Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n. 11
Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale - Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Attività di pulitura a secco
1. È attivata lautorizzazione in via generale prevista allart. 9, comma 2 del
D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a
secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie
a ciclo chiuso.
2. Le imprese che intendono
avvalersi dellautorizzazione in via generale presentano la domanda secondo i
modelli suballegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e
gestionali di cui al suballegato 2.
3. Copia della domanda di
autorizzazione trasmessa allAutorità Competente, deve essere contestualmente
inviata al Ministero dellAmbiente, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Puglia competenti per territorio;
4. Lautorizzazione
ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 ed in
relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 da una impresa può
essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati dal Sindaco
territorialmente competente in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dellart.
7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.
5. Le imprese che eserciscono o che
intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la
pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le
pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e
gestionali diverse da quelle previste dal suballegato 2 devono presentare
domanda di autorizzazione specifica seguendo le normali procedure previste dal
D.P.R. n. 203/1988.
6. In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, lAutorità Competente procederà secondo quanto
previsto dallart. 10 del D.P.R. 203/1988.
7. Sono salvi ogni altro parere, nulla
osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e
motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217
T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
8. Le imprese autorizzate in via generale
dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune alla AUSL ed al
Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Puglia competenti per territorio eventuale variazione di ragione sociale ai fini
della volturazione della documentazione agli atti.
9. Le imprese autorizzate in via generale
dovranno comunicare allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al
Dipartimento Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Puglia competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti
autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
10. Le imprese autorizzate
in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare
allAutorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento provinciale
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Puglia competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
a) richiesta di chiusura
della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato
attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
b) elaborati tecnici
aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui
il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati
nella stessa;
11. Per gli effetti del
disposto del D.M. Ambiente n16 gennaio 2004, n. 44, la scheda tecnica n. 1 di 31
di cui agli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11
ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. 5 novembre 2002, n. 140 è
abrogata.