Anno 2007
Numero 10
Data 05/04/2007
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 52 suppl. del 6 aprile 2007
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Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n. 10

Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 - "Figura professionale Operatore Socio-Sanitario". Modifiche



Art. 1

(Figura e profilo)


1. L’articolo 2 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale n. 14/2005 (di seguito Regol. Reg. n. 14/2005) viene sostituito dal seguente:
“a) Soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;”.
 
2. All’articolo 2 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene aggiunto il comma 2 come di seguito riportato:
“2. L’operatore sociosanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.” 



Art. 2

(Formazione)


1. L’articolo 3 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene integralmente sostituito dal seguente:
“1. La formazione dell’Operatore sociosanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata all’OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per l’organizzazione e la realizzazione della didattica d’aula e dei tirocini formativi.
 
2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:
a)      per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere sociosanitario, autorizzate all’esercizio;
b)      per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.
 
3. Il personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, all’organizzazione complessiva del corso.
 
4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE. EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente Regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto delle L.L.R.R. n. 19/2006 e n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell’utilizzo delle sedi di cui non sono titolari, definiscono le convezioni di cui al comma 1. 



Art. 3

(Requisiti di accesso)


1. All’articolo 8 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene aggiunto il comma 3 come di seguito riportato:
“2. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.”  



Art. 4

(Organizzazione didattica)


1. L’articolo 9 comma 4 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell’articolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell’Azienda sede del corso, con il diploma universitario di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l’integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell’area sociale, in possesso di laurea magistrale.
 
La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. L’insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento.
 
Per l’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l’insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.  



Art. 5

(Tirocinio)


1. L’articolo 11 comma 2 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“2. La funzione di “tutor” è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dall’organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.” 



Art. 6

(Esame finale e rilascio dell’Attestato)


1. L’articolo 12 comma 2 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da
parte di una apposita commissione di esame così costituita:


PRESIDENTE:
Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative;

COMPONENTE:
Direttore Sanitario o suo delegato;

COMPONENTE:
Direttore del corso o un Docente del corso;

COMPONENTE:
Rappresentante designato dall’Assessorato alle Politiche della Salute;

COMPONENTE:
Rappresentante designato dall’Assessorato alla Solidarietà;

COMPONENTE:
Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;

SEGRETARIO:
Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.”

2. L’articolo 12 comma 5 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“5. All’allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione–Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio - sanitari e socio - assistenziali.”


3. L’articolo 12 comma 6 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell’articolo 2, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno,di cui all’art. 2, comma 2.
Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell’istituzione dei suddetti corsi.


Nell’ammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:
1)      Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell’attestato di O.T.A.;
2)      Personale di cui all’art. 16, comma 2 della legge regionale n°1/2005;
3)      Personale di cui alla legge regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006;
4)      Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
5)      Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
6)      Personale dipendente in servizio in possesso dell’attestato di O.S.A.;
7)      Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA;
8)      Aspiranti esterni.
 



Art. 7

(Titoli pregressi)


1. L’articolo 13 comma 1 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“1. Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all’assistenza di base, è necessario realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R. nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche con la qualifica di OTA (Operatore Tecnico addetto all’Assistenza) e con la qualifica di OSA (Operatore Socio Assistenziale).


2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione OSA e OTA della durata complessiva minima di 600 ore, la misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto all’Allegato C) del presente regolamento.


3. L’ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui all’art. 12 comma 2, che si insedia preventivamente all’avvio delle procedure di realizzazione del corso.
 
4.         Ex comma 2.


5.         Ex comma 3. 



Art. 8

(Finanziamento della spesa)


1. L’articolo 14 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene integralmente sostituito dal seguente: “Per i corsi di cui al comma 3 dell’articolo 2 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.


2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA. 



Art. 9

(Norma finale)


1. L’articolo 15 comma 1 del Regol. Reg. n. 14/2005 viene sostituito dal seguente:
“1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l’avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario, di cui al comma 3 dell’articolo 2”. 



Art. 10

(Norma transitoria)


1. I corsi autorizzati con provvedimenti formali della Regione – Assessorato alle Politiche della Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.SS., secondo la precedente procedura regolamentare.  



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.