Anno 2007
Numero 9
Data 30/03/2007
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 52 del 6 aprile 2007
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Regolamento Regionale 30 marzo 2007, n. 9

Disposizioni regolamentari ed attuative per l'applicazione dell'Art. 5 (Modifica ambiti territoriali delle AUSL) del Titolo II della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39



Art. 1

ASL provinciali: denominazione, sede, effetti


1. L’art. 5 della L.R. n. 39/06, dal 1 Gennaio 2007, ha istituito 3 nuove ASL provinciali , in cui sono confluite per fusione le preesistenti Aziende USL operanti in ciascuno degli ambiti amministrativi delle province di Foggia, Bari e Lecce, come di seguito riportato:
a)      Nella “ASL FG”, con sede in Foggia, sono confluite le A. USL FG/1, FG/2, FG/3;
b)      Nella “ASL BA”, con sede in Bari, sono confluite le A. USL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5;
c)      Nella “ASL LE”, con sede a Lecce, sono confluite le A. USL LE/1, LE/2.
 
2. Le altre Aziende sanitarie locali, che al momento della pubblicazione della legge, già operavano a livello provinciale, modificano la loro denominazione, rispettivamente da “BAT/1” a “BAT”, da “BR/1” a “BR” e da “TA/1” a “TA”.
 
3. La denominazione estesa di ciascuna delle sei Amministrazioni sanitarie locali è “Azienda Sanitaria Locale di”, seguita dal nome della città capoluogo di provincia.
 
4. Con decorrenza dalla stessa data dell’ 1 Gennaio 2007, sono conseguentemente decaduti gli Organi delle accorpate Aziende USL.
 
5. A decorrere dal 1 Gennaio 2007 le ASL provinciali “ASL BA”, “ASL FG”, “ASL LE”, così come istituite, subentrano di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle fuse ASL BA/2,BA/3, BA/4, BA/5, LE/1, LE/2, FG/1,FG/2, FG/3, ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura anteriori al 1 Gennaio 2007.
 
6. Ai direttori generali subentrano i commissari straordinari, quali legali rappresentanti delle persone giuridiche di nuova istituzione, incaricati della gestione transitoria nonché di ogni attività finalizzata alle operazioni di fusione. 



Art. 2

Commissari Straordinari e Direttori Generali delle nuove ASL provinciali ed Atto Aziendale


1. Per l’esecuzione del proprio mandato, il Commissario Straordinario di cui all’art. 5 c. 2 della l.r. 39/06 dispone di tutti i poteri del Direttore Generale nonché quelli di straordinaria amministrazione per l’efficace perseguimento degli obiettivi prioritari di organizzazione della nuova ASL e di tempestivo consolidamento degli assetti operativi di regime.
 
2. Il Commissario Straordinario può deliberare, tra l’altro, sulle trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, sulle azioni giudiziarie, transazioni, sentita la Conferenza dei Sindaci e, previa informazione preventiva alle OO.SS., costituire e sciogliere organismi , cui assegnare specifici incarichi e progetti.
 
3. Il Commissario Straordinario, in esecuzione dell’art. 5 L.R. n. 39/06, nomina il direttore amministrativo e sanitario, può nominare i sub commissari, che, salvo revoca o sostituzione, restano in carica fino alla nomina del Direttore Generale della nuova ASL, uno per ciascuna delle Aziende USL accorpate, definendone, modificando o integrando l’atto di nomina, le funzioni da esercitarsi, nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi e articoli successivi.
 
4. Il Commissario Straordinario dispone circa specifici rapporti, sia provvisori, sia di durata pluriennale, per ciò che attiene i servizi di tesoreria e cassa, i sistemi informativi, di contabilità analitica ed altri al fine di realizzare il consolidamento, a livello di nuova ASL, dei dati delle diverse aziende fuse.
 
