Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16 Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia
Art. 1Finalità ed oggetto del regolamento Ai sensi dellart. 7 della L.R.
n. 11/2001 la
Regione Puglia emana
il presente Regolamento che detta direttive per la valutazione ambientale
nellambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla
normativa vigente per listallazione di impianti eolici e delle opere accessorie
nel territorio della Regione Puglia.
Art. 2Definizioni Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a)
Impianto eolico: impianto costituito dallinsieme dei dispositivi
atti a trasformare lenergia meccanica del vento in energia elettrica,
comprensivi dellarea di occupazione dellaerogeneratore e delle opere connesse;
b)
Impianti di piccola taglia: impianti aventi potenza massima
complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non
superiore ai 10 metri, altezza del palo
di sostegno non superiore a 24 metri.
c)
Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di
collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.
Art. 3Ambito di applicazione 1.
Il presente regolamento si applica agli impianti eolici di potenza
superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti
eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.
2.
Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione
ambientale ai sensi della L.R.
11/2001, linstallazione di impianti di produzione di energia eolica
di piccola taglia, di cui allart. 2, sono assoggettati a un regime
autorizzativo semplificato così come definito allart. 3 della LR 9/2005.
3.
In deroga al comma precedente, le procedure di valutazione
ambientale ai sensi della l.r.n. 11/2001, non si applicano agli impianti di
energia eolica con un solo aerogeneratore, con potenza nominale non superiore ai
20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto ai sensi dellart. 6 del D.lgs. n.
387/2003, ovvero a servizio di utenze isolate, perché la distanza dellimpianto
dallutenza elettrica servita non sia superiore ai 200 metri.
Art. 4Piani regolatori per linstallazione di impianti eolici (PRIE) 1. I Piani Regolatori per linstallazione di
Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati allidentificazione delle cosiddette
aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli
aerogeneratori, in aggiunta a quelle di cui allart. 6 comma 3 del presente
Regolamento.
2. Ai fini della razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative di cui allart. 12 del DPR
387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani Regolatori relativi
allinstallazione di Impianti Eolici (PRIE).
3. I PRIE sono redatti dalle Amministrazioni
comunali in forma singola o associata tra comuni confinanti (PRIE
intercomunali).
4. I PRIE intercomunali perseguono obiettivi
di riduzione dellimpatto cumulativo e forme di perequazione territoriale. I
benefici derivanti dalla realizzazione degli impianti dovranno essere
distribuiti fra i comuni partecipanti alla aggregazione in maniera indipendente
dalla localizzazione degli impianti stessi, secondo forme e modalità stabilite
in sede di redazione/approvazione del PRIE.
5. E incentivata la aggregazione dei Comuni
che vogliano procedere alla redazione di PRIE intercomunali. In tal caso le
procedure di cui al successivo art. 5 devono essere espletate da ciascuna
amministrazione coinvolta esprimendosi sul PRIE nella sua interezza.
6. Le forme di incentivazione sono indicate al
successivo art. 6 comma 3 lettera e) per quanto attiene alle distanze dai
confini e allart. 13 comma 4 per quanto attiene al parametro di controllo.
Art. 5Procedura di approvazione dei PRIE 1. Ai fini delladozione e proposizione
allautorità competente ai sensi della l.r.
n. 11/2001, il Comune interessato o i Comuni associati redigono il
PRIE, con presa datto dello stesso in Giunta comunale.
2. Entro dieci giorni dalla data di presa
datto, il PRIE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni
consecutivi, presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati, in libera
visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sullalbo comunale, su almeno
due quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla
data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma precedente, chiunque
abbia interesse può presentare proprie osservazioni, ai sensi dellarticolo 9
della L. 241/1990.
4. Ai fini della adozione del PRIE il Comune
proponente (o il Comune capofila per PRIE intercomunali) entro i successivi
trenta giorni si pronuncia sulle osservazioni presentate e convoca una
Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 cui partecipano gli Enti
locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di
compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli Enti
preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sul/i territorio/i
comunale/i, ai sensi della legislazione vigente.
5. Entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di conclusione della Conferenza dei Servizi, il Consiglio
Comunale adotta il PRIE.
6. Entro il termine di trenta giorni
lautorità competente, preso atto dellesito della Conferenza dei Servizi e
della delibera di adozione del Consiglio Comunale, approva in via definitiva il
PRIE.
