Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 24 Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale
Art. 1(Obiettivi) 1. Sono obiettivi perseguiti
dal sistema trasfusionale della Puglia: a)
raggiungere e garantire,
mediante una costante attività di programmazione e coordinamento del sistema
trasfusionale, i livelli di autosufficienza di sangue, emocomponenti ed
emoderivati per le strutture sanitarie regionali pubbliche e private;
b)
concorrere al raggiungimento
dellautosufficienza nazionale; c)
favorire la promozione di
specifiche iniziative di cooperazione internazionale allo scopo di soddisfare il
fabbisogno extranazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
d)
promuovere e favorire il
ricorso alle tecniche di raccolta del sangue autologo, del recupero
perioperatorio e dellutilizzo di componenti del sangue per uso
topico; e)
garantire elevati livelli di
sicurezza del sangue, emocomponenti e plasmaderivati attraverso:
1) la promozione della
donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata e associata;
2) lutilizzo delle tecniche
più avanzate per la validazione biologica delle unità raccolte;
3) limplementazione dei
sistemi di controllo di qualità nelle strutture trasfusionali;
4) la promozione del buon uso
del sangue; f)
realizzare la completa
informatizzazione delle strutture trasfusionali e delle associazioni e
federazioni di donatori di sangue pugliesi nonché il loro collegamento in rete
con la struttura regionale competente; g)
certificare tutte le strutture
trasfusionali regionali secondo le norme di riferimento del sistema di gestione
della qualità UNI EN ISO 9001:2000; h)
sostenere le associazioni e le
federazioni di donatori di sangue nella promozione della donazione di sangue,
emocomponenti, midollo osseo e cellule staminali emopoietiche secondo le
necessità e gli obiettivi della programmazione regionale; i)
promuovere lomogeneizzazione e
la standardizzazione di tutte le procedure riguardanti la medicina trasfusionale
garantendone la sicurezza e la tracciabilità;
j)
favorire la sperimentazione e
lapplicazione delle innovazioni tecnologiche che si rendono disponibili.
Art. 2(Il volontariato) 1. La Regione riconosce il ruolo
fondamentale e insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni
e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il
loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda lautonomia,
valorizzandone lapporto sia nella fase della programmazione, sia in quella
della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge. 2. Con le associazioni e le
federazioni dei donatori, la
Regione promuove e
sostiene, in particolare, iniziative volte a:
a)
sensibilizzare lopinione
pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di
sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata; b)
promuovere linformazione sul
significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e delle donazioni
multicomponent; c)
promuovere campagne per
ladesione periodica delle attività di aferesi produttiva;
d)
divulgare le informazioni
inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;
e)
attivare iniziative per la
tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeopatici con interventi di
educazione sanitaria e di medicina preventiva a favore dei donatori e dei
candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti e di midollo;
f)
promuovere e favorire i
rapporti di collaborazione fra le associazioni e le federazioni di donatori di
sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le attività di competenza, con
particolare riguardo al servizio di chiamata dei donatori associati, alla loro
accoglienza e alle attività di raccolta dei diversi emocomponenti.
3. Con la presente legge
la Regione Puglia, inoltre, intende
coinvolgere attivamente gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e
private e della medicina del territorio nelle azioni di promozione alla
donazione in quanto titolari delle competenze in fatto di educazione alla salute
e di medicina preventiva. Sono, pertanto, promosse a livello dipartimentale, in
collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori volontari, tutte
le azioni congiunte volte alla promozione della donazione del sangue. In detta
ottica sono avviate specifiche iniziative tendenti a coinvolgere direttamente,
nei programmi di prevenzione e tutela della salute, nel rispetto dei criteri di
sicurezza trasfusionale previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti,
anche le nuove comunità etniche.
Art. 3(Organizzazione del sistema trasfusionale regionale) 1. Alla realizzazione dei contenuti della presente legge, ivi compresa
lallegata tabella A, sono deputate: a) le strutture di
programmazione e coordinamento; b) le strutture trasfusionali.
