Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale
TITOLO 1PRINCIPI DI RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 1(Principi ispiratori) 1. La Regione tutela e promuove la salute,
intesa come benessere psicofisico e sociale, in quanto diritto fondamentale
dellindividuo e interesse della collettività, e garantisce luguaglianza degli
interventi sanitari e socio-sanitari a tutti i cittadini, a prescindere dalle
proprie convinzioni personali e condizioni socio-economiche, nonché una facilità
di accesso alla risposta al bisogno di salute.
2. La Regione promuove e garantisce
luniversalismo e la solidarietà, assicurando equità e pari opportunità di
accesso ai servizi e prestazioni allintera collettività, superando le
condizioni dindigenza e vulnerabilità, promuovendo il recupero delle persone
disabili e non autosufficienti e tenendo conto delle specificità territoriali
delle aree svantaggiate e montane.
3. La Regione assume come proprio
principio per le politiche socio-sanitarie regionali la sussidiarietà
orizzontale e verticale, lomogeneità e ladeguatezza al sistema dei bisogni, la
partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati.
4. La Regione, nel promuovere la tutela
della salute, individuale e collettiva, integra le politiche sanitarie e
socio-sanitarie con le politiche relative allo sviluppo economico, di tutela
ambientale, dellurbanistica, dei trasporti, dellagricoltura, dello sport e
tempo libero, per limpatto che le stesse hanno sullo stato di salute.
5. Il sistema delle
autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute.
Art. 2(Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) 1. La programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione sispira ai principi di cui allarticolo 1 e
a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modificazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), della legge regionale 10 luglio 2006,
n. 19 (Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e uomini in Puglia), nonché del Piano sanitario nazionale (PSN) e si
esplica nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS).
2. Il PRS, con riferimento
ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui allaccordo Stato-Regioni e
Province autonome del 22 novembre 2001 e successive modificazioni e
integrazioni, individua obiettivi di salute, strategie e azioni prioritarie
dintervento del Servizio sanitario regionale (SSR) da raggiungere nel triennio
di riferimento. Il PRS definisce inoltre:
a)
la
missione dei sistemi operativi del SSR e la distinzione dei ruoli e delle
funzioni di governo e di gestione;
b)
ladeguatezza e
lappropriatezza allocativa delle risorse in funzione degli obiettivi di salute,
in un contesto di uso razionale delle stesse;
c)
gli
interventi dintegrazione e coordinamento delle politiche della salute con le
politiche sociali, dellambiente, del bilancio e della programmazione
economica;
d)
gli
indirizzi per la stipula dei protocolli dintesa tra Regione e Università, in attuazione degli articoli 6
e 6 bis del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n.. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale e Università, a norma dellarticolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419), e delle conseguenti linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, relativi allintegrazione e coordinamento
delle attività di didattica e ricerca, anche post-laurea, delle Facoltà di
medicina e chirurgia con quelle di assistenza sanitaria nonché partecipazione di
aziende e istituti del SSR alle attività di formazione e ricerca in coerenza e
conformità dei valori e degli assetti organizzativo-funzionali della presente
legge. A tali fini e nellambito della programmazione del fabbisogno di medici
specialisti, la Regione può autorizzare le Aziende
sanitarie a finanziare apposite borse di studio alle Università degli studi con
sede esclusiva nel territorio regionale, limitatamente a discipline
specialistiche per le quali nei protocolli dintesa Università - Regione le strutture dellAUSL interessata sono
individuate come sedi formative, in modo da garantire nelle suddette strutture
la frequenza dei medici specializzandi. Tale autorizzazione può essere concessa
a condizione che le stesse Aziende riducano, nel periodo interessato, almeno
pari importi di costi per lacquisizione di beni e servizi non sanitari e che le
Università degli sudi garantiscano, presso le strutture sanitarie delle Aziende
medesime, la corrispondente frequenza di medici
specializzandi;
a)
il
processo di attivazione dellaccreditamento istituzionale, ai sensi della l.r.
8/2004 e sue modificazioni e integrazioni.
3. Il PRS orienta il
sistema verso il principio della centralità del cittadino, protagonista e
fruitore dei percorsi assistenziali, al quale va garantita la partecipazione
attiva alle scelte che riguardano la propria salute e listituzionalizzazione di
processi di valutazione continua della qualità dei servizi erogati che prevedano
anche lintroiezione del punto di vista dellutente.
