Regolamento Regionale 8 marzo 2007, n. 6 Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica
Art. 1(declaratoria) - Il
presente regolamento disciplina, in attuazione del DPCM 23 febbraio 2006, n.
185, l’attività di accertamento, da parte delle Aziende Sanitarie Locali per
l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap ai fini
dell’integrazione scolastica.
Art. 2(costituzione collegio) - Le
Aziende Sanitarie Locali , per l’individuazione dell’alunno come soggetto in
situazione di handicap, istituiscono un collegio o più collegi.
- Il
numero dei collegi è determinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali sulla
base di valutazioni demografiche e territoriali con un rapporto di un collegio
ogni 250/300 mila abitanti.
- Il
collegio è composto da componenti, effettivi e supplenti, con le seguenti figure
professionali:
-
1
dirigente di neuropsichiatria infantile, in servizio presso l’Unità Operativa
di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Ospedaliera o
Territoriale;
-
1
dirigente psicologo, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale;
-
1
Assistente sociale, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale.
- Il
collegio può avvalersi, nell’interesse del minore, della consulenza di altre
figure professionali senza diritto di voto.
- I
componenti dei collegi effettuano l’accertamento nell’ambito delle proprie
attività di istituto e pertanto non possono avere con l’Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza un rapporto di lavoro libero professionale o a progetto.
Art. 3(costituzione organismo di riesame) - Le
Aziende Sanitarie Locali nominano, al fine di evitare ricorsi alla Magistratura
Ordinaria, un organismo unico di riesame composto dalle medesime professionalità
previste per il collegio con personale dipendente da altra Azienda Sanitaria
Locale della Regione.
- Il
genitore/ tutore dovrà essere portato a conoscenza dell’esistenza di tale
organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di
accertamento.
Art. 4(compiti del collegio) - Il
collegio ha titolarità per l’accertamento dei residenti nel territorio
dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento.
- In
caso di trasferimento di residenza da altre ASL del territorio regionale,
ovvero, da altre Regioni sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati.
- In
caso di ospiti ricoverati in strutture extra territorio di residenza, può
essere attivata la procedura di “visita domiciliare/visita su delega”
analogamente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile.
- Il
collegio per gli accertamenti di cui al presente regolamento adotta, quale
strumento di classificazione diagnostica, il sistema ICD-10 multiassiale o in
subordine il sistema ICD9- CM con l’indicazione di patologia stabilizzata o
progressiva.
Art. 5(domanda di accertamento) - La
domanda di accertamento, redatta come da fac-simile, allegato A) al presente
regolamento, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà
parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l’anno
scolastico successivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.
- La
domanda deve essere corredata da:
a)
certificazione
con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD-10 multiassiale
o in subordine con il sistema ICD9-CM, con l’indicazione di patologia
stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico , in servizio presso
Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia
rilevata.
b)
relazione
clinica, rilasciata da Medico , in servizio presso Struttura pubblica,
specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata, contenente i
seguenti dati:
-
lo
stato di gravità della disabilità
-
il
quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati e
dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree:
cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica,
affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle
autonomie personali e sociali.
Il
richiedente l’accertamento può, inoltre, presentare altra documentazione
ritenuta utile ad un maggior approfondimento.
Art. 6(attività di accertamento) - L’accertamento
ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso;
- per
l’accertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore
/ tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nell’esclusivo
interesse del minore, l’accertamento può essere integrato da visita diretta,
anche domiciliare, del collegio;
- il
collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi e l’inizio
dell’anno scolastico.
Il
verbale di accertamento, redatto dal collegio, come da fac-simile allegato B) al
presente regolamento, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e
consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.
Art. 7(norma transitoria) Per
l’anno scolastico 2007/2008 le Aziende Sanitarie Locali costituiscono entro il
31 marzo 2007 i collegi di cui all’art. 2 e comunicano agli Uffici Scolastici
Provinciali il numero dei collegi attivati, le relative sedi ed i componenti
nominati.
Per
l’anno scolastico 2007/2008 l’attività di accertamento si applica ai bambini
disabili di nuova individuazione, tra i quali, in particolare, gli alunni
iscrivibili al primo anno della scuola dell’infanzia o della scuola primaria.
La
suddetta attività di accertamento deve concludersi entro il 31 maggio 2007.
Vedi : REG.
n. 6-2007Allegati
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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