Legge Regionale 19 luglio 2006, n. 22 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006
TITOLO 1NORME DI ASSESTAMENTO E
DI PRIMA
VARIAZIONE AL BILANCIO
2006
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008),
sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai
residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di
amministrazione, secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio 2005 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto
per euro 800 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2006, viene rideterminato in euro 1.869.559.253,46 e
destinato per la quota incrementale all’incremento del Fondo per la reiscrizione
delle economie vincolate, dei residui passivi perenti del bilancio autonomo e
vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili.
3. Gli allegati A e B alla presente legge
contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per
capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste revisionali in termini di competenza e
cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Adeguamento dello stato di
previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui
all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 risulta modificato,
sia per l’entrata che per la spesa, in euro 17.097.675.686,37 in termini di
competenza e in euro 30.989.831.606,80 in termini di cassa.
Art. 3(Fondo per la reiscrizione delle
economie vincolate) 1. Il Fondo per la reiscrizione delle
economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente determinato,
per l’esercizio 2006,
in euro
940.776.948,03.
Art. 4(Fondo per la reiscrizione dei
residui passivi perenti) 1. Il Fondo per il pagamento dei
residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è complessivamente
determinato, per l’esercizio finanziario 2006,
in euro
148.155.259,54 (capitolo 1110045) relativamente al bilancio autonomo e in euro
267.089.931,70 (capitolo 1110046) con riferimento a quello
vincolato.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
CAPO 1(Disposizioni in materia
contabile)
Art. 5(Modifiche alla legge regionale
16 novembre 2001, n. 28) 1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 42 è
inserito il seguente:
“6 bis. A seguito di rimodulazioni, definite
secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi
di programma quadro finanziati con risorse vincolate dell’Unione europea o dello
Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta
regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio
entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata,
mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla
competenza dell’esercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui
attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla
competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa
eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri e di
stanziamento nonché delle economie vincolate.”;
b) l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo
93 è sostituito dal seguente:
“Le stesse somme, definite con l’atto
ricognitivo di cui all’articolo 94, sono iscritte alla competenza dell’esercizio
in apposito Fondo delle economie vincolate da
riscrivere.”;
c) dopo il comma 6 ter dell’articolo 93 è
aggiunto il seguente:
“6 quater. Qualora le economie rivengano da
dichiarazione di insussistenza di residui passivi o di stanziamento connessi a
progetti o programmi i cui termini di realizzazione scadono entro l’esercizio di
competenza, le stesse somme sono immediatamente reiscrivibili con atto
dirigenziale del competente Settore.”.
Art. 6(Modifica all’articolo 11 della
legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23
(Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1995), è
inserito il seguente:
“2 bis. Qualora il creditore sia tenuto
all’emissione di fattura, il pagamento delle somme assegnate da parte del
Tesoriere è subordinato all’acquisizione della medesima e alla verifica
dell’importo da trattenere, se e in quanto dovuto, per il riversamento
all’erario nei termini di legge.”.
Art. 7(Modifica all’articolo 4 della
regionale 4 dicembre 2001, n. 31) 1. Al comma 1 quater dell’articolo 4
della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31
(Disposizioni di carattere tributario), le parole “la cui destinazione, l’uso e
gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione” sono
soppresse.
CAPO 2Disposizioni in materia di
commercio
Art. 8(Modifica all’articolo 19 della
legge regionale 1 agosto 2003, n. 11) 1. I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1
quinquies, 1 sexies e 1 septies dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n..
11
(Nuova disciplina del commercio), introdotti
dall’articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2005,
n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2005) e modificati dall’articolo 26 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento
e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005),
sono abrogati.
Art. 9(Regolamento
regionale 1 settembre 2004, n. 2 – Sospensione
degli effetti
dell’articolo 5 e norme a esso collegate) 1. Sono sospesi gli effetti dell’articolo 5
del regolamento regionale 1 settembre 2004, n.
2 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di
vendita), e norme a esso correlate.
2. La prima scadenza per la presentazione
delle domande di apertura di nuove grandi strutture di vendita è fissata a
partire dal trentesimo e fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di modifica del regol. reg. 2/2004 con
riferimento alla programmazione della rete distributiva commerciale aggiornata
che sarà adottata entro il 30 marzo 2007.
