Regolamento Regionale 30 marzo 2007, n. 9 Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione dell'Art. 5 (Modifica ambiti territoriali delle AUSL) del Titolo II della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39
Art. 1ASL provinciali: denominazione, sede, effetti 1.
L’art. 5 della L.R. n.
39/06,
dal 1 Gennaio 2007, ha istituito 3 nuove
ASL provinciali , in cui sono confluite per fusione le preesistenti
Aziende USL operanti in ciascuno degli ambiti amministrativi delle province di
Foggia, Bari e Lecce, come di seguito riportato:
a)
Nella
“ASL FG”, con sede in Foggia, sono confluite le A. USL FG/1, FG/2, FG/3;
b)
Nella
“ASL BA”, con sede in Bari, sono confluite le A. USL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5;
c)
Nella
“ASL LE”, con sede a Lecce, sono confluite le A. USL LE/1, LE/2.
2.
Le altre Aziende sanitarie locali, che al momento della pubblicazione della
legge, già operavano a livello provinciale, modificano la loro denominazione,
rispettivamente da “BAT/1” a “BAT”, da “BR/1” a “BR” e da “TA/1” a “TA”.
3.
La denominazione estesa di ciascuna delle sei Amministrazioni sanitarie locali è
“Azienda Sanitaria Locale di”, seguita dal nome della città capoluogo di
provincia.
4.
Con decorrenza dalla stessa data dell’ 1 Gennaio 2007, sono conseguentemente
decaduti gli Organi delle accorpate Aziende USL.
5.
A decorrere dal 1 Gennaio 2007 le ASL provinciali “ASL BA”, “ASL FG”, “ASL LE”,
così come istituite, subentrano di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e
passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle fuse ASL BA/2,BA/3, BA/4,
BA/5, LE/1, LE/2, FG/1,FG/2, FG/3, ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura anteriori al
1 Gennaio 2007.
6.
Ai direttori generali subentrano i commissari straordinari, quali legali
rappresentanti delle persone giuridiche di nuova istituzione, incaricati della
gestione transitoria nonché di ogni attività finalizzata alle operazioni di
fusione.
Art. 2Commissari
Straordinari e Direttori Generali delle nuove ASL provinciali ed Atto
Aziendale 1.
Per l’esecuzione del proprio mandato, il Commissario Straordinario di cui
all’art. 5 c. 2 della l.r.
39/06
dispone di tutti i poteri del Direttore Generale nonché quelli di straordinaria
amministrazione per l’efficace perseguimento degli obiettivi prioritari di
organizzazione della nuova ASL e di tempestivo consolidamento degli assetti
operativi di regime.
2.
Il Commissario Straordinario può deliberare, tra l’altro, sulle trascrizioni ed
annotazioni di ogni specie, sulle azioni giudiziarie, transazioni, sentita la
Conferenza dei Sindaci e, previa informazione preventiva alle OO.SS., costituire
e sciogliere organismi , cui assegnare specifici incarichi e progetti.
3.
Il Commissario Straordinario, in esecuzione dell’art. 5 L.R. n.
39/06,
nomina il direttore amministrativo e sanitario, può nominare i sub commissari,
che, salvo revoca o sostituzione, restano in carica fino alla nomina del
Direttore Generale della nuova ASL, uno per ciascuna delle Aziende USL
accorpate, definendone, modificando o integrando l’atto di nomina, le funzioni
da esercitarsi, nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi e articoli
successivi.
4.
Il Commissario Straordinario dispone circa specifici rapporti, sia provvisori,
sia di durata pluriennale, per ciò che attiene i servizi di tesoreria e cassa, i
sistemi informativi, di contabilità analitica ed altri al fine di realizzare il
consolidamento, a livello di nuova ASL, dei dati delle diverse aziende fuse.
5.
