Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 1(Finalità della legge) 1. La presente legge disciplina l’ordinamento dei Consorzi delle aree di
sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma
dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell’articolo 26 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2(Natura e costituzione dei
Consorzi) 1.
I Consorzi sono enti pubblici economici per l’infrastrutturazione
e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.
2.
Le Province, nell’ambito del loro Piano territoriale di
coordinamento (PTC), individuano, d’intesa con i Comuni interessati, le aree di
sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.
3.
I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino
alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo
sviluppo industriale e servizi reali alle imprese ( SISRI).
4.
I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire
nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i
Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.
5.
I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed
economico-finanziaria.
6.
Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane
nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le
corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7.
Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli
industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.
8.
Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri
soggetti privati.
Art. 3(Status dei Consorzi
esistenti) 1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
assumono la denominazione di Consorzio per l’area di sviluppo industriale di:
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
Art. 4(Costituzione di Consorzi) 1.
I soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 2 possono promuovere la
costituzione di un Consorzio, anche attraverso l’aggregazione o la
disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all’articolo 3, purché
lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.
2. La
proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell’ambito
territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai
soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il
termine massimo di centottanta giorni dalla data di adozione dell’atto di
proposta.
3. La
Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia
organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti
preesistenti, nonché l’aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni
assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.
Art. 5(Funzioni e attività dei
Consorzi) 1.
I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province,
propongono ai Comuni interessati l’adozione del proprio Piano territoriale
generale e delle varianti allo stesso.
2.
I Consorzi provvedono:
a)
all’acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione,
alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo
industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a
centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento
nell’assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la
gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale
agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio
o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con
quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;
b) alla
realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione
relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle
infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi,
sulla base di apposite convenzioni;
c) alla
vendita, all’assegnazione e alla con cessione a imprese di lotti in aree
attrezzate;
d) alla
costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività
industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e
magazzini;
e) alla
vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree
attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto
individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all’interno delle
aree e fabbricati dei Consorzi;
f) alla
costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli
insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non
urbani);
g) alla
realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di
gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al
recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica
utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
i) alla
gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia
elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
j)
all’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla
copertura dei fabbisogni consortili;
k) alla
gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
l) alla
gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per
ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di
trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici
che hanno la caratteristica di rendere possibile l’utilizzazione industriale
della ricerca scientifica e tecnologica;
m) alla
riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di
terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
n)
all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini
istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione
a capitale misto;
o)
all’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze,
concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla
conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile
e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola
del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere
stesso.
3.
I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o
intese di programma per l’attuazione di interventi complessi, implicanti
l’azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme
comunitarie, statali e regionali.
4.
I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di
diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi
pubblici e privati interessati, per la gestione e l’erogazione di servizi
connessi allo sviluppo dell’attività produttiva nei settori dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.
5.
I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di
diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:
a)
redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e
dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;
b)
progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
c)
procedure espropriative;
d)
locazione e alienazione di terreni e fabbricati.
6.
La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle
società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e
ricavi.
Art. 6(Statuto) 1.
Lo Statuto disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei
Consorzi.
2.
Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a)
esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli
organi;
b)
composizione e
funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
c)
criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o
delegate dalle leggi statali e regionali;
d)
la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non
superiore ad anni cinque per i membri dell’Assemblea generale, il Presidente e i
componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei
revisori dei conti;
e)
requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
f)
ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri
per la determinazione dei conferimenti;
g)
criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei
soggetti partecipanti.
3. Lo
Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati
dall’Assemblea generale.
Art. 7(Organi dei Consorzi) 1. Gli organi dei Consorzi sono:
a) il
Presidente;
b) il
Consiglio di amministrazione;
c)
l’Assemblea generale;
d) il
Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8(Presidente) 1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed
esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
2.
Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare
specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri
di amministrazione.
3.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale tra i componenti
del Consiglio di amministrazione.
Art. 9(Consiglio di
amministrazione) 1.
Il Consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea generale
ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche
esterni all’Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata
esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare
capacità nella gestione di aziende, enti e società.
2.
Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione,
assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti
territoriali consorziati e garantendo la presenza all’interno dell’organo di una
rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle
aree di sviluppo industriale.
Art. 10(Indennità agli amministratori
e
ai
componenti il Collegio dei revisori ) 1.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un
gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione in misura
non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in
cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
2.
I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento
dell’Assemblea generale.
3.
I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio
dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.
