Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n. 10 Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 - "Figura professionale Operatore Socio-Sanitario". Modifiche
Art. 1(Figura e profilo)
“a)
Soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;”.
“2.
L’operatore sociosanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli
altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella
sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.”
Art. 2(Formazione)
“1. La
formazione dell’Operatore sociosanitario rientra nella competenza della Regione,
che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli
Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli
enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due
anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati
mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Tali enti che
intendano erogare formazione finalizzata all’OSS, ai fini della attuazione dei
progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e
delle altre istituzioni pubbliche e private per l’organizzazione e la
realizzazione della didattica d’aula e dei tirocini formativi.
2. Al fine
della determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale
della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i
Comuni, previa informazione alle OO.SS ed agli Assessorati alle Politiche della
Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:
a)
per il
personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.SS. pubblici e
privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle
strutture private a carattere sociosanitario, autorizzate all’esercizio;
b)
per il
personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a
carattere socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti
psichiatrici e con dipendenze patologiche.
3. Il
personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è
formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario
regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici,
previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione
dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica
dell’Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto
formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative,
all’organizzazione complessiva del corso.
4. La
realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi
formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione
infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie
Locali, gli EE. EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei
principi fissati nel presente Regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le
strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei
rispettivi registri regionali, nel rispetto delle L.L.R.R. n.
19/2006 e n. 8/2004.
Gli enti accreditati, ai fini dell’utilizzo delle sedi di cui non sono titolari,
definiscono le convezioni di cui al comma 1.
Art. 3(Requisiti di accesso)
“2. Possesso
di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.”
Art. 4(Organizzazione didattica)
“4. La
gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell’articolo 3
vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere,
dipendente dell’Azienda sede del corso, con il diploma universitario di
Dirigente dell’Assistenza Infermieristica, ovvero, in assenza, ad un infermiere
con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge,
al fine di garantire l’integrazione delle competenze e delle diverse fasi del
percorso formativo, un esperto dell’area sociale, in possesso di laurea
magistrale.
La gestione e
la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la
formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi
requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione
con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso.
L’insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i
requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di
insegnamento.
Per l’area
igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l’insegnamento viene affidato, di norma,
ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.
Art. 5(Tirocinio) 1. L’articolo
11 comma 2 del Regol. Reg. n. 14/2005
viene sostituito dal seguente:
“2. La
funzione di “tutor” è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre
professioni sociali e sanitarie, individuati dall’organizzazione didattica, in
base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.”
Art. 6(Esame finale e rilascio dell’Attestato)
“2. Al
termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una
prova pratica da
parte di una
apposita commissione di esame così costituita:
PRESIDENTE:
Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle
attività formative;
COMPONENTE: Direttore
Sanitario o suo delegato;
COMPONENTE: Direttore
del corso o un Docente del corso;
COMPONENTE: Rappresentante
designato dall’Assessorato alle Politiche della Salute;
COMPONENTE:
Rappresentante designato dall’Assessorato alla Solidarietà;
COMPONENTE:
Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;
SEGRETARIO:
Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.”
“5.
All’allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione–Assessorato
Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio
nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio - sanitari e
socio - assistenziali.”
“6. I
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli
EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa
autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione
istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell’articolo 2, stabilendo il numero dei
partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno,di cui all’art. 2,
comma 2.
Le Aziende
Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare
preventiva informazione alle OO.SS. prima dell’istituzione dei suddetti corsi.
Nell’ammissione
ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:
1)
Personale
dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell’attestato di
O.T.A.;
4)
Personale in
servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
5)
Personale in
servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
6)
Personale
dipendente in servizio in possesso dell’attestato di O.S.A.;
7)
Aspiranti
esterni, con attestato di OTA oppure di OSA;
8)
Aspiranti
esterni.
Art. 7(Titoli pregressi)
“1. Al fine
di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata
all’assistenza di base, è necessario realizzare, nell’ambito della formazione
sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso
le Aziende del S.S.R. nonché per il personale delle strutture sanitarie
ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere
sociosanitario e socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti
psichiatrici e con dipendenze patologiche con la qualifica di OTA (Operatore
Tecnico addetto all’Assistenza) e con la qualifica di OSA (Operatore Socio
Assistenziale).
2. Per coloro
che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione OSA e OTA della
durata complessiva minima di 600 ore, la misura compensativa prevederà la
frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo
riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento
al programma didattico rispetto all’Allegato C) del presente regolamento.
3.
L’ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2
sarà disposta previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti
formativi, da parte della Commissione di cui all’art. 12 comma 2, che si insedia
preventivamente all’avvio delle procedure di realizzazione del corso.
4. Ex comma 2.
5. Ex comma 3.
Art. 8(Finanziamento della spesa) 1. L’articolo
14 del Regol. Reg.
n. 14/2005 viene integralmente sostituito dal seguente: “Per i corsi
di cui al comma 3 dell’articolo 2 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS.
pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna
assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di
euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli
operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli
altri percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione
Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le
assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel
rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento.
A decorrere
dall’entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi
di qualificazione OSA.
Art. 9(Norma finale)
“1. Entro 30
giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite
le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l’avvio dei
corsi inerenti la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario, di cui al
comma 3 dell’articolo 2”.
Art. 10(Norma transitoria) 1. I
corsi autorizzati con provvedimenti formali della Regione – Assessorato alle
Politiche della Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e
dagli II.RR.CC.SS., secondo la precedente procedura regolamentare.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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