Regolamento Regionale 21 agosto 2006, n. 12 L.R. 22.02.2005, n. 3 Disposizioni regionaliin materia di espropriazioni per pubblica utilità - Regolamento di attuazione dell'art. 17, recante norme per il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni Provinciali Espropri
CAPO 1ORGANIZZAZIONE DELLE
COMMISSIONI
Art. 1Composizione e
durata delle Commissioni 1. Le Commissioni Provinciali
Espropri sono istituite in ogni provincia pugliese con decreto del Presidente
della Regione e sono formate, in via
ordinaria, dai componenti individuati dall’art. 17 comma 2 della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
2. Le Commissioni svolgono le
loro attività per l’intera durata del mandato del Presidente della
Regione e fino al loro rinnovo a cura
del Presidente subentrante.
3. Ove il Presidente della
Provincia abbia formalizzato la delega prevista dall’art. 17 comma 2 lett. a)
della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, il decreto presidenziale
che istituisce ciascuna Commissione ne individua il Presidente
delegato.
4. Nei casi di decadenza
dalla carica del Presidente della Provincia, il Presidente delegato decade
automaticamente. Il subentrante Presidente della Provincia ha facoltà di
confermare la delega formalizzata dal suo predecessore, ovvero di formalizzare
nuova delega. Il Presidente della Regione con apposito decreto indica il nuovo
Presidente della Commissione.
5. Le deleghe dei componenti
le Commissioni, previste dall’art. 17 comma 2 lett. b), c), d) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, acquistano carattere
formale e possono acquisire durata temporanea, anche limitata a singola seduta,
ovvero durata indeterminata.
6. Nei casi di mancata
partecipazione di singoli componenti, protrattasi per almeno tre sedute
consecutive, il Presidente della Commissione, previa diffida a partecipare alla
successiva seduta, anch’essa risultata ingiustificatamente disertata, ne chiede
la sostituzione al Presidente della Regione, che vi provvede senza ulteriore
indugio.
7. La Giunta Regionale, su
proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi previsti dall’art. 17
comma 4 lett. b) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, per i quali i Presidenti
delle Commissioni sono legittimati, in via straordinaria, ad integrarne i
componenti con esperti appartenenti a categorie professionali, produttive e
sociali normalmente non rappresentate in seno alle Commissioni stesse. Le
modalità di integrazione delle Commissioni sono definite dalla Giunta
regionale.
8. La Giunta Regionale, su
proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi previsti dall’art. 17
comma 4 lett. c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, per i quali il Presidente
della Regione, su richiesta dei
Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, esercita la facoltà di
formare eventuali sottocommissioni. Le modalità di formazione delle
sottocommissioni sono definite dalla Giunta regionale.
Art. 2Uffici di
segreteria 1. Ciascuna Commissione
Provinciale Espropri, al fine di organizzare efficacemente la propria attività,
si avvale di un ufficio di segreteria.
2. L’ufficio di segreteria
svolge i compiti di predisposizione delle attività previste dall’art. 17 comma 5
lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3; svolge, inoltre, i compiti
di ricezione e di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute in
attuazione delle lett. b), c), d), e) della predetta norma legislativa, nonché
di espletamento di qualsivoglia attività concernente la convocazione ed il
funzionamento della Commissione e delle eventuali
sottocommissioni.
3. La Giunta Regionale, su
proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, con propria deliberazione individua la
sede e determina la composizione dell’ufficio di segreteria di ciascuna
Commissione, in attuazione del disposto dell’art. 17 comma 4 lett. a) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
4. All’atto della relativa
costituzione, la composizione di ciascun ufficio di segreteria non potrà
superare il numero dei componenti fissato con la deliberazione di Giunta
Regionale.
5. Il personale componente
ciascun ufficio di segreteria dovrà appartenere ad una o più amministrazioni,
istituti, uffici pubblici rappresentati in Commissione, nonché aver acquisito
provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica
utilità.
