Anno 2006
Numero 33
Data 04/12/2006
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n. 161 suppl. del 6 dicembre 2006
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Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33

Norme per lo sviluppo dello sport per tutti



TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalità e definizioni)


1. La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale.
 
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a)      il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e di tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni, favorendone l’integrazione con interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie, alla promozione dell’associazionismo e miranti all’inclusione sociale e alle politiche sociali in genere;
b)      un’equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano.
3. A tal fine la Regione:
a)      promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni;
b)      favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
c)      incentiva l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;
d)      promuove attività e iniziative volte al sostegno dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
e)      favorisce, anche con direttive emanate dalla Giunta regionale, l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche e culturali, economiche e i relativi interventi in materia di infrastrutture e urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità e il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
f)        promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura dell’attività motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della pubblica istruzione (MPI) - Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, incentivando il rapporto con le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera a) operanti nel territorio;
g)      sostiene, anche attraverso specifici finanziamenti, l’attività sportiva negli istituti penali per i minorenni della regione, nonché progetti di inserimento sportivo per i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con il Centro giustizia minorile per la Puglia e gli enti locali;
h)      favorisce la ricerca scientifica e tecnologica sullo sport;
i)        garantisce ai disabili l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel limite delle singole capacità, e ciò insieme a tutti gli altri alunni.


4. Ai fini della presente legge, s’intende per sport e attività motorie qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o spontanea, abbia come obiettivo la formazione - educazione, l’espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche il conseguimento di risultati competitivi. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge.  



Art. 2

(Funzioni regionali in materia di sport)


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)      organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, convegni, seminari, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline associate, associazioni benemerite, MPI -Ufficio scolastico regionale, università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica;
b)      programmazione regionale, a esclusione delle strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata, la distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento, l’adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;
a)      incentivazione dell’accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito, per l’acquisto, l’adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;
b)      promozione, nel rispetto delle pari opportunità, dell’avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, nonché dei minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche contrastandone l’abbandono precoce, degli anziani, degli immigrati e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il MPI - Ufficio scolastico regionale, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e il CIP;
c)      formazione e qualificazione degli operatori;
d)      tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;
e)      tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, istituendo il libretto sanitario dello sportivo;
f)        promozione, nel rispetto delle pari opportunità, di interventi diretti a diffondere l’attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, anche con la concessione di un servizio, denominato “Servizio buoni sport”. Lo stesso beneficio viene assicurato per la copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire ai figli minori, alle persone diversamente abili, agli anziani e agli immigrati di praticare l’attività sportiva ed è fruibile presso strutture qualificate ai sensi della presente legge e gestite da soggetti pubblici e/o privati;
g)      la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti adulti e minori, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate.


2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell’ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
 
3. La Regione, per l’esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al titolo II, articolo 7, concernente la costruzione, l’adeguamento, la riconversione, l’innovazione tecnologica, l’acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.
 
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MPI - Ufficio scolastico regionale, le università pugliesi , il Centro giustizia minorile per la Puglia, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI attraverso:
a)      la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico o sensoriale;
b)      la promozione, anche nell’ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di campagne d’informazione per la diffusione della cultura sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.


5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario regionale, attraverso l’emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo la struttura degli Assessorati regionali alla solidarietà e alle politiche della salute. In dette direttive deve essere prevista anche la modalità di esenzione dalle spese per le visite medico sportive obbligatorie relative allo svolgimento di attività agonistica e alla certificazione per lo svolgimento di attività non agonistica. Devono essere previste, altresì, le modalità di concessione da parte dei Comuni del “Servizio buoni sport”.





Art. 3

(Funzioni delle Province e dei Comuni)


1. Le Province partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport.
 
2. Province e Comuni concorrono all’attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) b), d) ed e), e all’articolo 4.
 
3. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:
a)      programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e privati interessati denominati “Forum provinciali”;
b)      predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI, degli organismi sportivi e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l’impiantistica sportiva per l’elaborazione del piano regionale triennale, di cui al titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
c)      elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione del piano regionale triennale di cui al titolo II, articolo 7.


