Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 39 Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007
TITOLO 1
Art. 11.
Sino alla
data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è
autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, della legge regionale 16
novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’esercizio
provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2007 sulla base degli stati di
previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2006, come approvati con la
legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008), e successive
modificazioni.
Art. 21.
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello
stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
all’elenco allegato alla presente legge (ALL. A), per ogni mese di esercizio
provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa
necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla
legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2.
In
applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della l.r.
28/2001
e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2007 e per
la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie
e derogabili.
Art. 31. Le spese
finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a
condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della
Regione a termine dell’articolo 69
della l.r 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni. E’ autorizzata, altresì, l’assunzione degli impegni di spesa sui
residui di stanziamento e sulle economie vincolate
iscritte in bilancio e provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti.
2.
Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata
l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento
regionale sui
pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di
stanziamento ed economie vincolate.
Art. 4(Modifiche
alla l.r. 28/2001) 1.
Alla l.r.
28/2001
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
all’articolo
42, comma 5, le parole “salvo quella di cui al comma 1” sono sostituite dalle
seguenti: “salvo quelle di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6,
6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, e 95, comma 4”;
b)
all’articolo
93 è aggiunto, infine, il seguente comma:
“6
quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater di
prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il
termine dell’esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31
dicembre dell’anno precedente, durante l’esercizio provvisorio.”;
c)
dopo
il comma 4 dell’articolo 95 è inserito il seguente:
“4
bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di prelievo delle somme e di
contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dell’esercizio e
anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno
precedente, durante l’esercizio provvisorio.”.
TITOLO 2NORME
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA
Art. 5(Modifica
ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali) 1.
In
attuazione dell’articolo 14 della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25
(Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), le Aziende
sanitarie locali (ASL) della Regione
Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari,
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di
nuova istituzione hanno sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono
denominate ASL BA, FG, LE. Le attuali ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la
denominazione ASL BAT, BR e TA.
2.
La Giunta
regionale, per ciascuna delle ASL provinciali di Bari, Foggia e Lecce, nomina un
Commissario straordinario che provvede alla transitoria gestione nonché a ogni
incombenza per le operazioni di fusione. Fino alla nomina dei Commissari
straordinari assolvono la relativa funzione i Direttori generali delle ASL FG 3,
BA 4 e LE 1.
3.
Ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2007,
data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle
preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle stesse
in tutti i rapporti giuridici.
4.
Il Commissario straordinario designato dalla Giunta può nominare un sub
Commissario per ciascuna ASL originaria. Il Commissario straordinario e i sub
Commissari restano in carica fino alla nomina dei Direttori generali delle ASL
delle province di Bari, Foggia e Lecce. La Giunta regionale fissa i compensi del
Commissario straordinario e dei sub Commissari.
5.
Tutti i Collegi sindacali delle ASL incorporate decadono a decorrere dalla data
di cui al comma 3. In via transitoria, fino
all’insediamento dei Collegi sindacali delle nuove ASL provinciali, le relative
funzioni sono assicurate dai componenti dei Collegi delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.
6.
I bilanci delle preesistenti ASL sono adottati dal Commissario straordinario o,
se già insediato, dal Direttore generale dell’ASL provinciale entro il 30 giugno
2007.
7.
L’Assessorato alle politiche della salute, attraverso l’Agenzia regionale
sanitaria pugliese (ARES), in accordo con i Commissari straordinari delle ASL di
Bari, Foggia e Lecce e i Direttori generali delle ASL di Brindisi, BAT e
Taranto, entro trenta giorni dalla data di insediamento dei Commissari
straordinari, in attuazione dell’articolo 14 della l.r.
25/2006,
organizza un corso di formazione per i responsabili delle Unità operative
complesse delle cure primarie dei Distretti.
8.
I Commissari straordinari di cui al comma 2 nominano un Direttore sanitario e un
Direttore amministrativo che restano in carica fino alla loro sostituzione o
conferma da parte dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari,
Foggia e Lecce.
