Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 Norme per lo sviluppo dello sport per tutti
TITOLO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1(Finalità e
definizioni) 1. La Regione Puglia riconosce la funzione
educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della
formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere
psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio
sostenibile con l’ambiente urbano e naturale.
2. La Regione persegue gli obiettivi della
politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a)
il
coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e di
tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni,
favorendone l’integrazione con interventi relativi alle politiche educative,
formative, culturali, ambientali, sanitarie, alla promozione
dell’associazionismo e miranti all’inclusione sociale e alle politiche sociali
in genere;
b)
un’equilibrata distribuzione
e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno
la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e
sano.
3.
A tal fine la Regione:
a)
promuove
l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni;
b)
favorisce lo sviluppo e la
qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più
adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
c)
incentiva l’acquisto di
attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;
d)
promuove attività e
iniziative volte al sostegno dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
e)
favorisce, anche con
direttive emanate dalla Giunta regionale, l’integrazione delle politiche
sportive con quelle turistiche e culturali, economiche e i relativi interventi
in materia di infrastrutture e urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per
la mobilità e il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del
patrimonio naturalistico e ambientale;
f)
promuove la
diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, sostenendo la cultura dell’attività motorio - ricreativa in accordo con
il Ministero della pubblica istruzione (MPI) - Ufficio scolastico regionale, gli
enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato
italiano paralimpico (CIP) e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, incentivando il rapporto con le associazioni e società sportive
dilettantistiche di cui alla lettera a) operanti nel territorio;
g)
sostiene, anche attraverso
specifici finanziamenti, l’attività sportiva negli istituti penali per i
minorenni della regione, nonché progetti di inserimento sportivo per i minori a
rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il
loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con il Centro
giustizia minorile per la Puglia e gli
enti locali;
h)
favorisce la ricerca
scientifica e tecnologica sullo sport;
i) garantisce ai disabili l’accesso ai percorsi
educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel limite
delle singole capacità, e ciò insieme a tutti gli altri alunni.
4. Ai fini della presente legge, s’intende
per sport e attività motorie qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso
una partecipazione organizzata o spontanea, abbia come obiettivo la formazione -
educazione, l’espressione o il miglioramento degli stili di vita, della
condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche il
conseguimento di risultati competitivi. Pur riconoscendo alle attività sportive
svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce
giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge.
Art. 2(Funzioni regionali in
materia di sport) 1. La Regione esercita le seguenti
funzioni:
a)
organizzazione, promozione e
coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, convegni, seminari,
costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in
collaborazione con enti locali, CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline associate, associazioni
benemerite, MPI -Ufficio scolastico regionale, università e altri enti
pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel
settore sportivo o della ricerca statistica;
b)
programmazione regionale, a
esclusione delle strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi
destinati all’attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione
da parte dei cittadini anche in forma non organizzata, la distribuzione
equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il
miglioramento, l’adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle
attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;
a)
incentivazione dell’accesso
al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito,
per l’acquisto, l’adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti,
spazi e attrezzature sportive;
b)
promozione, nel rispetto
delle pari opportunità, dell’avviamento alla pratica sportiva in particolare dei
bambini, dei giovani, nonché dei minori a rischio di devianza e/o già entrati
nel circuito penale, anche contrastandone l’abbandono precoce, degli anziani,
degli immigrati e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti
locali, il CONI, il MPI - Ufficio scolastico regionale, il Centro giustizia
minorile per la
Puglia, le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e il CIP;
c)
formazione e qualificazione
degli operatori;
d)
tutela dei cittadini che
praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo standard e requisiti
per lo svolgimento di attività;
e)
tutela della salute dei
praticanti l’attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni
sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica,
istituendo il libretto sanitario dello sportivo;
f)
promozione, nel rispetto
delle pari opportunità, di interventi diretti a diffondere l’attività motoria e
sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della
salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a
rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche con la
concessione di un servizio, denominato “Servizio buoni sport”. Lo stesso
beneficio viene assicurato per la copertura totale o parziale delle spese
effettivamente sostenute dalle famiglie in condizioni di disagio economico per
consentire ai figli minori, alle persone diversamente abili, agli anziani e agli
immigrati di praticare l’attività sportiva ed è fruibile presso strutture
qualificate ai sensi della presente legge e gestite da soggetti pubblici e/o
privati;
g) la tutela della salute mentale e la
rieducazione dei detenuti adulti e minori, attraverso il coordinamento con le
politiche sociali integrate.
