Anno 2007
Numero 6
Data 08/03/2007
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 37 del 14 marzo 2007
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 8 marzo 2007, n. 6

Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica



Art. 1

(declaratoria)


-              Il presente regolamento disciplina, in attuazione del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, l’attività di accertamento, da parte delle Aziende Sanitarie Locali per l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap ai fini dell’integra­zione scolastica. 



Art. 2

(costituzione collegio)


-                Le Aziende Sanitarie Locali , per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di han­dicap, istituiscono un collegio o più collegi.


-                Il numero dei collegi è determinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali sulla base di valutazioni demografiche e territoriali con un rapporto di un collegio ogni 250/300 mila abitanti.


-                Il collegio è composto da componenti, effettivi e supplenti, con le seguenti figure professionali:
-         1 dirigente di neuropsichiatria infantile, in ser­vizio presso l’Unità Operativa di Neuropsichia­tria dell’infanzia e dell’adolescenza Ospeda­liera o Territoriale;
-         1 dirigente psicologo, in servizio presso l’A­zienda Sanitaria Locale;
-         1 Assistente sociale, in servizio presso l’A­zienda Sanitaria Locale.


-                Il collegio può avvalersi, nell’interesse del minore, della consulenza di altre figure professio­nali senza diritto di voto.


-                I componenti dei collegi effettuano l’accerta­mento nell’ambito delle proprie attività di istituto e pertanto non possono avere con l’Azienda Sani­taria Locale di appartenenza un rapporto di lavoro libero professionale o a progetto.
 



Art. 3

(costituzione organismo di riesame)


-                Le Aziende Sanitarie Locali nominano, al fine di evitare ricorsi alla Magistratura Ordinaria, un organismo unico di riesame composto dalle medesime professionalità previste per il collegio con personale dipendente da altra Azienda Sani­taria Locale della Regione.
 
-                Il genitore/ tutore dovrà essere portato a cono­scenza dell’esistenza di tale organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di accertamento.



Art. 4

(compiti del collegio)


-                Il collegio ha titolarità per l’accertamento dei residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento.
-                In caso di trasferimento di residenza da altre ASL del territorio regionale, ovvero, da altre Regioni sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati.
-                In caso di ospiti ricoverati in strutture extra terri­torio di residenza, può essere attivata la procedura di “visita domiciliare/visita su delega” analoga­mente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile.
-                Il collegio per gli accertamenti di cui al presente regolamento adotta, quale strumento di classifica­zione diagnostica, il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9- CM con l’indica­zione di patologia stabilizzata o progressiva. 



Art. 5

(domanda di accertamento)


-                La domanda di accertamento, redatta come da fac-simile, allegato A) al presente regolamento, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l’anno scolastico succes­sivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.
-                La domanda deve essere corredata da:
a)      certificazione con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM, con l’indicazione di patologia stabilizzata o pro­gressiva, rilasciata da un medico , in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata.
b)      relazione clinica, rilasciata da Medico , in ser­vizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rile­vata, contenente i seguenti dati:
-            lo stato di gravità della disabilità


-            il quadro funzionale sintetico del minore con indi­cazione dei test utilizzati e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e compor­tamentale, comunicativa e linguistica, delle auto­nomie personali e sociali.
 
Il richiedente l’accertamento può, inoltre, pre­sentare altra documentazione ritenuta utile ad un maggior approfondimento. 



Art. 6

(attività di accertamento)


-              L’accertamento ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso;


-              per l’accertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore / tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nell’esclu­sivo interesse del minore, l’accertamento può essere integrato da visita diretta, anche domici­liare, del collegio;


-              il collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi e l’inizio dell’anno scolastico.
 
Il verbale di accertamento, redatto dal collegio, come da fac-simile allegato B) al presente regola­mento, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.  



Art. 7

(norma transitoria)


Per l’anno scolastico 2007/2008 le Aziende Sani­tarie Locali costituiscono entro il 31 marzo 2007 i collegi di cui all’art. 2 e comunicano agli Uffici Scolastici Provinciali il numero dei collegi attivati, le relative sedi ed i componenti nominati.
Per l’anno scolastico 2007/2008 l’attività di accertamento si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra i quali, in particolare, gli alunni iscrivibili al primo anno della scuola dell’infanzia o della scuola primaria.
La suddetta attività di accertamento deve conclu­dersi entro il 31 maggio 2007.




Vedi : REG. n. 6-2007Allegati



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.