4. In particolare i Comuni:
a)      svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;
b)      elaborano i progetti riguardanti l’impiantistica e gli spazi sportivi. 



Art. 4

(Monitoraggio e ricerca)


1. La Regione esercita le funzioni di “Osservatorio del sistema sportivo regionale”, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell’offerta di sport e una costante informazione agli enti e agli operatori del settore curandone la divulgazione e la messa in rete.


2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione concede contributi fino a un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la promozione di studi, ricerche e relativa attività di divulgazione ai soggetti di cui al comma 1; organizza, altresì, direttamente convegni e seminari. 



Art. 5

(Formazione)


1. La Regione, sentita la Scuola regionale dello sport del CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia di sport e di formazione professionale, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e dell’attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.
 
2. La Regione favorisce altresì, nell’ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.  



Art. 6

(Consulta regionale dello sport)


1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
 
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
 
3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, del CONI regionale, del CIP, di una rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, della Federazione medico sportiva italiana; inoltre delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, nonché degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, del MPI Ufficio scolastico regionale, delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, del Centro giustizia minorile per la Puglia, di quelle universitarie operanti in materia sportiva, dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.
 
4. Ai componenti che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio.
 
5. La definizione della composizione e le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. 



TITOLO 2

INTERVENTI PER L’IMPIANTISTICA





Art. 7

(Programma regionale per l’impiantistica

e gli spazi sportivi)


1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell’articolo 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI, ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), approva il programma triennale per l’impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive.
 
2. Il programma triennale, elaborato sulla base dei programmi inviati dalle Province ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), sentita la Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali.
 
3. Nel caso di inadempienza da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato nel comma 2, la Regione, previa messa in mora, nomina un Commissario ad acta. Il Commissario ad acta espleta, a spese dell’amministrazione inadempiente, i compiti di cui all’articolo 3. Provvede, altresì, a quanto previsto dall’articolo 8.  



Art. 8

(Contributi regionali)


1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale o in conto interesse, per la costruzione, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l’acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all’articolo 7, comma 1, ai seguenti soggetti:
a)      enti locali;
b)      enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c)      società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d)      associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale;
e)      parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
f)        enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.


2. Le risorse stanziate ogni anno sull’apposito capitolo del bilancio regionale sono ripartite per il 65 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 e per il restante 35 per cento tra tutti gli altri soggetti.
 
3. I contributi in conto capitale sono concessi ai soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; ai soggetti di cui alle restanti lettere nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila.
 
4. Per quanto attiene al contributo in conto interessi, la Regione provvede con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi istituti di credito. Le modalità di concessione dei benefici finanziari sono indicate negli atti di convenzione suddetti.
 
5. I progetti ammessi a contributo devono acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 526 (Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti e accessori), e successive modificazioni.
 
6. Le Province, secondo le direttive emanate dalla Regione in materia, assegnano i contributi sulla base di apposite graduatorie provinciali.
 
7. I contributi regionali di cui al presente articolo richiesti dalle Province sono assegnati dalla Regione sulla base di apposita graduatoria regionale secondo le direttive di cui al comma 6.
 
8. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti del tetto del costo globale dell’opera, con le altre provvidenze provenienti da altri soggetti pubblici o privati.
 
9. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalità di attuazione. 



Art. 9

(Contributi per l’acquisto di attrezzature

 tecnico - sportive)


1. Regione concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 8, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili.
 
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di attuazione. 



Art. 10

(Tutela dei praticanti)


1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
 
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.
 
3. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2.
 
4. Ai fini dell’accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita denuncia, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:
a)      l’acquisizione da parte dell’esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell’obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l’esercizio dell’attività;
b)      lo standard adottato ai sensi del comma 3.


5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a)      le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b)      le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.  



TITOLO 3

INTERVENTI PER L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO





Art. 11

(Interventi a favore dell’associazionismo

sportivo e ricreativo)


1. Regione concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
a)      attività sportive dilettantistiche;
b)      organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali.


