Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 5
Modifica all'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)
Art. 11.
L’articolo 20
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è sostituito dal
seguente:
“Art. 20
(Modifiche alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1.
Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive
modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2
dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione
di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle
seguenti:
“conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto”;
b)
all’articolo
5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis - I
fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né
tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie
dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni
tutte previste dall’articolo 13”;
c)
il comma 4
dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i
soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno
conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di
acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato
pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero
di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”.