5. Gli Atti Aziendali di cui all’art. 3 comma 1bis della L. 02/92 delle preesistenti Aziende USL , a seguito della fusione, perdono di efficacia a far data dal 1 gennaio 2007 per la parte non compatibile con il rinnovato ambito gestionale e col presente regolamento. Il Commissario Straordinario della nuova ASL provinciale provvede alla definizione del relativo Atto Aziendale, da predisporsi, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2007, sentita la Conferenza dei Sindaci e previa concertazione con le OO.SS.
 
6. Al Commissario Straordinario, per l’opera prestata, è riconosciuto il compenso previsto per i Direttori Generali delle ASL. 



Art. 3

Gestioni liquidatorie al 31.12.1994


1. Il Commissario Straordinario della nuova ASL, a far data dal 1 Gennaio 2007, subentra nella funzione di Commissario liquidatore delle gestioni liquidatorie degli esercizi anteriori al 1995 delle USL facenti capo agli ambiti territoriali di quelle accorpate. Il compenso previsto per l’espletamento della funzione di Commissario Straordinario è omnicomprensivo per cui non è prevedibile compenso aggiuntivo per le funzioni di cui al presente comma.
 
2. Per quanto riguarda le ex USL BA/1 e BA/2, la funzione liquidatoria degli esercizi al 31/12/2005 fa capo al Commissario Straordinario della ASL provinciale Bari. 



Art. 4

Il Sub Commissario


1. Il Sub Commissario è nominato, su base fiduciaria, dal Commissario straordinario, al quale riferisce, correntemente, sull’attività svolta ed in tutti i casi in cui quest’ultimo lo richieda o lo ritenga opportuno.
 
2. Al Sub Commissario spettano, nell’ambito dell’attività di fusione e riorganizzazione della nuova ASL, i compiti della analisi organizzativa e della ordinaria amministrazione riguardanti l’ambito di attività allo stesso attribuite dal Commissario straordinario. Il Sub Commissario:
a)      può inoltre formulare proposte di provvedimenti ed esprimere pareri al Commissario straordinario;
b)      su delega del commissario straordinario, collabora con i Direttori Amministrativo e sanitario sull’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali emanate dallo stesso.
 
3. Il Commissario straordinario può acquisire pareri del Sub Commissario sulle proposte di deliberazione del governo aziendale.
 
4. Il rapporto del Sub Commissario è rapporto di diritto privato di tipo esclusivo ed il compenso spettante, omnicomprensivo di imposte e contributi, è pari all’80% di quello del Commissario straordinario.
 
5. Il Commissario straordinario, i sub Commissari ed i Direttori amministrativo e sanitario sono tenuti a presentare un’autodichiarazione in merito all’insussistenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia. 



Art. 5

Effetti delle operazioni di fusione 


1. Ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L.R. 22 Dicembre 2006, n. 39 la fusione ha efficacia dal 1 Gennaio 2007, data a partire dalla quale le nuove ASL provinciali subentrano in tutti i rapporti delle preesistenti ASL accorpate. La pubblicazione della legge regionale n. 39/06 assolve l’obbligo di informativa rispetto ai Terzi, dell’art. 2558 Cod. civ, e titolo per la trascrizione in capo a ciascuna nuova ASL provinciale della proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle attività comprese nel patrimonio delle preesistenti ASL accorpate.
 
2. I Commissari Straordinari delle nuove ASL provinciali per i beni immobili o mobili registrati, in precedenza iscritti nello stato patrimoniale delle preesistenti Aziende USL, provvedono alla trascrizione presso i competenti Uffici pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
 
3. I Commissari Straordinari comunque sono autorizzati ad assicurare qualsiasi atto o formalità, perché la nuova ASL provinciale subentri nella proprietà e titolarità di ogni cespite ed attività patrimoniale dei complessi aziendali delle preesistenti Aziende USL interessate.
 
4. Tutte le spese e gli oneri connessi all’esecuzione del presente regolamento, e degli atti inerenti o conseguenti alla loro esecuzione, compresi i trasferimenti e le volture, vanno imputati alla voce ed al conto patrimoniale per “oneri straordinari di fusione”. 



