Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 34 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)(1)
Art. 1(Modifiche all’articolo 5
della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26) 1. All’articolo 5
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche: a)
al
comma 1, dopo le parole “sono dichiarati”, la parola “vincitori” è sostituita
dalle seguenti: “assegnatari di sede farmaceutica”; b)
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le domande degli aventi diritto devono
pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati,
secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico
della Regione Puglia, che propone la
relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità
entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande.
Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria,
si procede alle relative assegnazioni a seguito di
interpello simultaneo.”.
Art. 2(Modifica
all’articolo 21 della l.r. 26/2006) 1. Il
comma 3 dell’articolo 21
della l.r.
26/2006 è sostituito dal seguente:
“3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento aziendale
delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell’AUSL. L’Ufficio
ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e
assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L’Ufficio è diretto
da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di
concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal
Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal
Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di
partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali.”
Art. 3(Articolo
aggiuntivo 41 bis alla l.r. 26/2006) 1. Dopo
l’articolo 41
della l.r.
26/2006 è
aggiunto il seguente :
“Art. 41 bis (Incremento del
numero dei posti dei corsi di laurea)
1. La Giunta regionale è autorizzata a
incrementare dell’80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia
medica, per immagini e radioterapia, definendo
apposite intese con le università pugliesi.
2. Gli oneri aggiuntivi derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta
regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario
regionale.”
Art. 4(Articolo
aggiuntivo 41 ter alla l.r. 26/2006 ) 1. Dopo
l’articolo 41
della l.r.
26/2006 è aggiunto il seguente :
“Art. 41 ter (Copertura dei posti del personale sanitario
)
1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli
ulteriori posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità,
quanto previsto dall’articolo 12,
comma 9, della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), così
come modificato dall’articolo 2
della legge
regionale 22 novembre 2005, n. 14 e
dall’articolo 30
della l.r.
26/2006.”.
Art. 5(Modifica
all’articolo 33 della l.r. 26/2006) 1.
L’articolo 33
della l.r.
26/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 33
(Estensione disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14)
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11
(Medicina dei servizi) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004), sono estese al personale che risulta laureato alla data del
30 novembre 2006 e che opera nei servizi delle tossicodipendenze o
dell’integrazione scolastica o addetto ai servizi di ricerca e analisi di
laboratorio, nonché al personale di altri profili appartenenti all’area di
comparto per la cui copertura è richiesto attualmente il possesso del diploma
universitario (laurea breve o titolo equipollente) che, alla data del 31
dicembre 2006,
ha prestato la propria attività per almeno trentasei ore
settimanali e, continuativamente, per un periodo non inferiore a diciotto mesi”.
Art. 6(Modifica all’articolo 5 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12) 1. Il terzo periodo del comma 2
dell’articolo 5
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall’articolo 2,
comma 1, lettera b), della l.r.
26/2006, è sostituito dal seguente: “Sugli animali randagi presenti
nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie
o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione,
individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei
maschi”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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