Gli Atti Aziendali di cui all’art. 3 comma 1bis della L. 02/92 delle
preesistenti Aziende USL , a seguito della fusione, perdono di efficacia a far
data dal 1 gennaio 2007 per la parte non compatibile con il rinnovato ambito
gestionale e col presente regolamento. Il Commissario Straordinario della nuova
ASL provinciale provvede alla definizione del relativo Atto Aziendale, da
predisporsi, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2007, sentita
la
Conferenza dei Sindaci e previa concertazione con le OO.SS.
6.
Al Commissario Straordinario, per l’opera prestata, è riconosciuto il compenso
previsto per i Direttori Generali delle ASL.
Art. 3Gestioni liquidatorie al 31.12.1994 1.
Il Commissario Straordinario della nuova ASL, a far data dal 1 Gennaio 2007,
subentra nella funzione di Commissario liquidatore delle gestioni liquidatorie
degli esercizi anteriori al 1995 delle USL facenti capo agli ambiti territoriali
di quelle accorpate. Il compenso previsto per l’espletamento della funzione di
Commissario Straordinario è omnicomprensivo per cui non è prevedibile compenso
aggiuntivo per le funzioni di cui al presente comma.
2.
Per quanto riguarda le ex USL BA/1 e BA/2, la funzione liquidatoria degli
esercizi al 31/12/2005 fa capo al Commissario Straordinario della ASL
provinciale Bari.
Art. 4Il Sub Commissario 1.
Il Sub Commissario è nominato, su base fiduciaria, dal Commissario
straordinario, al quale riferisce, correntemente, sull’attività svolta ed in
tutti i casi in cui quest’ultimo lo richieda o lo ritenga opportuno.
2.
Al Sub Commissario spettano, nell’ambito dell’attività di fusione e
riorganizzazione della nuova ASL, i compiti della analisi organizzativa e della
ordinaria amministrazione riguardanti l’ambito di attività allo stesso
attribuite dal Commissario straordinario. Il Sub Commissario:
a)
può
inoltre formulare proposte di provvedimenti ed esprimere pareri al Commissario
straordinario;
b)
su
delega del commissario straordinario, collabora con i Direttori Amministrativo e
sanitario sull’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali
emanate dallo stesso.
3.
Il Commissario straordinario può acquisire pareri del Sub Commissario sulle
proposte di deliberazione del governo aziendale.
4.
Il rapporto del Sub Commissario è rapporto di diritto privato di tipo esclusivo
ed il compenso spettante, omnicomprensivo di imposte e contributi, è pari
all’80% di quello del Commissario straordinario.
5.
Il Commissario straordinario, i sub Commissari ed i Direttori amministrativo e
sanitario sono tenuti a presentare un’autodichiarazione in merito
all’insussistenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 5Effetti delle operazioni di fusione 1.
Ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L.R. 22
Dicembre 2006, n. 39
la fusione ha efficacia dal 1 Gennaio 2007, data a partire dalla quale le nuove
ASL provinciali subentrano in tutti i rapporti delle preesistenti ASL accorpate.
La pubblicazione della legge
regionale n. 39/06
assolve l’obbligo di informativa rispetto ai Terzi, dell’art. 2558 Cod. civ, e
titolo per la trascrizione in capo a ciascuna nuova ASL provinciale della
proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle attività comprese nel
patrimonio delle preesistenti ASL accorpate.
2.
I Commissari Straordinari delle nuove ASL provinciali per i beni immobili o
mobili registrati, in precedenza iscritti nello stato patrimoniale delle
preesistenti Aziende USL, provvedono alla trascrizione presso i competenti
Uffici pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
3.
I Commissari Straordinari comunque sono autorizzati ad assicurare qualsiasi atto
o formalità, perché la nuova ASL provinciale subentri nella proprietà e
titolarità di ogni cespite ed attività patrimoniale dei complessi aziendali
delle preesistenti Aziende USL interessate.
4.
Tutte le spese e gli oneri connessi all’esecuzione del presente regolamento, e
degli atti inerenti o conseguenti alla loro esecuzione, compresi i trasferimenti
e le volture, vanno imputati alla voce ed al conto patrimoniale per “oneri
straordinari di fusione”.
Art. 6Gestione transitoria, finalità e indirizzi 1.
