Anno 2006
Numero 32
Data 02/11/2006
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 143 del 3.11.2006
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Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 32

Misure urgenti in materia di formazione professionale



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di accreditamento)


  1. All’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
    1. al comma 2 dopo le parole: “delle strutture”sono aggiunte le seguenti: “e dei relativi organismi previsti al comma 1 del presente articolo”;
    2. alla lettera c) del comma  2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che per i soggetti di cui alla lettera a)  del  comma  1  deve  essere  quello  sottoscritto  dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente   più   rappresentative   sul   piano   nazionale   nel   settore    della    formazione professionale convenzionata”.
 
  1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 15/2002 le parole: “delle proprie sedi operative” sono soppresse.
 
  1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 15/2002 dopo le parole: “l’elenco regionale” sono inserite le seguenti: “degli organismi previsti al comma 1 dell’articolo 23 e delle relative” . 



Art. 2

(Differimento di termini previsti dalla l.r. 15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo)


  1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002, così come sostituito dall’articolo 65 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. le parole “A partire dall’annualità POR 2006” sono sostituite dalle seguenti:”A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013”;
    2. l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
 
  1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, adotta le procedure per l’attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nella legge di attuazione del programma 2007-2013. 



Art. 3

(Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province

per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate)


  1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “dal 1° gennaio 2007. Per l’attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi”. 



Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10,

in tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto)


  1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Beneficiarie degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non rientranti nella definizione di cui al precedente periodo”. 



Art. 5

(Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale)


  1. A titolo sperimentale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all’attività di valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.