7. La variante al PRIE segue lo stesso
procedimento di formazione di cui ai commi precedenti.
8. Nel caso di PRIE intercomunali le procedure
di cui ai commi precedenti devono essere espletate da ciascuna amministrazione
coinvolta con riferimento al piano nella sua interezza.
9. Il PRIE, formalmente approvato ai sensi del
precedente comma 6, sostituisce la documentazione di cui allart. 4.1 commi f) e
g) delle Disposizioni di cui alla Delibera 31.05.2005 n. 716 Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. I pareri espressi dagli enti competenti
in sede di Conferenza di servizi di cui al precedente comma 4, sono validi anche
ai fini della Conferenza dei Servizi di cui alla DGR n. 716/2005.
Art. 6Criteri di redazione del PRIE Al fine della tutela dei valori ambientali, storici e culturali
espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale ( L.R.
20/2001), occorre effettuare una sintetica analisi dello stato delle
risorse territoriali interessate dalla redazione del PRIE per valutarne un
corretto inserimento nel territorio e per rendere coerenti i progetti con il
quadro complessivo della pianificazione e programmazione sul territorio.
Conseguentemente la definizione delle aree non idonee dovrà discendere da:
1. una ricognizione del sistema territoriale
di area vasta e comunale e del relativo quadro pianificatorio, programmatico e
progettuale vigente e in itinere (regionale, provinciale, comunale, di comunità
montane, ecc.) (PUTT/P, PTCP in itinere, Parchi regionali e nazionali, Siti Rete
Natura 2000, PIT, PIS, PRG, PUG, ecc.);
2. una ricognizione del sistema territoriale
del comune e/o dei comuni interessati dallintervento, delle loro risorse
ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali, del loro stato e dei
rischi relativi (avvalendosi, per es. di elaborazioni già effettuate in altre
sedi e da altri enti e/o dagli uffici comunali) approfondendo in particolare:
a.
le risorse ambientali, relative ad aria, acqua, suolo,
ecosistemi di flora e fauna, costitutive dellintegrità fisica del territorio e
che assicurano il rispetto della biodiversità, di cui evidenziare i rischi
connessi;
b.
le risorse
paesaggistiche, costitutive dellidentità ambientale, storica e
culturale del territorio, anche in relazione al PUTT/Paesaggio approvato con
Delibera di Giunta
Regionale n. 1748 del 15/12/2000, considerando in particolare:
- gli elementi
strutturanti il territorio riferibili, secondo quanto indicato dal PUTT/P
definiti Ambiti Territoriali Distinti e articolati nei tre seguenti sistemi:
·
dellassetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, con
particolare attenzione allacclività e ai rischi di frana;
·
della copertura botanico/vegetazionale e colturale e
relativo contesto faunistico;
·
dei caratteri della stratificazione storica
dellorganizzazione insediativa;
- gli Ambiti
Territoriali Estesi, secondo larticolazione fornita dal PUTT/P e relativa
disciplina di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale;
- gli
elementi identitari del territorio che costituiscono potenziali risorse per il
futuro sviluppo;
- i
diversi ambiti territoriali omogenei per qualità paesaggistica, da quelli di
pregio elevato, a quelli compromessi o degradati e quindi da riqualificare;
c.
le risorse insediative, il complesso del sistema dellinsediamento
urbano e di quello diffuso o aggregato in nuclei nel territorio;
d.
le risorse infrastrutturali per
la mobilità di
merci e persone e quelle tecnologiche (reti di
distribuzione, trasmissione dellenergia elettrica, acquedotti, metanodotti,
ecc.) con lindicazione dello stato, della portata e dei flussi, nonché delle
problematiche connesse.
3. una ricognizione degli aspetti
socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto sia in termini di
problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo locale.
Particolare
attenzione merita il territorio rurale, per le sue potenzialità
economico/produttive, paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella
individuazione delle aree non idonee è necessario tenere in considerazione
lobiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione, preservando, le
zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio edilizio
esistente con particolare riguardo a quello a valore storico/architettonico
/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura,
non includendo quali aree non idonee quelle che mirano al recupero di aree
sottoposte a degrado.