Art. 11(Assemblea generale) 1.
L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti
pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2.
Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato
in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti
proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati
dallo Statuto.
3.
La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di
elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di
cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo
consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi
finanziari precedenti.
4.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero
di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti
complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza
semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
5.
L’Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
a)
adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi
dello stesso;
b)
elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
c)
approvazione del Programma triennale di attività;
d)
approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo
del Programma triennale;
e)
approvazione degli atti di partecipazione a società;
f)
approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
g)
decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e
sulla decadenza dei consorziati;
h)
determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle
necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
i)
deliberazione della contrazione di mutui;
j)
approvazione dei bilanci d’esercizio;
k)
approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna
ed esterna del Consorzio.
Art. 12(Collegio dei revisori dei
conti) 1.
La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei
revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente.
2.
I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel
Registro dei revisori contabili.
Art. 13(Personale) 1.
Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di
reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali
di categoria.
Art. 14(Fondo di dotazione) 2.
Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei
partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei
soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle
eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
3.
I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
a)
contributi versati dai consorziati;
b)
proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c)
ogni altro provento comunque riveniente dall’attività
consortile;
d)
eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale
e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e
immateriali e alla prestazione di servizi, nell’ambito delle funzioni
istituzionali dei Consorzi;
e)
finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f)
altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di
enti sia da privati.
Art. 15(Bilanci e Piani
economico-finanziari)
1.
L’esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla
chiusura dell’anno. Lo Statuto può prevedere l’approvazione del bilancio
d’esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’anno in caso di motivi
eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d’amministrazione.
2.
Nell’esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i
costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi
quelli del personale, e le entrate.
3.
I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di
ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e
finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i
programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio successivo, tiene
conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4.
I Piani e il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei
conti, devono essere fatti pervenire all’Assessorato sviluppo economico della
Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla
loro approvazione.
Art. 16(Inadempimenti e morosità) 1.
Lo Statuto regolamenta l’inadempimento e la morosità dei
consorziati ai fini del comma 3 dell’articolo 11 e del presente articolo.
2.
L’approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del
Bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea costituisce idonea prova scritta di
riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
3.
Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di
quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale
per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano
operativo regionale.
Art. 17(Controllo e vigilanza) 1.
La Giunta regionale esercita il controllo su:
a)
il Programma triennale di attività;
b)
il Piano economico e finanziario contenente il programma di
attività relativo all’esercizio successivo.
2.
Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal
ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s’intendono approvati.
3.
La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l’invio
di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo
di cui al comma 1.
4.
La Giunta regionale, in caso di gravi e persi-stenti irregolarità
di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta
dell’Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli
organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce,
con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente
necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non
superiore a centottanta giorni.
5.
I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l’approvazione,
gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.
Art. 18(Norme transitorie) 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i Commissari nominati ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni
urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 - articolo 26) e dell’articolo 7 dellalegge regionale 31 gennaio 2003, n. 2
(Disciplina degli
interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee
generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto
dei principi di cui alla presente legge.
2.
Gli
organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione,
a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell’articolo 15 e ad
adeguare lo Statuto e la composizione dell’Assemblea generale alle norme della
presente legge.
3.
Ai fini
degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i
Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi delle
ll.rr.
19/2001 e
2/2003 fino al
compimento del triennio dalla data della nomina.
4.
Il fondo
di dotazione di cui all’articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi
preesistenti.
5.
In sede
di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al
comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali
attività non siano già state svolte dai precedenti organi, provvedono a redigere
un programma di ripianamento mediante:
a)
la
ricognizione del patrimonio del Consorzio;
b)
l’accertamento
dell’ammontare delle attività e delle passività;
c)
la
determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere,
infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell’area del
Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;
d)
la
determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal
Consorzio;
e)
l’adozione
dei diversi regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività del
Consorzio.
6.
Al
personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della
regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in
conseguenza dell’applicazione della presente legge, è garantita la continuità
del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia
e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.
7.
Per
quanto non regolato dalla normativa nazionale di riferimento, le procedure e la
disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono
definite con apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
In sede
di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei
contributi di cui al comma 3 dell’articolo 11 può avvenire anche mediante forme
di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.
Art. 19(Abrogazioni) 1.
Con
l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
a)
3
ottobre 1986, n. 31
(Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);
b)
25
luglio 2001, n. 19
(Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 -articolo 26);
c)
31
gennaio 2003, n. 2
(Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree
industriali e aree ecologicamente attrezzate).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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