Art. 6

Gestione transitoria, finalità e indirizzi


1. Le nuove ASL provinciali, devono procedere alle operazioni di accorpamento e riorganizzazione delle attività originariamente presenti nelle Aziende USL fuse, anche al fine di creare, durante il periodo di gestione transitoria, previsto dal comma 2 dell’art. 5 L.R. n. 39/06, le condizioni strutturali di equilibrio economico delle stesse, previsto dalla vigente normativa.
 
2. Le operazioni di fusione devono essere orientate alla rivisitazione degli assetti organizzativi, funzionali ed economici delle articolazioni delle preesistenti aziende in modo da perseguire, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, una più appropriata integrazione di dette articolazioni ed una riorganizzazione idonea a garantire, nelle nuove ASL, più adeguati ed uniformi livelli di assistenza.
 
3. Al fine di garantire la continuità del servizio sanitario pubblico, fino all’adeguamento delle procedure, dei sistemi informatici e della modulistica e, in ogni caso, fino a diverse determinazioni, nella gestione dei flussi e delle operazioni, dal punto di vista operativo e funzionale, nulla deve intendersi modificato rispetto alla situazione pre-esistente all’1 Gennaio 2007, data quest’ultima, a partire dalla quale, le attività curate dalle pre-esistenti ASL interessate dalle operazioni di fusione, sono da intendersi compiute, a tutti gli effetti di legge, della nuova persona giuridica, fatti salvi i coordinamenti disposti da parte della direzione generale.
 
4. Per le attività di tesoreria e cassa delle nuove ASL i Commissari Straordinari sono autorizzati a concordare con gli Istituti Bancari che curavano la gestione per le preesistenti Aziende USL, l’assicurazione di detti servizi, per il periodo transitorio necessario.
 
5. I competenti Uffici Regionali provvederanno a disporre le previste assegnazioni mensili, e qualsiasi ulteriore somma, nelle misure definite dalla Giunta Regionale, senza soluzione di continuità, agli Istituti Bancari individuati delle A S L provinciali. I servizi di cassa interessanti i rami d’azienda costituiti dalla AUSL accorpate possono essere assicurati dagli istituti che svolgevano il servizio di tesoreria delle stesse, secondo le intese realizzate dai Commissari Straordinari.
 
6. I Commissari Straordinari, nella qualità di legali rappresentanti delle nuove ASL provinciali assicurano, inoltre, i seguenti adempimenti:
a)      Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia del Territorio, all’INPDAP, all’INAIL, all’INPS ed agli altri Enti ed Istituti interessati, della costituzione della nuova persona giuridica di diritto pubblico, anche ai fini dell’inserimento della stessa nelle relative rispettive anagrafi, definendo con le stesse le modalità di assicurazione dei previsti adempimenti periodici.  



Art. 7

Adempimenti regionali di prima attuazione


1. Il competente settore dell’Assessorato alle Politiche della Salute in conseguenza della costituzione delle nuove ASL provvede:
a. Alle dovute comunicazioni, ai Ministeri competenti ed agli altri soggetti rispetto ai quali è competente la Regione, definendo con dette Istituzioni, le modalità di relazione ai fini dei previsti adempimenti periodici, durante il periodo iniziale della fase transitoria anche al fine di consentire gli adempimenti previsti da parte delle nuove ASL provinciali nonché la cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2007, degli adempimenti in materia di flussi informativi da parte delle preesistenti Aziende USL.
b. a richiedere al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la designazione dei componenti dei Collegi Sindacali delle nuove ASL.
c. a predisporre entro il 30 aprile 2007 schema di provvedimento da proporre alla Giunta Regionale, per l’individuazione dei componenti di emanazione regionale, chiamati a costituire i Collegi Sindacali delle nuove ASL.
d. ad assicurare l’adeguamento dei flussi informativi e del Sistema Informativo Regionale (SISR) al modificato assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, anche per quanto attiene la modificazione e l’integrazione dell’infrastruttura di rete e delle stazioni di lavoro.
e. A corrispondere, dall’ 1.1.07, fino all’approvazione da parte della Giunta Regionale del nuovo documento di indirizzo economico funzionale in campo sanitario (per il 2007), relativamente alle Aziende USL interessate dalle operazioni di fusione, le assegnazioni mensili previste per le pre-esistenti Aziende USL dalla DGR n. 1621/06 (DIEF 2006), a favore della corrispondente nuova ASL provinciale, disponendo il versamento dei relativi importi, senza soluzione di continuità, agli Istituti Bancari individuati dalle nuove ASL provinciali. 



