Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 36
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)
Art. 11. Ai componenti il Collegio dei
revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari
(EDISU) di cui all’articolo 10 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella
spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.