Nella scelta
di cui allart. 4 comma 1, nelle more della definizione delle linee guida
statali di cui al comma 10 dellart. 12 del D.lgs.n. 387/2003, sono ritenute non idonee le seguenti
aree:
a) Aree
Protette regionali istituite ex L.R.
n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione
ex L.R.
27/98; Aree pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE
e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello
internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate
con unarea buffer di 200 m.
b) Crinali con pendenze superiori al 20% (così
come individuati dallo strato informativo relativo allorografia del territorio
regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di
150m.
c) Grotte,
doline ed altre
emergenze geomorfologiche, con
relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P o da altri eventuali censimenti ed
elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca.
d) Area edificabile urbana, così come definita
dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione del PRIE con
relativa area buffer di 1000 m.
e) Aree
buffer di 500
metri dal confine amministrativo del comune che avvia la procedura di
approvazione del PRIE. In caso di PRIE intercomunali larea buffer deve essere
considerata soltanto a partire dal limite amministrativo esterno della macroarea
di aggregazione dei Comuni.
f) Ambiti
Territoriali Estesi (ATE)
A e B
del PUTT/P. In sede
di redazione del
PRIE, a seguito degli approfondimenti richiesti al punto 2 del presente
articolo è possibile procedere ad una rivisitazione di quanto indicato dallo
stesso PUTT/P.
g) Zone
con segnalazione architettonica/archeologica e
relativo buffer di
100 m e
Zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla
disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137.
La
scelta e la
disposizione delle aree
non idonee dovrà
tener conto della frapposizione di impianti eventualmente già presenti, o
di prevedibile installazione, tra i principali punti di vista o di belvedere e
il paesaggio circostante, al fine di evitare barriere paesaggistiche.
I PRIE
provvedono alla ricognizione degli impianti eventualmente già realizzati nel
territorio comunale suggerendo le modalità per un eventuale riutilizzo dei siti
eolici esistenti nellambito di piani di ammodernamento e potenziamento degli
impianti stessi.
Relativamente a
questi impianti potrà essere proposta la delocalizzazione verso aree che non
sono state ritenute non idonee e/o la rilocalizzazione nelle stesse aree, anche
in deroga ai criteri di cui al presente Regolamento, che prevedono comunque una
riduzione del settanta per cento del numero degli aerogeneratori già installati.
Il PRIE, relativamente a detti impianti, dovrà indicare le forme di recupero
delle eventuali aree dismesse o in fase di dismissione.
I criteri tecnici, di seguito elencati per la
individuazione di aree non idonee possono assumere rilevanza diversa a seconda
dei diversi contesti territoriali in cui si articola la definizione dei PRIE e
suggeriscono elementi di attenzione alla progettazione dei singoli impianti
eolici.
A) Aree con
indice di ventosità
tale da non garantire almeno 1600 ore/equivalenti allanno. Tale dato
deve
essere desunto
da banche dati ufficiali o dallimplementazione di modelli matematici
accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da adeguate campagne anemometriche
della durata di almeno un anno.
B) Aree che
non consentano di massimizzare le economie di scala per lindividuazione
del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile
sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa
sia allutilizzo di corridoi energetici preesistenti.
C) Aree che non consentano di
massimizzare le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti
durante la fase di cantiere e di esercizio.
Art. 7Documentazione del PRIE La documentazione del
PRIE va presentata sia su supporto cartaceo (in duplice copia) che su
supporto informatico non modificabile (.pdf). Ogni elaborato cartaceo deve
essere datato e vidimato dallamministrazione proponente (o dalle
amministrazioni in caso di PRIE intercomunali).
La documentazione minima da presentare per
il PRIE è la seguente:
1. Relazione
tecnica di accompagnamento con i contenuti di cui allart. 6
2.
Cartografia in scala opportuna riportante:
- Inquadramento territoriale:
I.
Aree Parco, ZPS e pSIC, Zone Umide, zone umide tutelate a
livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, IBA, boschi, macchie,
biotopi,;
II. Aree soggette
a Rischio Idrogeologico (ex PAI);
Zone a rischio
di Frana (ex PAI); Zone soggette a rischio di inondazione (ex PAI);
III. Ambiti
Territoriali Estesi (ex PUTT/P); Ambiti Territoriali Distinti (ex PUTT/P)
Vincoli faunistici;
IV. Elementi emergenti
dalle ricognizioni di cui allart. 6.