3. Le domande presentate al di fuori dei
termini di cui al comma 2 sono da considerare
irricevibili.
4. Sono fatti salvi gli effetti della
sospensione disposta con regolamento regionale 28
ottobre 2005, n. 26 (Modifica regol. reg. 2/2004 e sospensione degli
effetti dell’articolo 5 e norme ad esso correlate).
CAPO 3Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica
Art. 10(Coofinanziamento del sostegno
all’ accesso alle abitazioni in locazione) 1. I residui di stanziamento 2005
rivenienti dal capitolo 491036 dell’esercizio finanziario 2006, fino alla
concorrenza di 15 milioni di euro, sono utilizzati per coofinanziare il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti a uso abitativo), a integrazione delle assegnazioni statali relative
all’anno 2006.
Art. 11(Canone di locazione
degli alloggi di ERP – Modifiche all’articolo 54
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54) 1. Dal 1° settembre 2006, ai fini del calcolo
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i
commi 3 e 4 dell’articolo 32 della legge regionale 20
dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono
abrogati. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 54/1984 il valore di 3,5 per
cento è sostituito dal seguente: 3,85 per cento.
2. Il canone di locazione non può essere
inferiore a euro 25, né superiore al canone concordato depositato nel Comune
interessato in base agli accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.
431/1998 e, in caso di mancato deposito nel Comune interessato, al canone
concordato più basso depositato presso un Comune confinante o a quello più
vicino con canone concordato depositato.
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 54/1984 è sostituito dal
seguente:
“3. Per tutto il periodo di permanenza del
reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene
applicato il canone superiore di cui al comma 2”.
4. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 54/1984 le parole “alla misura del 10 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “alla misura dell’11 per
cento”.
5. L’articolo 34 della l.r. 54/1984 è sostituito dal
seguente:
“Art. 34 Il canone di locazione degli alloggi
di ERP è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.”.
6. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 54/1984 è sostituito dal
seguente:
“1. Ai fini dell’applicazione del canone, gli
assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’articolo 33 sulla
base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall’ente gestore.
Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile,
agli assegnatari sarà applicato il canone superiore di cui al comma 2, previa
diffida dell’ente gestore all’interessato a presentare la dichiarazione fiscale
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida
stessa.”.
7. Il limite di reddito previsto per
l’assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e
incide ai fini della determinazione dei canoni.
CAPO 4Disposizioni in materia di demanio e
patrimonio
Art. 12(Acquisto immobile in Bruxelles
da destinare a sede “Casa Puglia”) 1. Per la valorizzazione in ambito europeo
della Regione Puglia e ai fini della creazione di soggetti istituzionali in
grado di interfacciarsi a livello economico, culturale e produttivo è
autorizzato l’acquisto in Bruxelles di immobile da destinare a sede “Casa
Puglia”.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede
con apposito stanziamento di euro 2 milioni 700 mila sul capitolo di nuova
istituzione – upb 4.4.1 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006 denominato “Spesa per acquisto sede in Bruxelles da destinare a “Casa
Puglia”.
Art. 13(Modifica della
destinazione del Fondo speciale
di cui all’articolo
17 della l.r. 12/2005) 1. L’assegnazione straordinaria a
FINPUGLIA di euro 1 milione 600 mila destinata, ai sensi dell’articolo 16 della
l.r. 12/2005, alla creazione del Fondo speciale
per la costituzione della nuova società per il rilancio dell’attività della
PASTIS ScpA. viene finalizzata all’aumento del capitale sociale della Cittadella
della ricerca ScpA allo scopo di favorire la fusione tra tale società e PASTIS
CNRSM ScpA. e il conseguente assorbimento, da parte della Cittadella della
ricerca, delle attività di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
facenti capo a PASTIS CNRSM ScpA..
Art. 14(Aumento del
capitale sociale della partecipata
Terme di Santa
Cesarea SpA) 1. Ai fini dell’attivazione dei finanziamenti
CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la
spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento
del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea
SpA.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte
mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 310200 – upb
15.1.2 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006.
CAPO 5Disposizioni in materia di
agricoltura
Art. 15(Intervento
straordinario a favore delle Comunità montane
della Murgia barese
sud est e della Murgia tarantina) 1. Al fine di garantire il
completamento dei lavori urgenti in corso di esecuzione da parte delle Comunità
montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina nel corrente anno
2006, è stanziata la somma di euro 232 mila sul capitolo di spesa 113044 del
bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2006.