Le nuove ASL provinciali, devono procedere alle operazioni di accorpamento e
riorganizzazione delle attività originariamente presenti nelle Aziende USL fuse,
anche al fine di creare, durante il periodo di gestione transitoria, previsto
dal comma 2 dell’art. 5 L.R. n. 39/06, le condizioni
strutturali di equilibrio economico delle stesse, previsto dalla vigente
normativa.
2.
Le operazioni di fusione devono essere orientate alla rivisitazione degli
assetti organizzativi, funzionali ed economici delle articolazioni delle
preesistenti aziende in modo da perseguire, nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità, una più appropriata integrazione di
dette articolazioni ed una riorganizzazione idonea a garantire, nelle nuove ASL,
più adeguati ed uniformi livelli di assistenza.
3.
Al fine di garantire la continuità del servizio sanitario pubblico, fino
all’adeguamento delle procedure, dei sistemi informatici e della modulistica e,
in ogni caso, fino a diverse determinazioni, nella gestione dei flussi e delle
operazioni, dal punto di vista operativo e funzionale, nulla deve intendersi
modificato rispetto alla situazione pre-esistente all’1 Gennaio 2007, data
quest’ultima, a partire dalla quale, le attività curate dalle pre-esistenti ASL
interessate dalle operazioni di fusione, sono da intendersi compiute, a tutti
gli effetti di legge, della nuova persona giuridica, fatti salvi i coordinamenti
disposti da parte della direzione generale.
4.
Per le attività di tesoreria e cassa delle nuove ASL i Commissari Straordinari
sono autorizzati a concordare con gli Istituti Bancari che curavano la gestione
per le preesistenti Aziende USL, l’assicurazione di detti servizi, per il
periodo transitorio necessario.
5.
I competenti Uffici Regionali provvederanno a disporre le previste assegnazioni
mensili, e qualsiasi ulteriore somma, nelle misure definite dalla Giunta
Regionale, senza soluzione di continuità, agli Istituti Bancari individuati
delle A S L provinciali. I servizi di cassa interessanti i rami d’azienda
costituiti dalla AUSL accorpate possono essere assicurati dagli istituti che
svolgevano il servizio di tesoreria delle stesse, secondo le intese realizzate
dai Commissari Straordinari.
6.
I Commissari Straordinari, nella qualità di legali rappresentanti delle nuove
ASL provinciali assicurano, inoltre, i seguenti adempimenti:
a)
Comunicazione
all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia del Territorio, all’INPDAP, all’INAIL,
all’INPS ed agli altri Enti ed Istituti interessati, della costituzione della
nuova persona giuridica di diritto pubblico, anche ai fini dell’inserimento
della stessa nelle relative rispettive anagrafi, definendo con le stesse le
modalità di assicurazione dei previsti adempimenti periodici.
Art. 7Adempimenti regionali di prima attuazione 1.
Il competente settore dell’Assessorato alle Politiche della Salute in
conseguenza della costituzione delle nuove ASL provvede:
a.
Alle dovute comunicazioni, ai Ministeri competenti ed agli altri soggetti
rispetto ai quali è competente la Regione, definendo con dette
Istituzioni, le modalità di relazione ai fini dei previsti adempimenti
periodici, durante il periodo iniziale della fase transitoria anche al fine di
consentire gli adempimenti previsti da parte delle nuove ASL provinciali nonché
la cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2007, degli adempimenti in materia di
flussi informativi da parte delle preesistenti Aziende USL.
b.
a richiedere al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, la designazione dei componenti dei Collegi Sindacali delle nuove ASL.
c.
a predisporre entro il 30 aprile 2007 schema di provvedimento da proporre alla
Giunta Regionale, per l’individuazione dei componenti di emanazione regionale,
chiamati a costituire i Collegi Sindacali delle nuove ASL.
d.
ad assicurare l’adeguamento dei flussi informativi e del Sistema Informativo
Regionale (SISR) al modificato assetto organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale, anche per quanto attiene la modificazione e l’integrazione
dell’infrastruttura di rete e delle stazioni di lavoro.
e.