9.
La Giunta
regionale adotta i necessari provvedimenti attuativi dei precedenti commi
10.
La Giunta
regionale, all’interno del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 1, della
l.r.
25/2006,
prevede che la
Conferenza dei Sindaci delle ASL provinciali sia presieduta dal
Sindaco del comune capoluogo. La Conferenza dei Sindaci può
organizzarsi in sottogruppi operativi per aree tematiche, di cui uno deputato a
supportare il processo di accorpamento e riorganizzazione delle ASL in
esecuzione del presente articolo.
11.
All’atto dell’eventuale approvazione del corso di laurea in medicina e chirurgia
nell’Università del Salento da parte degli organi competenti la Giunta regionale procede
allo scorporo del Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce e alla sua
trasformazione in Azienda ospedaliera universitaria.
Art. 6(Remunerazione
ricoveri e protesi) 1.
La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta una nuova disciplina regolamentare in materia di remunerazione
degli episodi di ricovero nei quali sono utilizzate protesi, anche al fine di
realizzare il migliore rapporto tra gli elementi di costo dell’intera
prestazione.
Art. 7(Norme
in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007,
le Aziende e Istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) che intendono
procedere all’acquisizione di beni o servizi con valore di stima complessivo
pari o superiore a euro 500 mila, IVA esclusa, richiedono preventiva
autorizzazione alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato alle
politiche della salute.
2.
La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
autorizzazione, esprime il proprio parere alla luce delle previsioni
programmatorie contenute nel bilancio economico di previsione di ciascuna
Azienda sanitaria. Eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni
interrompono il computo del predetto termine. Il mancato riscontro entro il
termine di cui sopra costituisce manifestazione di assenso.
3.
E’ fatto obbligo alle Aziende e Istituti del SSR completare e aggiornare, entro
e non oltre il 31 gennaio 2007, le quotazioni dei beni inclusi nell’Osservatorio
prezzi e tecnologie (OPT) istituito presso l’Assessorato alle politiche della
salute, che si avvale del supporto dell’ARES sia con riferimento alle
valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di
controllo della spesa.
4.
Per la verifica di quanto previsto dai precedenti commi l’Assessorato alle
politiche della salute si avvale del proprio Servizio ispettivo.
5.
La mancata alimentazione dell’OPT costituisce elemento di valutazione
dell’operato delle Direzioni generali ai fini della conferma e revoca
dell’incarico.
6.
E’ fatto, altresì, obbligo alle Aziende e Istituti del sistema sanitario
regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi sanitari al fine di
una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali acquistati. A tal fine,
le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di programmi informatizzati per
la gestione e messa in rete dei magazzini per lo stoccaggio delle merci.
Art. 8(Contrasto
alla mobilità sanitaria passiva) 1.
Al fine del monitoraggio e della compensazione della mobilità sanitaria tra
Regioni è istituita apposita struttura presso l’ARES. A tal fine, l’Agenzia è
autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa
ovvero contratti ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, per n. 2 unità, provvedendo alla relativa spesa con risorse del
proprio bilancio.
Art. 9(Norme
in materia di bilanci delle Aziende sanitarie) 1.
In
deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme
sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità
sanitarie locali in attuazione del d.lgs. 502/1992), la Giunta
regionale, nelle more dell’adozione del Documento di indirizzo economico
funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all’ARES e all’Agenzia regionale
per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria
quale quota del Fondo sanitario regionale ai fini dell’adozione del bilancio
preventivo entro il 28 febbraio 2007.
Art. 10(Proroga
contratti precari) 1.