4. Le politiche di prevenzione sono assunte
quali prioritarie e centrali nella definizione del PRS.
5. Il PRS prevede
iniziative di screening ai fini del monitoraggio delle condizioni di salute dei
giovani in età da quindici a diciannove anni. A tal fine può essere utilizzato
anche personale della continuità assistenziale mediante estensione dellorario
di lavoro.
Art. 3(Rapporto tra programmazione sanitaria regionale e piani attuativi locali) 1. E istituita la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale ex articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni, con compiti e funzioni di indirizzo, programmazione e
controllo definiti nel successivo articolo 7, comma 1. Fanno parte della
Conferenza permanente gli Assessori alle politiche della salute e alle politiche
sociali, alla trasparenza e cittadinanza attiva, allambiente, al bilancio e
alle politiche agroalimentari nonché i Presidenti delle Conferenze dei sindaci,
i Sindaci delle città sedi di Aziende ospedaliero-universitarie, i
rappresentanti dellANCI, dellUPI e dellUNCEM e tre consiglieri regionali, di
cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.
2. I membri della
Conferenza di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono
disciplinate da apposito regolamento adottato alla Giunta regionale.
3. Per lespletamento
delle proprie funzioni la
Conferenza di cui al comma 1 si avvale di un Comitato tecnico
composto da un rappresentante dellAgenzia regionale sanitaria (A.Re.S.), un
rappresentante dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), un
rappresentante dellOsservatorio epidemiologico regionale, il dirigente del
competente Settore degli assessorati alle politiche della salute e alle
politiche sociali nonché due tecnici nominati dalla Giunta regionale e un
rappresentante della Commissione regionale per lintegrazione socio-sanitaria.
4. Il Direttore generale,
avvalendosi del Collegio di direzione dellAzienda sanitaria o Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sulla base delle risorse
assegnate, propone il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano annuale delle
attività. Il primo è lo strumento di pianificazione strategica di Aziende e
IRCCS del Servizio sanitario regionale, riferito allo spazio temporale di tre
anni, che determina le linee di sviluppo, gli obiettivi e le politiche di
medio-lungo termine dellintera struttura organizzativa aziendale, coordinando e
integrando le attività delle strutture e dei dipartimenti presenti al suo
interno. Il secondo è il Piano che individua gli obiettivi annuali e le risorse
che necessitano per raggiungerli. Il Piano annuale, costituito dal programma di
attività e bilancio economico preventivo, rappresenta lo strumento principale di
collegamento e raccordo con la pianificazione strategica garantendo la coerenza
dei singoli obiettivi delle strutture e dei Dipartimenti con la programmazione
aziendale.
5. Alla Conferenza permanente viene
trasmesso, per lesame, il documento annuale contenente lo stato di salute della
popolazione.
Art. 4(La
Conferenza dei sindaci) 1. La
Conferenza dei sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro
delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio dellAUSL. Il suo funzionamento è
definito da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
2. I Comuni, attraverso
la
Conferenza dei sindaci, esprimono parere obbligatorio sul PAL
nonché, attraverso il Comitato dei sindaci di distretto, sul Piano attuativo
territoriale (PAT). Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere favorevolmente
espresso.
3. La Conferenza dei sindaci
esamina il bilancio pluriennale di previsione e latto aziendale dellAUSL di
cui allarticolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni;
4. La Conferenza dei sindaci esprime
parere sulla nomina del Direttore generale dellAUSL e, sussistendone le
condizioni, può avanzare proposte per la revoca dello stesso a norma
dellarticolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
5. La Conferenza dei sindaci esercita la
verifica sulla gestione del PAL da parte delle AUSL e sui risultati.
6. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del comune sede
dellAUSL per la quale è intervenuta la modifica dellambito territoriale,
assistito dal Segretario comunale, convoca i Sindaci dei comuni dellAUSL e
istituisce la
Conferenza.
7. Nelle more
dellapprovazione del regolamento di cui al comma 1 si applica il regolamento
tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1995, n. 826.