2. La Regione esercita le funzioni di cui
al comma 1 nell’ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo.
3. La Regione, per l’esercizio delle
funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale
di cui al titolo II, articolo 7, concernente la costruzione, l’adeguamento, la
riconversione, l’innovazione tecnologica, l’acquisto delle sedi, delle
infrastrutture e delle attrezzature.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d)
ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con gli
enti locali, il CONI, il CIP, il MPI - Ufficio scolastico regionale, le
università pugliesi , il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI attraverso:
a)
la
concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente
abili con deficit mentale, fisico o sensoriale;
b)
la promozione,
anche nell’ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio,
di campagne d’informazione per la diffusione della cultura sportiva, il
miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione e il corretto esercizio
delle attività sportive.
5. Le funzioni di cui alle
lettere g) ed h)
del comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario
regionale, attraverso l’emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo la
struttura degli Assessorati regionali alla solidarietà e alle politiche della
salute. In dette direttive deve essere prevista anche la modalità di esenzione
dalle spese per le visite medico sportive obbligatorie relative allo svolgimento
di attività agonistica e alla certificazione per lo svolgimento di attività non
agonistica. Devono essere previste, altresì, le modalità di concessione da parte
dei Comuni del “Servizio buoni sport”.
Art. 3(Funzioni delle Province e dei
Comuni) 1. Le Province partecipano
alla definizione dei programmi regionali in materia di sport.
2. Province e Comuni
concorrono all’attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con
la Regione per l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) b), d) ed e), e all’articolo
4.
3.
In particolare le Province
esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:
a)
programmazione e
coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di
confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e
privati interessati denominati “Forum provinciali”;
b)
predisposizione, sulla base
delle proposte degli enti locali, del CONI, degli organismi sportivi e dei
soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l’impiantistica
sportiva per l’elaborazione del piano regionale triennale, di cui al titolo II,
articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta
regionale;
c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei
progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione del piano regionale
triennale di cui al titolo II, articolo 7.
4.
In
particolare i Comuni:
a) svolgono le funzioni amministrative e
promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;
b) elaborano i progetti riguardanti
l’impiantistica e gli spazi sportivi.
Art. 4(Monitoraggio e
ricerca) 1. La Regione esercita le funzioni di
“Osservatorio del sistema sportivo regionale”, in attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera a), mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive
nazionali riconosciute dal CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e
riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica, al fine
di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell’offerta di sport e
una costante informazione agli enti e agli operatori del settore curandone la
divulgazione e la messa in rete.
2. I soggetti destinatari di
finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e
informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a
comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione concede contributi fino a un
massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la promozione di
studi, ricerche e relativa attività di divulgazione ai soggetti di cui al comma
1; organizza, altresì, direttamente convegni e seminari.
Art. 5(Formazione) 1. La Regione, sentita la Scuola regionale dello sport
del CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ferme restando
le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni
benemerite
riconosciute dal CONI per gli
aspetti tecnici delle singole discipline sportive, in conformità ai principi
della legislazione statale e regionale in materia di sport e di formazione
professionale, individua profili professionali per le attività lavorative
collegate allo sport e dell’attività motoria, per i quali definisce progetti
tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti
minimi dei percorsi formativi.
2. La Regione favorisce altresì,
nell’ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a
elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.
Art. 6(Consulta regionale
dello sport) 1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello
sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta
regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
2. La Consulta si avvale delle risultanze
delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
3. La composizione della
Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, del
CONI regionale, del CIP, di una rappresentanza delle federazioni sportive
nazionali, della Federazione medico sportiva italiana; inoltre delle discipline
sportive associate, delle associazioni benemerite, nonché degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di
lavoro, del MPI Ufficio scolastico regionale, delle Forze armate e delle Forze
dell’ordine, del Centro giustizia minorile per la Puglia, di
quelle universitarie operanti in materia sportiva, dell’Associazione nazionale
San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni
religiose.