-
Analisi alla scala
comunale, previsioni dello
strumento urbanistico vigente,
vincoli architettonici e
paesaggistici, vincoli idrografici, carta duso del suolo, emergenze
geomorfologiche;
- Reti
infrastrutturali di trasporto (strade e ferrovie)
- Reti
tecnologiche (elettriche, idriche, ...)
- Altri
aspetti specifici che si ritiene utile evidenziare
-
Localizzazione e caratteristiche degli aerogeneratori esistenti sul territorio
comunale
- Aree non
idonee.
Tutta la cartografia, oltre che su
supporto cartaceo e su supporto informatico, deve essere presentata in formato
utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o
dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziata nel sistema
cartografico italiano Gauss-Boaga fuso Est.
Inoltre, allegati al PRIE, potranno essere
presentati i seguenti documenti aggiuntivi:
1. protocollo
di intesa tra i comuni interessati da eventuali accordi associativi nella
definizione del PRIE;
2. altra documentazione autorizzativi (anche in termini di pareri preliminari) che consente una semplificazione del
successivo iter di autorizzazione dei singoli impianti.
Art. 8Valutazione integrata 1.
La valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le
procedure previste dalla L.R.
n. 11/2001, da parte dellautorità competente ai sensi della stessa
legge, ai fini del prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della
Deliberazione di G.R. n° 716/2005 per il rilascio dellAutorizzazione Unica ex
art. 12 D. Lgs. n. 387/2003.
2. Essa è operata in forma contestuale su
distinte proposte progettuali di impianti eolici insistenti in un PRIE, in modo
da individuare elementi di incongruità o di sovrapposizione, diversamente non
valutabili, ovvero operare processi di razionalizzazione delle diverse
proposte.
3. In presenza di PRIE formalmente
approvati, la valutazione integrata terrà conto delle compatibilità
territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali in essi riferite.
4. Ai fini della valutazione integrata, i
soggetti che intendono proporre linstallazione di impianti eolici, a scadenze
prefissate, presentano la documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del
presente Regolamento, allautorità competente. Per il primo periodo di
attuazione del presente Regolamento si individuano tre scadenze temporali per
lavvio della valutazione integrata:
- I scadenza:
31 luglio
- II
scadenza: 30 novembre
- III
scadenza: 31 marzo
5. Per i progetti presentati oltre una
delle date di scadenza indicate i termini e le procedure di cui alla LR
n. 11/2001 e alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della
scadenza successiva e seguono liter procedurale rispettivamente previsto.
6. Le eventuali prescrizioni indicate in
esito alla procedura di valutazione dovranno essere recepite dai proponenti in
fase di autorizzazione unica e, quindi, nei progetti definitivi secondo quanto
previsto dalle procedure di cui alla D.G.R. n. 716/2005.
Art. 9Documentazione per la valutazione integrata. 1. La documentazione per la valutazione
integrata va presentata sia su supporto cartaceo (in duplice copia) che su
supporto informatico (in versione non modificabile). Ogni elaborato cartaceo
deve avere una copertina o frontespizio con la firma del rappresentante legale
del soggetto proponente e deve essere datato.
2. La documentazione minima da presentare
per la valutazione integrata è la seguente:
a) progetto
preliminare e relativa cartografia
b) relazione
di impatto ambientale di cui alla L.R.
n. 11/2001 e con i contenuti minimi di cui al successivo art. 10 del
presente Regolamento.
Art. 10Criteri per la redazione della relazione dimpatto ambientale per la
valutazione integrata 1. La progettazione degli impianti eolici
e la valutazione degli impatti ambientali ex L.R.
11/2001 dovrà essere eseguita sulla base dei contenuti di seguito
elencati.
a)
Inquadramento nel PRIE
di riferimento, così come formalmente approvato nella Conferenza
dei Servizi, riportando, se disponibile,
ogni utile e particolare informazione in ordine alla
-
preesistenza,
-
contestuale ed ulteriore presentazione
-
possibile sostituzione (repowering) e delocalizzazione di impianti eolici
dinteresse per la stessa area.
