Anno 2006
Numero 27
Data 04/10/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 128 del 6. ottobre 2006
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Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), già modificata dall'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, dall'articolo 49 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14



Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6) 


1. All’articolo 2 della legge regionale 22 gen­naio 1999, n. 6 (Sistema regionale della preven­zione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la pro­tezione ambientale - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente”;
b) al comma 1, le parole: “l’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “la protezione dell’ambiente”.  



Art. 2

(Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 6/1999) 


1. All’articolo 3 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, le parole: “all’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina­mento degli enti locali)”;
b) al comma 4, dopo le parole: “laboratori­stico richiesto” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indi­rizzo di cui all’articolo 6 e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito proto­collo di intesa”. 



Art. 3

(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 4 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Compiti dell’Agenzia)
1. L’ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:
a)      promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel set­tore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambientefisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema;
b)      indagini di epidemiologia ambien­tale;
c)      provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situa­zione ambientale, ivi compresi la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il sistema informa­tivo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e attra­verso un proprio sistema informa­tivo;
d)      elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epi­demiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;
e)      collabora con l’Agenzia per l’am­biente e i servizi tecnici nazionali (APAT);
f)        presta   supporto   alla   Regione  nella   predisposizione   e   attuazione  del programma regionale per la tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferi­mento di funzioni e compiti ammi­nistrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell’am­biente di interesse regionale;
g)      coordina   le  attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Ser­vizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
h)      definisce l’organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
i)        cura   le   attività   di   formazione, edu­cazione   e   informazione   ambien­tale,   anche   in  collaborazione con il sistema regionale e con le Univer­sità;
j)        contribuisce all’informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell’am­biente della regione Puglia;
k)      cura   attività   tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in colla­borazione con gli organismi e isti­tuti di ricerca pubblici e nazionali;
l)        esercita ogni tipo di controllo tec­nico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di un’efficace valuta­zione e revisione della qualità delle prestazioni;
m)    promuove la ricerca nonché lo svi­luppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
a)      formula, anche  avvalendosi della consulenza di strutture del Ser­vizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle nor­mative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smalti­mento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni d’inquina­mento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette, del­l’ambiente marino e costiero;
b)      presta supporto per l’esame e l’i­struttoria tecnica dei progetti sot­toposti alle procedure di Valuta­zione d’impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valuta­zione dell’impatto ambientale);
c)      presta supporto per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 18 della l.r. 11/2001;
d)      fornisce   il  supporto   tecnico-scien­tifico   agli  organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti con­nessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scienti­fico alle attività istruttorie con­nesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
e)      verifica la congruità e l’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative e amministrative in materia ambientale;
f)        verifica i livelli di contaminazione dei siti da inserire nell’anagrafe dei siti da bonificare secondo quanto definito dall’articolo 17 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regola­mento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambien­tale dei siti inquinati, ai sensi del­l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) e gestisce l’anagrafe stessa secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e d’intesa con le Pro­vince;
g)      provvede alle verifiche e ai con­trolli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi indu­striali e delle tematiche rientranti nell’ambito dell’ingegneria ambientale;
h)      provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d’inqui­namento ambientale;
i)        provvede, nell’ambito delle pro­prie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare; provvede, altresì, ai con­trolli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non realiz­zando il catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchia­ture operanti con frequenze com­prese tra 0 KHz e trecento GHz, ai sensi dell’articolo 19, lettera b), della l.r. 17/2000;
j)        in  collaborazione  con  i  Diparti­menti di prevenzione delle AUSL, persegue l’unitarietà dell’esame dei problemi della protezione del­l’ambiente attraverso la program­mazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
k)      svolge attività di studio, ricerca, controllo e monitoraggio dell’am­biente marino costiero, provve­dendo, d’intesa con la Regione e gli Enti locali, alla diffusione dei dati relativi, fatte salve le compe­tenze statali;
l)        elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
m)    promuove attività di aggiorna­mento tecnico scientifico sui temi ambientali, anche in collabora­zione con analoghi organismi nazionali e internazionali;
n)      promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientali­stiche, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta­tive a livello regionale e con le associazioni imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante sottoscrizione di appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento, le modalità operative e i tempi del confronto;
o)      svolge,  nell’ambito   delle  proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi perife­rici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
p)      svolge   le   indagini   richieste   dalla   Regione,  dalle  Province,  dai  Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministra­zioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
q)      svolge    attività   di    vigilanza    in    materia    ambientale   tramite   i   propri   servizi   territoriali    in collabora­zione con i Dipartimenti di pre­venzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dell’ordine operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai fenomeni di inquinamento e di cri­minalità ambientale;
r)       presta supporto: alla Regione, per l’individuazione delle aree caratte­rizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli arti­coli 3 e 8 della l.r. 1/2000; alle Pro­vince, in materia di monitoraggio dell’inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’arti­colo. 13 della l.r. 17/2000; alla Regione e alle Province, in materia di inquinamento atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti dagli articoli 15 e 16 della l.r. 17/2000.
2. In sede di definizione degli indirizzi triennali e del programma annuale di attività, il Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6 definisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
 
3. Per quanto attiene alle indagini strumentali e di laboratorio, relativamente all’igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o degli Istituti zooprofilattici.
 
4. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avval­gono delle strutture tecniche dell’ARPA. Gli oneri sono stabiliti con specifici protocolli d’intesa.
 
5. Rimangono attribuite alle competenze del­l’ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di preven­zione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL . 



Art. 4

(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 5 della l.r. 6/1999, come modifi­cato dall’articolo 53, comma 2, della l.r. 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Organi dell’Agenzia)
1        Sono organi dell’Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Col­legio dei revisori.
 
2         Il   Direttore   generale  è  scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o ammini­strativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con espe­rienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pub­blica. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regio­nale, su conforme deliberazione della Giunta.
 
3        Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto pri­vato, di durata quinquennale rinnovabile con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, è a tempo pieno.
 
4        I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la deter­minazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompa­tibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. La Giunta regio­nale è autorizzata ad adottare apposito prov­vedimento per l’adeguamento e l’aggiorna­mento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla presente norma.
 
5        Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della cor­retta gestione delle risorse.
 
6        Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rap­presentanza dell’Agenzia.
 
7        Per l’espletamento delle funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo di cui all’articolo 8.
 
8        Il Direttore generale provvede in parti­colare:
 
1.      all’adozione dello Statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
2.      all’adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
3.      alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;
4.      alla nomina del Direttore scienti­fico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture complesse dell’Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore scienti­fico e per il Direttore amministra­tivo, nominati ai sensi dell’articolo 8, tutti gli altri dirigenti responsa­bili delle strutture complesse del­l’Agenzia sono nominati dal Diret­tore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all’ARPA, secondo criteri che ten­gano conto della professionalità e dell’esperienza dei candidati valu­tata in base a un giudizio comples­sivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti;
5.      alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Diparti­menti provinciali e alle strutture complesse dell’Agenzia, nonché alla verifica e al controllo sull’uti­lizzo delle stesse;
6.      alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indi­rizzo, provvede alla sostituzione del Diret­tore generale. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Diret­tore più anziano.


10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provve­dimento di cui al comma 4.”.





Art. 5

(Modifica dell’articolo 6 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 6 della l.r. 6/1999, come modifi­cato dall’articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell’ARPA e in particolare:
a)   definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell’anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione del­l’ARPA sul territorio regionale;
b)  approva il programma annuale di attività predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2.In sede di approvazione del pro­gramma di cui al comma 1, lett. b), il Comi­tato, che può richiedere chiarimenti ed ele­menti integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.
 
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
1.      l’Assessore regionale all’am­biente, che lo presiede;
2.      l’Assessore regionale alla sanità;
3.      il Presidente del Comitato regio­nale di protezione civile;
4.      il Presidente del Comitato istitu­zionale dell’Autorità di bacino della Puglia, istituita con l.r. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e fun­zionale della difesa del suolo);
5.      e) il   Presidente   delle   Province  della   Puglia,  o gli Assessori provinciali all’ambiente, se delegati;
6.      i Sindaci dei capoluoghi di pro­vincia della regione o gli Assessori all’ambiente, se delegati;
7.      un rappresentante dell’ANCI;
4. Ai componenti del Comitato non com­pete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.”. 



Art. 6

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 6/1999) 


1. All’articolo 8 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Direttore scientifico è scelto tra per­sonale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, quali­ficata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con prov­vedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei con­fronti dello stesso.”.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Direttore scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre strutture tecniche dell’Agenzia e for­nisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.”.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente :
“3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giu­ridiche o economiche o tecniche che non abbia superato il sessantacinque­simo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o strut­ture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei con­fronti dello stesso.”.  



Art. 7

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 9 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente :
“Art. 9 (Aspetti organizzativi)
1.                 Al fine di perseguire le proprie fun­zioni e compiti di istituto, l’ARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provin­ciali.
 
2.                 Alla struttura centrale dell’ARPA, con sede nel capoluogo di regione, sono deman­date tutte le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al coordinamento tecnico delle attività, alla formazione e aggiornamento del personale, e ogni altra attività programmatica che coin­volga l’ARPA nella sua unitarietà.
 
3.                 Il livello territoriale è organizzato in Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia.
 
4.                 Allo scopo dell’utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell’ambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializ­zazione a valenza interprovinciale e regionale.
 