2. Le strutture di
programmazione e coordinamento sono: a) il Coordinamento regionale
delle attività trasfusionali (CRAT); b) la Commissione tecnico-scientifica
(CTS); c) i Dipartimenti
interaziendali di medicina trasfusionale (DIMT). 3. Le strutture che
realizzano le attività di medicina trasfusionale della Regione Puglia sono:
a) il Centro regionale di
coordinamento e compensazione (CRCC); b) i Servizi di
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT); c) le Sezioni trasfusionali
(ST);
d) le Unità di raccolta fisse
(URF) e mobili (URM).
Art. 4(CRAT) 1. E istituito presso il Settore assistenza ospedaliera specialistica
dellAssessorato alle politiche della salute il CRAT. 2. Sono compiti e funzioni
del CRAT:
a)
proporre alla Giunta regionale
eventuali modifiche della rete dei servizi della medicina trasfusionale nel
rispetto delle necessità assistenziali; b)
definire, avvalendosi della CTS
e del CRCC, i tempi e le modalità di attuazione della presente legge;
c)
definire le attività, in
termini di raccolta di sangue ed emocomponenti, da attribuire ai DIMT in base a
dati relativi alla popolazione residente, alla complessità delle strutture
ospedaliere del territorio e alle necessità del sistema di sangue regionale ed
extraregionale; d)
dare
indicazioni sugli aspetti organizzativi, economici, tecnici e scientifici
inerenti i contenuti e gli obiettivi della presente legge, avvalendosi della
collaborazione della CTS attraverso una periodica consultazione;
e)
definire e validare protocolli
operativi attraverso i quali si realizza la standardizzazione delle attività di
medicina trasfusionale previste dalla presente legge; f)
proporre alla Giunta regionale
lo schema tipo di regolamento per il funzionamento dei DIMT;
g)
definire, in collaborazione con
la CTS, i criteri
per laccreditamento delle strutture trasfusionali; h)
attivare la rete
dellemovigilanza nelle strutture trasfusionali attraverso i dati trasmessi dai
DIMT al sistema informativo regionale; i)
monitorare lattuazione della
presente legge e verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati per
ciascun Dipartimento, nel rispetto delle risorse assegnate;
j)
definire le procedure, sulla
base di quanto previsto dallarticolo 15, commi 1 e 5, della legge 21 ottobre
2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati), per lespletamento della gara europea per la
plasmaproduzione e per il controllo della distribuzione degli emoderivati
ottenuti.
3. La Giunta regionale, con
apposita deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce lorganizzazione e le modalità di
funzionamento del CRAT.
Art. 5(CTS) 1. Presso lAssessorato regionale alle politiche della salute è costituita
la CTS per le
attività trasfusionali. 2. La CTS è nominata con delibera
della Giunta regionale ed è composta da:
a)
lAssessore regionale alle
politiche della salute o suo delegato, che la presiede; b)
il
responsabile del CRAT; c)
i
direttori dei DMT; d)
un
rappresentante della sanità militare, competente per
territorio; e)
tre
rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che hanno
effettuato il maggior numero di donazioni nellultimo triennio;
f)
un
rappresentante designato dalle associazioni dei pazienti emopatici operanti sul
territorio regionale; g)
il
direttore del CRCC; h)
due
esperti in medicina trasfusionale designati rispettivamente dalla Sezione
regionale della Società italiana di medicina trasfusionale (SIMTI) e dalla
sezione regionale della Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare
(SIDEM); i)
un
funzionario dellUfficio competente del Settore assistenza ospedaliera e
specialistica, che esercita le funzioni di segretario. 3. La Commissione si riunisce
almeno una volta lanno.
4. La Commissione svolge
funzioni consultive di carattere generale e compiti propositivi nei confronti
del CRAT volti allottimizzazione del processo trasfusionale, nonché di
collaborazione nelle attività di verifica dellattuazione degli obiettivi
strategici, ponendosi quale struttura intermedia tra lorganismo di
programmazione e verifica (CRAT) e i DIMT.