Art. 8

Organizzazione – Dotazioni organicheReclutamento personale 


1. Il Commissario straordinario procede all’organizzazione della nuova ASL sulla base della salvaguardia dei bisogni dell’utenza e nel rispetto dei principi dell’efficienza, efficacia ed economicità.
 
2. Il Commissario straordinario, in applicazione della normativa vigente dispone, previa concertazione con le OO.SS., l’accorpamento dei dipartimenti territoriali, delle aree, delle strutture e degli uffici a staff della direzione generale, aventi competenze omogenee e per i quali è necessario individuare un’unica responsabilità.
 
3. La dotazione organica delle nuove aziende è determinata dalla sommatoria delle dotazioni organiche delle cessate ASL, approvate dalla Giunta regionale alla data del 31/12/2006, tenendo conto degli accorpamenti di cui al comma 2.
 
4. Il Commissario straordinario nell’approvare la nuova dotazione organica può apportare modifiche al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche, per ottemperare all’art. 1 comma 565 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché per garantire la corretta attuazione dei LEA.
 
5. Il personale che a seguito dell’accorpamento risulti in esubero deve essere ricollocato con le procedure rispettivamente previste dai regolamenti regionali nn. 9, 10 e 12 del 2003.
 
6. Il Commissario straordinario procede, altresì, alla ricognizione delle procedure in atto per il reclutamento del personale presso le cessate ASL e valuta il prosieguo delle stesse sulla base del preminente interesse aziendale, avendo riguardo alla ricollocazione del personale risultato in esubero in una delle strutture dell’azienda.
 
7. Le procedure per la copertura, a tempo indeterminato, di posti soppressi, a seguito degli accorpamenti di cui al comma 2, devono essere revocate.
 
8. Le procedure per il reclutamento del personale di uguale profilo professionale devono essere unificate. Sono fatte salve le procedure per il reclutamento del personale, a tempo indeterminato, per le quali sia stata già espletata la 1° prova.
 
9. Sino alla stipula dei contratti Integrativi Aziendali, da siglare entro e non oltre il 31/12/2007, al fine di garantire la continuità amministrativa, organizzativa e funzionale, continueranno ad essere validi gli accordi già siglati, per le aree di competenza, nelle varie ASL preesistenti.
 
10. In ogni ASL le OO.SS. e le RSU con il Commissario Straordinario devono procedere alla stipula di apposito accordo che disciplini le relazioni sindacali in coerenza con i protocolli d’intesa sottoscritti dalle OO.SS. e la Regione.  



Art. 9

Collegio Sindacale


Dall’1 gennaio 2007 sono decaduti i Collegi Sindacali delle ASL accorpate.
Il Commissario Straordinario nomina ed insedia con effetto dall’1.1.2007 il Collegio Sindacale provvisoriamente designato dalla L.R. n°39/2006 determinandone il compenso ai sensi dell’ art. 3 comma 13 della L. 502/92.
Il Collegio Sindacale oltre alle attività istituzionali di cui all’art. 12 della legge regionale n.° 36/1994 ed alla L. 502/1992:
-         deve provvedere alla prosecuzione delle attività sospese dai Collegi Sindacali delle ASL fuse;
-         deve redigere la relazione sul bilancio al 31/12/2006 delle ASL fuse, anche in relazione ai rilievi posti in essere nel corso dell’anno dai rispettivi Collegi Sindacali;
-         deve, dopo aver verificato la conformità ai criteri e principi dettati dal regolamento di fusione, formulare il proprio parere sul bilancio di fusione iniziale delle ASL provinciali. 