Art. 16(Spese per l’ elaborazione dei
piani generali di bonifica) 1. Al fine di provvedere all’elaborazione dei
nuovi Piani generali di bonifica, previsti dall’approvanda legge di riforma dei
Consorzi di bonifica, è stanziata la somma di euro 1 milione sull’apposito
capitolo di nuova istituzione “Spese una tantum a favore dei Consorzi di
bonifica per l’elaborazione dei piani generali di
bonifica”.
2. Il competente Settore provvede con proprio
atto alla ripartizione ed erogazione della somma di cui al comma 1 ai Consorzi
medesimi, che devono definire le connesse attività entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge dando rendiconto delle spese
sostenute.
Art. 17(Ulteriore anticipazione
finanziaria ai Consorzi di bonifica) 1. Per le finalità e le esigenze riferite
all’esercizio 2006, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica), è autorizzata un’ulteriore anticipazione in
favore dei Consorzi di euro 21 milioni.
2. Alla spesa necessaria per far fronte
all’erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1
a favore
dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione di pari
importo sul capitolo 112094 – upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per
l’esercizio 2006.
3. Alla lettera e) dell’articolo 1 della
l.r.. 8/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e degli altri
emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell’esodo incentivante alla
data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito
residuo.”.
Art. 18(Danni subiti a causa
dell’epidemia da blue-tongue) 1. Vista la decisione 04/923/CE della
Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica le decisioni 2003/743/CE e
2003/849/CE per quanto concerne la rassegnazione del contributo finanziario
della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie
animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni
Stati membri per il 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che
negli anni 2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e
movimentazione a causa dell’epidemia da blue-tongue (lingua blu) è assegnata, a
parziale recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila
iscritta al capitolo 111135 – upb 8.1.1 – del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006. L’Assessorato alle risorse agroalimentari provvede
alla suddivisione e all’assegnazione della predetta somma in proporzione ai
danni all’epoca denunciati.
2. L’aiuto finanziario di cui al comma 1 è
finalizzato a compensare i costi sostenuti dagli allevatori che hanno
collaborato al piano di sorveglianza sierologia nel periodo 1 luglio 2001 – 31
dicembre 2003, mantenendo obbligatoriamente i capi in
azienda.
3. Il compenso è riconosciuto nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari,
ai fini della liquidazione degli aiuti agli aventi diritto, previa decisione
comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione dal competente ufficio
dell’AUSL e della Prefettura di Foggia da cui si evincano le aziende zootecniche
che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologica, con il rispettivo
numero di capi allevati.
Art. 19(Indennizzi agli allevatori per i
danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue) 1. Agli allevatori zootecnici che nell’anno
2004 e successivi sono stati danneggiati a seguito dell’epidemia da blue tongue,
vanno riconosciuti e pertanto indennizzati sia i danni indiretti determinati
dalla profilassi immunizzante nei confronti della medesima malattia, sia i danni
subiti per la restrizione della movimentazione dei ruminanti a seguito dei
provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie competenti.
2. L’entità dell’aiuto finanziario è
disciplinato da quanto disposto dall’ordinanza interministeriale del 2 aprile
2004,
a firma
del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, e
successive modifiche e integrazioni.
3. L’aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto
nei limiti delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Puglia dal
Ministero delle politiche agricole e forestali che ammontano a euro 1.873.003,84
e che sono iscritte al capitolo 114237 “Residui di stanziamento
2005” dell’upb 8.1.7 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006.
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari,
ai fini della liquidazione dell’aiuto agli aventi diritto, previa favorevole
decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione necessaria
dalle competenti AUSL, da cui si evincano le aziende zootecniche aventi
diritto.
Art. 20(Modifiche alla legge regionale
30 giugno 1999, n. 20) 1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e
vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di
enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole
“possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da
almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a
titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un triennio
antecedente la data della domanda di acquisti”;
b) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito
dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i
soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno
conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidata da almeno un triennio antecedente la data della domanda di acquisto.
In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro
indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di
quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli
altri.”.
c) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“1 bis I fabbricati, le opere e le pertinenze
non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale
interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati
ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo
13.”.
