Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 40 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante)
Art. 1(Modifica
all’articolo 2 della legge regionale22 novembre 2005, n.
13) 1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 22 novembre 2005, n. 13
(Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), è abrogato.
Art. 2(Integrazione dell’articolo 3 della
l.r. 13/2005) 1. Al comma 7 dell’articolo 3 della
l.r. 13/2005 sono premesse le seguenti parole:
“Per ammettere i datori di lavoro che assumono apprendisti al beneficio di cui
all’articolo 8,”.
Art. 3(Modifica all’articolo 8 della l.r.
13/2005) 1. Il comma 7
dell’articolo 8 della l.r. 13/2005 è sostituito
dal seguente:
“7.
L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la
formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità:
a)
un
acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa
svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo
individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di
presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a
favore di soggetti privati;
b) un saldo sino a concorrenza della spesa
effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto finale relativo a
ogni singola annualità.”.
Art. 4(Integrazione dell’articolo 10 della
l.r. 13/2005) 1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2005 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per il 2006, in via sperimentale,
l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è erogato, nel
rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di cui al capitolo
951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di
apposito bando da emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e
formazione professionale - Settore lavoro.”.
2. Il bando di cui al comma 2 dell’articolo
10 della l.r. 13/2005, come integrato dal
precedente comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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