Art. 6(CRCC) 1. Il CRCC, già istituito in attuazione dellarticolo 8 della legge 4 maggio
1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano
e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), quale organo
preposto in via prioritaria ad assicurare il raggiungimento dellautosufficienza
di sangue, plasma ed emoderivati a livello regionale, è allocato nel SIMT
dellAzienda ospedaliera consorziale Policlinico e svolge il ruolo
di: a) acquisizione dati
sullandamento delle raccolte degli emocomponenti e quelli relativi
allemovigilanza; b) compensazione emocomponenti
e distribuzione degli emoderivati tra i DIMT; c) gestione della convenzione
fra la Regione Puglia e lindustria di
plasma produzione.
2. Le funzioni di
programmazione e controllo delle attività trasfusionali sono progressivamente
trasferite al CRAT e, comunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7(DIMT)(1) 1 I DIMT sono dipartimenti interaziendali che, sulla base degli indirizzi
regionali predisposti dal CRAT, sentita la CTS, organizzano e controllano tutte le
attività delle strutture di medicina trasfusionale operanti nellambito
territoriale di competenza e sono strumenti attuativi della programmazione in
termini di autosufficienza. 2. I direttori delle
strutture trasfusionali che fanno parte del DIMT garantiscono e assicurano
lassetto organizzativo e strutturale che consenta al DIMT di svolgere le
funzioni di produzione secondo i volumi di raccolta definiti dal
CRAT.
3. I DIMT in particolare svolgono le
seguenti funzioni:
a)
realizzare la standardizzazione
delle procedure trasfusionali mediante protocolli operativi definiti nella
conferenza di dipartimento; b)
coordinare tutte le attività
trasfusionali sul territorio di competenza organizzando la rete di raccolta di
sangue ed emocomponenti al fine di assicurare la propria autosufficienza, nel
rispetto delle previsioni di raccolta di sangue ed emocomponenti definite dal
CRAT; c)
coordinare la compensazione di
unità di sangue, emocomponenti ed emoderivati fra le strutture trasfusionali del
proprio territorio di competenza; d)
collaborare con il CRCC alla
realizzazione della compensazione degli emocomponenti e con il CRAT per
leventuale compensazione extraregionale e internazionale;
e)
organizzare, in collaborazione
con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue, lattività di
raccolta di plasma da aferesi sulla base degli obiettivi stabiliti dalla
programmazione regionale e delle necessità di produzione industriale di
plasmaderivati; f)
individuare, nellambito della
programmazione dipartimentale, le possibilità di concentrazione delle attività
di laboratorio relative alla validazione del sangue allo scopo di realizzare
economie di scala; g)
garantire lo sviluppo presso
ogni sede ospedaliera delle attività collegate alla medicina trasfusionale,
quali il buon uso del sangue e degli emocomponenti, lautotrasfusione, la
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, la consulenza
trasfusionale; h)
promuovere e coordinare i corsi
di formazione, aggiornamento e riqualificazione del
personale. 4. Gli ambiti territoriali
dei Dipartimenti coincidono con le province, a eccezione della provincia di Bari
per la quale sono individuati due DIMT.
5. In ogni Dipartimento è
previsto almeno un servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale.
6. Al DIMT afferiscono le
strutture trasfusionali ritenute indispensabili in rapporto alla popolazione
residente, al numero delle strutture ospedaliere pubbliche e private comprese
nel territorio, alla complessità delle specialità chirurgiche, alle attività di
emergenza - urgenza, ai dati di attività svolte dalle stesse nellultimo
triennio.