In
attesa della definizione dei concorsi banditi, da bandire o in fase di
espletamento, in deroga a ogni diversa disposizione, il personale delle
categorie di cui all’articolo 4, comma 4, della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008 della Regione
Puglia), è assunto direttamente dalle Aziende sanitarie, per un periodo non
superiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori che prestino o abbiano
prestato servizio alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione
presso le predette Aziende, i contratti dei quali scadano nel periodo dal 1°
dicembre 2006 al 31 gennaio 2007, esclusivamente a condizione che i lavoratori
stessi abbiano prestato in precedenza attività lavorativa alle dirette
dipendenze delle stesse Aziende sanitarie per almeno sei mesi a seguito di
avviamento a selezione effettuato dai competenti centri per l’impiego.
2.
In caso di
necessità sopravvenute all’espletamento delle procedure selettive di cui
all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r
20/2005, in deroga a
ogni diversa disposizione, il 50 per cento delle assunzioni a tempo determinato
per le medesime categorie deve essere effettuato dalle Aziende sanitarie, in
base alle graduatorie delle stesse procedure, tra coloro che vi siano utilmente
collocati, nel rispetto delle proporzioni determinate ai sensi del predetto
articolo 4, comma 5.
3.
Sono altresì prorogati di sei mesi, nelle more dell’attuazione delle previsioni
della legge finanziaria per l’anno 2007, i contratti a tempo determinato del
personale degli altri profili del comparto. E’ altresì assunto direttamente, nei
limiti di spesa consentiti, per un periodo non superiore a sei mesi, il
personale degli altri profili del comparto che presti servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge o abbia prestato servizio per almeno
dodici mesi alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso
le predette Aziende sanitarie.
Art. 11(Livelli
essenziali di assistenza) 1.
E’ recepito e attuato nella Regione
Puglia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003
(Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001
recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di
certificazioni).
2.
La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta disposizioni attuative del dpcm di cui al comma 1.
Art. 12(Interventi
in materia di assistenza farmaceutica) 1. Ai fini
della razionalizzazione dellassistenza farmaceutica, sia territoriale che
ospedaliera, sono adottate le iniziative di seguito riportate relative ad alcune
categorie terapeutiche:
a) Per la
prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della
pompa protonica - devono essere osservate le seguenti modalità:
1) i medici
di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella normale pratica
assistenziale, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose
definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo
minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare, per la nota 1
devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa protonica
a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita giornaliera; 2)
qualora il medico, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o
possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una
specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia
superiore al valore di cui al numero 1) deve giustificare la diversa scelta
terapeutica nellambito dellaggiornamento della scheda sanitaria individuale
del paziente, disposto dallarticolo 45, comma 2, lettera b), dellAccordo
collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di
prezzo; 3) i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni
e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il
cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato al numero 1). Qualora
gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello
di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello
predisposto dalla Regione. Nel Piano
devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che,
comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e
dallosservanza delle Note AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve
comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. In tal caso il
cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;
4) i medici
prescrittori devono contrassegnare sulla ricetta la specifica nota che individua
il prezzo di riferimento o la deroga, da definirsi da parte della
Regione;
5) i medici
della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle
condizioni di cui al numero 1);
6) per la
prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento e per la
quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di cui al
numero 4) i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di
riferimento e quello del farmaco dispensato; 7) i medici di medicina
generale allatto della prescrizione devono informarsi circa precedenti
dispensazioni del primo ciclo terapeutico al fine di evitare duplicazioni;
8) le Aziende
sanitarie devono verificare le condizioni di fornitura dei farmaci inibitori
della pompa protonica alle strutture ospedaliere, evitando offerte anomale che
potrebbero essere finalizzate allinduzione a consumi sul territorio, in
particolare considerando le cessioni a costo zero o a prezzo simbolico;
9) è
obiettivo dei Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di
Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali:
9.1
rafforzare il controllo dellappropriatezza prescrittiva di tali medicinali,
secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nelle note AIFA n° 1 e 48;
9.2
effettuare controlli a campione su almeno il 30 per cento delle prescrizioni
riportanti la nota di deroga.