Art. 21(Modifica all’articolo 3 della
legge regionale 15 maggio 2006, n. 14) 1. All’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 -
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati nel territorio regionale), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“2 bis A coloro che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sono già in possesso di attestati
d’idoneità per il rilascio dei patentini di raccolta ottenuti dopo la frequenza
di corsi regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto dalla
l.r. 12/2003 viene confermata la validità
dell’attestato e l’idoneità all’identificazione delle specie
fungine.”.
CAPO 6Disposizioni in materia di beni
culturali
Art. 22(Centro per la
documentazione, gestione, fruizione
e valorizzazione dei
beni culturali) 1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 19
della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e
commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione
scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), il Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, con la
partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia.
2. La Giunta regionale - previa
predisposizione da parte del Settore beni culturali d’intesa con la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia - provvede
all’adozione degli atti necessari alla costituzione del Centro di cui al comma
1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo si fa fronte con parte delle risorse stanziate al capitolo
811015 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006.
Art. 23(Interventi per il recupero
funzionale degli organi delle chiese della Regione) 1. Per il recupero funzionale degli organi
antichi situati nelle chiese della Puglia, la Regione assegna contributi nella
misura dell’80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste
accompagnate da progetti esecutivi.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono
superare i 50 mila euro e sono erogati per il 50 per cento all’inizio dei lavori
di restauro e per la rimanente parte a collaudo
effettuato.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si
fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nel capitolo 811025 “Spese recupero
e valorizzazione dei beni culturali mobili” dell’upb 11.3 – Beni
culturali.
CAPO 7Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 24(Intervento finanziario per il
ripiano dei disavanzi sanitari) 1. Al fine di sostenere il ripiano dei
disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio 2005 è stanziata sul capitolo di
nuova istituzione 771090 dell’upb di base 12.1.3 la somma di euro 48
milioni.
Art. 25(Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 15 maggio 2006, n. 13) 1. All’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 (Modifiche alla
legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 -
Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - e disciplina
delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Le IPAB di cui all’articolo 13 della l.r.
15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasmettono all’Assessorato ai servizi sociali –
Ufficio IPAB - l’elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo
indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l’inserimento nella
graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa
vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi
all’approvazione del regolamento di attuazione della presente
legge.”.
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
“4. Entro novanta giorni dalla data di
approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l’assegnazione del
personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei
limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti
disposizioni.”.
c) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
“7.
A far data
dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’estinzione della
graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle
assunzioni di personale nonché dell’affidamento esternalizzato dei servizi per
tutte le IPAB. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui al
comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un
contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto
per l’esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data
di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita istanza
motivata da indirizzare all’Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la
concessione di autorizzazione in deroga”.
d) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
“7 bis. La Giunta regionale, con proprio
atto, può autorizzare in deroga l’esternalizzazione di servizi solo in presenza
di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità assistenziale degli
utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga può essere concessa
per affidamenti di servizi la cui durata non può andare oltre il 31 dicembre
2006”.
Art. 26(Corsi di laurea in scienze
infermieristiche) 1. La Giunta regionale è autorizzata a
incrementare dell’80 per cento i posti dei corsi per il conseguimento della
laurea in scienze infermieristiche per l’anno accademico
2006-2007.
CAPO 8Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 27(Modifica all’articolo 51 della
legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1) 1. All’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007 della Regione Puglia), le parole “limitatamente al personale addetto
ai servizi automobilistici” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale
addetto ai servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8 decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 28(Modifica all’articolo 2 della
legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di
attuazione della legge 15 gennaio 1992 , n. 21
– Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Commissione consultiva
regionale)
1. E’ costituita, presso l’Assessorato
regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante
in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti e
composta da:
a) Assessore regionale ai trasporti, con
funzione di Presidente;
b) un dirigente dell’Assessorato regionale ai
trasporti – Settore integrato dei trasporti;
c) un funzionario del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti
di Puglia;
d) un rappresentante dell’Unione regionale
delle province pugliesi;
e) un rappresentante regionale
dell’ANCI;
f) un rappresentante dell’Unione regionale
delle Camere di commercio;
g) quattro rappresentanti delle associazioni
degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni confederali regionali più rappresentative a livello
territoriale;
i) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.
2. Svolge le funzioni di Segretario della
Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell’Assessorato regionale ai
trasporti – Sistema integrato dei trasporti.
