Anno 2006
Numero 11
Data 01/08/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 99 del 3 agosto 2006
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n. 11

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale - Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Attività di pulitura a secco




1. È attivata lautorizzazione in via generale prevista allart. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

2. Le imprese che intendono avvalersi dellautorizzazione in via generale presentano la domanda secondo i modelli suballegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al suballegato 2.

3. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa allAutorità Competente, deve essere contestualmente inviata al Ministero dellAmbiente, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio;

4. Lautorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 ed in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 da una impresa può essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati dal Sindaco territorialmente competente in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dellart. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

5. Le imprese che eserciscono o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste dal suballegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione specifica seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988.

6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, lAutorità Competente procederà secondo quanto previsto dallart. 10 del D.P.R. 203/1988.

7. Sono salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

8. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

9. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.

10. Le imprese autorizzate in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

a) richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

b) elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa;

11. Per gli effetti del disposto del D.M. Ambiente n16 gennaio 2004, n. 44, la scheda tecnica n. 1 di 31 di cui agli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. 5 novembre 2002, n. 140 è abrogata. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

 

Vedi: REG.11-2006Allegati