A corrispondere, dall’ 1.1.07, fino all’approvazione da parte della Giunta
Regionale del nuovo documento di indirizzo economico funzionale in campo
sanitario (per il 2007), relativamente alle Aziende USL interessate dalle
operazioni di fusione, le assegnazioni mensili previste per le pre-esistenti
Aziende USL dalla DGR n. 1621/06 (DIEF 2006), a favore della corrispondente
nuova ASL provinciale, disponendo il versamento dei relativi importi, senza
soluzione di continuità, agli Istituti Bancari individuati dalle nuove ASL
provinciali.
Art. 8Organizzazione – Dotazioni organicheReclutamento personale 1.
Il Commissario straordinario procede all’organizzazione della nuova ASL sulla
base della salvaguardia dei bisogni dell’utenza e nel rispetto dei principi
dell’efficienza, efficacia ed economicità.
2.
Il Commissario straordinario, in applicazione della normativa vigente dispone,
previa concertazione con le OO.SS., l’accorpamento dei dipartimenti
territoriali, delle aree, delle strutture e degli uffici a staff della direzione
generale, aventi competenze omogenee e per i quali è necessario individuare
un’unica responsabilità.
3.
La dotazione organica delle nuove aziende è determinata dalla sommatoria delle
dotazioni organiche delle cessate ASL, approvate dalla Giunta regionale alla
data del 31/12/2006, tenendo conto degli accorpamenti di cui al comma 2.
4.
Il Commissario straordinario nell’approvare la nuova dotazione organica può
apportare modifiche al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche, per
ottemperare all’art. 1 comma 565 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché per
garantire la corretta attuazione dei LEA.
5.
Il personale che a seguito dell’accorpamento risulti in esubero deve essere
ricollocato con le procedure rispettivamente previste dai regolamenti regionali
nn. 9, 10 e 12 del 2003.
6.
Il Commissario straordinario procede, altresì, alla ricognizione delle procedure
in atto per il reclutamento del personale presso le cessate ASL e valuta il
prosieguo delle stesse sulla base del preminente interesse aziendale, avendo
riguardo alla ricollocazione del personale risultato in esubero in una delle
strutture dell’azienda.
7.
Le procedure per la copertura, a tempo indeterminato, di posti soppressi, a
seguito degli accorpamenti di cui al comma 2, devono essere revocate.
8.
Le procedure per il reclutamento del personale di uguale profilo professionale
devono essere unificate. Sono fatte salve le procedure per il reclutamento del
personale, a tempo indeterminato, per le quali sia stata già espletata la 1°
prova.
9.
Sino alla stipula dei contratti Integrativi Aziendali, da siglare entro e non
oltre il 31/12/2007, al fine di garantire la continuità amministrativa,
organizzativa e funzionale, continueranno ad essere validi gli accordi già
siglati, per le aree di competenza, nelle varie ASL preesistenti.
10.
In
ogni ASL le OO.SS. e le RSU con il Commissario Straordinario devono procedere
alla stipula di apposito accordo che disciplini le relazioni sindacali in
coerenza con i protocolli d’intesa sottoscritti dalle OO.SS. e la Regione.
Art. 9Collegio Sindacale Dall’1
gennaio 2007 sono decaduti i Collegi Sindacali delle ASL accorpate.
Il
Commissario Straordinario nomina ed insedia con effetto dall’1.1.2007 il
Collegio Sindacale provvisoriamente designato dalla L.R.
n°39/2006
determinandone il compenso ai sensi dell’ art. 3 comma 13 della L. 502/92.
Il
Collegio Sindacale oltre alle attività istituzionali di cui all’art. 12 della
legge regionale n.° 36/1994 ed alla L. 502/1992:
-
deve
provvedere alla prosecuzione delle attività sospese dai Collegi Sindacali delle
ASL fuse;
-
deve
redigere la relazione sul bilancio al 31/12/2006 delle ASL fuse, anche in
relazione ai rilievi posti in essere nel corso dell’anno dai rispettivi Collegi
Sindacali;
-
deve,
dopo aver verificato la conformità ai criteri e principi dettati dal regolamento
di fusione, formulare il proprio parere sul bilancio di fusione iniziale delle
ASL provinciali.