6. Un componente l’ufficio di
segreteria potrà essere scelto fra il personale appartenente all’Agenzia delle
Entrate, con provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica
utilità, ove la competente Agenzia del Territorio non intenda prestare proprio
personale, ovvero non incardini nel proprio organico personale con esperienza
espropriativa.
7. L’ufficio di segreteria è
costituito a cura del Presidente della Commissione, con le modalità previste dai
precedenti commi 4, 5, 6, previa designazione dei componenti operata dai
responsabili delle amministrazioni, istituti, uffici pubblici indicati ai commi
5 e 6.
8. La Giunta Regionale, su istanze
dei Presidenti delle Commissioni da produrre per il tramite dell’Ufficio
Regionale Espropri non prima di un anno dalla data della costituzione
dell’ufficio di segreteria, può autorizzare l’aumento del numero dei relativi
componenti, che in ogni caso non potrà superare le quattro
unità.
9. L’accoglimento delle
istanze di cui al comma 8, corredate da apposita relazione, è deliberato dalla
Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, in considerazione
dell’entità delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e)
della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, svolte dalla Commissione e
dalle eventuali sottocommissioni nel precedente anno, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento di tali
attività.
CAPO 2FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI
Art. 3Convocazione delle
Commissioni 1. Le Commissioni Provinciali
Espropri sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno sette giorni prima
della data fissata per ciascuna seduta.
2. La convocazione è
effettuata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, trasmesso ad ogni
singolo componente per posta ordinaria, in modo da garantirne la ricezione sette
giorni prima della data di convocazione.
3. Nei casi di provata
urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno tre giorni prima della
relativa seduta e l’avviso di convocazione può essere trasmesso via fax o via
e-mail.
Art. 4Attività delle
Commissioni 1. Ai fini del presente
regolamento, le attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 sono considerate attività
istituzionali obbligatorie; le attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. b), c),
d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 sono considerate attività
istituzionali espletabili solo su richiesta degli istanti.
2. I Presidenti delle
Commissioni Provinciali Espropri, entro il mese di luglio di ciascun anno,
stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie dedicate alle attività
previste dall’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3. Tali attività dovranno
concludersi entro il mese di gennaio dell’anno successivo e potranno comportare
un numero complessivo di sedute non superiore a dieci.
3. Espletate le attività di
cui al comma 2, i Presidenti trasmettono tempestivamente i valori agricoli medi
(VAM) determinati dalle rispettive Commissioni per il precedente anno solare,
all’Ufficio Regionale Espropri ed al competente Settore Comunicazione
Istituzionale della Regione, che
provvede alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito informatico
regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. I Presidenti delle
Commissioni, con cadenza periodica trimestrale, stabiliscono il calendario delle
sedute dedicate alle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e)
della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, sulla base delle istanze
pervenute nel trimestre precedente.
5. Le attività di cui al
comma 4 potranno comportare un numero complessivo di sedute comunque compatibile
con le risorse finanziarie derivanti dagli introiti di cui all’art. 17 comma 7
lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
Art. 5Modalità di
funzionamento delle Commissioni 1. Le Commissioni Provinciali
Espropri si riuniscono, in seduta ordinaria, presso le sedi dei rispettivi
uffici di segreteria.
2. Le sedute delle
Commissioni sono presiedute e dirette dai rispettivi Presidenti. Le Commissioni
sono legalmente costituite, in ciascuna seduta, con la presenza della metà più
uno dei relativi componenti. Le Commissioni deliberano validamente a maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
3. Le Commissioni, nella
prima seduta successiva alla loro costituzione, designano fra i loro componenti
un vice Presidente per lo svolgimento delle funzioni vicarie, ivi comprese
quelle di convocazione, di presidenza e di direzione delle singole sedute, nei
casi di assenza o di impedimento del Presidente.
4. La designazione del vice
Presidente avviene a maggioranza dei presenti; in
caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
5. Le deliberazioni
concernenti le attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 sono adottate dalle
Commissioni previa relazione predisposta sulla base dell’istruttoria
tecnico-amministrativa svolta dall’ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 2
comma 2 del presente regolamento.
