Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 32 Misure urgenti in materia di formazione professionale
Art. 1(Modifiche alla legge regionale 7 agosto
2002, n. 15 in tema di
accreditamento)
- All’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della
formazione professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
- al comma 2 dopo le parole: “delle
strutture”sono aggiunte le seguenti: “e dei relativi organismi previsti al comma
1 del presente articolo”;
- alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“che per i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 1
deve essere quello
sottoscritto dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale nel
settore della formazione professionale convenzionata”.
- Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 15/2002 le parole: “delle proprie sedi
operative” sono soppresse.
- Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 15/2002 dopo le parole: “l’elenco regionale”
sono inserite le seguenti: “degli organismi previsti al comma 1 dell’articolo 23
e delle relative” .
Art. 2(Differimento di termini previsti dalla l.r.
15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di
formazione professionale finanziate dal Fondo sociale
europeo)
- Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002, così come sostituito dall’articolo 65
della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14,
sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole “A partire dall’annualità POR
2006” sono sostituite dalle
seguenti:”A partire dalle attività previste nella programmazione
2007-2013”;
- l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
- La
Giunta
regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni
sindacali, adotta le procedure per l’attuazione delle attività di cui sono
responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nella legge di
attuazione del programma 2007-2013.
Art. 3(Fissazione di termine in relazione al
trasferimento di funzioni alle Province
per
le attività di formazione professionale autonomamente
finanziate) - Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 8
della l.r. 15/2002 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole “dal 1° gennaio 2007. Per l’attuazione sono stipulate apposite
intese tra la
Regione Puglia e le
Province pugliesi”.
Art. 4(Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2004, n. 10,
in
tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di
aiuto) - Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei
regimi regionali di aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Beneficiarie degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), possono
essere anche imprese non rientranti nella definizione di cui al precedente
periodo”.
Art. 5(Modalità di svolgimento delle funzioni
regionali in materia di formazione professionale) - A titolo sperimentale, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all’attività di
valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione
professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata dalla Giunta
regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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