Legge Regionale 28 giugno 2007, n. 19
Integrazioni all'articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici
Art. 1(Integrazione
all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n.
14)
1. All’articolo
54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3 bis Le
terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari
occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti
urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli
abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da
atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli
interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una
riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione,
ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali
riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a
prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione
familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto
irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di
terreni agrari.