Art. 5(Integrazione socio-sanitaria e ruolo degli enti locali nella
programmazione) 1. La Regione garantisce la completa
integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra lassistenza
sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni preposte,
assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema integrato dei
servizi sociali, larmonizzazione delle iniziative volte alla soluzione di
problematiche sociali e sanitarie del cittadino e coordinando gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione.
2. Nella Commissione
regionale per lintegrazione socio-sanitaria è garantita la partecipazione
dellAssessorato alle politiche della salute, nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 11, comma 3, della l.r. 19/2006.
3. Gli Enti locali partecipano al processo
di elaborazione del PRS, collaborano al PAL e, attraverso la Conferenza permanente
per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, procedono alla
verifica della realizzazione del PAL da parte delle Aziende ospedaliere.
4. Le Aziende sanitarie
partecipano allelaborazione, insieme agli enti locali, dei Piani sociali di
zona (PSZ), nel rispetto di quanto previsto dalla
l.r.19/2006.
5. Le strutture del SSR stipulano con le
autonomie locali protocolli dintesa per interventi di comune competenza
finalizzati allintegrazione socio-sanitaria, specificando i livelli di
compartecipazione alla spesa.
Art. 6(La partecipazione democratica dei cittadini) 1. In ogni AUSL è istituito il Comitato consultivo misto (CCM) ai sensi
dellarticolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e dellarticolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dellarticolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
2. Il CCM è composto da
utenti e operatori di servizi socio-sanitari del territorio dellAUSL.
3. Lattività del CCM è
finalizzata a:.
a) contribuire alla
programmazione delle attività dellAUSL;
b) contribuire allelaborazione
dei Piani aziendali;
c) verificare la funzionalità
dei servizi, la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli obiettivi dei
Piani sanitari nazionali e regionali.
4.
Lattività del CCM è rivolta
verso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie che fanno parte dellAUSL e
con essa accreditate.
5. La Regione emana un
regolamento per il funzionamento del CCM che stabilisce:.
a) lorganizzazione del CCM per
distretti prevedendo la possibilità di organizzarsi per gruppi di lavoro su temi
particolari;
b) lattribuzione dei compiti
del CCM, tra i quali
1)
proporre campagne di
informazione mediante adeguati mezzi di divulgazione agli utenti (messi a
disposizione della AUSL), sui loro diritti, sui criteri e requisiti di accesso e
sulle modalità di erogazione dei servizi;
2)
favorire la partecipazione
degli utenti e delle forze sociali mediante dibattiti e altri mezzi adeguati
promuovendo iniziative presso le comunità esistenti: scuole, fabbriche, circoli
culturali, quartieri o frazioni;
3)
formulare proposte in
ordine:
3.1 al programma dintervento
dei servizi;
3.2 alla pubblicizzazione
dellattività relativa al funzionamento dei servizi;
3.3
a programmi di indagine e
ricerche sui bisogni, di rispondenza dei servizi alle necessità degli utenti ed
epidemiologiche;
4)
curare la pubblicizzazione dei
servizi in collaborazione con gli operatori per:
4.1 collaborare alla
programmazione di piani di educazione sanitaria;
4.2 valutare annualmente,
tramite una relazione, landamento complessivo dei servizi dellAUSL;
c) le modalità e periodicità
con cui i CCM convocano assemblee pubbliche a livello di distretto;
d) le modalità di costituzione,
le articolazioni e la composizione del CCM, assicurando la presenza di due terzi
a membri provenienti dalle associazioni di cittadini impegnate nella tutela del
diritto alla salute;
e) la durata in carica del CCM,
la disciplina del suo funzionamento, le modalità di nomina e le attribuzioni del
Presidente del CCM, la decadenza, le sostituzioni e le incompatibilità dei
componenti del CCM, i rapporti tra CCM e AUSL.
Art. 7(Valutazione e
controllo) 1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, sulla base dellistruttoria assicurata dal Comitato tecnico, verifica
il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e
dellallocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e
propone alla Regione lapprovazione dei PAL.
2. Le Direzioni generali
attivano gli strumenti di controllo direzionale e operativo per la valutazione
dellefficienza, efficacia, economicità e appropriatezza nellutilizzazione
delle risorse assegnate ai dirigenti.
3. Il CCM di cui
allarticolo 6 svolge funzioni di monitoraggio e verifica in ordine alla
corretta attuazione della programmazione locale e di valutazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari.