 
5.                 A ogni Dipartimento provinciale è pre­posto un direttore, scelto dal Direttore gene­rale, sentito il parere del Direttore scientifico, tra il personale qualificato che ne possegga i titoli ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), tramite procedure concorsuali.
 
6.                 L’assetto organizzativo dell’Agenzia, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per quanto riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene definito dal regolamento dell’ARPA di cui all’articolo 10, comma 1. In esso devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività analitiche neces­sarie allo svolgimento delle funzioni di con­trollo e vigilanza degli Enti locali e delle AUSL.
 
7.        Ciascun Dipartimento provinciale del­l’Agenzia deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibi­lità, nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.”.  



Art. 8

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 10 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Regolamenti)
1.   Sulla base degli obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui all’articolo 03, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambien­tali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), articolo pre­messo all’articolo 1 dalla legge di 21 gennaio 1994, n. 61, l’organizzazione interna dell’ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica e amministrativa centrali, dei Diparti­menti provinciali e delle altre strutture, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, con apposito regola­mento della Giunta regionale su proposta del Direttore generale, sentiti i pareri del Diret­tore scientifico e del Direttore amministrativo, previa consultazione con le organizza­zioni di categoria firmatarie del CCNL.
 
2.   Con lo stesso regolamento sono stabi­liti i compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.
 
3.   Per la definizione delle attività tec­niche a supporto delle funzioni di preven­zione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di preven­zione delle AUSL, nonché per la individua­zione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall’ARPA, la Regione promuove la conclu­sione di un apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il Presi­dente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un’apposita conferenza tra i rappre­sentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dell’ARPA, dell’ANCI e dell’UPI per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell’accordo.”. 



Art. 9

(Modifica dell’articolo 11 della l.r. 6/1999) 


1. L’articolo 11 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Organismi)
1. Nell’ambito dell’ARPA sono istituiti i seguenti organismi:
a)   Comitato di consultazione, nomi­nato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da:
1)  un rappresentante dell’ANCI;
2)  un rappresentante dell’UPI;
3)  tre rappresentanti delle associa­zioni imprenditoriali di cate­goria maggiormente rappresen­tative a livello regionale;
4) tre rappresentanti delle orga­nizzazioni sindacali maggior­mente rappresentative a livello regionale;
5) tre rappresentanti delle associa­zioni ambientalistiche ricono­sciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
6) un rappresentante delle asso­ciazioni consumatori, maggior­mente rappresentative a livello regionale.
Il Comitato di consultazione viene convocato prima della convoca­zione del Comitato di indirizzo per la definizione dei criteri di quanti­ficazione delle quote di finanzia­mento di cui all’articolo 14, lettera g), e per formulare pareri su pro­poste del Comitato di indirizzo.
b)  Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e ammini­strativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali;
c)   Comitato di garanzia, nominato dal Direttore generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede, da un docente delle Uni­versità pugliesi, da un docente di un’Università di altra regione, da un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente par­tecipazione pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul rap­porto dello stato dell’ambiente, prima della sua pubblicazione.”.  



Art. 10

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 6/1999) 


1. All’articolo 12 della l.r. 6/1999 sono appor­tate le seguenti modifiche:
a)  la lettera b) del comma 2 è abrogata;
b) al   comma   3,   le   parole:  “partecipano   di   diritto   il   Direttore   scientifico  e  il Direttore amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “partecipa di diritto un rappre­sentante della Direzione generale”. 



Art. 11

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 6/1999) 


1. All’articolo 13 della l.r. 6/1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bisL’ARPA stipula convenzioni quadro con le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4.”. 



Art. 12

(Modifica all’articolo 15 della l.r. 6/1999) 


1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 6/1999 è abrogato.  


Art. 13

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 6/1999) 


1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 6/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale perso­nale costituisce l’iniziale dotazione organica del­l’ARPA.”. 



Art. 14

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 6/1999) 


1. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:
“6    Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il Presidente della Regione, li propone all’autorità competente per il riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.”. 



Art. 15

(Integrazione alla l.r. 6/1999) 


1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis (Personale in posizione di comando)
1. Il personale in posizione di comando e in servizio presso l’ARPA alla data del 15 settembre 2006, a domanda da effettuarsi al Direttore generale dell’ARPA, entro il 30 novembre 2006, è trasferito nell’iniziale dotazione organica dell’ARPA.”. 



Art. 16

(Abrogazione di articoli) 


1. L’articolo 17 (Gestione amministrativa) e l’articolo 18 (Norme transitorie e finali - Soppres­sione dei PMP) (erroneamente riportato come arti­colo 19 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 27 gennaio 1999, n. 10) della l.r. 6/1999 sono abro­gati.  



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.