2. I soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono:
a)      associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
b)      b)enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c)      c)enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.


3. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali e le modalità di attuazione. 



Art. 12

(Tutela della salute Attività anti-doping)


1. La Regione, onde prevenire l’assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria della attività sportive e della lotta contro il doping).
 
2. Nell’ambito di tale programmazione devono essere definite le modalità sulla base delle quali Regione dispone la revoca dell’assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 e che ne sia stata riscontrata la responsabilità, a qualsiasi titolo, dalle autorità competenti.
 
3. Gli enti locali provvedono alla revoca dei contributi eventualmente concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo le stesse modalità fissate dalla Regione.  



Art. 13

(Sponsorizzazione)


1. Per promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico del territorio pugliese, Regione può stipulare accordi di sponsorizzazione con le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate e le associazioni benemerite, con le società e le associazioni sportive pugliesi ad essi affiliate con i propri Statuti sociali adeguati a quanto prescritto dall’articolo 90 della l. 289/02 e successive modificazioni.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può prevedere interventi di:
a)      sponsorizzazione unica, con la quale il soggetto beneficiario si obbliga a mantenere gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri;
b)      sponsorizzazione parziale, con la quale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla Regione consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.


3. La Giunta regionale approva le modalità e i tempi di presentazione delle richieste da parte dei soggetti destinatari, i criteri di selezione delle stesse e lo schema di convenzione che il dirigente del Settore sport utilizzerà per stipulare gli accordi di sponsorizzazione.
 
4. E’ condizione essenziale per l’ammissione agli interventi di sostegno finanziario regionale di cui al presente articolo che i campionati a squadre e individuali si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale e che le manifestazioni organizzate in Puglia siano di interesse nazionale o internazionale. 



Art. 14

(Convenzioni Regione – CONI - CIP)


1. Regione stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:
a)      promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
b)      regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
c)      collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti. 



Art. 15

(Rapporti tra Regione,enti locali, università e istituzioni scolastiche)


1. Regione, in accordo programmatico con il MPI - Ufficio scolastico regionale per la Puglia, provvede a:
a)      promuovere un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica;
b)      incentivare con contributi la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.


2. Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.
 
3. I Comuni e le Province devono disporre l’utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le istituzioni scolastiche al fine di consentire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
 
4. I Comuni e le Province, in accordo con i singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità e agevolano l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse. 



Art. 16

(Convenzione Regione Puglia Amministrazione penitenziaria

Dipartimento giustizia minorile)


1. La Regione, previo protocollo d’intesa da sottoscriversi con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per la Puglia apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile. 



Art. 17

(Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell’ordine)


1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell’ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive del personale interessato e, al fine di incentivare un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l’utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.  



TITOLO 4

DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI





Art. 18

(Ambito di applicazione, finalità)


1. Regione, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della l. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.
 
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
 
3. L’uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini. 



Art. 19

(Affidamento della gestione)


1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 18.


2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l’aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’articolo 90 della l. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.


3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.
 
4. L’uso dell’impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2.
 
5. Nell’affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro. 



Art. 20

(Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)


1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
a)      rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
b)      esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell’organizzazione di manifestazioni sportive;
c)      qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
d)      livello di attività svolta;
e)      attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
f)        anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell’attività sportiva oggetto dell’affidamento;
g)      numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.


2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tengono conto di:
a)      programma di gestione;
b)      programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all’impianto sportivo e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
c)      ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.


3. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all’economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
 
4. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.
 
5. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.  



TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI





Art. 21

(Norme transitorie e di prima applicazione)


1. La presente legge esplica i suoi effetti a far tempo dai programmi che si realizzeranno nell’anno 2007. Per quelli che si realizzano nell’anno 2006 si applicano le disposizioni della legge regionale 16 maggio1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva. Abrogazione l.r. 21 luglio 1978, n. 32).