b) Impatto
visivo e paesaggistico
In particolare si dovrà:
-
prevedere lutilizzo di aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, per
la cui colorazione saranno inoltre previsti colori neutri e vernici non
riflettenti;
-
evitare il fenomeno del cosiddetto effetto selva, cioè laddensamento di
numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di
assumere la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e
5-7 diametri su file parallele;
-
fornire da parte
del proponente una carta delle
interferenze visive, elaborata in funzione dellorografia dei luoghi, che
consenta di valutare le aree su cui si manifesta limpatto visivo ed una
visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in stretta
relazione con il sito e lambiente limitrofo, in modo da ottenere una o più
distribuzioni spaziali dellimpianto in esame;
-
fornire lanalisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica
derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
c) Impatto su
flora, fauna ed ecosistemi
I. Gli impatti su vegetazione e flora
dovranno essere valutati attraverso:
- analisi
vegetazionale e floristica dellarea vasta, attraverso lindividuazione e la
descrizione delle tipologie vegetazionali presenti, la loro caratterizzazione
flogistica e attraverso lanalisi della vegetazione significativa potenziale
(specie e popolamenti vegetali di pregio sulla base delle formazioni esistenti e
del clima);
-
analisi vegetazionale e
flogistica del sito di
intervento attraverso, rilevamenti fitosociologici dellarea e check-list delle
specie botaniche presenti, con lindicazione delleventuale appartenenza alle
Liste Rosse Regionali della Società Botanica Italiana;
- carta della
vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi
ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000;
- analisi
degli impatti cumulativi sulla vegetazione, causati dalla presenza di altri
impianti eolici nella medesima area.
II. Gli
impatti sulla fauna dovranno essere valutati attraverso:
- analisi
faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chirotteri), rettili, anfibi,
uccelli nidificanti, presenti nellarea di intervento e nellarea circostante, o
presumibili dallanalisi degli areali, degli habitat e della documentazione
disponibile o da rilevamenti su campo. Lanalisi deve comprendere descrizione
dei popolamenti, check-list, status conservazionistico e indicazione
delleventuale appartenenza alle Liste Rosse dei vertebrati;
- indicazione
e mappatura, sulla base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di
importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e
alimentazione;
- con
particolare riguardo allindividuazione di siti di nidificazione e di caccia dei
rapaci; corridoi di transito utilizzati dallavifauna migratoria; grotte
utilizzate da popolazioni di chirotteri;
- analisi
dellimpatto cumulativo, in particolare sullavifauna e sui chirotteri,
derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
III. Gli impatti sugli ecosistemi dovranno
essere valutati attraverso:
-
lindividuazione cartografica in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche
presenti nel territorio interessato dallintervento;
- previsione
degli impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (Boschi in fase
di climax, corsi dacqua, zone umide, praterie primarie, ecc.);
-
analisi degli impatti
cumulativi sugli ecosistemi
derivanti dalla presenza di altri impianti eolici nella
medesima area.
d) Rumori e
vibrazioni
In particolare
sono richieste analisi e valutazioni in grado di accertare losservanza dei
limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di
fondo e leventuale alterazione del campo sonoro prodotta dallimpianto.
A tal proposito dovranno
essere prodotti i seguenti elaborati tecnici:
- planimetria
in scala adeguata (1:10.000) di tutta larea, per una fascia di
1000 metri, attorno al
perimetro della zona in cui si vuole installare limpianto eolico. Per tutta
larea indicata sarà individuato il luogo più vicino allimpianto eolico
adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza
della popolazione superiore a 4 ore al giorno;
-
indicazione, per ciascuno
di tali luoghi e mediante
lausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e notturno,
prima e dopo
lentrata in funzione dellimpianto eolico, facendo riferimento alla velocità
del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali
dellaerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i precedenti Leq sia
maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3 dB(A) per il periodo
notturno, si dovranno indicare i provvedimenti che si intendono adottare per far
rientrare il rumore entro i limiti differenziali.
Il proponente
dovrà inoltre evidenziare il livello di vibrazioni prodotte dallimpianto,
presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i
livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica
nazionale e internazionale.
e) Campi
elettromagnetici ed interferenze
In particolare
sono richieste analisi e valutazioni in ordine a linee elettriche appositamente
progettate e costruite, per le quali dovrà essere allegata una tavola
riassuntiva del tracciato e delle caratteristiche fisiche dellelettrodotto in
modo da delineare i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione
magnetica rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti
attuativi.
f) Norme di
progettazione, caratteristiche
tecniche degli impianti e capacità della rete a sostenere la produzione
di energia elettrica.
