Anno 2007
Numero 16
Data 05/06/2007
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 83 suppl. del 7 giugno 2007
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 16

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007



Art. 1

(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)


1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio finanziario 2006, quantificato in euro 182 milioni, sono stanziate sui capitoli di nuova istituzione 771092 “Spesa a carico del bilancio regionale per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 (l.r. “Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” e 771093 “Spesa per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero crediti per mobilità sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili non strumentali delle aziende unità sanitarie locali (AUSL)”(l.r. “Prima variazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” dell’unità previsionale di base (UPB) 12.1.3, le rispettive somme di euro 52.234.086,00 e di euro 129.765.914,00.


2. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1110046 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivante da risorse con vincolo di destinazione” - UPB 10.4.1.


3. Al reintegro dello stanziamento del capitolo 1110046 si deve provvedere, per euro 52.234.086,00, in sede di assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 mediante la destinazione della quota dell’avanzo di amministrazione riveniente dal rendiconto regionale 2006 e, per la restante parte, con le maggiori entrate provenienti dal pay back farmaceutico, dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL. 



Art. 2

(Modifica al comma 2 dell’articolo 33della legge regionale16 aprile 2007, n. 10)


1. Il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), concernente le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio, è sostituito dal seguente:


“2. Fino all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell’allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 3784 del 22 settembre 1998, alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”. 



Art. 3

(Incremento del capitolo 721060 dell’ UPB 12.2 del bilancio di previsione per l’esercizio

 finanziario 2007)


1. Il capitolo 721060 “Borse di studio aggiuntive per medici specializzandi alle Università di Bari e di Foggia, art. 35 d. lgs 17/08/1999, n. 368” dell’UPB 12.02.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è incrementato di euro 950 mila prelevati dal capitolo 741090 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del Servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10  l.r. 38/1994 e art. 5  l.r. 10/1989” dell’UPB 12.01 del medesimo bilancio



Art. 4

(Modifiche alla l.r. 11/ 2007)


1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con legge regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono apportate le modifiche di cui all’allegato “A” della presente legge. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.