Regolamento Regionale 15 marzo 2007, n. 7 Norme regionali in materia di Opere e Lavori Pubblici". Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici
Art. 1(FINALITA’
DEL REGOLAMENTO) Con il
presente Regolamento si provvede alla definizione della disciplina funzionale e
organizzativa del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici, d’ora in poi
denominato Consiglio.
Art. 2(COMPOSIZIONE) I
componenti esterni all’Amministrazione Regionale, previsti in seno al Consiglio,
ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge Regionale n°13/2001 e successive
modifiche e integrazioni, sono nominati dalla Giunta Regionale. Entro quindici
giorni precedenti alla prima seduta del Consiglio, l’Ufficio di Segreteria
accerta, ai sensi delle vigenti disposizioni la non sussistenza di
incompatibilità dei componenti esterni con l’incarico da assolvere.
Art. 3(CONVOCAZIONE) Il Consiglio
si riunisce almeno una volta al mese, secondo il calendario stabilito
semestralmente dal suo Presidente. Tale calendario può subire modifiche per
cause di necessità e di urgenza.
Il Consiglio
è convocato dal Presidente con l’invio dell’Ordine del giorno a tutti i
componenti.
Resta fatta
salva la facoltà che può esercitare il Presidente del Consiglio, di estendere la
convocazione per la partecipazione alle sedute a soggetti diversi dai componenti
interni ed esterni nominati, senza che ciò comporti per loro diritto di voto.
L’invio della
convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta,
telegramma, telefax o posta elettronica.
Il termine di
cui sopra, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del
Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
Art. 4(ASSEGNAZIONE ARGOMENTI) L’Ordine del
giorno contiene l’indicazione dei singoli argomenti da trattare e il nominativo
del componente relatore incaricato dell’istruttoria.
Il relatore e
la Commissione relatrice sono indicati nella seduta precedente del Consiglio con
la consegna di tutti gli atti, la cui completezza é accertata preventivamente
dall’Ufficio di Segreteria del Consiglio.
I progetti
sottoposti all’esame del Consiglio sono presentati in triplice copia, di cui una
viene trattenuta agli atti dall’Ufficio di Segreteria, mentre le restanti due
vengono restituite al soggetto richiedente, debitamente vistate dal relatore
istruttore, unitamente a copia conforme del relativo parere del Consiglio.
Art. 5(MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO) Le adunanze
del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici sono presiedute dal Presidente -
Assessore pro tempore alle Opere Pubbliche -, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Dirigente del Settore LL. PP. all’uopo delegato.
Per la
validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione è richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, in seconda
convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi
diritto al voto.
In caso di
assenza o di impedimento, il Segretario del Consiglio è sostituito da dipendente
regionale appartenente alla carriera direttiva, addetto alla Segreteria,
all’uopo designato dal Dirigente dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio.
Se, per
qualsiasi impedimento, un relatore è impossibilitato ad intervenire, per tempo e
prima dell’adunanza, deve avvisare il Presidente che, se crede, richiede gli
atti e nomina, in caso di urgenza, anche verbalmente, altro relatore.
Qualora uno
dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, prima della scadenza
del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per
la nomina.
Ai componenti
del Consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio, un’ indennità di presenza
ed il rimborso delle spese, eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle
disposizioni regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei
comitati o collegi comunque denominati.
Art. 6(PARERI) I pareri del
Consiglio Regionale dei LL. PP. contengono una dettagliata relazione sulle
circostanze di fatto relative alle questioni da esaminare, nonché le motivazioni
della decisione e il relativo dispositivo.
I pareri di
competenza sono resi dai relatori entro il termine di novanta giorni.
Tale termine
decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ Ufficio di Segreteria
del Consiglio, che provvede alla sua protocollazione. La richiesta di
documentazione integrativa, sia da parte della Segreteria che dello stesso
Consiglio, costituisce l’interruzione dei termini, che riprendono a decorrere
dalla data di ricezione degli atti integrativi richiesti.
In sede di
rilascio di parere munito di prescrizioni da parte del Consiglio, é stabilito
con lo stesso parere il soggetto preposto alla puntuale verifica degli avvenuti
adempimenti conseguenti.
Le adunanze
durano fino all’esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti
nell’Ordine del giorno, salvo sospensione e rinvio ad altra data, non oltre una
settimana.
Per ogni
adunanza viene redatto il verbale che deve contenere il nome dei presenti, la
durata della seduta, l’enunciazione delle questioni trattate ed una sintesi
degli interventi e degli atti approvati, con l’indicazione se siano stati
approvati all’unanimità od a maggioranza. In tale ultimo caso, debbono essere
riportati nel verbale i nominativi dei componenti che hanno espresso voto
contrario, con le relative motivazioni.
Il verbale
della seduta è approvato nell’adunanza successiva ed è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 7(SEGRETERIA) L’Ufficio di
Segreteria svolge tutti i compiti e le attività connesse a garantire la
funzionalità del Consiglio ed in particolare:
·cura le
convocazioni e trasmette i relativi atti;
·cura la
corrispondenza del Consiglio, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche;
·cura
l’istruttoria dei singoli affari ai fini della trattazione, fornendo ausilio al
relatore nell’acquisizione degli atti necessari;
·cura la
raccolta e la diffusione dei precedenti pareri su analoghi casi trattati da
porre a disposizione del Consiglio;
·cura la
protocollazione degli atti avendo cura di procedere alla catalogazione per
natura e caratteristiche dell’affare da trattare, con riferimento al numero
d’ordine, alla data della nota di trasmissione, all’oggetto, all’assegnazione
istruttoria, al nome del relatore, alla data dell’invio del parere e degli atti
al Settore;
·cura la
verbalizzazione delle sedute.
Art. 8(ABROGAZIONE
DI REGOLAMENTO REGIONALE) Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento
Regionale n. 2 dell’1.4.2003: “ L.R.
9.12.2002, n. 20 – art. 42 – Modalità per la definizione degli
argomenti posti all’esame dell’organo consultivo regionale competente in materia
di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del
C.R. LL. PP..
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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