b) Per la
prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC C10AA - inibitori della
HMG CoA Redattasi - devono essere osservate le seguenti modalità:
1) i medici
prescrittori, allatto della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi
(cat C10AA), devono attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dalla
Nota AIFA 13, ponendo particolare attenzione alla carta del rischio
cardiovascolare, nonché allinvio del paziente presso i Centri di riferimento,
individuati dalla Regione, per
lindividuazione delle diagnosi di dislipedemie familiari;
2) i servizi
farmaceutici territoriali devono porre particolare attenzione allanalisi dei
consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), collaborando con i
medici prescrittori per la verifica delladerenza terapeutica, considerando due
aspetti principali quali la durata del trattamento e la continuità della
terapia;
3) è
obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire, per tale gruppo
terapeutico, a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD
inferiore a euro 1,00; 4) i Direttori generali delle ASL, attraverso i
responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono
incaricati di:
4.1
rafforzare il controllo dellappropriatezza prescrittiva di tali medicinali,
secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota AIFA n° 13;
4.2
effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dellobiettivo
assegnato.
c) Per la
prescrizione dei farmaci compresi nelle categorie ATC N06AB e N06AX -
antidepressivi inibitori selettivi della Serotonina-ricaptazione e atipici -
devono essere osservate le seguenti modalità:
1) è
obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire a un livello
prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro
0,50;
2) i
Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei
Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di effettuare, mensilmente,
la verifica del raggiungimento dellobiettivo assegnato.
d) Ai fini
del rispetto delle note limitative i Direttori generali delle ASL, attraverso i
responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, rafforzano il
controllo dellappropriatezza prescrittiva dei medicinali soggetti alle
limitazioni e indicazioni riportate in tutte le note AIFA, ricorrendo, ove
necessario, alladdebito al medico per farmaci prescritti al di fuori delle
condizioni di rimborsabilità previste dal SSN, secondo le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
e) A far data
dal 1° aprile 2007, allatto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della
visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche devono
dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia, fatti salvi quelli
oggetto dellAccordo Regione -
Federfarma sulla distribuzione dei farmaci di cui ai provvedimenti n. 1271/2005
e n. 1519/2006. Entro il 28 febbraio 2007 la Regione adotta apposito regolamento
sulle modalità operative della distribuzione diretta. Lavvio, i livelli e le
modalità di distribuzione terranno conto della valutazione delleffetto degli
altri interventi di cui al presente articolo nonché dei rapporti di sinergia col
sistema distributivo delle farmacie convenzionate.
f) Per la
razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per leducazione al corretto uso
degli stessi, la
Regione promuove le
seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e ai
cittadini:
1) campagna
di sensibilizzazione per i cittadini attraverso:
1.1 percorsi
informativi e formativi per un uso sempre più corretto delle risorse in generale
e, in particolare, per quelle riservate alla farmaceutica;
1.2 campagne
dinformazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale mediante
messaggi da diffondere utilizzando circuiti televisivi o altri canali di
comunicazione ritenuti idonei, su indicazione della Commissione regionale per il
controllo dellappropriatezza prescrittiva;
2) iniziative
di formazione per i medici attraverso:
2.1 percorsi
formativi formazione a distanza per una sempre maggiore qualificazione della
prescrizione terapeutica;
2.2 percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici prescrittori sulle maggiori
patologie, in termini di incidenza e di costi nella regione
Puglia;
2.3 percorsi
di informazione indipendente sul farmaco per i medici prescrittori; 2.4
percorsi per la rilevazione dei dati riferiti a indicatori di performance
indispensabili per poter meglio definire lappropriatezza delle cure in generale
e di quella farmacologica in particolare.
g) il
finanziamento del programma di formazione e informazione di cui alla lettera f)
è effettuato utilizzando parte dello stanziamento disponibile per le iniziative
di farmacovigilanza e di formazione degli operatori sanitari sulle proprietà,
sullimpiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne
di educazione sanitaria della stessa materia così come previsto dallarticolo
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e dalla delibera della Giunta regionale
5 ottobre 2004, n. 1470 (Progetto per lorganizzazione della farmacovigilanza),
fino alla concorrenza massima della somma impegnata sul Cap. 751085 del bilancio
di previsione 2006.
