Anno 2007
Numero 1
Data 01/02/2007
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n° 18 suppl. dell'1° febbraio 2007
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Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1

Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni



Art. 1


1. All’elenco allegato A della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:


NUMERO CAPITOLO
OGGETTO
1040
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1070
SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1096
ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO STATUTO)
1130
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) L.R. N. 3/2000
1260
FONDO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R. 32/81
1270
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R. 18/74
1300
SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI
1312
SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI
1345
IPRES – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART. 57 L.R. 1/2005
1360
SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45
1450
SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR 422/2001
1465
COMPENSI AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E 2/2000
3025
DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
3026
DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
3032
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE -IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
3170
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.
3200
RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO.S.O.
3319
RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.
3360
CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D
3371
CONTRIBUTO ALL’ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)
131072
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94
131079
SPESE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI
213010
SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L’ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L. 443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12)
611051
SPESE PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75
1081005
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Art. 2

(Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)


1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.


2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.


3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 
4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno. 



Art. 3

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 39/ 2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 
a)      le parole “per un periodo non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non oltre il 30 giugno 2007”;
b)      le parole “dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007”.



Allegato A


CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
 
Coefficiente relativo alla dimensione demografica, rilevata in base alla popolazione residente al 31/12/ dell’anno precedente alla data di adozione della delibera del Consiglio comunale:
 
POPOLAZIONE
 
 
MASSIMO COEFFICIENTE
DI CORREZIONE
Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti
0,65
Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti
0,70
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti
0,80
Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti
0,90
Capoluoghi di provincia
1,00
 
Coefficiente relativo all’andamento demografico
 
VARIAZIONE PERCENTUALE POPOLAZIONE RESIDENTE TRA 1981 E 2001 (CENSIMENTI ISTAT)
 
 
MASSIMO COEFFICIENTE
DI CORREZIONE
Decremento medio annuo superiore al 3%
0,90
Decremento o incremento medio annuo compreso tra
– 3% e + 3% (stazionario)
1,00
Incremento medio annuo superiore al 3%
1,05


Coefficiente relativo all’ubicazione
 
MASSIMO COEFFICIENTE
DI CORREZIONE
Centri abitati compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo
1,20
parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino a 5.000
1,50
 
Coefficienti in funzione delle tipologie e dell’ubicazione
Coefficiente in funzione della tipologia
Coefficiente massimo in funzione
della ubicazione rispetto al perimetro (art. 18, legge n. 865 del 1971 ovvero art. 4, D.lgs. n. 295 del 1992)
Edificio Unifamiliare (*) = 1,00
Esterno = 1,20
Interno = 0,70
Edificio Bifamiliare/schiera = 0,80
Esterno =1,10
Interno = 0,70
Edificio plurifamiliare = 0,70
Esterno = 1,00
Interno = 0,70
 
(*) per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.


Per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico
Esterno = 0,90
Interno = 0,70
 
Definizione delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:
 
Superficie complessiva (Sc)
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc=Su+60%Snr).
 
Superficie utile abitabile (Su)
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
 
Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)
La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:
a)      cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b)      autorimesse singole o collettive;
c)      androni di ingresso e porticati liberi;
d)      logge e balconi.
 
I porticati di cui alla letterac) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.
 
Identificazione delle classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in misura non superiore del 50%:
 
Edifici con caratteristiche tipologiche superiori
Ai fini dell’identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si da facoltà ai Comuni di adottare la definitiva aliquota in riferimento ai seguenti elementi:
a)      superficie utile abitabile (Su);
b)      superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
c)      caratteristiche specifiche.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.