la seguente declaratoria: “Spesa per interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e  30 dicembre 2005, n. 20”.



Art. 44

(Contributo straordinario agli enti fieristici)


1. Per gli enti fieristici a carattere regionale è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2006, all’upb 2.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026, un contributo straordinario per le spese di funzionamento di euro 220 mila, con prelievo di pari importo dal capitolo 352050 del medesimo bilancio regionale, come di seguito articolato:
a) euro 60 mila per l’ente Fiera di Foggia;
b) euro 30 mila per l’ente Fiera di Francavilla Fontana;
c) euro 100 mila per l’ente Fiera di San Giorgio di Gravina;
d) euro 30 mila per l’ente Fiera di Galatina.



Art. 45

(Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16)


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere regionali in carica.”.



Art. 46

(Modifiche agli articoli 5, 6 e 29 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)


1. Il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), è sostituito dal seguente:
“10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”.
 
2. Il comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è sostituito dal seguente:
“12. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.”.
 
4. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:
“6. Ai componenti delle Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.”.



Art. 47

(Modifica all’articolo 54 della l.r. 27/1998)


1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 27/1998 dopo le parole qualificazione del personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti “ed esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria”



Art. 48

(Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/1998)


1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
“3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell’esame il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l’esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio.”.



Art. 49

(Abrogazione di norme)


1. L’articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e torbiere” da parte della Regione - Disposizioni transitorie), è abrogato.
 
2. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), è abrogato.
 
3. L’articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è abrogato.
 
4. La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 5 (Riconoscimento della festa del Santo patrono quale manifestazione di interesse regionale), è abrogata.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.