2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la l.r. 32/1985 è abrogata con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
3. Il Comitato regionale dello sport di cui all’articolo 3 della l.r. 32/1985 cessa il 1° gennaio 2007.
 
4. Entro il 31 dicembre 2007, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall’articolo 10, commi 1 e 5, e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano quanto previsto dallo stesso articolo 10.
 
5. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all’entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell’articolo 10, coloro che iniziano l’esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla dichiarazione prevista dal comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
 
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 3 dell’articolo 10, coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dal comma 4, lettera b), del medesimo articolo.
 
7. Le convenzioni tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all‘articolo 19 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.
 
8. La convenzione stipulata tra la Regione Puglia, l’Istituto per il credito sportivo e il CONI per gli interventi in conto interesse, prorogata con la delibera di Giunta regionale del 15 marzo 2005, n. 373, resta valida fino alla scadenza prevista del 10 marzo 2007.
 
9. Il comma 6 dell’articolo 18 (Livelli di assistenza) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), resta in vigore fino all’approvazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della presente legge.  



Art. 22

(Responsabilità dell’applicazione dei programmi.

Prima applicazione)


1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell’applicazione dei programmi delle attività motorie può essere affidata, oltre che a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10, anche a un istruttore che abbia svolto, in strutture sportive, documentata attività professionale per un periodo complessivo di almeno ventiquattro mesi. Dell’avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono darne atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 4 dell’articolo 21. 



Art. 23

(Norma finanziaria)


1. Per l’anno 2006 la presente legge non comporta variazioni qualiquantitative della spesa prevista in bilancio.
 
2. Per gli esercizi finanziari successivi all’anno 2006, il finanziamento delle attività previste dalla presente legge sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del Settore politiche giovanili e sport in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
 
3. A decorrere dal bilancio di previsione 2007 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:


C.N.I. “Trasferimento ai Comuni per l’attuazione del “Servizio


Buoni Sport” (art. 2, comma 1, lettera h) l.r. n. 33 del 4/12/2006
Euro 450.000,00
C.N.I. “Contributi per sponsorizzazione unica o parziale
 
 (art. 13 l.r. n. 33 del 4/12/2006 )”
Euro 150.000,00
C.N.I. “Contributi per la realizzazione di manifestazioni
 
sportive e iniziative ad esse colle gate accordo
 
Programmatico Regione – MPI, Ufficio scolastico regionale
 
per la Puglia (art. 15 l.r. n. 33 del 4/12/2006 )”
Euro 130.000,00
C.N.I. “Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di
 
attività motorie e ricreativo-sportive per convenzioni
 
(art. 16 l.r. n. 33 del 4/12/2006)”
Euro 100.000,00
C.N.I. “Spese per organizzazione diretta di convegni e
 
seminari di cui al comma 3 dell’art. 4 della l.r. n. 33 del
 
4/12/2006 “
Euro 20.000,00


4. La declaratoria dei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale viene così modificata:


Cap. 861020 “Contributi per promozione di studi, ricerche, e
 
relativa attività di divulgazione ai destinatari indicati al comma 1
 
dell’ art. 4 della l.r. n. 33 del 4/12/2006 “
 Euro 50.000,00
Cap. 873010 “Contributi in conto capitale per costruzione,
 
completamento, ampliamento e miglioramento di impianti
 
sportivi (art. 8 l.r. n. 33 del  4/12/2006)”
Euro 3.000.000,00
Cap. 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico
 
sportive fisse e mobili (art. 9 l.r. n. 33 del 4/12/2006 )”
Euro 300.000,00
Cap. 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva
 
dilettantistica (art. 11, lett. a) , l.r. n. 33 del 4/12/2006 )”
Euro 900.000,00
Cap. 862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni
 
sportive nazionali o internazionali (art. 11, lett. b), l.r. n. 33 del
 
del 4/12/2006 )”
Euro 600.000,00
Cap. 872020 “Contributi in conto interesse per costruzione,
 
completamento e miglioramento di impianti sportivi (art. 8 l.r.
 
n. 33 del 4/12/2006 )”
Euro 300.000,00



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.