Art. 10

Nuclei di Valutazione


1. Al fine di garantire la continuità della gestione, i Nuclei di Valutazione delle soppresse ASL, continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento delle operazioni finalizzate alla valutazione e all’attribuzione della quota variabile di remunerazione prevista dalla contrattazione decentrata di ciascuna ASL accorpate a tutto il 31 Dicembre 2006 e, comunque, non oltre il 30.06.07.
 
2. Ai componenti dei nuclei di valutazione delle soppresse AUSL, per l’espletamento del relativo incarico, è mantenuto il diritto al compenso in godimento commisurato alla durata del loro incarico.
 
3. Il Commissario Straordinario provvede alla costituzione del Nucleo di Valutazione della nuova ASL entro il termine del 30 Giugno 2007, fissandone la decorrenza del funzionamento all’1.7.07. 



Art. 11

Altre commissioni e organismi


1. Al fine di garantire la continuità della gestione, il collegio di direzione e gli altri organismi collegiali, presenti nelle AUSL accorpate, fino a soppressione, decadenza o modificazione disposta dal Commissario Straordinario, sono costituiti, senza soluzione di continuità, in specifici Organismi e Commissioni Divisionali della nuova AUSL, in numero e composizione corrispondenti a quelli presenti nelle ASL accorpate e con le stesse funzioni e compiti.
 
2. Il Commissario Straordinario provvede alla verifica di detti Organismi e Commissioni ed entro il 30 Giugno 2007 assume, anche gradualmente, le proprie determinazioni con riferimento al definitivo assetto organizzativo e funzionale della nuova ASL. 



Art. 12

Conferenza dei Sindaci


1. Con la soppressione delle rispettive Aziende USL di riferimento, decadono dalle loro funzioni le relative Conferenze e Rappresentanze dei Sindaci.
 
2. Il Sindaco del comune capoluogo in cui ha sede ciascuna nuova ASL provinciale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, provvede a convocare la riunione di insediamento della rinnovata Conferenza dei Sindaci.
 
3. Nella riunione di insediamento o in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Conferenza dei Sindaci provvede all’individuazione del Comitato operativo deputato a collaborare e supportare, con funzioni propositive e consultive il Commissario Straordinario o suoi delegati, nel processo di organizzazione della nuova ASL, negli ambiti funzionali dallo stesso indicati.
 
4. Sino all’emanazione del regolamento di cui alla Legge Regionale n. 25/2006, la Conferenza dei Sindaci, individua la propria Rappresentanza, composta da componenti, eletti tra i Sindaci stessi, in numero non superiore a cinque .
 
5. Alle riunioni della Rappresentanza, partecipano, per le materie di rispettiva competenza, i Sindaci che presiedono gli altri sottogruppi operativi, qualora costituiti.
 
6. La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci nomina il componente del Collegio Sindacale. 



Art. 13

Contratti e appalti


1. Le costituite Aziende Sanitarie subentrano alle preesistenti AUSL accorpate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 3 della L.R. 39/2006, nei contratti posti in essere dalle medesime sino alla loro scadenza.
 
2. Le costituite Aziende Sanitarie pongono in essere ogni necessario adempimento inteso all’avviamento di nuove procedure d’acquisto finalizzate ad unificare, entro il più breve termine, i contratti per l’acquisizione di beni e servizi.
 