3. Per i collegamenti con gli aeroporti
aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti
gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di licenze
per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia,
nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto
ricade.
4. I Comuni interessati, d’intesa,
disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del
servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun
Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza
aeroportuale.
5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni
provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva
regionale”.
2. La Commissione consultiva regionale è
costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 29(Modifica all’articolo 13 della
legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18) 1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. La
Regione, le Province e i Comuni
possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, a società o
consorzi per la gestione di TPRL, purché i relativi Statuti societari contengano espressamente la previsione di cui
al comma 1, lettera e)”.
CAPO 9Disposizioni in materia di
ecologia
Art. 30(Modifiche agli articoli 6 e 8
della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19) 1. Gli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia),
sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 6
(Istituzione delle aree naturali
protette)
1. Le aree naturali protette regionali, di
interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei
principi generali enunciati nella presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale
convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell’individuazione
di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all’articolo
22, comma 1, della legge 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i
lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla
Conferenza dei servizi relativa alla proposta d’istituzione di area naturale
protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e
le organizzazioni agricole, imprenditoriali e
ambientaliste.
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura
dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto
dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge
d’istituzione delle aree naturali protette di cui all’articolo.
5.
4. Il disegno di legge deve
riportare:
a) la descrizione sommaria dei
luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria del
territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell’Istituto
geografico militare (IGM) in scala
1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di
salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi
del Piano per il Parco nonchè i principi del regolamento del
Parco;
e) la classificazione secondo le tipologie
previste all’articolo 2;
f) l’ente gestore dell’area naturale
protetta;
g) il regime vincolistico e
autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e
sorveglianza;
j) gli indennizzi, se
previsti;
k) le norme
finanziarie.
5. Il disegno di legge adottato è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli
enti territoriali interessati.
6. Entro i sessanta giorni successivi alla
data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il
provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l’approvazione
della legge istitutiva dell’area naturale protetta”.
“Art. 8 (Misure di
salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del disegno di
legge di cui all’articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione
provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui
all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991. In particolare, è
vietato:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività
venatoria;
c) effettuare opere di movimento terra tali
da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
d) costruire nuove strade e ampliare le
esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e
pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i
tagli boschivi sono autorizzati dall’Assessorato regionale all’agricoltura e
foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all’adozione del Piano
del Parco di cui all’articolo 20.
3. Sulle aree per le quali operano le misure
di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7
della l. 394/1991.
4.
In
applicazione dell’articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e
alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini
di un’area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali
attribuitale da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e
valorizzazione ambientale.”.
Art. 31(Modifiche alla legge regionale 8
marzo 2002, n. 5) 1. Alla legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”detti piani e regolamenti
non regionale;”;
b) all’articolo 7, le parole “Piano” e
“Piani”, sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “Programma” e
“Programmi”.
c) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“4 bis Nell’ambito delle procedure
autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata
da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo
elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree
sensibili di cui all’articolo 10, comma 1.”.
d) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito
dal seguente:
“1. E’ vietata l’installazione di sistemi
radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni
radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici
destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature
sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e
asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie.”.
Art. 32(Modifica all’articolo 6 bis
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18) 1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee),
introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La semplificazione degli adempimenti
vale anche per tutte le domande presentate prima del 4 settembre
2001.”.
Art. 33(Modifiche e integrazioni alla
l.r 18/1999) 1. Alla l.r.
18/1999 sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “per
il tramite dei propri uffici periferici del genio civile” sono
soppresse;
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“2 bis L’unitaria funzione amministrativa
dell’estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei propri
uffici:
a) dell’ex genio civile competente per
territorio;
b) che hanno la gestione diretta irrigua
degli impianti di cui all’articolo 1 della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli
impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di altri pervenuti alla
proprietà della Regione.”;
c) dopo l’articolo 19 è aggiunto il
seguente
“Art 19 bis (Norma
transitoria)
1. Le norme della presente legge non si
applicano agli impianti irrigui condotti direttamente dalla Regione per il
tramite delle competenti strutture individuate nel tempo dalla Giunta
regionale.
