Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5 Modalità di costituzione e funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - artt. 3 e 7.
Art. 1Composizione 1.
E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale ex art. 2, comma 2bis, del D.L.gs n. 502/92 e
successive modificazioni. La Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:
a)
L’Assessore
alle Politiche della Salute
b)
L’Assessore
alle Politiche Sociali
c)
L’Assessore
alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
d)
L’Assessore
all’Ambiente
e)
L’Assessore
al Bilancio
f)
L’Assessore
alle Politiche Agroalimentari
g)
I
Presidenti delle Conferenze dei Sindaci
h)
I
Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero-Universitarie
i)
Un
rappresentate dell’ANCI
j)
Un
rappresentante dell’UPI
k)
Un
rappresentante dell’UNCEM
l)
Tre
Consiglieri regionali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della
minoranza.
2.
Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza
diritto di voto, i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere e
IRCCS del SSR quando all’ordine del giorno sono previsti argomenti di loro
interesse.
Art. 2Modalità di costituzione e durata 1.
La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni
dall’insediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per l’intera
legislatura.
2.
La seduta d’insediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della
Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è
presieduta, sino all’elezione del Presidente, dall’Assessore alle Politiche
della Salute.
Art. 3Elezione
del Presidente e del Vice Presidente 1.
Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza
assoluta dei componenti nella seduta di insediamento. La votazione si svolge a
scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima
votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2.
La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il Vice
Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3.
Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno
parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente e
Vice-Presidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata
all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f),g), h), i), j), k) e l), si
procede a nuove elezioni.
4.
A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di Presidente e
Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica possono essere
confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza
dei componenti la Conferenza.
Art. 4Attribuzioni della Conferenza 1.
La Conferenza, sulla base dell’istruttoria assicurata dal Comitato tecnico,
verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e
dell’allocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e
propone alla Regione l’approvazione del PAL presentato da ciascuna Azienda e
IRCCS del Servizio Sanitario regionale e ne propone l’approvazione o la non
approvazione alla Giunta Regionale; inoltre la Conferenza esamina il documento
annuale contenente lo stato di salute della popolazione.
2.
Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Conferenza si avvale di un
Comitato tecnico composto da
-
Un
rappresentante dell’Agenzia Regionale Sanitaria
-
Un
rappresentante dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale
-
Un
rappresentante dell’Osservatorio Epidemiologico regionale
-
Il
Dirigente del competente Settore degli Assessorati alle Politiche della Salute e
delle Politiche Sociali
-
Due
tecnici nominati dalla Giunta Regionale
-
Un
rappresentante della Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria.
Art. 5Modalità di esercizio delle attribuzioni 1.
La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le seguenti modalità:
a)
la
proposta per l’approvazione o la non approvazione dei Piani Attuativi Locali,
avviene con votazione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni dal
ricevimento della istruttoria da parte del Comitato tecnico. Qualora
la
Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze
istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e la proposta deve
essere resa definitivamente entro trenta giorni dall’acquisizione degli
ulteriori elementi istruttori. Gli atti dalla Conferenza relativi ai Piani
attuativi Locali, devono essere trasmessi all’Assessorato alle Politiche della
Salute – Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio 3 – per il
successivo inoltro del relativo provvedimento alla Giunta Regionale.
b)
esame
del documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.
Art. 6Convocazione 1.
La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale ed è
convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3, dal proprio Presidente
ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. La Conferenza è convocata almeno una
volta l’anno e in ogni caso nelle date necessarie per l’espressione delle
osservazioni e pareri previsti dall’art. 5 e quando ne faccia richiesta almeno
un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la riunione della Conferenza deve
aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.
2.
La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data
e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in
discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore
prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l’ora
della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque
giorni prima di quello fissato.
3.
Al Presidente competono la formazione dell’ordine del giorno e la direzione
della seduta.
Art. 7Validità delle sedute 1.
La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei
componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto,
si intende convocata per il primo giorno successivo non festivo, una seconda
riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti
della Conferenza.
2.
I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a
rendere valida l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel
numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino
dall’aula prima delle votazioni.
3.
I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle
leggi vigenti.
4.
Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il
Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti
momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la
seduta è sciolta.
Art. 8Svolgimento delle sedute – Votazioni 1.
Le sedute non sono pubbliche.
2.
La Conferenza può discutere solo su argomenti iscritti all’ordine del giorno,
salvo diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti.
3.
Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza può
decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
4.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
5.
Non è ammesso il voto per delega.
6.
Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati,
con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì quando
ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a
scrutinio segreto.
7.
La votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede al cui spoglio
provvedono, sotto la Direzione del Presidente, due scrutatori designati nella
stessa seduta tra i componenti la cui identità viene riportata a verbale.
Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito.
Art. 9Funzioni di segreteria 1.
La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all’esame, qualsiasi
dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della
Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche ferma restando
la loro esclusione durante la fase di decisione.
Art. 10Organizzazione dei lavori 1.
La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all’esame, qualsiasi
dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della
Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche ferma restando
la loro esclusione durante la fase di decisione.
Art. 11Disposizioni di prima attuazione 1.
In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con
decreto del Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le
disposizioni di cui all’art. 2.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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