3. Nell’ipotesi in cui tutte le preesistenti AUSL confluite nell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla data del 31 dicembre 2006, abbiano proceduto all’acquisizione di beni o servizi in regime di proroga, non prevista nel contratto originariamente stipulato, la costituita Azienda dovrà, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2, avviare apposita procedura unificata con ogni sollecitudine. In tale fattispecie, nelle more dell’espletamento della nuova procedura contrattuale e nella misura strettamente necessaria, le costituite Aziende dovranno:
-         procedere all’approvvigionamento di beni a fecondità semplice in favore della impresa che, per identici prodotti, abbia praticato, in occasione delle procedure scadute, il prezzo più basso;
-         affidare l’esecuzione dei servizi appaltati alle imprese che in regime di proroga svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate AUSL al 31 dicembre 2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica tipologia delle prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i corrispettivi da applicare.
 
4. Fermo restando che i contratti validamente posti in essere, diversi da quelli scaturenti da accordi commerciali in regime di proroga di procedure contrattuali scadute, dovranno essere onorati sino alla loro naturale scadenza, le necessità di approvvigionamento di beni e servizi, assicurate precedentemente in regime di proroga, vengono soddisfatte utilizzando i contratti validi in relazione alle scadenze temporali espressamente previste nelle connesse procedure di gara, previa verifica della onerosità.
In tale fattispecie, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure contrattuali, per far fronte alle necessità delle strutture aziendali che si avvalevano di contratti rivenienti da procedure scadute, le costituite Aziende dovranno provvedere, nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre i limiti previsti dall’art. 27 del DM 28/1985, con le seguenti modalità:
-         Per l’approvvigionamento di beni a fecondità semplice applicando, per identici prodotti, il prezzo più basso tra quelli oggetto dei contratti validi, cosi come definiti dal primo capoverso del presente comma.
-         Per l’esecuzione dei servizi appaltati affidando i medesimi alle imprese che già in regime di proroga svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate AUSL al 31 dicembre 2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica tipologia delle prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i corrispettivi da applicare.
Le costituite Aziende Provinciali, ai fini dell’unificazione dei contratti di fornitura di beni e servizi, nelle procedure di gara prevedono, se del caso, l’avvio di parte delle prestazioni anche in termini differiti.
 
5. Nei contratti di fornitura di beni a fecondità semplice non rientrano i contratti c.d. di “service” per i quali, in caso di procedure di gare scadute, si dovrà procedere, nelle more dell’avviamento delle nuove procedure d’acquisto, all’acquisto ai patti ed alle condizioni precedenti in vigore presso le cessate AUSL.
 
6. I Commissari Straordinari in relazione alle procedure d’appalto avviate dalle AUSL confluite nell’Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento motivato, deliberano la revoca o la conferma delle stesse alla luce del nuovo assetto organizzativo e di quanto previsto nel presente articolo.
 
7. Per l’affidamento dei servizi di Tesoreria e Cassa valgono le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 6 del presente regolamento.
 
8. Gli affidamenti in regime di proroga, configurandosi come acquisti a trattativa privata senza pubblicazione di un preliminare bando, vengono effettuati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/05.
 
9. Per i contratti di appalto in essere relativi alla realizzazione di nuove strutture che a seguito della fusione, della riorganizzazione e accorpamento di alcuni uffici, perdono la progettata originaria destinazione, devono essere sospesi al fine di una eventuale riconversione. 