In particolare
è richiesta lanalisi e la valutazione degli elementi di attenzione alla
progettazione che possono assumere rilevanza diversa a seconda dei diversi
contesti territoriali così come richiamati nei Criteri Tecnici di definizione
dei PRIE.
g) Dati di
progetto e sicurezza
In particolare
è richiesta lanalisi e la valutazione di dati relativi a:
- la dimostrazione della gittata
massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- documentazione attestante
la certificazione degli
aerogeneratori ad opera di
soggetti abilitati, tenendo conto delle condizioni meteorologiche estreme del
sito (si consiglia di considerare una velocità massima del vento avente periodo
di ritorno pari a 100 anni e durata pari a 1 secondo);
- gli
sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile;
per le opere di contenimento e ripristino saranno utilizzate le tecniche
dellingegneria naturalistica;
- data la
pericolosità degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico
(per esempio olii per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per
freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, olii
presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), va
assicurato ladeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il
Consorzio Obbligatorio degli olii esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992,
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione
degli olii usati).
h) Norme
tecniche relative alle strade
In particolare si richiede quanto
segue:
- la strada di
collegamento dellimpianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza
minima possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si
dimostri lassenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di
carattere tecnico, per le strade di accesso allimpianto e per le strade di
servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o
simili);
- si deve
predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano
viabile. Le scarpate stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere
inerite;
- la larghezza
della carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve
essere ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi ordinari;
- il
progetto delle strade
di accesso allimpianto deve
essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove lacclività è
elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile
evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni
dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.
i) Norme sulle
linee elettriche
In particolare si richiede quanto
segue:
- i cavidotti
di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di
MT e AT necessari alla connessione dellimpianto alla Rete di Trasmissione
Nazionale dovranno essere interrati ad una profondità minima di
1 m, protetti, accessibili nei
punti di giunzione ed opportunamente segnalati;
- il tracciato
del cavo interrato, sia MT che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso
stradale esistente o la viabilità di servizio allimpianto eolico;
- le turbine
di potenza superiore a 1 MW devono essere dotate di trasformatore allinterno
della torre;
- il valore
del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o
potenziare, non deve superare il valore previsto dalla Legge n. 36/2001;
- ove non
fosse tecnicamente possibile
la realizzazione di elettrodotti
(MT e AT) interrati, la linea in MT aerea deve essere dotata di conduttori
riuniti allinterno di un unico rivestimento isolante, in ogni caso sarà
necessario prendere in esame in particolare gli impatti sullavifauna e sul
paesaggio, nonché ogni possibile misura di mitigazione.
j) Pertinenze
In particolare si richiede quanto segue:
- i
piazzali di pertinenza
dellimpianto eolico devono determinare la minima occupazione possibile
di suolo e, ove possibile, devono interessare aree degradate da recuperare o
comunque suoli già disturbati e alterati. Salvo documentate esigenze di
carattere tecnico, si deve evitare la pavimentazione impermeabile delle
superfici;
- le scarpate,
al termine dei lavori di costruzione, devono essere
inerbite e si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche
cadute sui piazzali;
- la struttura di fondazione in
calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno
1 m;
k) Le fasi di cantiere
In particolare si richiede quanto segue:
- il
cantiere deve occupare la minima
superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dallimpianto e deve
interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già
disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto
un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute
sullarea di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento
della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da
monte;
- al termine
dei lavori il
proponente deve procedere
al ripristino morfologico, alla
stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e
al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente
danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- nel caso sia
indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno
accuratamente indicati, dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano
il ripristino dei luoghi una volta realizzato limpianto, in particolare la
realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione
aderenti allandamento del terreno.
l) Dismissioni e ripristino dei luoghi
Al fine di fornire le adeguate garanzie
della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto dovrà
documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria necessaria
per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali
da specificare nella documentazione per la valutazione integrata. La polizza
fideiussoria dovrà essere stipulata in base allart. 7 dello schema di
convenzione di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747;
-
rimozione completa delle linee
elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la
normativa vigente;
- obbligo di
comunicazione, a tutti gli Assessorati
regionali interessati, della dismissione di ciascun aerogeneratore. In
caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dellimpianto eolico
realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per
limmissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa,
limpianto deve essere obbligatoriamente dismesso.
m) Misure di compensazione
E opportuno
che il proponente limpianto preveda idonei interventi compensativi quali
sostituzione di linee elettriche aeree, miglioramento dellinserimento
ambientale di infrastrutture esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc.