6. Ai fini dell’adozione
delle deliberazioni di cui al comma 5, i Presidenti delle Commissioni,
contestualmente alla fissazione del calendario previsto dal precedente art. 4
comma 4 ed in rapporto alla valenza delle istanze da istruire, designano uno o
due componenti relatori che sovrintendono all’istruttoria tecnico-amministrativa
e redigono la conseguente relazione; allo scopo, i Presidenti assicurano la
turnazione di tutti i componenti.
7. Qualora gli atti pervenuti
agli uffici di segreteria non consentano il corretto espletamento
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, i Presidenti delle Commissioni, su
parere del/i relatore/i, ne possono richiedere l’integrazione con apposita
specifica documentazione ed, ove occorra, possono autorizzare i necessari
sopralluoghi.
8. Per quanto non definito
dai precedenti commi, le Commissioni adottano le loro deliberazioni nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di
organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e di
coordinamento appositamente emanati dalla Regione.
CAPO 3FINANZIAMENTO DELLE
COMMISSIONI
Art. 6Compenso spettante
ai componenti delle Commissioni 1.
A ciascun componente delle
Commissioni
Provinciali
Espropri spetta un compenso lordo, comprensivo degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad Euro 80,00 per la
partecipazione
ad ogni singola
seduta dedicata allo svolgimento delle attività previste
dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3; il compenso spettante al
Presidente, per la partecipazione ad ogni singola seduta, è
elevato a lordi Euro 90,00 comprensivi degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione.
2. Il compenso non spetta ai
componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni, per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
Art. 7Compenso spettante
ai componenti degli uffici di segreteria 1. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al precedente art. 2 comma 2, a ciascun componente
l’ufficio di segreteria spetta un compenso lordo, comprensivo degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad Euro 50,00 per ogni singola
seduta.
2. Il compenso non spetta ai
componenti l’ufficio di segreteria, appartenenti ai ruoli di pubbliche
amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5
lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
Art. 8Spese di
funzionamento delle Commissioni 1. Alle spese di
funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, nonché all’acquisto del
materiale di facile consumo e di beni durevoli, ivi comprese eventuali
apparecchiature informatiche, si provvede con le modalità ed i limiti stabiliti
dalle ll.rr.
25 gennaio 1977 n. 2 e 16
novembre 2001 n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dall’art. 7 della l.r.
12 gennaio 2005 n. 1, entro il limite delle
risorse annualmente stanziate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio
regionale.
Art. 9Rivalutazione
ISTAT 1. L’entità dei compensi e
del limite annuo delle spese di funzionamento di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8
può formare oggetto di rivalutazione triennale, rapportata all’indice ISTAT per
il costo della vita, previa adozione di apposita determinazione del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e con decorrenza dall’esercizio finanziario
successivo al primo triennio di costituzione di ciascuna
Commissione.
2. La rivalutazione dei
compensi e delle spese di funzionamento connessi con lo svolgimento delle
attività previste dall’art. 17 comma 5 della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, è subordinata
all’accertamento, a cura dell’Ufficio Regionale Espropri, della disponibilità
delle occorrenti risorse finanziarie annualmente stanziate sul bilancio
regionale ai sensi dell’art. 29 commi 1 lett. b) e 3, nonché di quelle
annualmente ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma 7 lett.
b), c) della stessa legge.
Art. 10Imputazione degli
oneri finanziari 1. L’onere finanziario
derivante dall’applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9 del presente regolamento per
lo svolgimento delle sole attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della
l.r. 22 febbraio 2005 n .3, farà carico al capitolo di spesa 2020 “Spese per il
funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti
estranei all’Amministrazione regionale (LL.RR.
29/1974,
27/1975, 15/1978-art.11, 68/1980, 445/1981, 7/1972, legge 203/1982 e
L.R.
3/2005)” - U.P.B. 10.5.1- del
bilancio regionale.
2. L’onere derivante
dall’applicazione degli artt. 6, 7, 9 del presente regolamento per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 è fronteggiato con le
risorse finanziarie ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma
7 lett. b), c).