4. Per le finalità di cui
ai commi 2 e 3 le Aziende sanitarie adottano strumenti di misura e valutazione
delle attività sanitarie sulla base delle linee guida regionali attraverso
indicatori di processo e di esito.
Art. 8(Le aziende e istituti del SSR) 1. Le Aziende e gli IRCCS del SSR sono sistemi orientati al cittadino e
articolati in Presidi, Distretti, Dipartimenti e aree di attività che governano
i processi sequenziali interni con cicli continui di pianificazione e controllo
per il miglioramento delle proprie attività/prestazioni/servizi. Le Aziende e
gli IRCCS del SSR promuovono e garantiscono la qualità delle cure e delle
attività di prevenzione, lottimale e razionale utilizzazione delle risorse e la
responsabilizzazione di tutti gli attori che interagiscono nel sistema.
2. Lorganizzazione delle
Aziende e degli IRCCS e il loro funzionamento sono individuati nellatto
aziendale, deliberato dal Direttore generale con le modalità e i processi di
consultazione previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.
3. La direzione aziendale,
in attuazione del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, assume come
fondamentali i seguenti valori:
a) la responsabilità, a tutti i
livelli interni, valutata attraverso lo strumento della verifica delloperato in
termini di risultato;
b) lautonomia intesa come
facoltà di porre in essere decisioni ai vari livelli;
c) la trasparenza, nel senso
del rispetto delle leggi e delle norme vigenti e dello sviluppo e progresso
delle operatività, con modalità aperte alla valutazione di chiunque ne abbia
interesse;
d) leconomicità intesa come
perseguimento dellequilibrio economico-finanziario teso alla valorizzazione e
al miglior uso delle risorse, anche attraverso la determinazione
dellappropriatezza delle prestazioni.
TITOLO 2LORGANIZZAZIONE
Art. 9(Direttore sanitario e Direttore amministrativo) 1. Presso lAssessorato alle politiche della salute sono istituiti gli Albi
regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore
sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS.
2. La Giunta regionale disciplina, con
apposito atto, le modalità dei bandi per liscrizione agli Albi di cui al comma
1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando
laggiornamento annuale degli Albi stessi.
3. I Direttori
amministrativi e sanitari sono scelti dal Direttore generale fra gli iscritti
agli Albi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. I provvedimenti di nomina sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nel sito internet
della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata allAlbo regionale.
Art. 10(Incarico di Direttore di struttura complessa) 1. Lincarico di Direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal
Direttore generale nel rispetto dellarticolo 15 del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
laccesso alla direzione aziendale e dei requisiti e dei criteri per laccesso
al secondo livello dirigenziale per il personale sanitario del SSN), nonché nel
rispetto dei criteri di seguito indicati:
a)
la
selezione deve avvenire previo bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica;
b)
il
termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni
dalla data di pubblicazione;
c)
la
Commissione costituita per la valutazione
tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei titoli, del
curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli idonei, che
propone al Direttore generale per la nomina entro novanta giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle domande;
d)
il
Direttore generale è tenuto a motivare la nomina di cui alla lettera c);
e)
il
Direttore generale deve esaurire gli adempimenti di cui alla lettera precedente
entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della terna degli idonei.
2. E istituito lOsservatorio
regionale sugli incarichi di Direttore di struttura complessa. Con successivo
atto la Giunta regionale nomina i componenti dellOsservatorio tra personalità
indipendenti di alto profilo morale e intellettuale e ne disciplina le funzioni.
Art. 11(Collegio di direzione) 1. E Istituto il Collegio di direzione in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS
pubblico.
2. Il Collegio di direzione
assicura le funzioni di cui allarticolo 17 del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
3. Il Collegio di direzione
è composto, oltre che dai componenti di cui allarticolo 17 del d.lgs. 502/1992,
dal responsabile dellUnità operativa di statistica ed epidemiologia, dal
responsabile aziendale degli Uffici per la qualità e per la formazione, attivati
presso la Direzione sanitaria in funzione di staff alla Direzione generale, dai
Dirigenti responsabili dei servizi infermieristici e ostetrici, tecnico-sanitari
e veterinari, riabilitativi, della prevenzione nonché del servizio sociale di
cui allarticolo 14. Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di
medicina generale di cui al comma 16 dellarticolo 14.