Art. 10Nuclei di Valutazione 1.
Al fine di garantire la continuità della gestione, i Nuclei di Valutazione delle
soppresse ASL, continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento
delle operazioni finalizzate alla valutazione e all’attribuzione della quota
variabile di remunerazione prevista dalla contrattazione decentrata di ciascuna
ASL accorpate a tutto il 31 Dicembre 2006 e, comunque, non oltre il 30.06.07.
2.
Ai componenti dei nuclei di valutazione delle soppresse AUSL, per l’espletamento
del relativo incarico, è mantenuto il diritto al compenso in godimento
commisurato alla durata del loro incarico.
3.
Il Commissario Straordinario provvede alla costituzione del Nucleo di
Valutazione della nuova ASL entro il termine del 30 Giugno 2007, fissandone la
decorrenza del funzionamento all’1.7.07.
Art. 11Altre commissioni e organismi 1.
Al fine di garantire la continuità della gestione, il collegio di direzione e
gli altri organismi collegiali, presenti nelle AUSL accorpate, fino a
soppressione, decadenza o modificazione disposta dal Commissario Straordinario,
sono costituiti, senza soluzione di continuità, in specifici Organismi e
Commissioni Divisionali della nuova AUSL, in numero e composizione
corrispondenti a quelli presenti nelle ASL accorpate e con le stesse funzioni e
compiti.
2.
Il Commissario Straordinario provvede alla verifica di detti Organismi e
Commissioni ed entro il 30 Giugno 2007 assume, anche gradualmente, le proprie
determinazioni con riferimento al definitivo assetto organizzativo e funzionale
della nuova ASL.
Art. 12Conferenza dei Sindaci 1.
Con la soppressione delle rispettive Aziende USL di riferimento, decadono dalle
loro funzioni le relative Conferenze e Rappresentanze dei Sindaci.
2.
Il Sindaco del comune capoluogo in cui ha sede ciascuna nuova ASL provinciale,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, provvede a
convocare la riunione di insediamento della rinnovata Conferenza dei Sindaci.
3.
Nella riunione di insediamento o in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento, la Conferenza dei Sindaci
provvede all’individuazione del Comitato operativo deputato a collaborare e
supportare, con funzioni propositive e consultive il Commissario Straordinario o
suoi delegati, nel processo di organizzazione della nuova ASL, negli ambiti
funzionali dallo stesso indicati.
4.
Sino all’emanazione del regolamento di cui alla Legge
Regionale n. 25/2006,
la Conferenza dei Sindaci, individua la propria Rappresentanza, composta da
componenti, eletti tra i Sindaci stessi, in numero non superiore a cinque .
5.
Alle riunioni della Rappresentanza, partecipano, per le materie di rispettiva
competenza, i Sindaci che presiedono gli altri sottogruppi operativi, qualora
costituiti.
6.
La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci nomina il componente del Collegio
Sindacale.
Art. 13Contratti e appalti 1.
Le costituite Aziende Sanitarie subentrano alle preesistenti AUSL accorpate, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 3 della L.R.
39/2006,
nei contratti posti in essere dalle medesime sino alla loro scadenza.
2.
Le costituite Aziende Sanitarie pongono in essere ogni necessario adempimento
inteso all’avviamento di nuove procedure d’acquisto finalizzate ad unificare,
entro il più breve termine, i contratti per l’acquisizione di beni e servizi.
3.
Nell’ipotesi in cui tutte le preesistenti AUSL confluite nell’Azienda Sanitaria
Provinciale, alla data del 31 dicembre 2006, abbiano proceduto all’acquisizione
di beni o servizi in regime di proroga, non prevista nel contratto
originariamente stipulato, la costituita Azienda dovrà, in conformità a quanto
previsto dal precedente comma 2, avviare apposita procedura unificata con ogni
sollecitudine. In tale fattispecie, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura contrattuale e nella misura strettamente necessaria, le costituite
Aziende dovranno:
-
procedere
all’approvvigionamento di beni a fecondità semplice in favore della impresa che,
per identici prodotti, abbia praticato, in occasione delle procedure scadute, il
prezzo più basso;
-
affidare
l’esecuzione dei servizi appaltati alle imprese che in regime di proroga
svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate AUSL al 31 dicembre
2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica tipologia delle
prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i corrispettivi da
applicare.