3. Gli oneri di cui al comma
2 derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett.
b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 sono posti a carico delle
autorità esproprianti richiedenti; gli oneri derivanti dallo svolgimento delle
attività previste dalle lett. d), e) della medesima norma legislativa regionale
sono posti a carico degli istanti.
CAPO 4MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI
Art. 11Utilizzo del
finanziamento ex art. 17, comma 7 lett. a) l.r. 3/’05 1. Entro il 30 gennaio di
ciascun anno ed all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del
Settore Economato della Regione, su
richiesta del Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente legge di
contabilità regionale, con proprio atto provvede all’assunzione dell’impegno di
spesa ed al trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse concernenti gli
oneri previsti dall’art. 17 comma 7 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
2. L’impegno di spesa di cui
al comma 1 sarà imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di
previsione per il corrispondente esercizio finanziario previsto dall’art. 29
commi 1 lett. b) e 3 della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3; le risorse stanziate al
predetto capitolo di spesa, per l’attuazione dell’art. 17 comma 7 lett. a) della
medesima legge, sono ripartite in parti uguali fra le singole
Commissioni.
3. Entro quindici giorni
dalla costituzione di ciascuna Commissione Provinciale Espropri, nonché
all’inizio di ogni trimestre successivo, i relativi Presidenti trasmettono al
Dirigente del Settore regionale Lavori Pubblici il fabbisogno trimestrale
presuntivo per il sostenimento delle spese di cui al comma
1.
4. All’anticipazione delle
spese di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell’art. 85 della l.r.
16 novembre 2001 n. 28 e successive
modifiche.
5. I Presidenti delle
Commissioni, dopo l’intervenuta determinazione dei valori agricoli medi (VAM),
provvedono a trasmettere all’Ufficio Regionale Espropri i prospetti relativi ai
compensi spettanti ai componenti delle Commissioni ed ai componenti degli uffici
di segreteria, per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5
lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
6. Con atto del Dirigente del
Settore Economato, emesso su proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e con le modalità previste dall’art. 85 della l.r.
16 novembre 2001 n. 28 e successive modifiche, si
provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente
comma.
Art. 12Determinazione ed
acquisizione degli oneri finanziari
ex art.
17, comma 7 lett. b), c) l.r. 3/’05 1. Al fine di consentire
l’introito, nelle casse regionali, delle risorse finanziarie di cui all’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici richiede al Settore Ragioneria l’istituzione di apposito
capitolo di entrata, ai sensi del comma 2 del successivo art.
13.
2. L’Ufficio Regionale
Espropri, su istanza dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, che
relazionano in merito, provvede a determinare in via presuntiva, in analogia a
quanto previsto dall’art. 21 comma 6 lett. a) del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 327 e
s.m., ed a comunicare ai Presidenti delle Commissioni gli oneri dovuti dai
soggetti istanti.
3. I Presidenti delle
Commissioni comunicano gli oneri di cui al comma 2 ai soggetti di cui all’art.
17 comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, dandone notizia al Settore
Ragioneria della Regione, con
l’indicazione delle modalità di versamento degli stessi sul conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia
– Tasse, Tributi e Proventi regionali.
4. Al fine di consentire
l’adempimento di cui al comma 3, il Settore Lavori Pubblici, unitamente alla
determinazione di cui al comma 2, comunica il numero di conto corrente postale
intestato alla Regione e la relativa
intestazione, nonché il codice e la corrispondente descrizione della causale di
versamento, previa acquisizione di tali elementi dal Settore
Ragioneria.
5. I soggetti istanti di cui
al comma 3, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
provvedono a versare gli oneri determinati presuntivamente, con le modalità
previste dal medesimo comma 3, trasmettendo l’attestazione di versamento al
Settore Ragioneria della Regione e
dandone comunicazione al Dirigente del Settore
Lavori Pubblici ed al
Presidente della competente Commissione.
6. Ad intervenuto
espletamento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e)
della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, l’Ufficio Regionale
Espropri, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri,
che relazionano in merito, determina in via definitiva gli oneri dovuti dai
soggetti istanti, dandone formale comunicazione ai soggetti stessi, ai
Presidenti delle Commissioni ed al Settore Ragioneria della Regione.