2. Ai fini
della razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera
la Giunta
regionale, entro il 28 febbraio 2007, adotta i provvedimenti necessari per
lattuazione dei programmi di seguito elencati:
a)
rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero nellambito
delle iniziative che afferiscono al Progetto regionale di cui alla del. giunta
reg. 1470/2004;
b) iniziative
di informazione sui farmaci indipendente da logiche di natura promozionale;
c) monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva in ospedale;
d) governo
della spesa farmaceutica attraverso la politica del Prontuario terapeutico
ospedaliero regionale; e) contrasto alle acquisizioni di farmaci,
nellambito di attività promozionali, che condizionano la prescrizione
territoriale;
f) gestione
informatizzata dei consumi di farmaci in ambito ospedaliero con possibilità di
monitoraggio farmacoepidemiologico espresso in DDD;
g) studi di
farmacoutilizzazione riguardanti strategie terapeutiche con farmaci innovativi;
h)
applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto del d.lgs. 502/1992
e successive modificazioni nonché dalla l. 425/1996 nel caso di mancato rispetto
delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 17 novembre 2003, n. 17,
concernente le prescrizioni e il monitoraggio in materia di assistenza
sanitaria;
i) linee
guida per lutilizzo appropriato dei farmaci per i quali è prevista la redazione
del Piano terapeutico; j) acquisti per area e lotti di equivalenza;
k)
razionalizzazione della logistica anche attraverso magazzini
centralizzati.
3.
A seguito di
valutazione periodica degli effetti delle iniziative di cui al comma 1 e al fine
di contenere, comunque, la spesa farmaceutica entro i parametri previsti dalla
vigente normativa, la
Giunta regionale adotta ulteriori provvedimenti ai sensi
dellarticolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
TITOLO 3DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13(Soppressione dell’Agenzia regionale per
il lavoro) 1.
A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 5
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politiche
regionali del lavoro e dei servizi all’impiego).
2.
L’Agenzia regionale per il lavoro è, pertanto, soppressa e le relative funzioni
sono trasferite al Settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia.
3.
I dipendenti dell’Agenzia sono assegnati, nel rispetto della normativa vigente,
agli uffici della Regione Puglia, in
relazione alle necessità organizzative.
4. Sono fatte
salve le istanze regolarmente presentate dal personale, ai sensi dell’articolo
12 della l.r.
20/2005.
5. La
definizione e liquidazione dei rapporti in essere dell’Agenzia regionale per il
lavoro con terzi sono definite a cura di un Commissario liquidatore nominato
dalla Giunta regionale, che lo designa senza oneri individuandolo tra il
personale dirigenziale in servizio presso Regione
Art. 14(Disposizione in materia
ambientale) 1.
Ai fini della
definizione degli indirizzi inerenti le più recenti disposizioni normative in
materia di tutela ambientale e, in particolare, quelle recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivi
decreti attuativi, il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per
la Puglia
(CRIAP), da ultimo costituito, ai sensi della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31, con deliberazione della Giunta regionale
10 maggio 2004, n. 671, è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2007.
Art. 15(Modifica alla legge regionale 19 luglio
2006, n. 22) 1. L’ articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è
soppresso.
2. La lettera c) dell’articolo 31 della
l.r. 22/2006 è soppressa.
Art. 16(Modifica all’articolo 9 della legge
regionale 4 ottobre 2006, n. 27) 1. Alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006,
n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n.
6), dopo le parole “che lo presiede” sono inserite le seguenti: “e, previa
intesa con l’Università di appartenenza,”.