(1) Vedi il reg. reg. 2/2008
Art. 8(SIMT) 1. I SIMT sono strutture complesse e svolgono, ai sensi della l. 219/2005, le
seguenti attività: a)
provvedere, ciascuno
nellambito territoriale di propria competenza, allorganizzazione delle
attività e delle funzioni concernenti il sistema donazione-trasfusione e la
prevenzione; b)
concorrere alle attività di
diagnosi e cura delle omeopatie congenite, delle coagulopatie e delle malattie
trasmissibili con il sangue. 2. I SIMT sono responsabili
di tutte le attività trasfusionali del territorio di competenza comprese quelle
di seguito riportate:
a)
organizzazione, nel territorio
di propria competenza, in accordo con le associazioni di volontariato, della
raccolta di sangue ed emocomponenti secondo le diverse tipologie di donazione e
pianificazione, su base annuale, dellattività delle URF e delle URM, da essi
strutturalmente e/o funzionalmente dipendenti; b)
realizzazione della
concentrazione di tutte le attività di diagnostica di laboratorio concernenti la
medicina trasfusionale, allocandole di norma nella sede del SIMT. Per
particolari situazioni logistiche aziendali, il Direttore generale, dintesa con
il Direttore del SIMT, può dislocare una o più delle attività sopraccitate
presso una ST del territorio, secondo i principi delleconomicità e della
produttività; c)
gestione dellassegnazione e
della consegna del sangue e degli emocomponenti alle strutture ospedaliere
pubbliche e private presenti nel territorio di competenza allo scopo di
garantire lapprovvigionamento di emocomponenti a tutte le unità operative, con
particolare riferimento a quelle facenti parte del sistema urgenza/ emergenza;
d)
assicurazione della copertura
delle urgenze ed emergenze trasfusionali su tutto il territorio di competenza
ventiquattro ore su ventiquattro mediante listituto di guardia medica attiva;
e)
funzione di riferimento per il
DIMT per la programmazione e lattuazione dei meccanismi di compensazione
regionale e interregionale;
f)
sostegno, presso le strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate e non accreditate del territorio di
propria competenza, delle attività di servizio collegate alla medicina
trasfusionale, quali il buon uso del sangue e degli emocomponenti,
lautotrasfusione, gli interventi di prevenzione e la consulenza trasfusionale.
Art. 9(ST) 1. Le ST sono strutture del DIMT presenti in presidi ospedalieri che non sono
sede di SIMT e nei quali si rende necessario il decentramento delle prestazioni
trasfusionali per la complessità delle unità operative preesistenti, per la
presenza di attività di emergenza/urgenza e di branche specialistiche di
particolare impatto trasfusionale. 2. Le ST sono strutture semplici e autonome
deputate allo svolgimento delle seguenti attività:
a)
raccolta di sangue intero ed
emocomponenti anche mediante procedure di aferesi multicomponent secondo la
programmazione annuale del dipartimento su cui insistono; b)
gestione dei programmi di
autotrasfusione; c)
lavorazione e conservazione del
sangue e degli emocomponenti; d)
distribuzione e assegnazione
del sangue ed emocomponenti; e)
attività di consulenza
trasfusionale e, ove previsto dalla programmazione dipartimentale, attività di
laboratorio di immunoematologia e di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
del sangue e dellemostasi. 3. Le ST devono garantire
le attività di cui al comma 2 dalle ore otto alle ore venti, con presenza medica
e tecnica e nelle ore notturne e festive con la pronta
disponibilità.
4. Per quanto riguarda le restanti attività
di medicina trasfusionale e in particolare la validazione delle unità di sangue
ed emocomponenti raccolte, le ST fanno riferimento al servizio di medicina
trasfusionale del territorio del DIMT su cui insistono.
Art. 10(Unità di raccolta)(2) 1. Le URF devono garantire lapertura al pubblico tutti i giorni feriali. Le URF
sono finalizzate alla raccolta di sangue intero, di plasma mediante emaferesi,
alla raccolta multicomponent, nonché di emocomponenti per autodonazioni. Le
strutture, il personale, le attrezzature e lorganizzazione delle URF dipendono
strutturalmente e funzionalmente dal SIMT territorialmente competente salvo che,
appartenendo a aziende o enti diversi, ne dipendono funzionalmente; in questo
caso le aziende disciplinano i loro rapporti mediante convenzione.
2. Le Unità di raccolta
mobile o temporanea (URM) sono strutture stabili o mobili (autoemoteca) idonee
allo svolgimento delle donazioni di sangue e/o emocomponenti, aperte secondo un
calendario annuale per un minimo di quattro ore per volta. Le strutture, il
personale, le attrezzature e lorganizzazione delle URM dipendono dal SIMT
territorialmente competente.