4.
Fermo restando che i contratti validamente posti in essere, diversi da quelli
scaturenti da accordi commerciali in regime di proroga di procedure contrattuali
scadute, dovranno essere onorati sino alla loro naturale scadenza, le necessità
di approvvigionamento di beni e servizi, assicurate precedentemente in regime di
proroga, vengono soddisfatte utilizzando i contratti validi in relazione alle
scadenze temporali espressamente previste nelle connesse procedure di gara,
previa verifica della onerosità.
In
tale fattispecie, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure
contrattuali, per far fronte alle necessità delle strutture aziendali che si
avvalevano di contratti rivenienti da procedure scadute, le costituite Aziende
dovranno provvedere, nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre i
limiti previsti dall’art. 27 del DM 28/1985, con le seguenti modalità:
-
Per
l’approvvigionamento di beni a fecondità semplice applicando, per identici
prodotti, il prezzo più basso tra quelli oggetto dei contratti validi, cosi come
definiti dal primo capoverso del presente comma.
-
Per
l’esecuzione dei servizi appaltati affidando i medesimi alle imprese che già in
regime di proroga svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate
AUSL al 31 dicembre 2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica
tipologia delle prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i
corrispettivi da applicare.
Le
costituite Aziende Provinciali, ai fini dell’unificazione dei contratti di
fornitura di beni e servizi, nelle procedure di gara prevedono, se del caso,
l’avvio di parte delle prestazioni anche in termini differiti.
5.
Nei contratti di fornitura di beni a fecondità semplice non rientrano i
contratti c.d. di “service” per i quali, in caso di procedure di gare scadute,
si dovrà procedere, nelle more dell’avviamento delle nuove procedure d’acquisto,
all’acquisto ai patti ed alle condizioni precedenti in vigore presso le cessate
AUSL.
6.
I Commissari Straordinari in relazione alle procedure d’appalto avviate dalle
AUSL confluite nell’Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento motivato,
deliberano la revoca o la conferma delle stesse alla luce del nuovo assetto
organizzativo e di quanto previsto nel presente articolo.
7.
Per l’affidamento dei servizi di Tesoreria e Cassa valgono le disposizioni
contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 6 del presente regolamento.
8.
Gli affidamenti in regime di proroga, configurandosi come acquisti a trattativa
privata senza pubblicazione di un preliminare bando, vengono effettuati ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs
163/05.
9.
Per i contratti di appalto in essere relativi alla realizzazione di nuove
strutture che a seguito della fusione, della riorganizzazione e accorpamento di
alcuni uffici, perdono la progettata originaria destinazione, devono essere
sospesi al fine di una eventuale riconversione.
Art. 14Procedimento di fusione 1.