Art. 11Requisiti della cartografia da allegare ai progetti 1. La cartografia di cui ai precedenti
articoli 9 e 10 deve avere i requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Le basi cartografiche, da adoperare come
supporto alla progettazione ed alle verifiche normate, saranno le più aggiornate
disponibili.
3. I requisiti minimi dovranno seguire le
indicazioni indicate di seguito:
- Cartografia
di inquadramento (1:50.000 / 25.000);
- Cartografia
a scala media: Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale,
provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure, se non esistenti,
cartografia raster, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AIMA, AGEA,
CGR, etc.), immagini da satellite;
- Cartografia
di dettaglio: (1:2.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti.
4. Di seguito sono riepilogate le
informazioni che dovranno essere necessariamente fornite anche in formato
digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi *.shp, *.dwg,
*.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano
Gauss-Boaga fuso Est
1.
localizzazione (puntuale) delle pale
2. viabilità
esistente (linee)
3. tratti di
strade esistenti da adeguare (linee)
4. strade da
realizzare (linee)
5. tracciato
del collegamento alla RTN (punti e linee)
6. rete
elettrica esistente (linee)
7. cabine da
realizzare
Art. 12Indicazioni per la realizzazione di impianti off-shore Fermo restando la disciplina prevista da
normativa e regolamenti di altri enti competenti, nelle more della definizione
delle linee guida statali di cui al comma 10 dellart. 12 del D.lgs.n. 387/2003,
per la realizzazione di impianti eolici off-shore sono ritenute non idonee le
aree dei pSIC marini individuati ai sensi della direttiva 92/43/CE (cosiddetta
direttiva Habitat).
In considerazione dellelevata presenza di
habitat di pregio naturalistico (praterie di Posidonia oceanica) lungo gran
parte della costa pugliese e la forte vocazione turistica di queste ultime, le
relazioni ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici off-shore
devono contenere una specifica analisi dei fondali interessati.
Le autorizzazioni per la realizzazione
delle opere accessorie ad impianti eolici off-shore (quali per esempio i
collegamenti con la rete di terra) devono essere attivate presso i comuni
interessati contestualmente allavvio delle procedure di autorizzazione
dellimpianto.
Art. 13Parametro di controllo 1. Con il presente Regolamento si introduce
un parametro di controllo (P) che risponde allesigenza di regolare il numero di
interventi in determinate aree territoriali (comunali e intercomunali).
2. Il parametro P è il rapporto tra la
somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e
autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie
comunale come da dato ISTAT.
3. Il presente Regolamento stabilisce che,
per ciascun ambito comunale, il valore assunto dal parametro di controllo non
può superare il valore di 0,75.
4. Nel caso di PRIE intercomunali il
parametro di controllo è riferito alla superficie dellarea territoriale dei
comuni limitrofi associati e non può superare il valore di 1,0.
5. La Regione può aggiornare il valore
limite del parametro di controllo e/o differenziarlo.
6. Lautorità competente preliminarmente al
rilascio della autorizzazione unica, ex DGR n. 716 del 31 maggio 2005, verifica
il rispetto del parametro di controllo. Tale verifica sarà reiterata per un
periodo massimo di tre anni.
Art. 14Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni transitorie, di cui al
presente articolo, si applicano fino allapprovazione dei PRIE ex articoli 4, 5,
6 e 7 e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti
eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.
2. Nella scelta delle aree destinate alla
realizzazione di impianti eolici, in assenza di PRIE, devono considerarsi non
idonee:
A. aree protette
regionali istituite ex
L.R. n. 19/97 e aree protette
nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex
direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del
21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di
Ramsar. Tali aree devono essere considerate con unarea buffer di almeno
300 m;
B. aree di
importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird
Life International);
C. larea a
pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto
Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
D. le aree
classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto
Idrogeologico;
E. zone
classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
F.
crinali con pendenze superiori al 20%
(così come individuati dallo strato informativo relativo allorografia del
territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree
buffer di 150 m;
G. grotte,
doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m, desunte dal PUTT/P e da
altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di
ricerca;
H. aree buffer
di almeno 1 Km dal
limite dellarea edificabile
urbana così come definita dallo
strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dellistanza;
I. Ambiti
Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
J. Ambiti
Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area
annessa;
K. Zone con
segnalazione
architettonica/archeologica
e relativo buffer
di 100 m e
zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla
disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137.