Art. 14

Procedimento di fusione


1. Ai fini del completamento delle operazioni conseguenti alla fusione, i Commissari Straordinari provvedono alla redazione dei seguenti atti a supporto e specificazione delle voci del bilancio di fusione:
a)      elenco analitico del personale confluito nella nuova ASL provinciale, alla data dell’1.1.07 con evidenziazione delle singole posizioni giuridiche, economiche e funzionali e relativi fondi ed accantonamenti specifici;
b)      elenco di tutti i contratti di appalto, di somministrazione, di servizio ivi comprese tutte le forme di personale precario, di locazione, di utenza e quant’altro relativi a ciascuno dei complessi aziendali di cui è stata trasferita la relativa titolarità alla nuova ASL provinciale, dalla data del 1 gennaio 2007, con l’indicazione della durata residua e del terzo contraente;
c)      elenco dei progetti degli interventi di ammodernamento strutturale tecnologico ed organizzativo  e relativi finanziamenti per investimenti, con evidenza dell’ammontare del progetto, degli estremi del provvedimento regionale, dell’ammontare delle relative somme stanziate, delle quote parte eventualmente già introitate e dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2006;
d)      elenco del patrimonio immobiliare distinto per “disponibile” ed “indisponibile” esposto ai valori risultanti dall’inventario al 31 dicembre 2006 comprensivi degli interventi di manutenzioni straordinarie;
e)      elenco del patrimonio mobiliare analiticamente specificato secondo le voci d’inventario ed al valore risultante dallo stesso al 31 dicembre 2006;
f)        elenco analitico dei lavori in corso esclusi quelli relativi alla lettera (c);
g)      elenco analitico delle immobilizzazioni finanziarie;
h)      elenco delle rimanenze distinte in sanitarie e non sanitarie per quantità e valori al 31 dicembre 2006;
i)        elenco dei crediti distinto per soggetto debitore, data di formazione, valore cartolare, pagamento parziale, residuo, data di estinzione;
l)    elenco analitico dei risconti attivi e passivi per soggetto,valore e periodo riscontato
m)   elenco analitico dei ratei attivi e passivi;
n)    elenco dei conti d’ordine distinti per:
1.      canoni leasing per valore originario al netto degli interessi;
2.      canoni leasing ancora da pagare (nei canoni vanno ricomprese anche le rate di locazioni per contratti pluriennali vincolanti);
o) elenco analitico dei debiti verso fornitori così come risulta dalla circolarizzazione degli stessi;
p) elenco analitico di tutti gli altri debiti distinti per creditore , importo e data di scadenza.
 
2. La situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie accorpate è assunta, come stato e netto patrimoniale al 1 gennaio 2007, quale consolidamento di quella delle preesistenti Aziende USL di cui al bilancio di esercizio al 31.12.2006 e corrisponderà all’inventario iniziale, da iscrivere nel libro degli inventari ai sensi dell’art. 50 della L.R. 38/94. La predetta situazione patrimoniale dovrà essere corredata di una “nota esplicativa” che chiarisca ed illustri i criteri di valutazione delle attività e passività, le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento.
 
3.  Commissari Straordinari provvedono a redigere ed approvare, con riferimento al 1 Gennaio 2007 il bilancio di fusione, anche con successivo provvedimento, da deliberarsi, in ogni caso, non oltre 15 giorni dal termine del 30 giugno 2007.
4. I bilanci di esercizio al 31 dicembre 2006 delle preesistenti Aziende USL sono adottati entro il 30 giugno 2007. Al conto economico ed allo stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 delle stesse, sono annessi i relativi Mod CE e SP, redatti in conformità ai nuovi modelli ministeriali. Indipendentemente dal termine del 30 giugno 2007 previsto per l’approvazione dei bilanci d’esercizio al 31.12.06, devono essere garantiti, entro i termini previsti, i flussi ministeriali sia riguardanti le AUSL soppresse, sia riguardanti le nuove ASL.  




Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. 



Indice


Art.  1     ASL provinciali: denominazione, sede, effetti
Art.  2    Commissari Straordinari e Direttori Generali delle nuove ASL provinciali ed Atto Azienda
Art.  3    Gestioni liquidatorie al 31.12.1994
Art.  4    Il Sub Commissario
Art.  5    Effetti delle operazioni di fusione
Art.  6    Gestione transitoria, finalità e indirizzi
Art.  7    Adempimenti regionali di prima attuazione
Art.  8    Organizzazione – Dotazione organiche -  Reclutamento personale
Art.  9    Collegio  Sindacale
Art. 10   Nuclei di Valutazione
Art. 11   Altre commissioni e organismi
Art. 12  Conferenza dei Sindaci
Art. 13  Contratti e Appalti
Art. 14  Procedimento di fusione