Ai fini del completamento delle operazioni conseguenti alla fusione, i
Commissari Straordinari provvedono alla redazione dei seguenti atti a supporto e
specificazione delle voci del bilancio di fusione:
a)
elenco
analitico del personale confluito nella nuova ASL provinciale, alla data
dell’1.1.07 con evidenziazione delle singole posizioni giuridiche, economiche e
funzionali e relativi fondi ed accantonamenti specifici;
b)
elenco
di tutti i contratti di appalto, di somministrazione, di servizio ivi comprese
tutte le forme di personale precario, di locazione, di utenza e quant’altro
relativi a ciascuno dei complessi aziendali di cui è stata trasferita la
relativa titolarità alla nuova ASL provinciale, dalla data del 1 gennaio 2007,
con l’indicazione della durata residua e del terzo contraente;
c)
elenco
dei progetti degli interventi di ammodernamento strutturale tecnologico ed
organizzativo e relativi finanziamenti
per investimenti, con evidenza dell’ammontare del progetto, degli estremi del
provvedimento regionale, dell’ammontare delle relative somme stanziate, delle
quote parte eventualmente già introitate e dello stato di avanzamento al 31
dicembre 2006;
d)
elenco
del patrimonio immobiliare distinto per “disponibile” ed “indisponibile” esposto
ai valori risultanti dall’inventario al 31 dicembre 2006 comprensivi degli
interventi di manutenzioni straordinarie;
e)
elenco
del patrimonio mobiliare analiticamente specificato secondo le voci d’inventario
ed al valore risultante dallo stesso al 31 dicembre 2006;
f)
elenco
analitico dei lavori in corso esclusi quelli relativi alla lettera (c);
g)
elenco
analitico delle immobilizzazioni finanziarie;
h)
elenco
delle rimanenze distinte in sanitarie e non sanitarie per quantità e valori al
31 dicembre 2006;
i)
elenco
dei crediti distinto per soggetto debitore, data di formazione, valore
cartolare, pagamento parziale, residuo, data di estinzione;
l) elenco analitico dei risconti attivi e
passivi per soggetto,valore e periodo riscontato
m) elenco analitico dei ratei attivi e passivi;
n) elenco dei conti d’ordine distinti per:
1.
canoni
leasing per valore originario al netto degli interessi;
2.
canoni
leasing ancora da pagare (nei canoni vanno ricomprese anche le rate di locazioni
per contratti pluriennali vincolanti);
o)
elenco analitico dei debiti verso fornitori così come risulta dalla
circolarizzazione degli stessi;
p)
elenco analitico di tutti gli altri debiti distinti per creditore , importo e
data di scadenza.
2.
La situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie accorpate è assunta, come
stato e netto patrimoniale al 1 gennaio 2007, quale consolidamento di quella
delle preesistenti Aziende USL di cui al bilancio di esercizio al 31.12.2006 e
corrisponderà all’inventario iniziale, da iscrivere nel libro degli inventari ai
sensi dell’art. 50 della L.R.
38/94.
La predetta situazione patrimoniale dovrà essere corredata di una “nota
esplicativa” che chiarisca ed illustri i criteri di valutazione delle attività e
passività, le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento.
3. Commissari Straordinari provvedono a redigere
ed approvare, con riferimento al 1 Gennaio 2007 il bilancio di fusione, anche
con successivo provvedimento, da deliberarsi, in ogni caso, non oltre 15 giorni
dal termine del 30 giugno 2007.
4.
I bilanci di esercizio al 31 dicembre 2006 delle preesistenti Aziende USL sono
adottati entro il 30 giugno 2007. Al conto economico ed allo stato patrimoniale
al 31 dicembre 2006 delle stesse, sono annessi i relativi Mod CE e SP, redatti
in conformità ai nuovi modelli ministeriali. Indipendentemente dal termine del
30 giugno 2007 previsto per l’approvazione dei bilanci d’esercizio al 31.12.06,
devono essere garantiti, entro i termini previsti, i flussi ministeriali sia
riguardanti le AUSL soppresse, sia riguardanti le nuove ASL.
Il
presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Indice Art.
1 ASL provinciali:
denominazione, sede, effetti
Art.
2 Commissari Straordinari e
Direttori Generali delle nuove ASL provinciali ed Atto
Azienda
Art.
3 Gestioni liquidatorie al
31.12.1994
Art.
4 Il Sub
Commissario
Art.
5 Effetti delle operazioni di
fusione
Art.
6 Gestione transitoria,
finalità e indirizzi
Art.
7 Adempimenti regionali di
prima attuazione
Art.
8 Organizzazione – Dotazione
organiche - Reclutamento
personale
Art.
9 Collegio Sindacale
Art. 10
Nuclei di Valutazione
Art. 11
Altre commissioni e organismi
Art. 12
Conferenza dei Sindaci
Art. 13
Contratti e Appalti
Art. 14
Procedimento di fusione
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