3. Individuazione dellarea per
linstallazione di parchi eolici.
Fatte salve le
condizioni di cui al comma precedente, lindividuazione di unarea per
linstallazione di un impianto eolico deve articolarsi in una serie di studi
preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici di
seguito elencati.
A.
Lindice di ventosità delle aree deve
essere tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti allanno alla potenza
nominale dellaerogeneratore. Tale dato deve essere desunto da banche dati o
dallimplementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici e/o di
ricerca o da campagne anemometriche della durata di almeno un anno. Il numero di
anemometri da utilizzare per lattività di rilievo in sito deve essere adeguato
alle dimensioni del parco che si intende insediare.
B. Opere di
allacciamento alla rete di trasmissione/distribuzione; al fine di
ridurre/azzerare gli impatti causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti
la distanza dellelettrodotto di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve
essere la minima possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km).
C. La distanza
degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore
a 300 m; tale distanza dovrà
essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in
caso di rottura accidentale.
D.
Minimizzazione delle opere di accesso allimpianto durante la fase di cantiere e
di esercizio - ubicazione lungo corridoi infrastrutturali (atteso che buona
parte degli impatti di un impianto eolico sono legati alle opere accessorie
risulta evidente che sono altamente preferibili quelle aree in cui esiste già
una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà
tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di
pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti).
E. In
generale vanno privilegiate
aree da porre
a servizio di distretti
industriali e di attività di piccola e media industria ed eventuali aree sede di
impianti eolici preesistenti con possibili interventi di sostituzione e di
rilocalizzazione nel rispetto delle norme transitorie di cui al presente
articolo.
F. La
scelta dellarea dovrà
essere tale da
evitare che limpianto installato
si frapponga tra i principali punti di vista o di belvedere e il paesaggio
circostante, creando una barriera paesaggistica.
4. La progettazione degli impianti
eolici e la relazione/studio del relativo impatto ambientale, ex L.R
11/2001, deve essere conforme ai contenuti di cui allart. 10 dalle
lettere b) alla lettera n) e allart. 11 del presente Regolamento.
5. E necessario che il soggetto
proponente stipuli una convenzione con il comune (o i comuni) in cui ricade
larea di intervento. La convenzione dovrà coinvolgere anche il comune limitrofo
nel caso in cui laerogeneratore più vicino disti meno di 500 metri dal suo confine
amministrativo. Tale verifica va effettuata rispetto allarea di ingombro
dellaerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il
diametro del rotore.
6. Al fine di fornire le adeguate
garanzie della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto
dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria necessaria
per coprire gli
oneri di ripristino
del suolo nelle condizioni naturali da specificare
nella documentazione per la valutazione integrata. La polizza fideiussoria dovrà
essere stipulata in base allart. 7 dello schema di convenzione di cui alla DGR
30 novembre 2005, n. 1747.
-
rimozione completa delle
linee elettriche e
conferimento agli impianti di
recupero e trattamento secondo la
normativa vigente;
- obbligo di
comunicazione, a tutti
gli Assessorati regionali
interessati, della dismissione di
ciascun aerogeneratore.
In caso di superamento del terzo anno di
non funzionamento dellimpianto eolico realizzato non a servizio di uno
specifico insediamento produttivo, ma per limmissione di energia elettrica
sulla rete di distribuzione della stessa, limpianto deve essere
obbligatoriamente dismesso.
7. Per lintera durata di applicazione
delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui allart. 13
del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il
territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti
presentati prima dellentrata in vigore del presente regolamento, pur
concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti
successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione.
8. Quanto disposto dallart. 6 comma 3
relativamente allammodernamento e al potenziamento degli impianti esistenti
potrà essere proposto anche nel periodo di validità del presente articolo.
Art. 15 Il Regolamento
per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia n. 9
pubblicato sul BURP n. 79 del 27/06/2006 è abrogato.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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