2. Ai fini dell’unitario esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali
preposti alla gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica,
comunicano agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, per ogni
singolo impianto, l’ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo
utilizzato, l’estensione dell’area agricola servita.”.
CAPO 10Disposizioni in materia di
urbanistica
Art. 34(Abrogazione di
norme) 1. Gli articoli da
1
a 7 della
legge regionale 13 dicembre 2004, n. 24
(Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di
assetto generale – DRAG), sono abrogati.
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali
di governo e uso del territorio), è abrogato.
3. Al comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001, le parole “con il DRAG.” sono
soppresse.
Art. 35(Procedimento di formazione del
Piano territoriale di coordinamento provinciale) 1. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2001 è sostituito dal
seguente:
“6. Il Consiglio provinciale, entro i
successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute
nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4,
adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla
Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e
con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi
inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da
4
a 8 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero
agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.
Art. 36(Procedimento di
approvazione dei piani per insediamenti produttivi
in variante agli
strumenti urbanistici vigenti) 1. Per l’approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree
produttive ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi,
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree
destinate agli insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai
commi da 4
a 14
dell’articolo 11 della l.r.
20/2001.
Art. 37(Formazione e attuazione degli
strumenti esecutivi) 1. La previsione di cui all’articolo
16, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2001 si applica anche per la formazione e
attuazione degli strumenti esecutivi di
cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei
comparti edificatori.
Art. 38(Modifica all’articolo 5 della
l.r. 20/2001) 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della
l.r. 20/2001 è inserito il
seguente:
“10 bis. Con le medesime procedure di cui ai
commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie
organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo
4 .”.
Art. 39(Delega alle
Province) 1. Le funzioni regionali previste
dall’articolo 21, comma 2, e dall’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), sono delegate alle Province, che le
esercitano secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le
previsioni dei rispettivi Statuti.
2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma
1 sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla
adozione.
3. Gli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 sono abrogati.
CAPO 11Disposizioni in materia di
personale
Art. 40(Proroga degli incarichi
dirigenziali già affidati al personale di categoria
D) 1. Per rispondere a particolari e motivate
esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite
dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, gli
incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione Puglia
di categoria D, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 4 agosto 2005, n. 7 (Norme in materia di esodo incentivato),
possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per
la copertura di settanta posti di dirigenti previsti dalla deliberazione
della Giunta regionale 20 giugno 2006, n. 897 (Piano assunzionale Regione Puglia
per il triennio 2005-2007), e comunque non oltre il 31 marzo
2007.
2.
A
decorrere dal 1° aprile 2007, gli incarichi dirigenziali già affidati a
personale dipendente della Regione Puglia di categoria D ai sensi della l.r. 7/2005, fino alla conclusione delle procedure
concorsuali per la copertura di settanta posti di dirigente previsti dalla
delibera di giunta reg. 897/2006, devono essere assegnati dalla Giunta regionale
ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
3. Le procedure di reclutamento per
l’assunzione del personale indette dalla Regione Puglia si conformano ai
principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Le progressioni di carriera del personale
dipendente della Regione Puglia sono disciplinate nel rispetto delle previsioni
dei contratti collettivi.
5. Le procedure di reclutamento del personale
con qualifica dirigenziale sono disciplinate con regolamento della Giunta
regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’accesso alla qualifica di dirigente
della Regione Puglia avviene per concorso pubblico per
esami;
b) al concorso possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, inquadrati nella categoria
o area superiore dei rispettivi ordinamenti professionali, muniti di diploma di
laurea ai sensi dell’ordinamento universitario previgente o di diploma di laurea
specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, e soggetti
muniti dei medesimi titoli di laurea e, inoltre, di titolo di dottore di ricerca
o altro titolo post universitario conseguito al termine di corsi di durata
almeno triennale e rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri.
Possono essere ammessi altresì i prestatori di lavoro in servizio presso datori
di lavoro privato, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2004, n. 118 (Regolamento recante
modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati,
equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l’ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione);
c) sono richiamati i principi di cui al comma
3 dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare forme
di preselezione anche differenziate tra i candidati esterni e quelli
interni;
d) è disciplinata la possibilità di affidare
totalmente o parzialmente la procedura a enti o società specializzati nella
selezione del personale;
e) in sede di prima applicazione, considerata
l’opportunità di conservare la continuità dell’attività amministrativa e delle
esperienze professionali maturate nell’Amministrazione regionale anche a seguito
dell’esodo di gran parte consistente del personale dirigenziale, è consentita la
previsione di una riserva a favore del personale interno, nella misura massima
del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le norme di cui agli
articoli 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
TITOLO 3DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 41(Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n.