4. Ai componenti che
risiedono fuori dalla sede di lavoro della Consulta compete il rimborso delle
spese di viaggio.
5. La definizione della
composizione e le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta
sono stabilite dalla Giunta regionale.
TITOLO 2INTERVENTI PER
L’IMPIANTISTICA
Art. 7(Programma regionale per
l’impiantistica
e gli spazi
sportivi) 1. Per la realizzazione degli
interventi previsti al comma 3 dell’articolo 2 il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI, ai sensi
degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382), approva il programma triennale per l’impiantistica
sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività
motorio-sportive.
2. Il programma triennale,
elaborato sulla base dei programmi inviati dalle Province ai sensi dell’articolo
3, comma 3, lettera b), sentita la Consulta
regionale dello sport, prima della sua approvazione è sottoposto al parere del
Consiglio delle autonomie locali.
3. Nel caso di inadempienza
da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato nel comma 2,
la Regione,
previa messa in mora, nomina un Commissario ad acta. Il Commissario ad acta
espleta, a spese dell’amministrazione inadempiente, i compiti di cui
all’articolo 3. Provvede, altresì, a quanto previsto dall’articolo 8.
Art. 8(Contributi regionali) 1. I contributi regionali di cui al presente
titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale o in conto interesse, per la
costruzione, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti
sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l’acquisto di
impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma
triennale di cui all’articolo 7, comma 1, ai seguenti
soggetti:
a)
enti
locali;
b)
enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali,
discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti
a livello regionale;
c)
società e associazioni sportive
dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni
benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite
con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d)
associazioni di volontariato
con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale;
e)
parrocchie e altri enti
ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica
nonché enti delle altre confessioni religiose;
f) enti morali che perseguono, in conformità
alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini
di lucro.
2. Le risorse stanziate ogni anno
sull’apposito capitolo del bilancio regionale sono ripartite per il 65 per cento
tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 e
per il restante 35 per cento tra tutti gli altri soggetti.
3. I contributi in conto
capitale sono concessi ai soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; ai soggetti di cui alle
restanti lettere nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila.
4. Per quanto attiene al
contributo in conto interessi, la Regione
provvede con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi istituti
di credito. Le modalità di concessione dei benefici finanziari sono indicate
negli atti di convenzione suddetti.
5. I progetti ammessi a
contributo devono acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI reso ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 526 (Modificazioni all’articolo 1 del
decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l’acquisto,
l’ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti e
accessori), e successive modificazioni.
6. Le Province, secondo le
direttive emanate dalla Regione in
materia, assegnano i contributi sulla base di apposite graduatorie provinciali.
7. I contributi regionali di
cui al presente articolo richiesti dalle Province sono assegnati dalla
Regione sulla base di apposita
graduatoria regionale secondo le direttive di cui al comma 6.
8. Gli interventi contributivi di cui al
presente articolo sono cumulabili, nei limiti del tetto del costo globale
dell’opera, con le altre provvidenze provenienti da altri soggetti pubblici o
privati.
9. La Giunta
regionale stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalità di
attuazione.
Art. 9(Contributi per l’acquisto di
attrezzature
tecnico - sportive) 1. Regione
concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1
dell’articolo 8, in misura non superiore al 50
per cento della spesa ritenuta ammissibile, per
l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili.
2. La
Giunta regionale prevede i criteri
e le modalità di attuazione.
Art. 10(Tutela dei praticanti) 1. Le palestre, le sale ginniche e le
strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per
l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto
sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico
della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di
laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la
responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli
altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono
essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle
competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
2. Il responsabile tecnico di
cui al comma 1 deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di
lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.
3. I soggetti esercenti le strutture di cui
al comma 1, a titolo gratuito o oneroso,
indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato
fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f)
del comma 1 dell’articolo 2.