4. I Collegi di direzione
sono insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il mancato adempimento costituisce grave inadempienza nella
valutazione del Direttore generale ai fini della conferma o revoca
dellincarico.
Art. 12(I Dipartimenti) 1. Ai sensi dellarticolo 17 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni,
ogni Azienda sanitaria e IRCCS si dota del modello di organizzazione
dipartimentale. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 23 dicembre 1998, n. 4268 (Istituto del Dipartimento
ospedaliero - Linee guida ex articolo 62 della legge regionale 6 maggio 1998,
n. 14.
Approvazione. Costituzione struttura di progetto), con i seguenti
obiettivi:
a)
definire le modalità e i
criteri funzionali di aggregazione delle articolazioni interne dipartimentali
(strutture complesse e semplici) e di proposta di nuovi assetti organizzativi
(strutture semplici a valenza dipartimentale) del Dipartimento sulla base di
percorsi diagnostico-terapeutici;
b)
definire la composizione del
Comitato di dipartimento, prevedendo, oltre ai componenti obbligatori a norma
dello stesso articolo, la partecipazione dei responsabili dipartimentali della
qualità e della formazione, dei medici responsabili di struttura semplice a
valenza dipartimentale, di uno o più rappresentanti dei dirigenti medici nonché
dei dirigenti del Servizio infermieristico e ostetrico, del Servizio sociale e
dei Servizi delle altre professioni sanitarie non mediche. Comunque la
composizione deve garantire la presenza maggioritaria di dirigenti medici.
Art. 13(Il Dipartimento di
prevenzione) 1. Il Dipartimento di prevenzione (DP) è la struttura dellAUSL preposta
allorganizzazione e alla promozione nel territorio di competenza della tutela
della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere,
prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare
quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine umana che animale, in
tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.
2. Sono finalità del DP,
tra le altre:
a) assicurare la qualità e
lefficienza degli interventi di prevenzione;
b) assicurare lomogeneità
degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare lutilizzo delle
risorse a disposizione;
d) promuovere programmi di
educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il DP è organizzato in
Direzione dipartimentale, costituita dal Direttore del dipartimento e dal
Comitato di dipartimento, Servizi e Unità operative, distinte in Unità operative
centrali, in posizione di staff rispetto alla Direzione di dipartimento o alla
Direzione dei servizi e in Unità operative territoriali, di norma coincidenti
con gli ambiti territoriali dei Distretti socio-sanitari.
4 Il Direttore del DP è
nominato dal Direttore generale dellAUSL, sentiti il Direttore sanitario e il
Direttore amministrativo, scelto tra i Direttori di struttura complessa
responsabili di servizio secondo quanto previsto dallarticolo 7 quater e
dallarticolo 17 bis , comma 21, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
5. Il Comitato di
dipartimento è lorgano collegiale del DP, strumento di coordinamento e
dintegrazione organizzativa del Dipartimento e di consultazione del Direttore
del dipartimento. Il Comitato di dipartimento è costituito dal Direttore del
dipartimento, che lo presiede, e dai Direttori dei
servizi.
6. I Direttori dei servizi del DP sono
dirigenti del ruolo sanitario che assumono lincarico di Direttore di struttura
complessa e svolgono, nellambito delle competenze istituzionali del Servizio
diretto, le funzioni gestionale, tecnica e di supervisione.
7. Ciascuna delle Unità
operative è diretta da un Dirigente del ruolo sanitario, nominato dal Direttore
generale dellAUSL su proposta del responsabile del Dipartimento e del
responsabile del Servizio, che assume pertanto lincarico di responsabile di
struttura semplice.
8. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta
apposito regolamento, previa concertazione con le parti interessate, nel
rispetto dellassetto organizzativo di cui al presente articolo, contenente:
a) definizione dei compiti e
delle funzioni della Consulta regionale dei Direttori dei DP;
b) definizione e funzioni del
Dipartimento e delle sue articolazioni;
c) obiettivi e compiti del DP;
d) metodologia operativa;
e) definizione dei rapporti fra
DP e Distretto;
f) definizione dei rapporti tra
DP, ARPA, Istituto Zooprofilattico sperimentale e ripartizione
competenze;
g) definizione dei rapporti tra
DP e Organi istituzionali (Regioni - Provincia - Comune);
h) definizione della dotazione
organica;
i) definizione delle funzioni
del Direttore del DP.