Art. 17(Proroga delle funzioni del Comitato
tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18) 1. Le
funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di
attuazione del Piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo
agricolo della Puglia), e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di
ulteriori tre anni.
2. Gli enti
pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno fatto
richiesta e che hanno già accettato il prezzo determinato dall’UTE, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione
procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per
dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono autorizzati, nelle
more della formalizzazione del passaggio di proprietà, a stipulare contratti di
fitto, per non più di dodici mesi, dei beni oggetto dell’acquisizione da parte
dell’ente stesso.
Art. 18(Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative
e proroga dei termini in ambito
turistico) 1. Al fine di assicurare continuità alla
gestione delle Aziende di promozione turistica (APT) e all’erogazione dei
servizi a esse assegnate, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono
prorogati nelle loro funzioni sino al 30 settembre 2007.
2. L’integrazione dell’indennità dei
Presidenti delle Province prevista dalla lettera f) del comma 8 dell’articolo 82
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali), non si estende ai Presidenti dei Consigli
di amministrazione e ai Presidenti dei collegi sindacali delle APT di Puglia le
cui indennità sono disciplinate dall’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento
dell’amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della
legge 17 maggio 1983, n. 217).
Art. 19(Modifiche alla legge regionale 1° agosto
2003, n. 11) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova
disciplina del commercio), è inserito il seguente:
“2 bis
La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base
della seguente suddivisione dei settori merceologici:
a) alimentare e misto (alimentare e non
alimentare);
b) non alimentare (comprendente il settore
non alimentare beni per la persona, il settore non alimentare altri beni e il
settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma
2).”.
2. All’articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “attività di commercio”
sono inserite le seguenti: “del settore alimentare”;
b) alla lettera a) le parole: “ovvero essere
almeno in possesso di un diploma di istituto secondario” sono soppresse;
c) alla lettera b) l’ultimo periodo, dalle
parole “Per gli esercenti” alla parola “specifici”, è soppresso.
3. All’articolo 8 della l.r. 11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“12 bis Il cambiamento merceologico
all’interno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al
Comune e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento
merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico,
comporta l’adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.”.
4. All’articolo 13, comma 3, della l.r. 11/2003 dopo le parole: “di vendita” sono
inserite le seguenti: “e del settore merceologico”.
Art. 20(Misure di contenimento compensi nelle
Società partecipate regionali) 1.
In
sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei
dirigenti delle Società partecipate regionali, Regione,
attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i
compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi,
in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.
Art. 21(Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica) 1. I termini per il rinnovo del
Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi
fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino
delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il
31 dicembre 2007.
Art. 22(Delega alle Province delle funzioni
autorizzatoriein tema di gestione di rifiuti e bonifica) 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti.
Norme integrative e di prima attuazione), e nell’articolo 23 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sono
prorogate al 31 dicembre 2007.
2. Regione
provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle
garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.
Art. 23(Finanziamenti per opere di edilizia
scolastica) 1.
A
partire dall’esercizio finanziario 2007, i finanziamenti di opere di edilizia
scolastica facenti carico a fondi regionali, statali e/o comunitari sono
assegnati soltanto agli edifici scolastici regolarmente inseriti nella banca
dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, istituita ai sensi
dell’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia
scolastica).
Art. 24(Disposizioni in materia di
organizzazione del personale) 1. Il dirigente del Settore
personale e organizzazione è autorizzato a impegnare, ai sensi dell’articolo 66,
comma 4, della l.r. 28/2001, le somme previste
nel bilancio 2006 e iscritte nei capitoli di spesa n. 3370 e 3372 della u.p.b. 4.2.1. per
l’espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
regionale, ivi compreso quello di qualifica dirigenziale.
Art. 25(Proroga di
termini) 1. I Commissari straordinari e i Collegi
dei revisori dei conti degli Enti per il diritto agli studi universitari restano
in carica non oltre il 28 febbraio 2007.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 64
della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio
pluriennale 2004-2006 della regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2007.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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