7. I soggetti di cui all’art.
17 comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, entro dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 6, provvedono a versare nella
casse regionali l’eventuale residuo importo degli oneri definitivamente
determinati, con le modalità previste dal precedente comma
3.
Art. 13Utilizzo degli oneri
finanziari
ex art.
17, comma 7 lett. b), c) l.r. 3/’05 1. Al fine di consentire
l’utilizzo degli oneri di cui all’art. 17 comma 7 lett. b), c) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, il Settore Ragioneria della
Regione, su indicazione del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, provvede ad iscrivere annualmente nel capitolo di
entrata di cui al precedente art. 12 comma 1 ed in apposito capitolo di spesa
del bilancio regionale di previsione per il corrispondente esercizio
finanziario, i relativi stanziamenti di competenza e di cassa, per un importo
pari agli oneri di cui al predetto art. 12 introitati nell’anno
precedente.
2. La prima iscrizione, nel
bilancio regionale, del capitolo di entrata denominato “Proventi derivanti dalle
riscossioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità per le spese di
funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, poste a carico delle
autorità esproprianti e degli istanti
(L.R.
n. 3/2005 –
art. 17, comma 7, lett b) e c)” e del capitolo di spesa denominato “Spese di
funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, poste a carico delle
autorità esproprianti e degli istanti (L.R.n. 3/2005 – art. 17, comma 7, lett. b)
e c)”,
nonché dei relativi stanziamenti di cui al precedente comma 1 è autorizzata con
legge di bilancio o di variazione o di assestamento dello stesso per l’esercizio
finanziario corrispondente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli stanziamenti di
competenza e di cassa relativi al capitolo di spesa di cui al comma 1 sono
ripartiti fra le Commissioni Provinciali Espropri, per importi corrispondenti
agli oneri determinati, anche in via presuntiva, per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente art. 12, di competenza di ciascuna di
esse.
4. Entro il 30 gennaio di
ciascun anno ed all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale,
con proprio atto provvede all’assunzione dell’impegno di spesa ed al
trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse concernenti gli oneri
previsti dall’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
5. L’impegno di spesa di cui
al comma 4 sarà imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di
previsione per il corrispondente esercizio finanziario, istituito nell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) di
competenza del Settore Lavori Pubblici con le modalità previste dal precedente
comma 1.
6. I Presidenti delle
Commissioni, ad intervenuta intervenuta determinazione in via
definitiva degli oneri dovuti dai soggetti istanti
per le attività previste dall’art. 17 comma 7 lett. b), c) della
l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, espletate nel trimestre
precedente, provvedono a trasmettere all’Ufficio
Regionale
Espropri i
prospetti relativi ai corrispondenti compensi spettanti ai componenti delle
Commissioni ed
ai componenti
degli uffici di segreteria.
7. Con atto del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e con le modalità previste dall’art. 85 della
l.r.
16 novembre 2001 n. 28 e successive modifiche, si
provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente
comma.
CAPO 5ATTIVITA’ DI
VIGILANZA
Art. 14Vigilanza 1. L’Ufficio regionale
Espropri esercita la vigilanza sulle attività espletate dalle Commissioni
Provinciali Espropri, verificandone la conformità alle norme recate dall’art. 17
della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 e dal presente
regolamento.
CAPO 6DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 15Entrata in vigore
del regolamento 1. Le disposizioni
recate dal presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Art. 16Funzionamento delle
Commissioni
istituite ex art.
16 l.
865/’71 1. Fino alla data di
pubblicazione dei decreti presidenziali di costituzione delle Commissioni
previste dall’art. 17 comma 2 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 e fino alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a funzionare le
Commissioni già istituite sul territorio pugliese, ai sensi dell’art. 16 della
l. 865/’71.
Art. 17Applicazione delle
norme recate dall’art. 17 comma 5 della l.r. 3/’05 1. Le disposizioni recate
dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3 si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, le Commissioni di cui all’art. 16 esercitano
le sole funzioni previste dall’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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