4. Ai fini dell’accertamento
della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le
attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell’inizio
dell’esercizio dell’attività, apposita denuncia, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono
attestati:
a)
l’acquisizione da parte
dell’esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al
comma 1 e il rispetto dell’obbligo previsto dal medesimo comma come condizione
per l’esercizio dell’attività;
b) lo standard adottato ai sensi del comma 3.
5. Sono esclusi
dall’ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a)
le
attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del
competente Ministero;
b) le attività motorie e sportive disciplinate
da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle
associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell’ambito di
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
TITOLO 3INTERVENTI PER L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E
RICREATIVO
Art. 11(Interventi a favore dell’associazionismo
sportivo e ricreativo) 1. Regione
concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione
e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche;
b) organizzazione di manifestazioni sportive
nazionali o internazionali.
2. I soggetti destinatari dei
contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono:
a)
associazioni e società
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
b)
b)enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e
associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) c)enti morali che perseguono, in conformità
alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive
senza fini di lucro.
3. La Giunta
regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei
contributi regionali e le modalità di attuazione.
Art. 12(Tutela della salute Attività
anti-doping) 1. La Regione, onde prevenire l’assunzione
da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la
prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione,
tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della
legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria della attività
sportive e della lotta contro il doping).
2. Nell’ambito di tale programmazione devono
essere definite le modalità sulla base delle quali Regione
dispone la revoca dell’assegnazione di contributi regionali concessi a vario
titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti
che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 e che ne sia stata
riscontrata la responsabilità, a qualsiasi titolo, dalle autorità competenti.
3. Gli enti locali provvedono alla revoca dei
contributi eventualmente concessi a vario titolo alle società e associazioni
sportive ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo le stesse
modalità fissate dalla Regione.
Art. 13(Sponsorizzazione) 1. Per promuovere la conoscenza e
valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico
del territorio pugliese, Regione può
stipulare accordi di sponsorizzazione con le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate e le
associazioni benemerite, con le società e le associazioni sportive pugliesi ad
essi affiliate con i propri Statuti sociali adeguati a quanto prescritto
dall’articolo 90 della l. 289/02 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, la Regione può
prevedere interventi di:
a)
sponsorizzazione unica, con
la quale il soggetto beneficiario si obbliga a mantenere gli impegni
contrattuali assunti con la Regione e a
non assumerne degli altri;
b) sponsorizzazione parziale, con la quale gli
impegni contrattuali vengono definiti dalla Regione consentendo ulteriori sostegni da parte di
terzi.
3. La Giunta
regionale approva le modalità e i tempi di presentazione delle richieste da
parte dei soggetti destinatari, i criteri di selezione delle stesse e lo schema
di convenzione che il dirigente del Settore sport utilizzerà per stipulare gli
accordi di sponsorizzazione.
4. E’ condizione essenziale per l’ammissione
agli interventi di sostegno finanziario regionale di cui al presente articolo
che i campionati a squadre e individuali si svolgano in tutto o in parte in
territorio extraregionale e che le manifestazioni organizzate in Puglia siano di
interesse nazionale o internazionale.
Art. 14(Convenzioni Regione – CONI - CIP) 1. Regione
stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:
a) promuovere un efficace coordinamento delle
rispettive iniziative sul territorio regionale;
b) regolamentare i rapporti relativi
all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della
Scuola dello sport del CONI;
c) collaborare per la programmazione
impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti
sportivi ai sensi delle norme vigenti.
Art. 15(Rapporti tra Regione,enti locali, università e istituzioni
scolastiche) 1. Regione, in
accordo programmatico con il MPI - Ufficio scolastico regionale per
la Puglia,
provvede a:
a)
promuovere un efficace
coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante
l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica;
b) incentivare con contributi la realizzazione
di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere
nazionale.
2. Regione
favorisce la stipula di apposite convenzioni fra
gli enti locali e le università per consentire la fruizione degli impianti
sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse da parte della comunità
locale e in particolare da parte delle associazioni e società sportive
dilettantistiche. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di
utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di
proprietà degli enti locali.