9. E istituita la Consulta
regionale dei Direttori dei DP.
Art. 14(Il Distretto e le cure primarie) 1. Il Distretto è articolazione organizzativo-funzionale dellAUSL ed è sede di
erogazione di tutta lattività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture
territoriali, con lobiettivo di garantire la presa in carico globale
dellutente per una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute.
2. Il Distretto garantisce
lassistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea e uniforme, attraverso
un elevato livello dintegrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi
servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi
socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata, continuativa
e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. In tale ottica il Distretto,
quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dellAUSL,
costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, nellambito degli indirizzi della direzione strategica
dellAUSL, coerentemente con la programmazione regionale e aziendale.
3. La Direzione generale
dellAUSL assegna il budget al Distretto, individuato quale centro di
responsabilità, che a sua volta negozia il budget con le proprie articolazioni
nonché, nelle forme e nei modi stabiliti dallaccordo integrativo regionale, con
i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
4. La Regione promuove le forme
associative di erogazione del servizio secondo modelli a complessità crescenti,
in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del territorio, coerentemente
con quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali di
settore.
5. Nel Distretto sono assicurate le
funzioni di seguito riportate:
a)
assistenza primaria
comprendente assistenza socio-sanitaria di base, continuità assistenziale,
assistenza di emergenza territoriale, assistenza infermieristica, assistenza
domiciliare, ospedale di comunità;
b)
assistenza specialistica
comprendente assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa,
assistenza protesica, assistenza termale nonché specialistico - riabilitativa
neuropsichiatrica infantile;
c)
assistenza
consultoriale;
d)
assistenza nelle strutture
residenziali e semiresidenziali territoriali;
e)
assistenza
psicologica;
f)
assistenza socio
sanitaria.
6. Lindividuazione e la qualificazione
delle Unità operative è affidata ad apposito regolamento adottato dalla Giunta
regionale.
7. Operano nei Distretti,
integrandosi funzionalmente con la struttura di assistenza primaria,
articolazioni della struttura complessa farmaceutica territoriale. Nel Distretto
si integrano, altresì, a livello funzionale, le strutture del Dipartimento di
salute mentale, delle dipendenze patologiche e del DP con particolare
riferimento ai servizi alla persona. Sono svolte a livello distrettuale le
attività di riabilitazione rivolte alla disabilità fisica, psichica e
neurosensoriale tramite articolazioni periferiche della struttura sovra
distrettuale della riabilitazione. Nel Distretto è assicurata anche lattività
di medicina dello sport.
8. Presso ogni Distretto è
istituita unUnità operativa complessa per lorganizzazione di tutte le funzioni
di assistenza primaria e intermedia e il coordinamento delle cure primarie.
9. La direzione della
struttura di cui al comma 8 è affidata a un medico esperto in organizzazione dei
servizi sanitari di base con almeno sette anni di attività nella disciplina e
che abbia frequentato un corso di formazione specifica di durata semestrale
organizzato dalla Regione. Il Direttore della struttura è componente dei
Comitati consultivi aziendali previsti dai contratti di lavoro dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Allinterno della struttura è
prevista la presenza di un medico di medicina generale designato dai componenti
medici di medicina generale membri di diritto degli Uffici di coordinamento
distrettuale e di un pediatra di libera scelta.
10. La Regione, entro e non oltre il 30
giugno 2007, provvede alla nuova individuazione degli ambiti territoriali delle
AUSL e dei Distretti socio-sanitari, previo parere da parte della Commissione
regionale per lintegrazione socio-sanitaria di cui allarticolo 11 della
l.r.19/2006, nel rispetto dei principi di
economicità ed efficienza del sistema e in osservanza del comma 2 dellarticolo
1 della presente legge; alla stessa data si darà attuazione ai commi 8 e 9 del
presente articolo. Nelle more dellistituzione in ogni Distretto dellUnità
operativa complessa delle cure primarie e intermedie prevista dal comma 8, è
istituita in ciascun Distretto socio-sanitario, in posizione di staff rispetto
al Direttore del Distretto, la struttura semplice denominata U.O. cure
primarie, diretta da un dirigente medico, con compiti di raccordo operativo a
livello distrettuale tra assistenza primaria e specialistica, assistenza
consultoriale, assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.