8
e successive
modificazioni e integrazioni) 1. L’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in
ogni provincia dell’ Ufficio regionale del contenzioso), già modificato
dall’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal
seguente:
“Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione
previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n.
1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme dovute per
effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4) dell’articolo 1, nonché
quelle dovute per effetto della legge regionale 15
dicembre 1976, n. 27 (Norme per l’esercizio del diritto di surroga e
dell’azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi,
delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte mediante
versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con delibera
della Giunta regionale.
2. Per la riscossione coattiva la Regione si
avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)”.
Art. 42(Partenariato per la
cooperazione. Deroga regolamento regionale
15 febbraio 2005, n.
4) 1.
In deroga
a quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento regionale 25 febbraio 2005, n.
4 (Partenariato per la cooperazione), il Programma annuale 2006 è approvato
dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2006. Nell’ambito di detto
Programma annuale, la quota di finanziamento destinata ai soggetti di cui
all’articolo 4, lettera a), viene assegnata, a scorrimento, sulla base delle
graduatorie definite a seguito dell’invito a presentare proposte relativo al
Programma annuale 2005.
Art. 43(Integrazione all’articolo 16
della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20) 1. All’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Assestamento
e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis
La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia
di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione
della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale
e scientifica in Italia e all’estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a
convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la
ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione
e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di
studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti
locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e
privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del
sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca
scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione
dell’internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia
alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività
di ricerca scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire
l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università
degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti
istituzionali.”.
2. Alla spesa di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo 915010 che assume la
seguente declaratoria: “Spesa per interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e 30 dicembre 2005, n. 20”.
Art. 44(Contributo straordinario agli
enti fieristici) 1. Per gli enti fieristici a carattere
regionale è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2006,
all’upb 2.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026, un contributo
straordinario per le spese di funzionamento di euro 220 mila, con prelievo di
pari importo dal capitolo 352050 del medesimo bilancio regionale, come di
seguito articolato:
a) euro 60 mila per l’ente Fiera di
Foggia;
b) euro 30 mila per l’ente Fiera di
Francavilla Fontana;
c) euro 100 mila per l’ente Fiera di San
Giorgio di Gravina;
d) euro 30 mila per l’ente Fiera di
Galatina.
Art. 45(Integrazione all’articolo 4
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16) 1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 30 aprile 1990, n. 16
(Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di
lavoro), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fanno parte di diritto della
Commissione, in numero aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere
regionali in carica.”.
Art. 46(Modifiche agli articoli 5, 6 e
29 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27) 1. Il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria), è sostituito dal seguente:
“10. Ai membri del Comitato è dovuto un
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al
rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia.”.
2. Il comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 1
dell’articolo 39 della legge regionale 21 maggio 2002,
n. 7, è sostituito dal seguente:
“12. Ai membri del Comitato è dovuto un
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al
rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme in materia.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 2
dell’articolo 39 della l.r. 7/2002, è
sostituito dal seguente:
“6. Ai componenti delle Commissioni per
l’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva
Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai
sensi delle vigenti norme in materia.”.
Art. 47(Modifica all’articolo 54 della
l.r. 27/1998) 1. Alla lettera e) del comma 4
dell’articolo 54 della l.r. 27/1998 dopo le
parole qualificazione del personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti “ed
esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria”
Art. 48(Modifica all’articolo 26 della
l.r. 27/1998) 1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
“3. Ogni candidato è tenuto a versare alla
Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia
medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell’esame
il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti
importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l’esame,
ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell’attestato di
abilitazione all’esercizio venatorio.”.
Art. 49(Abrogazione di
norme) 1. L’articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e
torbiere” da parte della Regione - Disposizioni transitorie), è
abrogato.
2. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico
sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri
regionali della Puglia), è abrogato.
3. L’articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale
2004-2006 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 70, comma 5,
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è
abrogato.
4. La legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 5 (Riconoscimento della festa del Santo
patrono quale manifestazione di interesse regionale), è
abrogata.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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