3. I Comuni e le Province
devono disporre l’utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni
con le istituzioni scolastiche al fine di consentire l’utilizzo degli impianti
sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni e
società sportive dilettantistiche.
4. I Comuni e le Province, in
accordo con i singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli
spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva. In
particolare consentono l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle
attrezzature in loro disponibilità e agevolano l’utilizzazione di strutture
private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori
delle strutture stesse.
Art. 16(Convenzione Regione Puglia Amministrazione penitenziaria
Dipartimento giustizia
minorile) 1.
La Regione, previo protocollo d’intesa da
sottoscriversi con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato
regionale dell’Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per
la Puglia
apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire l’esercizio e la
pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori
sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale
penitenziario e della giustizia minorile.
Art. 17(Convenzioni con le Forze armate e con le
Forze dell’ordine) 1.
La Regione promuove intese con le competenti Autorità
militari e delle Forze dell’ordine per favorire la pratica delle attività
motorie, ricreative e sportive del personale interessato e, al fine di
incentivare un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni
per l’utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici,
civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.
TITOLO 4DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE
DI
IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
Art. 18(Ambito di applicazione,
finalità) 1. Regione, in
attuazione dell’articolo 90, comma 25, della l. 289/2002, disciplina le modalità
di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici
territoriali.
2. Rientrano nell’ambito di
applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti
pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali
strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello
eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. L’uso degli impianti
sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.
Art. 19(Affidamento della
gestione) 1. I soggetti cui affidare la gestione degli
impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra
coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 18.
2. La gestione degli impianti sportivi è
affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone
l’aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi i requisiti
indicati dall’articolo 90 della l. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.
3. Gli enti territoriali
provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli
impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.
4. L’uso dell’impianto
sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non
affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2.
5. Nell’affidamento della
gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione
precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante
sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del
cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.
Art. 20(Requisiti generali per la valutazione dei
soggetti richiedenti) 1. Gli enti territoriali, nella formazione
delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi,
tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti
richiedenti:
a) rispondenza dell’attività svolta in relazione
al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e
ludico-ricreative in esso praticabili;
b)
esperienza nella gestione di
impianti sportivi e nell’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) qualificazione degli istruttori e degli
allenatori;
d) livello di attività svolta;
e)
attività sportiva,
ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli
anziani;
f)
anzianità di affiliazione a
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e discipline associate per lo svolgimento dell’attività sportiva oggetto
dell’affidamento;
g) numero di tesserati per le attività sportive
che possono svolgersi nell’impianto.
2. Gli enti territoriali, nella formazione
delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai
fini della determinazione della durata della
stessa, tengono conto di:
a)
programma di gestione;
b)
programma degli investimenti,
con particolare riferimento ai miglioramenti all’impianto sportivo e
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
c) ricadute occupazionali sia qualitative che
quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore.
3. Gli enti territoriali, al fine della
valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a
quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all’economicità di gestione e
alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
4.
A ciascuno
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e
proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della
gestione.
5. Il totale dei valori assegnati per gli
ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in
aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento
del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
TITOLO 5DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21(Norme transitorie e di prima applicazione) 1. La presente legge esplica i suoi effetti a
far tempo dai programmi che si realizzeranno nell’anno 2007. Per quelli che si
realizzano nell’anno 2006 si applicano le disposizioni della legge regionale 16 maggio1985, n. 32 (Nuova
disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e
sportiva. Abrogazione l.r. 21 luglio 1978, n.
32).
2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, la l.r.
32/1985 è
abrogata con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato regionale
dello sport di cui all’articolo 3 della l.r. 32/1985 cessa il 1° gennaio 2007.
4. Entro il 31 dicembre 2007,
le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si
adeguano a quanto previsto dall’articolo 10, commi 1 e 5, e gli esercenti sono
tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale attestano quanto previsto dallo stesso articolo 10.
5.
In sede di prima applicazione
della presente legge e fino all’entrata in vigore degli standard regionali di
cui al comma 3 dell’articolo 10, coloro che iniziano l’esercizio delle attività
di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla dichiarazione prevista dal
comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
6. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell’articolo
10, coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono
tenuti a rendere la dichiarazione prevista dal comma 4, lettera b), del medesimo
articolo.