11. Il Direttore del
Distretto è responsabile della funzionalità, dellorganizzazione e della
gestione delle attività di competenza distrettuale e dellutilizzo delle risorse
assegnate nellambito della programmazione regionale e aziendale. Per il
conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto si applica larticolo 1
della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 1 (Affidamento dellincarico di
direzione dei distretti socio-sanitari). Il Direttore del Distretto risponde
direttamente alla direzione strategica aziendale ed è componente del Collegio di
direzione. Al Direttore di Distretto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, spetta la gestione del budget, la direzione degli operatori
assegnati dal Direttore generale, il monitoraggio dei livelli di assistenza
relativi alla popolazione di riferimento, secondo le indicazioni della
programmazione regionale, in raccordo con lunità Controllo di gestione
dellAzienda.
12. La lettera c) del comma
1 dellarticolo 30 della legge regionale 7 gennaio 2004,
n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale
2004-2006 della Regione Puglia), è
soppressa.
13. Sono livelli organizzativi del Distretto:
a) la Direzione del Distretto;
b) la Direzione amministrativa
del Distretto;
c) la Direzione delle Cure
primarie;
d) lUfficio di coordinamento
delle attività distrettuali;
e) lUfficio per la
programmazione e il monitoraggio in medicina generale.
14. Il Direttore di
Distretto si avvale di:
a)
Ufficio di
segreteria;
b)
operatori del servizio
aziendale delle professioni tecnico-sanitarie, di diagnostica per immagini e di
diagnostica chimico-clinica, delle professioni infermieristiche e ostetriche,
delle professioni riabilitative e della prevenzione;
c)
Servizio sociale professionale,
quale struttura per il raccordo operativo a livello distrettuale delle UO e dei
Servizi sovradistrettuali in materia socio-sanitaria, funzionalmente collegata
al Coordinatore socio-sanitario e diretta da un assistente sociale con laurea
specialistica o a essa equiparata; questa struttura collabora con il
Coordinatore socio-sanitario per la programmazione distrettuale in materia
socio-sanitaria, per lelaborazione del PAT e del PSZ, per la progettazione di
interventi socio-sanitari, per la promozione della cooperazione
interistituzionale, per il monitoraggio e la valutazione delle attività promosse
in ambito socio-sanitario;
d)
coordinamento socio-sanitario,
a livello distrettuale, di tutte le attività a elevata integrazione
socio-sanitaria, che rappresenta il Direttore di Distretto in sede di
coordinamento istituzionale per lattuazione degli interventi a elevata
integrazione e assume le decisioni connesse sul piano organizzativo e
finanziario.
15. Le funzioni
amministrative proprie del Distretto nonché quelle delegate dalle Aree di
livello aziendale sono espletate dalla struttura semplice Direzione
amministrativa di Distretto, diretta da un dirigente amministrativo, nominato
dal Direttore generale. A tale struttura compete, in particolare:
a) lassistenza amministrativa
ai cittadini;
b) la gestione
economico-finanziaria, in raccordo con la struttura complessa Gestione delle
risorse finanziarie, limitatamente al budget di Distretto;
c) la gestione del magazzino
economale e dei beni mobili, in raccordo con la struttura complessa Gestione del
patrimonio;
d) la gestione amministrativa
del personale dipendente e convenzionato, in raccordo con la struttura complessa
Gestione del personale;
e) la gestione dei flussi
informativi aziendali e regionali, ivi compresa lanagrafe degli assistiti, e
Centro unificato di prenotazione (CUP);
f) le attività di controllo di
gestione in raccordo con la struttura aziendale.
16. LUfficio per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale è parte
integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata
dallaccordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il medico di medicina
generale (MMG) membro di diritto è il responsabile dellufficio e referente
distrettuale dellorganismo aziendale per il monitoraggio e per lappropriatezza
delle cure primarie. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dallACN di
settore e dagli accordi regionali.
17. Il Comitato dei sindaci
è costituito dai Sindaci dei comuni costituenti lambito territoriale del
Distretto e i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti. Il Comitato è
presieduto da un Sindaco eletto a maggioranza assoluta. Alle sedute del Comitato
partecipa il Direttore generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto.
Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive sul PAT e sul livello di
soddisfazione rispetto ai servizi erogati.
18. Il SSR promuove il
potenziamento dellassistenza medica e infermieristica, ivi compresa quella
farmaceutica, a domicilio erogata nelle forme dellassistenza domiciliare
programmata, dellassistenza domiciliare integrata, dellassistenza domiciliare
sanitaria. Per la realizzazione di tali obiettivi è istituito, a supporto della
porta unica di accesso alle cure domiciliari, il Centro di coordinamento
distrettuale per le cure domiciliari, regolamentato con apposito provvedimento
di Giunta regionale, che fornisce linee guida per lorganizzazione della rete di
assistenza domiciliare, in coerenza e nel rispetto delle competenze dei Comuni e
del Distretto, e, in esso, del ruolo che gli accordi nazionali e integrativi
attribuiscono ai medici di continuità assistenziale. Il regolamento, inoltre,
prevede un coordinamento regionale finalizzato a organizzare anche la formazione
del personale dedicato e lintegrazione dellassistenza domiciliare con le
strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della rete dei
servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.
19. Le modalità di
partecipazione dei medici di medicina generale agli organismi previsti negli
articoli della presente legge sono definite in seno al Comitato permanente
regionale per la medicina generale ex articolo 24 dellACN di settore e dagli
accordi regionali.
Art. 15(Testo unico delle leggi sanitarie regionali) 1. La Giunta regionale, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è tenuta a predisporre e approvare apposito disegno
di legge avente per oggetto Testo unico delle norme sanitarie della Regione
Puglia.
Art. 16(Disposizioni in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 7 giugno
2000, n. 150 ) 1. Ai sensi delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i Direttori
generali sono tenuti a trasmettere al portale della Regione Puglia tutte le
deliberazioni per acquisizione di personale a tempo determinato e indeterminato,
tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte le
deliberazioni delle gare dappalto per acquisizione di beni e servizi.
2. I Direttori generali
sono obbligati a trasmettere al portale della Regione Puglia di cui al comma 1
tutti i provvedimenti di assunzione in servizio di personale a tempo determinato
e indeterminato, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare dappalto
per acquisizione di beni e servizi nonché tutti i provvedimenti che instaurano
rapporti in regime di convenzione.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 sono estese agli atti riguardanti proroghe di ogni genere,
sospensioni di procedimenti amministrativi e revoche di atti deliberativi
adottati dai Direttori generali.
4. Il Settore comunicazione
istituzionale della Presidenza della Giunta regionale è tenuto a inserire, in
maniera ordinata, sul portale della Regione Puglia tutti i provvedimenti
trasmessi secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 17(Prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del
neonato) 1. La Giunta regionale con il Piano regionale di salute definisce le prestazioni
assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, tenendo
presenti le seguenti priorità:
a)
adeguata assistenza preventiva
per la salute preconcezionale;
b)
continuità assistenziale per
tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita,
garantendo lintegrazione tra territorio e strutture
ospedaliere;
c)
controllo del dolore nel
travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale
e di tipo epidurale, allattamento materno precoce e rooming-in, anche nel quadro
di una maggiore umanizzazione dellevento nascita;
d)
dimissione precoce, protetta e
appropriata della partoriente e del neonato nellambito dellassistenza
domiciliare integrata;
e)
attivazione di centri
territoriali e specialistici di riferimento per lassistenza multidisciplinare
integrata, anche al fine del pronto riconoscimento del nato con malformazioni,
malattie genetiche o menomazioni;
f)
organizzazione dellofferta sul
territorio attraverso le Unità territoriali di assistenza primaria e, come punti
di riferimento per le patologie complesse, dei Centri regionali per lassistenza
al bambino;
g)
attivazione del trasporto del
neonato in emergenza, nellambito della rete emergenza-urgenza di cui al numero
unico 118 e fermo restando quanto fissato dal provvedimento che definisce i
livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dellarticolo 1 del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni e dellarticolo 6 del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).
Art. 18(Norma finanziaria) 1. Nellambito dellautonomia gestionale loro attribuita, i Direttori generali,
attraverso gli strumenti di programmazione e ladozione dellatto aziendale,
attuano la presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente
assegnate con il riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo
del bilancio.
Art. 19(Norma finale) 1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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