(2) Vedi il reg. reg. 6/2009
Art. 11(La sicurezza trasfusionale) 1. La sicurezza del sangue e degli emocomponenti rappresenta lobiettivo
prioritario del sistema trasfusionale e si realizza mediante le seguenti misure:
a)
donazione volontaria,
periodica, non remunerata e associata, che si realizza creando e favorendo una
disponibilità solidale dei donatori attraverso lincentivazione
dellassociazionismo; b)
implementazione delle indagini
di laboratorio e delle procedure sul sangue e sugli emocomponenti finalizzate
alla sicurezza del ricevente; c)
uso
ottimale della risorsa sangue da attuarsi attraverso una costante attività di
consulenza del medico trasfusionista nei confronti del clinico;
d)
tracciabilità del percorso
trasfusionale nellottica del miglioramento delle procedure sanitarie e
dellavvio di un programma di emovigilanza. 2. In aggiunta alla ricerca
diretta del virus dellepatite C mediante tecnica NAT, allo scopo di aumentare
il livello di sicurezza trasfusionale degli emocomponenti trasfusi,
uniformandolo su tutto il territorio regionale, viene resa obbligatoria la
ricerca mediante tecniche di biologia molecolare dei virus HIV e HBV su tutte le
unità donate.
3. E confermata, nella
fase iniziale di attuazione della presente legge, lassegnazione ai dieci SIMT,
già individuati con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2001, n.
1607, delle indagini di biologia molecolare per i virus HCV, HIV e HBV. Al fine
di realizzare economie di scala, il CRAT, sentiti i DIMT, propone alla Giunta
regionale unulteriore concentrazione delle strutture trasfusionali deputate
alle indagini di biologia molecolare.
Art. 12(Attività di eccellenza e nuove tecnologie) 1. Il sistema trasfusionale regionale persegue obiettivi di qualità, di
miglioramento costante e di adeguamento alle innovazioni tecnologiche.
2. Il raggiungimento di
questi obiettivi si ottiene con lo sviluppo di un sistema regionale coordinato
allinterno del quale si renda possibile affidare la gestione delle attività di
eccellenza ad alcune strutture della rete; la Giunta regionale, previo parere del
CRAT e della CTS individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture trasfusionali cui affidare compiti
di:
a) centro di riferimento per la
conservazione delle cellule staminali da cordone
ombelicale; b) centro di riferimento per la
banca dellosso e dei tessuti; c) banca regionale del sangue
congelato, per le situazioni di emergenza e calamità, e del sangue
raro; d) centro regionale di
riferimento per limmunoematologia eritrocitaria e
piastrinica;
e) centro regionale di
riferimento per lemostasi e la coagulazione. (3)
(3) Legge abrogata dalla l.r. 36/2017, art. 14
Art. 13(Gestione finanziaria del sistema trasfusionale e controllo della spesa)(4) 1. Lattenzione alla spesa sanitaria complessiva rende necessaria lintroduzione
della contabilità analitica nelle strutture trasfusionali al fine di acquisire
informazioni univoche sui costi per la produzione degli emocomponenti ed
emoderivati. Sulla base di detta procedura, che utilizza il criterio della
contabilità, basata sulle attività, per valorizzare al meglio le prestazioni
produttive e cliniche del servizio trasfusionale, negli annuali DIEF approvati
dalla Giunta regionale viene stabilito il Fondo regionale vincolato per le
attività trasfusionali.
(4) Vedi il reg. reg. 2/2008
Art. 14(Standard di personale) 1. Lo standard minimo di personale per le strutture trasfusionali individuate
dalla presente legge è quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1 settembre 2000, n. 1196700 (Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per
lesercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale). Lo
standard deve essere congruente con gli obiettivi della presente legge.
Art. 15(Standard strutture operative della medicina trasfusionale) 1. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino
allapprovazione del nuovo piano di salute, in applicazione dellintesa della
Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005, i SIMT, le ST, le URF e le URM sono
individuate nei DIMT sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) popolazione residente;
b) numero di strutture
ospedaliere pubbliche e private; c) presenza di specialità
chirurgiche di elevata complessità; d) numero di unità operative di
emergenza urgenza territoriali;
e) numero di emazie raccolte e
distribuite.
Art. 161. Lattuazione della presente legge è
vincolata alle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto del
Fondo sanitario regionale.
Disposizioni finali [La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.] (5)
(5) Legge abrogata dalla l.r. 36/2017, art. 14
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