7. Le convenzioni tra gli
enti territoriali e i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi
di cui all‘articolo 19 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.
8. La convenzione stipulata
tra la Regione
Puglia, l’Istituto per il credito
sportivo e il CONI per gli interventi in conto interesse, prorogata con la
delibera di Giunta regionale del 15 marzo 2005, n. 373, resta valida fino alla
scadenza prevista del 10 marzo 2007.
9. Il comma 6 dell’articolo 18 (Livelli di
assistenza) della legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002), resta in vigore fino all’approvazione di quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della presente legge.
Art. 22(Responsabilità dell’applicazione dei
programmi.
Prima applicazione) 1. Nelle strutture già operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità
dell’applicazione dei programmi delle attività motorie può essere affidata,
oltre che a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10, anche a un
istruttore che abbia svolto, in strutture sportive, documentata attività
professionale per un periodo complessivo di almeno ventiquattro mesi.
Dell’avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività
devono darne atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al
comma 4 dell’articolo 21.
Art. 23(Norma finanziaria) 1. Per l’anno 2006 la presente legge non
comporta variazioni qualiquantitative della spesa prevista in bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi
all’anno 2006, il finanziamento delle attività previste dalla presente legge
sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del
Settore politiche giovanili e sport in sede di approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione.
3.
A
decorrere dal bilancio di previsione 2007 vengono istituiti i seguenti capitoli
di spesa:
C.N.I. “Trasferimento ai
Comuni per l’attuazione del “Servizio |
|
Buoni Sport” (art. 2,
comma 1, lettera h) l.r. n. 33 del 4/12/2006 |
Euro
450.000,00 |
C.N.I. “Contributi per
sponsorizzazione unica o parziale |
|
(art. 13 l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
150.000,00 |
C.N.I. “Contributi per la
realizzazione di manifestazioni |
|
sportive e iniziative ad esse
colle gate accordo |
|
Programmatico Regione – MPI,
Ufficio scolastico regionale |
|
per la Puglia
(art. 15 l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
130.000,00 |
C.N.I. “Contributi per
favorire l’esercizio e la pratica di |
|
attività motorie e
ricreativo-sportive per convenzioni |
|
(art. 16 l.r. n. 33 del
4/12/2006)” |
Euro
100.000,00 |
C.N.I. “Spese per
organizzazione diretta di convegni e |
|
seminari di cui al comma 3
dell’art. 4 della l.r. n. 33 del |
|
4/12/2006
“ |
Euro
20.000,00 |
4. La declaratoria dei
seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale viene così modificata:
Cap. 861020 “Contributi
per promozione di studi, ricerche, e |
|
relativa attività di
divulgazione ai destinatari
indicati al comma 1 |
|
dell’ art. 4 della l.r. n. 33 del 4/12/2006
“ |
Euro
50.000,00 |
Cap. 873010 “Contributi in conto capitale per
costruzione, |
|
completamento, ampliamento e miglioramento di
impianti |
|
sportivi (art. 8 l.r. n. 33 del 4/12/2006)” |
Euro
3.000.000,00 |
Cap. 874010 “Contributi per l’acquisto di
attrezzature tecnico |
|
sportive fisse e mobili (art.
9 l.r. n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
300.000,00 |
Cap. 861010 “Contributi per promozione
dell’attività sportiva |
|
dilettantistica (art. 11, lett. a) , l.r. n.
33 del 4/12/2006 )” |
Euro
900.000,00 |
Cap. 862010 “Contributi per organizzazione di
manifestazioni |
|
sportive nazionali o internazionali (art. 11,
lett. b), l.r. n. 33 del |
|
del 4/12/2006 )” |
Euro
600.000,00 |
Cap. 872020 “Contributi in conto interesse
per costruzione, |
|
completamento e miglioramento di impianti
sportivi (art. 8 l.r.
|
|
n. 33 del 4/12/2006
)” |
Euro
300.000,00 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|